FINALITA’
AMBITO SOGGETTIVO
CAUSE DI ESCLUSIONE
LE SOCIETA’ NON OPERATIVE
Sono le società che non superano il test di operatività di
cui al co. 1 dell’art. 30 della L. 724/1994
LE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMITCA
Sono le società che per tre periodi di di imposta
consecutivi hanno dichiarato perdite fiscali, o nei tre
periodi di imposta hanno dichiarato per due perdite
fiscale e per uno redditi inferiori al reddito minimo da
società non operativa.
RICAVI + INCREMENTI DELLE RIMANENZE +
ALTRI PROVENTI NON STRAORDINARI MEDI DEL
TRIENNIO
INFERIORI
AI RICAVI FIGURATIVI PARI ALL’APPLICAZIONE DI
COEFFICIENTI AL VALORE MEDIO NEL TRIENNIO
DEI BENI PATRIMONIALI DELLA SOCIETA’
Si considerano non operative le società che per
tre periodi di imposta alternativamente hanno
presentato:
– sempre dichiarazioni in perdita fiscale;
– dichiarazioni in perdita fiscale per due dei tre
periodi di imposta e in uno hanno dichiarato un
reddito inferiore a quello minimo determinato ai
sensi dell’articolo 30 co. 3 della L. 724/1994.
LA SOCIETA’ E’ NON OPERATIVA NEL SUCCESSIVO IV
PERIODO DI IMPOSTA
• Società per Azioni
• Società in accomandita
per azioni
• Società a responsabilità
limitata
• Società in nome
collettivo
• Società in accomandita
semplice
• Società di fatto
• Società di armamento
• Società non residenti
con stabile
organizzazione in Italia
1. Società che per la particolare attività svolta sono
soggetti all’obbligo di costituirsi sotto forma di società
di capitali;
2. Soggetti che si trovano nel primo periodo di
imposta. (COD 2)
3. Società in stato di fallimento, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione
coatta amministrativa ed in concordato preventivo o
in amministrazione controllata o straordinaria. (COD
3 – 8)
4. Società Start up Novative (BARRARE LA CASELLA)
5 – Società esercenti pubblici servizi di trasporto (COD. 5)
6 – Società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani (COD 4)
7 – Società con un numero di soci non inferiore a 50 (COD 6)
8 – Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità (COD 7)
9 – Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20%
del capitale sociale (COD. 10)
10 – Società che presentano un ammontare complessivo del valore
della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
(COD 9)
11 - SOCIETA’ CONGRUE E COERENTI (COD 11)
12 – SOCIETA’ CONSORTILI (COD 12)
1. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETA’
NON OPERATIVE - PROVVEDIMENTO 14
FEBBRAIO 2008;
2. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETA’
IN PERDITA SISTEMICA – PROVVEDIMENTO
11 GIUGNO 2012
A – SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE CON IMPEGNO DI
CANCELLAZIONE
DAL
REGISTRO
IMPRESE
ASSUNTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI ENTRO
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DEI REDDITI.
(COD .99 NELLA CASELLA DISAP.NE)
B - SOCIETA’ ASSOGETTATE AD UNA DELLE
PROCEDURE INICATE NELL’ARTICOLO 101 COMMA
5 (COD 2)
C - SOCIETA’ SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE O
A CONFISCA (COD 3)
D - società che hanno la disponibilità di immobili
concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a
canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi
regionali o statali (COD 4)
E – Società con partecipazioni in società non di comodo
(COD 5)
F – Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza
di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo
di imposta per una situazione persistente nei periodi di
imposta successivi.(COD 6-7)
G – Società agricole o con sospensione o differimento
degli adempimenti e versamenti tributari. (COD 8-9)
LE CAUSE VANNO VERIFICATE NEL TRIENNIO DI
OSSERVAZIONE;
LA VERIFICATA SITUAZIONE DI DISAPPLICAZIONE IN
UN PERIODO DI IMPOSTA DETERMINA L’EFFETTO
INTERRUTTIVO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE
ATTENZIONE
Il periodo di imposta in cui è verificata la causa di
inapplicabilità non è escluso dalla non operatività
per perdita sistemica
• SE LA CAUSA è VERIFICA NELL’ANNO 2012 I
TRIENNI ESCLUSI SONO:
– 2010 – 2011 – 2012 con effetto nel 2013
– 2011 – 2012 – 2013 con effetto nel 2014
– 2012 – 2013 – 2014 con effetto nel 2015
• IL PRIMO TRIENNIO DI DECORRENZA è QUELLO A
DECORRERE DAL 2015.
• Se la società è in perdita sistemica nelle annualità
2009 – 2010 – 2011 la società è non operativa
nell’anno 2012 anche se in tale annualità è
verificata la causa di inapplicabilità.
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
PERDITA SISTEMICA
A - Società in stato di liquidazione con impegno
assunto in dichiarazione di cancellazione dal
registro delle imprese entro il termine della
presentazione della dichiarazione successiva
B – Società assoggettate a procedura
concorsuale di cui all’articolo 101 c. 5 o ad una
procedura di liquidazione giudiziaria.
C – Società sottoposte a sequestro penale o a
confisca.
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
PERDITA SISTEMICA
D – Società di gestione di partecipazione in altre
società non in perdita sistemica;
E – Società che ha ottenuto l’accoglimento
dell’istanza di disapplicazione in precedenti periodi
F – Società con un MOL positivo;
G – Società esonerata dagli adempimenti e
versamenti – la disapplicazione opera per il periodo
d’imposta dell’evento e quello successivo
H – Società con perdita fiscale non rilevante per
sussistenza di PROVENTI NON SOGGETTI A
TASSAZIONE;
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
PERDITA SISTEMICA
I – società agricole;
L – società congrue e coerenti agli studi di
settore
M – società nel primo periodo di imposta
La presunzione di tassazione minima
• Tassazione sul presunto reddito minimo da società di
comodo: fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini
dell’imposta personale sul reddito PER LE SOCIETA’ e per gli
enti non operativi si presume che il reddito del periodo di
imposta non sia inferiore a quello determinato applicando
specifici coefficienti di redditività a valori riconducibili agli
asset patrimoniali della società;
• Inutilizzabilità delle Perdite Pregresse: Le perdite pregresse
possono essere computate soltanto in diminuzione della
parte di reddito eccedente quello minimo forfettario;
• L’Ires Maggiorata: Le società di capitali devono applicare la
maggiorazione dell’aliquota IRES pari al 10,5%;
• RS 123 colonna 5 = reddito minimo da
coefficienti di redditività
• RS 124 colonna 1 = somma di:
– Proventi esenti, proventi esclusi, soggetti ad
imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta;
– Quota plusvalenze rinviate;
• RS 124 colonna 2 = Rata plusvalenza anni
precedenti
RS125 = RS 123 c.5 – RS124 c. 1 + RS 124 c. 2
• Fatto salvo l’ordinario potere di accertamento,
per le società di comodo, ai fini IRAP si presume
che il valore della produzione netta non sia
inferiore al reddito minimo determinato ai fini
delle imposte sul reddito, aumentato delle
retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai
collaboratori coordinati e continuativi, di quelli
per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi
• Nel periodo in cui la società è considerata di
comodo il credito IVA:
– Non può essere utilizzato in compensazione
orizzontale;
– Non può essere chiesto a rimborso;
– Non può essere ceduto a terzi.
• TESTO DELLA NORMA:
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
società o l’ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore
all’importo dei ricavi figurativi, l’eccedenza di
credito non è ulteriormente riportabile a
scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di
imposta successivi
• L’INTERPELLO DEVE ESSERE PRESENTATO NEL
TERMINE DI 90 GIORNI ANTECEDENTI LA DATA
DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE;
• L’INTERPELLO DEVE ESSERE PRESENTATO IN
MODO AUTONOMO E DISTINTO CON
RIFERIMENTO AI DUE PRESUPPOSTI;
OBBIETTIVO INTERPELLO
L’INTERPELLO DEVE DIMOSTRARE CHE IL MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEI RICAVI E DEI PROVENTI MINIMI è
CAUSATO DA SITUAZIONI OGGETTIVE;
- DIMOSTRARE CHE GLI IMMOBILI SOCIALI NON SONO
CONCESSI IN USO A SOCI O A FAMILIARI E CHE DUNQUE I
CANONI DERIVANO DAL LIBERO MERCATO;
- DIMOSTRARE PER GLI IMMOBILI FISSI CHE LA MANCATA
LOCAZIONE NON DIPENDE DA SCELTE DELL’IMPRESA MA
DALLA SITUAZIONE DEL MERCATO;
- DIMOSTRARE CHE I BENI DELLA SOCIETA’ SONO
UTILIZZATI DALLA STESSA E NON CONCESSI IN
GODIMENTO AI SOCI
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