730, Unico 2013 e Studi di settore
Pillole di aggiornamento
N. 10
30.04.2014
Società di comodo: cause di
esclusione e di disapplicazione
automatica
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Unico
Non sempre è necessario ricorrere all’interpello disapplicativo se la società non supera il test di
operatività e/o delle perdite triennali: deve infatti essere ricordato come siano previste specifiche cause
di esclusione e di disapplicazione automatica.
Le cause di esclusione sono uniche, sia per le società non operative che per quelle in perdita sistematica,
e permettono quindi alla società di salvarsi da entrambe le discipline.
Le cause di esclusione sono inoltre di applicazione molto più semplice rispetto a quelle di
disapplicazione: occorrerà infatti esclusivamente riferirsi alla situazione della società nel 2013 per
comprendere se si può beneficiare delle stesse.
In tal caso, in dichiarazione, il soggetto indicherà soltanto la causa di esclusione e non sarà tenuto alla
compilazione del prospetto.
Nel caso in cui non sia possibile beneficiare di una causa di esclusione sarà necessario analizzare la
presenza di cause di disapplicazione, le quali, tuttavia, sono diverse con riferimento alle società non
operative e a quelle in perdita sistematica.
Per le società non operative le cause di disapplicazione sono state previste dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008 del 14 febbraio 2008, e devono verificarsi nell’anno
2013 per poter evitare le penalizzazioni previste in caso di mancato superamento del test di operatività.
Le cause di disapplicazione previste per le società in perdita sistematica sono state invece introdotte dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11.06.2012 (prot. n.2012/87956).
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In questo caso la società dovrà verificare se una delle cause di disapplicazione si sia verificata in almeno
un esercizio del triennio, al fine di poter beneficiare del c.d. “effetto interruttivo”.
Premessa
I soggetti ricompresi nell’ambito soggettivo di applicazione della norma, che
non superano il test di operatività o il test delle perdite triennali, qualora
vogliano evitare le conseguenze derivanti dalla disciplina in esame e appena
illustrate, devono presentare istanza di disapplicazione.
Non sono però tenuti a presentare l’istanza di interpello i soggetti per i quali si
verifica una delle cause di esclusione o di disapplicazione.
LA SOCIETA’ NON SUPERA IL TEST DELLE PERDITE TRIENNALI E/O IL TEST DI
OPERATIVITA’
PRESENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE O DI DISAPPLICAZIONE
AUTOMATICA
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE INTERPELLO DISAPPLICATIVO
PER POTER SFUGGIRE ALLA DISCIPLINA
Le cause di
esonero
L’art.30 della L. n.724/94, comma 1, prevede alcune cause di esclusione
dall’applicazione della disciplina delle società di comodo, situazioni che
possono applicarsi ad entrambe le fattispecie (società non operative e società
in perdita sistemica) e che vanno verificate sull’anno in cui la società
risulterebbe essere di comodo.
Società non operative
STESSE CAUSE DI
ESCLUSIONE
Società in perdita sistematica
Le cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative previste
dall’art. 30, comma 1, operano automaticamente, e non è necessaria alcuna
forma di interpello.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
Non è necessaria
Operano automaticamente
alcuna istanza di
interpello o altra
istanza preventiva
Allo stato attuale, le cause di esclusione sono le seguenti:
1) soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di capitali;
2) soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società
ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche
indirettamente;
5) società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) società con un numero di soci non inferiore a 50;
6-bis) società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di
liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in
concordato preventivo;
6-quater) società che presentano un ammontare complessivo del valore
della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al
totale attivo dello Stato patrimoniale;
6-quinquies) società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del
20% del Capitale sociale;
6-sexies) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di
settore.
Non è possibile estendere il beneficio dell’esclusione dalla disciplina delle
società non operative, a soggetti non espressamente richiamati dal Legislatore,
in quanto le ipotesi sono da ritenersi tassative.
SONO TASSATIVE! Non possono
CAUSE DI ESCLUSIONE
essere estese ad altre fattispecie
“simili”
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Qualora ricorra una delle cause di esclusione appena elencate, è necessario
indicare
nella casella “Esclusione” di cui al rigo RS116 colonna 1, di
Unico2014 Sc, uno dei codici espressamente previsti.
In tal caso non è necessario procedere alla compilazione del prospetto di cui ai
successivi righi.
Le cause di
disapplicazione
per le società
non operative
Ulteriori situazioni in cui le società che non raggiungono i ricavi minimi del test
possono disapplicare la norma senza ricorrere all’istanza di interpello sono
elencate nel comma 1, lettere da a) ad f), del Provvedimento del 14 febbraio
2008, n. 23681/2008, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in
applicazione dell’art. 128 lettera f) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), il quale
ha introdotto nell’art. 30 della Legge n. 734/1994 il comma 4-ter.
Come abbiamo già anticipato le cause di disapplicazione che andremo ad
analizzare sono riferite esclusivamente alle società che non superano il test
dei ricavi minimi.
Cause di
esclusione
(art. 30, co.
1, L.
724/1994)
Società non
operative
X
Cause di
disapplicazione
(Provvedimento
del 14 febbraio
2008, n.
23681/2008)
Cause di
disapplicazione
(Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del
11.06.2012, prot. n.
2012/87956)
X
Società in
perdita
X
X
sistematica
Più in generale, il punto 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate individua sei ipotesi in presenza delle quali, a partire dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2007, è possibile ottenere detta applicazione,
che sono le seguenti:
a.
società in liquidazione che si impegnano a richiedere la cancellazione
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dal registro imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c., entro il
termine per la dichiarazione dell’esercizio successivo. Per il periodo di
imposta 2012 (impegno rilasciato nel mod. Unico 2013), il termine per la
cancellazione è il 30 settembre 2014;
b.
società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione
giudiziaria,
amministrazione
straordinaria
nonché
in
concordato
preventivo e accordo di ristrutturazione di debito, con riferimento ai
periodi anteriori all’avvio delle procedure i cui termini scadono dopo
l’inizio delle procedure stesse (causa di disapplicazione oggetto di
modifica ad opera del Provvedimento Prot. 2012/87956 del 11.06.2012);
c.
società sottoposte a sequestro penale o confisca o altre fattispecie
analoghe in cui vi sia la nomina di un amministratore giudiziario:
disapplicazione valida per il periodo di imposta nel corso del quale è
emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e
fino a quando permane l'amministrazione giudiziaria;
d.
società con immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato ex L.
431/1998 o per altre leggi statali o regionali; disapplicazione limitata a
tali immobili, senza considerare nei calcoli anche i relativi proventi
effettivi;
e.
società con partecipazioni in: 1) società considerate operative; 2) società
escluse dalla norma anche mediante interpello; 3) collegate di black-list
che
applicano
l’art.
168
Tuir
(disapplicazione
limitata
a
tali
partecipazioni, senza considerare nei calcoli anche i relativi proventi
effettivi);
f.
società con provvedimento di disapplicazione della Dre ottenuto in
esercizi precedenti sulla base di circostanze che non hanno subito
modificazioni; anche in questo caso l’esclusione è strettamente limitata
a tali circostanze.
Ad integrazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
14 febbraio 2008, prot. n. 23681, sono state individuate, con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 2012/87956 dell’11 giugno 2012 due
ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina delle società
non operative:
o società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste
dall’ articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
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o società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati
sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza
della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5
della Legge 24
febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera
limitatamente al periodo
d’imposta in cui si è verificato l’evento
calamitoso e quello successivo.
Le situazioni appena elencate consentono di disapplicare il regime delle
società di comodo senza dover presentare preventivamente l'istanza di
interpello, così come previsto per le cause di esclusione, ma, differenza di
queste ultime possono essere parziali, e cioè riguardare anche solo taluni degli
asset di proprietà della società.
Come per le cause di esclusione
CAUSE DI
DISAPPLICAZIONE
operano automaticamente, senza
necessità di presentare interpello.
A
differenza
delle
cause
di
esclusione possono anche essere
parziali (possono riguardare, cioè,
soltanto specifici assets).
Infatti, nei casi individuati alle lett. d), e) ed f) si è in presenza di ipotesi di
disapplicazione automatica parziale, a fronte delle quali la società deve
comunque effettuare il test di operatività per verificare se il riconoscimento
della causa di disapplicazione è sufficiente o meno a ricondurla allo stato di
operatività: a differenza del normale test di operatività, tuttavia, ai fini del
calcolo dei ricavi minimi andrà sterilizzata l’influenza degli assets per i quali è
stata riconosciuta la causa di disapplicazione.
Se la società continua a risultare non operativa nonostante la parziale
disapplicazione, resta ferma la possibilità di presentare istanza disapplicativa
ove esistessero altre situazioni oggettive (diverse da quelle prese in
considerazione dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) che esonerino
dal rispetto dei livelli di ricavi e reddito minimi previsti dalla disciplina delle
società non operative.
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
PARZIALI
ai fini del calcolo dei ricavi minimi
andrà sterilizzata l’influenza degli
assets per i quali è stata riconosciuta
la causa di disapplicazione.
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Qualora ricorra una delle cause di disapplicazione appena elencate, va
compilato il rigo RS116, colonna 2 (Modello Unico2014 Sc), indicando nella
casella “Disapplicazione società non operative” uno dei codici espressamente
previsti.
L’IMPEGNO ALLO SCIOGLIMENTO
Come già anticipato, è stata prevista un’apposita casella, “Impegno allo
scioglimento” se il soggetto assume, con la presente dichiarazione, l’impegno a
richiedere la cancellazione dal registro imprese a norma degli articoli 2312 e
2495 c.c., entro il termine per la dichiarazione dell’esercizio successivo. In tal
caso non occorre compilare la casella “Disapplicazione società di comodo”.
“Impegno allo scioglimento”
assunto con Unico14
Impegno assunto nelle
precedenti dichiarazioni
Barrare l’apposita casella
Compilare
“Disapplicazione
la
casella
società
non
operative” – Cod. 99
In primo luogo va rilevato come, la mera liquidazione volontaria non
rappresenti una causa di disapplicazione automatica.
Tuttavia, uno dei presupposti essenziali previsti dalla causa di disapplicazione
in oggetto è proprio lo stato di liquidazione volontaria in essere al momento
dell’opzione: non è sufficiente l’impegno alla cancellazione, ma l’impegno
preso in occasione di una procedura di liquidazione già in essere.
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Dubbi sono stati tuttavia sollevati in merito alla necessità di una procedura di
liquidazione già nell’esercizio di riferimento della dichiarazione in cui si riporta
la causa di disapplicazione.
Più semplicemente: per poter assumere l’impegno alla cancellazione in
Unico14, è sufficiente che la liquidazione sia in essere alla data di
presentazione (ipotizziamo 30/09/2014) o è necessario che la società sia in
liquidazione già dal 2013?
Essendo il test di operatività riferito all’anno 2013 si ritiene corretto assumere
l’impegno solo se la società sia in liquidazione già in detto periodo d’imposta.
Le cause di
disapplicazione
per le società in
perdita
sistematica
Affianco alle società non operative, l’art. 2, comma 36-decies e 36-duodevicies,
del D.L. 138/2011 ha introdotto il regime delle società in perdita “sistematica”.
Merita sottolineare che non è previsto alcun limite massimo oltre il quale le
perdite fiscali risultano rilevati, ben potendo, quindi, la società risultare in
perdita sistematica anche riportando perdite irrisorie nei diversi periodi
d’imposta.
Affianco alla cause di esclusione, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 11.06.2012, prot. n. 2012/87956, ha introdotto anche specifiche
cause di disapplicazione per le società in perdita triennale
CAUSE DI
CAUSE DI ESCLUSIONE
DISAPPLICAZIONE PER
LE SOCIETA’ IN PERDITA
SISTEMICA
A
ESERCIZIO
RILEVANTE
fronte
di
un
periodo
di
Le
situazioni
devono
osservazione di tre periodi di
essere
imposta in perdita fiscale le
esclusivamente ad uno
suddette
rilevano
dei 3 periodi d’imposta
limitatamente al quarto periodo
compresi nel periodo di
d’imposta.
osservazione
fattispecie
riferite
Consentono la non applicazione
EFFETTI
della disciplina delle società in
Determinano
perdita sistematica nel periodo
immediato effetto
di imposta di applicazione della
interruttivo del periodo
stessa, senza la necessità di
di
richiederne
riferimento
la
specifica
osservazione
un
di
disapplicazione.
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Essendo le stesse cause previste
per le società non operative, al
ricorrere di una di queste cause,
nessuna delle
due discipline
troverà applicazione.
Come stabilito dal Provvedimento dell’ Agenzia Entrate 11.6.2012 le cause di
disapplicazione della normativa sulle società in "perdita sistematica" sono le
seguenti:
a) società in stato di liquidazione con impegno a cancellarsi dal Registro
delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi successiva (causa che si estende al periodo d'imposta
precedente all'assunzione dell'impegno e a quello successivo,
ovvero all'unico periodo d'imposta liquidatorio ex art. 182, D.P.R.
917/1986);
b)
società assoggettate ad una delle procedure concorsuali di cui
all'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 o in liquidazione giudiziaria. La
disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta
precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di
presentazione
delle
dichiarazioni
dei
redditi
scadono
successivamente all’inizio delle procedure medesime;
c)
società sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre
fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto
la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione
opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è
emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario
ed
ai
successivi
periodi
di
imposta
nei
quali
permane
l’amministrazione giudiziaria;
d)
società holding che detengono partecipazioni, il cui valore
economico è prevalentemente riconducibile a:
a. società non in "perdita sistematica";
b. società escluse dalla disciplina, anche per l'accoglimento
dell'istanza di disapplicazione;
c. società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, D.P.R.
917/1986.
La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
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e)
società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di interpello
specifica per le perdite sistematiche in relazione ad un precedente
periodo d'imposta sulla base di circostanze oggettive che non
hanno subito modificazioni;
f)
società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per
margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i
costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425
del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al
netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed
accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali
si
assumono
le
voci
di
conto
economico
corrispondenti;
g)
società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono
stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in
conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. La
disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è
verificato l’evento calamitoso e quello successivo;
h)
società con somma algebrica positiva tra perdita fiscale di periodo e
proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero frutto di disposizioni
agevolative;
i)
società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni
previste dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
l)
società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore;
m) società che si trovano nel primo periodo d'imposta.
Si ricorda che dette cause di disapplicazione devono sussistere in almeno uno
degli esercizi del triennio di applicazione, mentre non è rilevante la presenza
nell’esercizio di riferimento.
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CAUSA DI
DISAPPLICAZIONE
TRIENNIO DI OSSERVAZIONE
SOCIETA’ IN PERDITA
SISTEMATICA
La presenza di una causa di disapplicazione fa scattare il c.d. “effetto
interruttivo” e la società non è considerata in perdita sistematica.
Un esempio può chiarire cosa si intende per “effetto interruttivo” della causa di
disapplicazione nel caso delle società in perdita sistematica.
CAUSA DI
DISAPPLICAZIONE
TRIENNIO DI
SOCIETA’ NON IN PERDITA
OSSERVAZIONE
SISTEMATICA
CAUSA DI
DISAPPLICAZIONE
TRIENNIO DI
OSSERVAZIONE
SOCIETA’ IN PERDITA
SISTEMATICA
Qualora ricorra una delle cause di disapplicazione prevista, occorre indicare,
nella casella “Soggetto in perdita sistematica” del Modello Unico 2014, uno
degli specifici codici.
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Esempio di
compilazione
del modello
UNICO: le cause
di esclusione
La società Alfa Srl non supera né il test di operatività né quello delle perdite
triennali.
Tuttavia la Alfa Srl esercita pubblici esercizi di trasporto: potrà beneficiare
quindi di una causa di esclusione.
5
In questo caso il resto del prospetto non dovrà essere compilato.
Il quadro, pertanto, si presenterà come segue:
5
Esempio di
compilazione
del modello
UNICO: le cause
di
disapplicazione
per le società
non operative
La società Alfa è in fallimento.
In questo caso si limiterà ad indicare il codice 2 nel prospetto delle
società di comodo, senza null’altro dover indicare.
2
Occorre prestare però particolare attenzione, perché, in alcuni casi, la
presenza di una causa di disapplicazione obbliga comunque alla
compilazione del modello, in quanto si tratta di una causa di
disapplicazione parziale.
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Si ipotizzi, quindi, che la società Alfa Srl goda di un’altra causa di
disapplicazione (sempre ai fini del test di operatività), in quanto detiene
partecipazioni in società considerate operative.
Questa causa di disapplicazione è solo parziale e, quindi, il modello va
comunque compilato, non tenendo conto dei valori per i quali si può
fruire della disapplicazione.
In questo caso dovrà comunque compilare il modello, ma, in RS117, tra i
titoli e crediti, non indicherà il valore delle partecipazioni in oggetto,
pari a 100.000 euro.
5
30.000
25.000
4.500
12.000
3.000
I ricavi effettivi sono pari a 12.000 euro, pertanto la società supera il test
di operatività.
Esempio di
compilazione
del modello
UNICO: le cause
di
disapplicazione
per le società in
perdita
sistematica
Immaginiamo che la società in oggetto possa disapplicare la disciplina delle
perdite sistematiche in quanto, l’esercizio precedente, era congrua e coerente
con gli studi di settore.
Indicherà pertanto il codice 11.
11
In questo caso la società, dopo aver indicato il codice di disapplicazione, dovrà
comunque redigere il prospetto al fine di verificare l’operatività.
Nel caso di specie, la società, infatti, risulta comunque non operativa.
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116.667
130.000
128.333
130.000
26.250
20.200
21.775
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