La disciplina delle società in perdita sistematica a cura di Silvia Mezzetti Bologna, 29 maggio 2013 (*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza 1 LA NUOVA IPOTESI DI NON OPERATIVITÀ PER LE IMPRESE IN PERDITA SISTEMATICA La legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha disposto l’ampliamento dell’ambito soggettivo per l’applicazione della normativa sulle società non operative Nuove condizioni di non operatività: 1. perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi; 2. perdita fiscale per due periodi d’imposta e un terzo periodo con un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724/1994 Nel caso si siano verificate alternativamente le suddette condizioni la società viene considerata in perdita sistematica e dal successivo quarto periodo rientra nell’alveo applicativo della normativa sulle società di comodo. 2 DECORRENZA La nuova disciplina per le società in “perdita sistematica” si applica: a) anche se non ricorrono i presupposti dell’art. 30 della L. 724/1994; b) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 138 (17 settembre 2011) => La nuova normativa si applica quindi per la prima volta con riguardo al reddito dichiarato per il 2012 in UNICO 2013; c) Nel caso il triennio 2009-2011 presenti una situazione di perdita sistematica ovvero due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito mimino, la società, nel 2012, deve applicare la disciplina delle società di comodo anche se per quest’ultimo anno è operativa; d) In sede di acconto relativo al 2012 si doveva rideterminare l’imposta del periodo precedente (il 2011) come se le nuove disposizioni fossero già in vigore 3 Conseguenze del mancato superamento del test di operatività Imposte sul reddito Obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto sulla base dei coefficienti di cui all’art. 30 della L. 724/1994; aumento aliquota Ires al 38% (circ. n. 3/E del 2013) IRAP Imponibile non inferiore al reddito minimo presunto, aumentato dei costi non deducibili previsti dalla normativa specifica; IVA a. Limitazioni al rimborso, b. Limitazione all’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva con altri tributi ovvero alla cessione dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione (l’unico possibile utilizzo è interno, ossia in compensazione verticale all'interno della liquidazione Iva); c. Perdita del credito in caso di non operatività per tre periodi di imposta consecutivi 4 SITUAZIONI PARTICOLARI Circolare n. 1/E/2013 - Presenza perdite esercizi precedenti ININFLUENTI - Adeguamento in dichiarazione al reddito minimo ININFLUENTE 5 LE TRE VIE D’USCITA DALLE NUOVE REGOLE 1) Cause di esclusione indicate dall’art. 30 della legge n. 724/1994; 2) Cause di disapplicazione previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2012; 3) Presentazione istanza di interpello e successivo accoglimento da parte del Direttore regionale competente. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE (ex art. 30 Legge n. 724/1994) - Soggetti che hanno l’obbligo di costituirsi come società di capitali - Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta - Società in amministrazione controllata o straordinaria - Società con titoli negoziati in mercati regolamentati - Società esercenti pubblici servizi di trasporto - Società con numero di soci non inferiore a 50 - Società con un numero di dipendenti mai inferiore a 10 nei due esercizi precedenti -Società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, nonché in concordato preventivo 7 SEGUE CAUSE DI ESCLUSIONE - Società aventi un valore della produzione superiore al totale attivo - Società partecipate da enti pubblici almeno al 20% - Società congrue e coerenti agli studi di settore Si applicano sia alle società di comodo ex art. 30 che a quelle in perdita sistematica. VANNO VERIFICATE NELL’ESERCIZIO DI APPLICAZIONE, Cioè in quello in cui si diventa di comodo 8 ESEMPIO Società in perdita sistematica nel triennio 2009-2011 Nel 2012 si verifica una causa di esclusione La società non è di comodo nel 2012 senza richiederne la specifica disapplicazione. VALE ANCHE SE LA SOCIETA’ RISULTA DI COMODO EX ART. 30. 9 OPERATIVITA’ CAUSE DI ESCLUSIONE NON INTERROMPONO OSSERVAZIONE IL PERIODO DI Esempio: triennio 2009-2011 perdite CAUSA nel 2012 ancorché in perdita Triennio 2009-2011 applicazione 2012 NO Triennio 2010-2012 applicazione 2013 SI/no 10 OPERATIVITA’ CAUSE DI ESCLUSIONE NON INTERROMPONO OSSERVAZIONE, ma…. IL PERIODO DI Esempio: triennio 2009-2011 perdite CAUSA nel 2012 REDDITO sup. minimo Triennio 2009-2011 applicazione 2012 NO Triennio 2010-2012 applicazione 2013 NO Triennio 2011-2013 applicazione 2014 NO Triennio 2012-2014 applicazione 2015 NO Triennio 2013-2015 applicazione 2016 SI/no 11 CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (Provv. 11 giugno 2012) - Società in stato di liquidazione con impegno a cancellarsi entro il 30 settembre dell’anno successivo - Società assoggettate procedure indicate nell’art. 101, c.5, del Tuir - Società sottoposte a sequestro penale o confisca - Società con partecipazioni immobilizzate, il cui valore sia prevalentemente riconducibile a: società non in perdita sistematica, o escluse, o in collegate estere di black list. La disapplicazione opera se la società non svolge attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni. 12 CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (segue) - Società con precedente interpello disapplicativo accolto senza modifiche delle cause - Società con MOL positivo (differenza tra valore e costi della produzione senza considerare ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti, nonché canoni leasing (ris. 107/E del 2012) - Società con adempimenti e versamenti tributari sospesi o differiti per stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, L. 225/1992 - Società con risultato fiscale positivo dopo aver sommato alla perdita redditi esenti o esclusi 13 CAUSE DI DISAPPLICAZIONE segue - Società che esercitano esclusivamente attività agricola e rispettano le condizioni dell’art. 2 del D.Lgs. 99/2004 - Società congrue e coerenti agli studi di settore - Società che si trovano nel primo periodo di imposta - RILEVANO SOLO SE SI SONO VERIFICATE IN UNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE 14 OPERATIVITA’ CAUSE DISAPPLICAZIONE INTERROMPONO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE Esempio: triennio 2009-2011 CAUSA nel 2010 Triennio 2009-2011 applicazione 2012 NO Triennio 2010-2012 applicazione 2013 NO Triennio 2011-2013 applicazione 2014 SI/NO 15 SOCIETA’ NEOCOSTITUITE Società neocostituite: occorrono tre esercizi chiusi perché scatti la norma. Non sono interessate dalla prima applicazione della disposizione (esercizio 2012) le società costituite nel 2010 e nel 2011. Il primo esercizio è compreso nelle cause di disapplicazione: quindi anche le società costituite nel 2009 sono fuori dalla norma per il 2012 (23/E del 2012) 16 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Quadro RF 17 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Quadro RQ - Imposte sostitutive e addizionali 18 INTERPELLO DISAPPLICATIVO Interpello disapplicato ex art. 37-bis comma 8 del D.P.R. n. 600/1973 Circolare n. 32/E del 14/06/2010 e Circolare n. 23/E del 11/06/2012 SITUAZIONI OGGETTIVE PERIODO DI IMPOSTA DI RIFERIMENTO E PERIODO DI IMPOSTA CUI FANNO RIFERIMENTO LE SITUAZIONI UNA ISTANZA PER CIASCUNA DISAPPLICAZIONE RICHIESTA TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE per il 2012 2 LUGLIO 2013 19