FINALITA’ AMBITO SOGGETTIVO CAUSE DI ESCLUSIONE LE SOCIETA’ NON OPERATIVE Sono le società che non superano il test di operatività di cui al co. 1 dell’art. 30 della L. 724/1994 LE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMITCA Sono le società che per tre periodi di di imposta consecutivi hanno dichiarato perdite fiscali, o nei tre periodi di imposta hanno dichiarato per due perdite fiscale e per uno redditi inferiori al reddito minimo da società non operativa. RICAVI + INCREMENTI DELLE RIMANENZE + ALTRI PROVENTI NON STRAORDINARI MEDI DEL TRIENNIO INFERIORI AI RICAVI FIGURATIVI PARI ALL’APPLICAZIONE DI COEFFICIENTI AL VALORE MEDIO NEL TRIENNIO DEI BENI PATRIMONIALI DELLA SOCIETA’ Si considerano non operative le società che per tre periodi di imposta alternativamente hanno presentato: – sempre dichiarazioni in perdita fiscale; – dichiarazioni in perdita fiscale per due dei tre periodi di imposta e in uno hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’articolo 30 co. 3 della L. 724/1994. LA SOCIETA’ E’ NON OPERATIVA NEL SUCCESSIVO IV PERIODO DI IMPOSTA • Società per Azioni • Società in accomandita per azioni • Società a responsabilità limitata • Società in nome collettivo • Società in accomandita semplice • Società di fatto • Società di armamento • Società non residenti con stabile organizzazione in Italia 1. Società che per la particolare attività svolta sono soggetti all’obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2. Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta. (COD 2) 3. Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo o in amministrazione controllata o straordinaria. (COD 3 – 8) 4. Società Start up Novative (BARRARE LA CASELLA) 5 – Società esercenti pubblici servizi di trasporto (COD. 5) 6 – Società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani (COD 4) 7 – Società con un numero di soci non inferiore a 50 (COD 6) 8 – Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità (COD 7) 9 – Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale (COD. 10) 10 – Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale (COD 9) 11 - SOCIETA’ CONGRUE E COERENTI (COD 11) 12 – SOCIETA’ CONSORTILI (COD 12) 1. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETA’ NON OPERATIVE - PROVVEDIMENTO 14 FEBBRAIO 2008; 2. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA – PROVVEDIMENTO 11 GIUGNO 2012 A – SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE CON IMPEGNO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE ASSUNTO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DEI REDDITI. (COD .99 NELLA CASELLA DISAP.NE) B - SOCIETA’ ASSOGETTATE AD UNA DELLE PROCEDURE INICATE NELL’ARTICOLO 101 COMMA 5 (COD 2) C - SOCIETA’ SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE O A CONFISCA (COD 3) D - società che hanno la disponibilità di immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali (COD 4) E – Società con partecipazioni in società non di comodo (COD 5) F – Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta per una situazione persistente nei periodi di imposta successivi.(COD 6-7) G – Società agricole o con sospensione o differimento degli adempimenti e versamenti tributari. (COD 8-9) LE CAUSE VANNO VERIFICATE NEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE; LA VERIFICATA SITUAZIONE DI DISAPPLICAZIONE IN UN PERIODO DI IMPOSTA DETERMINA L’EFFETTO INTERRUTTIVO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE ATTENZIONE Il periodo di imposta in cui è verificata la causa di inapplicabilità non è escluso dalla non operatività per perdita sistemica • SE LA CAUSA è VERIFICA NELL’ANNO 2012 I TRIENNI ESCLUSI SONO: – 2010 – 2011 – 2012 con effetto nel 2013 – 2011 – 2012 – 2013 con effetto nel 2014 – 2012 – 2013 – 2014 con effetto nel 2015 • IL PRIMO TRIENNIO DI DECORRENZA è QUELLO A DECORRERE DAL 2015. • Se la società è in perdita sistemica nelle annualità 2009 – 2010 – 2011 la società è non operativa nell’anno 2012 anche se in tale annualità è verificata la causa di inapplicabilità. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE PERDITA SISTEMICA A - Società in stato di liquidazione con impegno assunto in dichiarazione di cancellazione dal registro delle imprese entro il termine della presentazione della dichiarazione successiva B – Società assoggettate a procedura concorsuale di cui all’articolo 101 c. 5 o ad una procedura di liquidazione giudiziaria. C – Società sottoposte a sequestro penale o a confisca. CAUSE DI DISAPPLICAZIONE PERDITA SISTEMICA D – Società di gestione di partecipazione in altre società non in perdita sistemica; E – Società che ha ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in precedenti periodi F – Società con un MOL positivo; G – Società esonerata dagli adempimenti e versamenti – la disapplicazione opera per il periodo d’imposta dell’evento e quello successivo H – Società con perdita fiscale non rilevante per sussistenza di PROVENTI NON SOGGETTI A TASSAZIONE; CAUSE DI DISAPPLICAZIONE PERDITA SISTEMICA I – società agricole; L – società congrue e coerenti agli studi di settore M – società nel primo periodo di imposta La presunzione di tassazione minima • Tassazione sul presunto reddito minimo da società di comodo: fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito PER LE SOCIETA’ e per gli enti non operativi si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore a quello determinato applicando specifici coefficienti di redditività a valori riconducibili agli asset patrimoniali della società; • Inutilizzabilità delle Perdite Pregresse: Le perdite pregresse possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo forfettario; • L’Ires Maggiorata: Le società di capitali devono applicare la maggiorazione dell’aliquota IRES pari al 10,5%; • RS 123 colonna 5 = reddito minimo da coefficienti di redditività • RS 124 colonna 1 = somma di: – Proventi esenti, proventi esclusi, soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta; – Quota plusvalenze rinviate; • RS 124 colonna 2 = Rata plusvalenza anni precedenti RS125 = RS 123 c.5 – RS124 c. 1 + RS 124 c. 2 • Fatto salvo l’ordinario potere di accertamento, per le società di comodo, ai fini IRAP si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai fini delle imposte sul reddito, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi • Nel periodo in cui la società è considerata di comodo il credito IVA: – Non può essere utilizzato in compensazione orizzontale; – Non può essere chiesto a rimborso; – Non può essere ceduto a terzi. • TESTO DELLA NORMA: Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore all’importo dei ricavi figurativi, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi • L’INTERPELLO DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TERMINE DI 90 GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE; • L’INTERPELLO DEVE ESSERE PRESENTATO IN MODO AUTONOMO E DISTINTO CON RIFERIMENTO AI DUE PRESUPPOSTI; OBBIETTIVO INTERPELLO L’INTERPELLO DEVE DIMOSTRARE CHE IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI RICAVI E DEI PROVENTI MINIMI è CAUSATO DA SITUAZIONI OGGETTIVE; - DIMOSTRARE CHE GLI IMMOBILI SOCIALI NON SONO CONCESSI IN USO A SOCI O A FAMILIARI E CHE DUNQUE I CANONI DERIVANO DAL LIBERO MERCATO; - DIMOSTRARE PER GLI IMMOBILI FISSI CHE LA MANCATA LOCAZIONE NON DIPENDE DA SCELTE DELL’IMPRESA MA DALLA SITUAZIONE DEL MERCATO; - DIMOSTRARE CHE I BENI DELLA SOCIETA’ SONO UTILIZZATI DALLA STESSA E NON CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI