1) LA GIURISIDZIONE TRIBUTARIA Con la nozione di “giurisdizione” si intende: sotto un profilo “oggettivo”, la funzione pubblica (funzione giurisdizionale) consistente nell'applicazione del diritto oggettivo, interpretandone le disposizioni generanti norme per renderle operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia; sotto un profilo “soggettivo”, si intende invece l’insieme degli organi che esercitano tale funzione, i giudici. 1.1) Limiti “esterni” ed “interni” alla giurisdizione L’ampiezza della giurisdizione è limitata da limiti “esterni” ed “interni”: I limiti “esterni” della giurisdizione riguardano la ripartizione dei quest’ultima con le altre giurisdizioni. A titolo esemplificativo, il fatto di stabilire se le liti relative alla cosiddetta “rivalsa successiva” rientrano nella giurisdizione ordinaria o nella giurisdizione tributaria attiene – giust’appunto – ai limiti “esterni” della giurisdizione; I limiti “interni” alla giurisdizione afferiscono alla individuazione dei provvedimenti impugnabili (art. 19 del D.Lgs. 546/92). Ad esempio, la questione della impugnabilità o meno di provvedimenti quali il “fermo amministrativo” o gli “avvisi bonari” attiene ai limiti “interni” della giurisdizione ordinaria. 1 1.2) Differenza tra giurisdizione e competenza Nella prassi, spesso, i due termini sono utilizzati come sinonimi sebbene – al contrario – essi si riferiscano a concetti totalmente differenti. Nei casi un cui una questione concerna: La ripartizione della “funzione giurisdizionale” tra corpi e ordini di giudici diversi (ad esempio fra giudice tributario e giudice amministrativo), essa è inerente la giurisdizione; L’individuazione del giudice che ha il potere di decidere una controversia fra più giudici appartenenti alla medesima giurisdizione (C.T.P. di Milano oppure C.T.P. di Pavia) allora essa riguarda la competenza. 1.3) L’ampiezza della giurisdizione tributaria La giurisdizione tributaria rientra nell’ambito delle giurisdizioni speciali, ovvero nell’ambito delle giurisdizioni diverse da quella ordinaria. Nell’ordinamento giuridico italiano sono presenti le seguenti giurisdizioni: ordinaria (civile e penale); amministrativa; tributaria; contabile; penale-militare. La giurisdizione tributaria è circoscritta alla risoluzione di liti aventi natura tributaria. A tale giurisdizione viene attribuito un carattere di “esclusività”, sicché qualora ci si trovi di fronte a una controversia riconducibile al combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso alle Commissioni tributarie costituisce l’unico rimedio possibile e necessario. 2 Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, tra cui ricadono, oltre ai tributi statali, quelli regionali, provinciali e comunali, le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori1, i contributi al SSN2, gli atti di classamento catastale (art. 2 del D.Lgs. 546/92). Inoltre spetta al Presidente della Commissione tributaria decidere relativamente alle misure cautelari (ipoteca e sequestro) che fossero richieste dall’Amministrazione a tutela del credito fiscale. Nel delimitare i confini della giurisdizione tributaria, la giurisprudenza adotta una nozione assai ampia di tributo (sono stati considerati tributi i contributi consortili, il canone RAI, il contrassegno SIAE, il contributo degli avvocati al CNF3, il contributo unificato per le spese di giustizia). In sostanza, vengono considerate tributarie; tutte le prestazioni patrimoniali imposte in via coattiva; finalizzate al sostenimento delle spese pubbliche; purché non rappresentino il corrispettivo privatistico di una prestazione dell’ente impositore. Rientrano tipicamente tra i tributi: le imposte; le tasse; i contributi, il monopolio fiscale. I confini della giurisdizione tributaria sono stati via via ampliati nel corso del tempo, sino ad arrivare alle modifica del 2001 (Art. 12, c. 2, L. 448/2001) con la quale è stata adottata una formula di portata Spese di notifica, aggi esattoriali. SSN sta per Servizio sanitario Nazionale. 3 Consiglio Nazionale Forense. 1 2 3 generale4 e di ampio respiro in luogo della precedente elencazione analitica e tassativa. Con il D.L. 30/9/2005, è stato in seguito precisato che spettano al giudice tributario le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, “comunque denominati”. Si è trattato di un importante passo avanti nell’ottica di una sempre maggior qualificazione del processo tributario. Secondo la Corte Cost. l’allargamento della giurisdizione tributaria non comporta la violazione dell’art. 102 Cost. (divieto di istituzione di nuovi giudici speciali) fin tanto che tale “allargamento” rimane comunque nel limite della materia tributaria. Con il D.L. 30/9/2005 era stato aggiunto al 2° comma del D.Lgs. 546/92 un periodo5 che ha provocato l’intervento della Consulta la quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma, 2 del D.Lgs. 546/92, con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 1.4) Questioni incidentiali non tributarie Art., 2, comma 1, D.Lgs. 546/92: <<Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica>>. 5 <<Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni>>. 4 4 L’art. 2, 3° comma, del D.Lgs. 546/92 prevede che <<Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio>>. Ad esempio, la qualità di erede del ricorrente deve essere accertate in via incidentale dal giudice tributario, senza litisconsorzio necessario fra i chiamati all’eredità, oppure lo status di “coltivatore diretto” viene accertato incidentalmente dal giudice tributario nelle cause aventi ad oggetto la revoca di agevolazioni per la priccola proprietà contadina. 1.5) Cause sulla riscossione e sulla esecuzione Nella giurisdizione tributaria: Rientrano le liti in materia di riscossione (ricorsi contro il ruolo, in materia di rateazione, contro cartelle di pagamento, contro l’intimazione ad adempiere); Non rientrano, invece, le controversie relative alla fase di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso (intimazione ad adempiere) di cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73; Rientrano per espressa previsione di legge (art. 19 del d.Lgs. 546/92) nella giurisdizione tributaria le liti afferenti il fermo amministrativo dei beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca. 5 1.6) Il regolamento di giurisdizione L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 546/92, prevede che il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie possa essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Nel processo tributario è peraltro ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, secondo le norme del c.p.c., richiedendo nel corso del giudizio di primo grado alla Corte di cassazione a quale giudice spetti la giurisdizione. La sospensione del processo tributario non è automatica (per impedire tattiche dilatorie) ma viene disposta dalla Commissione tributaria, con ordinanza, se il regolamento di giurisdizione non è ritenuto inammissibile o manifestamente infondato. Se la Corte di cassazione dichiara sussistere la giurisdizione del giudice tributario (e non di quella del giudice ordinario o di quello amministrativo), le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza. 1.7) La translatio iudicii A norma dell’art. 59 della L. n° 69/2009, il giudice (civile, amministrativo, contabile o tributario) che dichiari il proprio difetto di giurisdizione deve anche indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. In tale ipotesi, la causa deve essere riassunta avanti il giudice munito di giurisdizione entro il termine di tre mesi che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione. Nel nuovo giudizio avanti (necessariamente) il giudice indicato nella sentenza che declina la giurisdizione “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, fermo restando le preclusioni e le decadenze intervenute”. 1.8) La competenza territoriale delle commissioni tributarie 6 Nel processo tributario la competenza delle commissioni tributarie è così ripartita: La competenza territoriale delle C.T.P. è determinata dalla sede dell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato; La competenza territoriale e funzionale delle C.T.R. è determinata in relazione alla regione nella quale si trova la C.T.P. che ha pronunciato la sentenza appellata. Nel processo tributario la competenza è inderogabile, nel senso che le parti non possono accordarsi per devolvere la questione ad una Commissione tributaria gradita ad entrambi, ma la Commissione tributaria competente in via esclusiva è quella individuata ex lege in base ai criteri sopra ricordati. La proposizione di un ricorso ad un giudice territorialmente non competente comporta la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice stesso, e la necessità di riassunzione del processo avanti la C.T.P. competente entro il relativo termine (normalmente di sei mesi), pena l’estinzione del processo e la conseguente definitività dell’atto impugnato. La riassunzione ha luogo applicando l’art. 125 delle disp. att. c.p.c. notificandolo alle altre parti ex art. 17 del D.Lgs. 546/92. Tuttavia, la non competenza di una Commissione tributaria non è rilevabile in ogni stato e grado del processo, considerato che l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 546/92 <<L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce>>. L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 546/92 stabilisce che “La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5”. 2) LA GIURISIDZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO 7 2.1) Controversie sugli atti esecutivi Per individuare la linea di demarcazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, si ricordi che le questioni riguardanti il titolo esecutivo (ruolo o accertamenti “esecutivi”) vanno sollevate impugnando il ruolo o l’accertamento avanti le Commissioni tributarie, mentre l’opposizione alla esecuzione (art. 615 c.p.c.) è proponibile avanti al giudice ordinario quando riguarda la pignorabilità dei beni. L’opposizione agli atti esecutivi si propone avanti il giudice ordinario (ma non quando riguardo la regolarità formale o la notificazione dell’atto esecutivo). L’opposizione del terzo agli atti esecutivi (da parte di chi ritiene di avere un qualche diritto reale sui beni pignorati) si propongono pure avanti il giudice ordinario. 2.2) Controversie per il rimborso di crediti non contestati Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: Le azioni di adempimento promosse dopo che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente; Le controversie afferenti l’estinzione del credito per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia già disposto il rimborso; 2.3) Controversie per risarcimento danni Le domane di risarcimento danni ex art. 2043 contro l’Agenzia delle Entrate o contro Equitalia appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. 2.4) Controversie fra privati su ritenuta e rivalsa Le controversie fra privati non appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. 8 Le cause fra sostituto di imposta e sostituito sono dunque devolute alla conoscenza del giudice ordinario. 3) LA GIURISIDZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO Permane la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie che attengono ai regolamenti e agli atti generali, che recano norme tributarie generali, che non riguardano un concreto atto di imposta (per il quale la giurisdizione è quella del giudice tributario, trattandosi di atti amministrativi individuali). Così le controversie aventi ad oggetto le tariffe d’estimo catastale si impugnano dinanzi al giudice amministrativo, mentre si impugnano avanti il giudice tributario gli atti di classamento e gli atti attributivi di rendita. 9