DEFINIZIONE
Art. 1321 codice civile
Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare
o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
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Con il contratto, quindi, due o più soggetti regolano i
propri interessi per realizzare qualsiasi scopo, purché
lecito ossia meritevole di tutela art. 1322 c.c.
Le
prestazioni
economicamente.
devono
essere
valutabili
Il contratto vincola le parti che lo hanno concluso 1372
c.c.
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Autonomia delle parti
La principale fonte del contratto è la volontà delle
parti che lo pongono in essere le quali sono libere di
decidere autonomamente il contenuto e pertanto:
 scegliere il contraente
 le condizioni
 l’oggetto
Possono essere scelti tra quelli indicati dal c.c. detti
nominati o tipici
(esempio contratto
compravendita, di appalto) oppure non disciplinati
dalla legge detti atipici (esempio contratto di
leasing).
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Aspetti non regolati dalle parti
Spesso accade che le parti utilizzino poco la loro
autonomia e si limitino a fissare solo pochi aspetti
contrattuali senza disciplinare tutti i profili
dell’operazione.
Per il corretto svolgimento delle operazioni è invece
necessario che tutti i suoi aspetti siano disciplinati.
Per gli aspetti più lacunosi non regolati possono
provvedere la legge, gli usi o l’equità.
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La legge in alcuni casi integra le lacune del contratto
con delle norme cosiddette suppletive e pertanto
derogabili.
Esempio:
Contratto di deposito in cui manchi il termine di
restituzione, supplisce l’art. 1771 c.c. con la semplice
richiesta di una delle parti.
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Gli Usi, in assenza di norme suppletive
Altra fonte sono le regole non scritte derivanti da
una pratica contrattuale costante e generale attuata da
una generalità con la convinzione di obbedire ad una
regola giuridica ossia usi normativi.
In mancanza della legge e degli usi, l’equità
rimane il criterio adottabile dal giudice chiamato in
merito.
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Limiti all’autonomia
Le parti nel fare uso della loro autonomia devono
rispettare i limiti che la legge impone come norme.
Imperative inderogabili
Il carattere imperativo di una norma può risultare:
dal tenore letterale della norma che dispone la sua
efficacia anche in presenza di patto contrario o che
sanziona con la nullità le clausole contrattuali,
dall’intenzione della legge di tutelare principi, valori
e interessi riconducibili alle direttive di ordine
pubblico.
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Ordine Pubblico
Sono regole non scritte ma legate ad una serie di circostanze,
come il comune sentire di ogni epoca, che la giurisprudenza
individua caso per caso.
Desumibile dalla Costituzione individuabili:
 nelle libertà personali (es. obbligo a sposarsi, a prendere i
voti),
 nelle libertà collettive (es. patto di non votare),
 nel campo dell’economia (es. discriminazione dei soggetti
nell’ambito lavorativo).
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Buon costume
Concetto non scritto legato al momento storico e alla
mentalità della società; criterio di giudizio che si pone
dalla parte della realtà sociale e non dalla parte
dell’ordinamento.
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Elementi essenziali del contratto
L’art. 1325 c.c. elenca quattro elementi essenziali che
il contratto deve avere per essere valido:
 l’accordo delle parti;
 l’oggetto
 la causa
 la forma
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ACCORDO DELLE PARTI
Consiste nella volontà comune delle parti di dar vita ad un regolamento
contrattuale. L’incontro delle volontà sancisce, con quanto più innanzi, la
formazione del contratto. In altri termini il contratto è concluso quando
colui che ha fatto la proposta (c.d. proponente) ha conoscenza
dell’accettazione dell’altro (c.d. oblato) art. 1326 c.c.
Simulazione del contratto
Le parti stipulano un contratto con l’intesa che esso non produca effetti o
produca effetti diversi o minori. (atto simulato).
Dietro a questo accordo apparente le parti si scambiano un altro accordo o
controdichiarazione occulta che esprime la loro volontà effettiva (atto
dissimulato) art. 1414-1417 c.c..
Lo scopo è generalmente quello di creare pregiudizio ai diritti di terzi o
nascondere eventuale violazione di norme inderogabili (es. finalizzata
alla frode fiscale)
Gli effetti di un contratto simulato sono molteplici e possono partire
dall’inefficacia contrattuale tra le parti alle azioni di terzi eventualmente
coinvolti .
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OGGETTO
Corrisponde alla prestazione del contratto e deve essere
possibile, lecito, determinato o determinabile art. 1346
c.c.
CAUSA
La ragione essenziale del contratto e deve essere lecita e
degna di tutela.
Definita anche come la funzione economica sociale che il
negozio persegue.
Esempio: la causa della vendita è lo scambio di una cosa
contro un prezzo; da non confondere con il motivo che è lo
scopo particolare che ognuna delle parti persegue stipulando
il contratto
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FORMA
E’ il mezzo attraverso il quale le parti concretizzano il loro rapporto
negoziale.
Può essere:
 libera ciò significa orale, scritta, con comportamenti concludenti,
 scritta quando è prevista dalla legge a pena di nullità del contratto.
Art. 1350 del codice civile Atti che devono farsi per iscritto:
“Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di
nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di
usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del
concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai
numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto
di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
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5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore
a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per
un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le
disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.”
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