La disciplina delle società
in perdita sistematica
a cura di Silvia Mezzetti
Bologna, 29 maggio 2013
(*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza
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LA NUOVA IPOTESI DI NON OPERATIVITÀ PER LE
IMPRESE IN PERDITA SISTEMATICA
La legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 ha disposto l’ampliamento dell’ambito soggettivo per
l’applicazione della normativa sulle società non operative
Nuove condizioni di non operatività:
1. perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;
2. perdita fiscale per due periodi d’imposta e un terzo periodo con un
reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30,
comma 3, della citata legge n. 724/1994
Nel caso si siano verificate alternativamente le suddette condizioni la
società viene considerata in perdita sistematica e dal successivo quarto
periodo rientra nell’alveo applicativo della normativa sulle società di
comodo.
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DECORRENZA
La nuova disciplina per le società in “perdita sistematica” si
applica:
a) anche se non ricorrono i presupposti dell’art. 30 della L. 724/1994;
b) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 138 (17 settembre 2011)
=> La nuova normativa si applica quindi per la prima volta con riguardo al reddito
dichiarato per il 2012 in UNICO 2013;
c) Nel caso il triennio 2009-2011 presenti una situazione di perdita sistematica ovvero
due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito mimino, la società, nel 2012,
deve applicare la disciplina delle società di comodo anche se per quest’ultimo
anno è operativa;
d) In sede di acconto relativo al 2012 si doveva rideterminare l’imposta del periodo
precedente (il 2011) come se le nuove disposizioni fossero già in vigore
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Conseguenze del mancato superamento del test di
operatività
Imposte sul reddito
Obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto sulla
base dei coefficienti di cui all’art. 30 della L. 724/1994; aumento aliquota Ires
al 38% (circ. n. 3/E del 2013)
IRAP
Imponibile non inferiore al reddito minimo presunto, aumentato dei costi non
deducibili previsti dalla normativa specifica;
IVA
a. Limitazioni al rimborso,
b. Limitazione all’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva con
altri tributi ovvero alla cessione dell’eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione (l’unico possibile utilizzo è interno, ossia in
compensazione verticale all'interno della liquidazione Iva);
c. Perdita del credito in caso di non operatività per tre periodi di imposta
consecutivi
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SITUAZIONI PARTICOLARI
Circolare n. 1/E/2013
- Presenza perdite esercizi precedenti ININFLUENTI
- Adeguamento in dichiarazione al reddito minimo
ININFLUENTE
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LE TRE VIE D’USCITA DALLE NUOVE REGOLE
1) Cause di esclusione indicate dall’art. 30 della legge
n. 724/1994;
2) Cause
di
disapplicazione
previste
dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate in data 11 giugno 2012;
3) Presentazione istanza di interpello e successivo
accoglimento da parte del Direttore regionale
competente.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
(ex art. 30 Legge n. 724/1994)
- Soggetti che hanno l’obbligo di costituirsi come società di capitali
- Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
- Società in amministrazione controllata o straordinaria
- Società con titoli negoziati in mercati regolamentati
- Società esercenti pubblici servizi di trasporto
- Società con numero di soci non inferiore a 50
- Società con un numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due
esercizi precedenti
-Società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
liquidazione giudiziaria, nonché in concordato preventivo
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SEGUE CAUSE DI ESCLUSIONE
- Società aventi un valore della produzione superiore al
totale attivo
- Società partecipate da enti pubblici almeno al 20%
- Società congrue e coerenti agli studi di settore
Si applicano sia alle società di comodo ex art. 30 che a
quelle in perdita sistematica.
VANNO VERIFICATE NELL’ESERCIZIO DI APPLICAZIONE,
Cioè in quello in cui si diventa di comodo
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ESEMPIO
Società in perdita sistematica nel triennio 2009-2011
Nel 2012 si verifica una causa di esclusione
La società non è di comodo nel 2012 senza richiederne la
specifica disapplicazione.
VALE ANCHE SE LA SOCIETA’ RISULTA DI COMODO EX
ART. 30.
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OPERATIVITA’ CAUSE DI ESCLUSIONE
NON
INTERROMPONO
OSSERVAZIONE
IL
PERIODO
DI
Esempio: triennio 2009-2011 perdite
CAUSA nel 2012 ancorché in perdita
Triennio 2009-2011 applicazione 2012 NO
Triennio 2010-2012 applicazione 2013 SI/no
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OPERATIVITA’ CAUSE DI ESCLUSIONE
NON
INTERROMPONO
OSSERVAZIONE, ma….
IL
PERIODO
DI
Esempio: triennio 2009-2011 perdite
CAUSA nel 2012 REDDITO sup. minimo
Triennio 2009-2011 applicazione 2012 NO
Triennio 2010-2012 applicazione 2013 NO
Triennio 2011-2013 applicazione 2014 NO
Triennio 2012-2014 applicazione 2015 NO
Triennio 2013-2015 applicazione 2016 SI/no
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CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
(Provv. 11 giugno 2012)
- Società in stato di liquidazione con impegno a cancellarsi
entro il 30 settembre dell’anno successivo
- Società assoggettate procedure indicate nell’art. 101,
c.5, del Tuir
- Società sottoposte a sequestro penale o confisca
- Società con partecipazioni immobilizzate, il cui valore sia
prevalentemente riconducibile a: società non in
perdita sistematica, o escluse, o in collegate estere di
black list. La disapplicazione opera se la società non
svolge attività diverse da quelle strettamente funzionali
alla gestione delle partecipazioni.
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CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
(segue)
- Società con precedente interpello disapplicativo accolto
senza modifiche delle cause
- Società con MOL positivo (differenza tra valore e costi
della produzione senza considerare ammortamenti,
svalutazioni ed accantonamenti, nonché canoni leasing
(ris. 107/E del 2012)
- Società con adempimenti e versamenti tributari sospesi o
differiti per stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, L.
225/1992
- Società con risultato fiscale positivo dopo aver sommato
alla perdita redditi esenti o esclusi
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CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
segue
- Società che esercitano esclusivamente attività agricola e
rispettano le condizioni dell’art. 2 del D.Lgs. 99/2004
- Società congrue e coerenti agli studi di settore
- Società che si trovano nel primo periodo di imposta
- RILEVANO SOLO SE SI SONO VERIFICATE IN UNO
DEGLI ANNI DEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE
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OPERATIVITA’ CAUSE DISAPPLICAZIONE
INTERROMPONO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
Esempio: triennio 2009-2011 CAUSA nel 2010
Triennio 2009-2011 applicazione 2012 NO
Triennio 2010-2012 applicazione 2013 NO
Triennio 2011-2013 applicazione 2014 SI/NO
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SOCIETA’ NEOCOSTITUITE
Società neocostituite: occorrono tre esercizi chiusi
perché scatti la norma.
Non sono interessate dalla prima applicazione della
disposizione (esercizio 2012) le società costituite nel
2010 e nel 2011.
Il primo esercizio è compreso nelle cause di
disapplicazione: quindi anche le società costituite nel
2009 sono fuori dalla norma per il 2012 (23/E del
2012)
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Quadro RF
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Quadro RQ - Imposte sostitutive e addizionali
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INTERPELLO DISAPPLICATIVO
Interpello disapplicato ex art. 37-bis comma 8 del D.P.R. n. 600/1973
Circolare n. 32/E del 14/06/2010 e Circolare n. 23/E del 11/06/2012
SITUAZIONI OGGETTIVE
PERIODO DI IMPOSTA DI RIFERIMENTO E PERIODO DI IMPOSTA
CUI FANNO RIFERIMENTO LE SITUAZIONI
UNA ISTANZA PER CIASCUNA DISAPPLICAZIONE RICHIESTA
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE per il 2012 2 LUGLIO 2013
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