Circolare n. 4/2011 Dr. Reinhold Kofler Dr. Erwin Allessandrini Numero 03/2011 del 16/09/2011 Gentili Clienti, con la pubblicazione della c.d. “manovra di ferragosto” sulla Gazzetta Ufficiale entrano in vigore una serie di novità di natura fiscale le cui principali novità sono di seguito esaminate. Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% Il 17 settembre 2011 l’IVA ordinaria passa dal 20% al 21%. La modifica in oggetto colpisce la maggior parte delle cessioni e delle prestazioni di servizi. Rimangono inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Contributo di solidarietà La manovra introduce un prelievo, il cosiddetto “contributo di solidarietà” nella misura del 3% da applicare sui redditi superiori ai 300.000 euro annui. Il reddito di riferimento è quello complessivo e il prelievo è deducibile ai fini dell’IRPEF. La decorrenza della disposizione è dal periodo d’imposta 2011 fino al 2013 e può essere prorogato con decreto. Carcere per i grandi evasori Per i reati fiscali, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a 3.000.000 €, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dal codice penale. In caso di dichiarazione infedele la soglia per l’imposta evasa è ridotta a 50.000 € e per l’omessa dichiarazione passa a 30.000 €. Sforati questi limiti, la frode costituisce reato tributario. Beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari Diventa tassabile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci di società o familiari dell'imprenditore individuale. Circolare n. 4/2011 Diventano, invece, indeducibili dal reddito d'impresa i costi sostenuti per i beni dell'impresa concessi in godimento a soci e familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. I dati concernenti i beni interessati, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate per verificare la situazione reddituale dei soggetti beneficiari tramite il redditometro. Le norme sono applicabili dal 2012. Società di comodo La manovra introduce importanti modifiche alla disciplina delle società di comodo. Viene aumentato l’aliquota IRES per le società di capitali di comodo al 38%. L’aliquota non colpisce il reddito effettivo, ma un valore presunto calcolato applicando determinate percentuali ai valori dei beni iscritti in bilancio. Altra novità consiste nell’applicazione della normativa delle società di comodo, anche alle società che per tre periodi d’imposta presentano dichiarazioni in perdita fiscale. Tassazione rendite finanziarie A decorrere dal 2012, l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare alle rendite finanziarie (interessi sul c/c, dividendi, utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni, ecc.) è stabilità nella misura pari al 20%. Rimane inalterata l’aliquota del 12,5% sugli interessi dei titoli statali e titoli a essi equiparati. Riduzione del limite per l’uso del contante A decorrere dal 13.08.2011 la soglia dei pagamenti in contanti e l’utilizzo degli assegni bancari “trasferibili”, nonché dei libretti al portatore e stato ridotta a 2.500 €. I trasferimenti di denaro d’importi pari o superiore a 2.500 € vanno eseguiti tramite banche o intermediari abilitati. Con l’introduzione del nuovo limite gli assegni bancari trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 2.500 €. Per i libretti di deposito con un saldo pari o superiore alla predetta soglia, il portatore dovrà estinguere il libretto ovvero ridurre il relativo saldo a una somma inferiore al suddetto limite entro il 30.09.2011. Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione. Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti Dr. Reinhold Kofler