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LA GIURISIDZIONE TRIBUTARIA
Con la nozione di “giurisdizione” si intende:
 sotto un profilo “oggettivo”, la funzione pubblica (funzione
giurisdizionale) consistente nell'applicazione del diritto
oggettivo, interpretandone le disposizioni generanti norme
per renderle operanti nel caso concreto, per risolvere le
controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza
rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della
controversia;
 sotto un profilo “soggettivo”, si intende invece l’insieme degli
organi che esercitano tale funzione, i giudici.
1.1) Limiti “esterni” ed “interni” alla giurisdizione
L’ampiezza della giurisdizione è limitata da limiti “esterni” ed
“interni”:
 I limiti “esterni” della giurisdizione riguardano la ripartizione
dei quest’ultima con le altre giurisdizioni. A titolo
esemplificativo, il fatto di stabilire se le liti relative alla
cosiddetta “rivalsa successiva” rientrano nella giurisdizione
ordinaria o nella giurisdizione tributaria attiene –
giust’appunto – ai limiti “esterni” della giurisdizione;
 I limiti “interni” alla giurisdizione afferiscono alla
individuazione dei provvedimenti impugnabili (art. 19 del
D.Lgs. 546/92). Ad esempio, la questione della impugnabilità
o meno di provvedimenti quali il “fermo amministrativo” o gli
“avvisi bonari” attiene ai limiti “interni” della giurisdizione
ordinaria.
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1.2) Differenza tra giurisdizione e competenza
Nella prassi, spesso, i due termini sono utilizzati come sinonimi
sebbene – al contrario – essi si riferiscano a concetti totalmente
differenti.
Nei casi un cui una questione concerna:
 La ripartizione della “funzione giurisdizionale” tra corpi e
ordini di giudici diversi (ad esempio fra giudice tributario e
giudice amministrativo), essa è inerente la giurisdizione;
 L’individuazione del giudice che ha il potere di decidere una
controversia fra più giudici appartenenti alla medesima
giurisdizione (C.T.P. di Milano oppure C.T.P. di Pavia) allora
essa riguarda la competenza.
1.3) L’ampiezza della giurisdizione tributaria
La giurisdizione tributaria rientra nell’ambito delle giurisdizioni
speciali, ovvero nell’ambito delle giurisdizioni diverse da quella
ordinaria.
Nell’ordinamento giuridico italiano sono presenti le seguenti
giurisdizioni:





ordinaria (civile e penale);
amministrativa;
tributaria;
contabile;
penale-militare.
La giurisdizione tributaria è circoscritta alla risoluzione di liti aventi
natura tributaria.
A tale giurisdizione viene attribuito un carattere di “esclusività”,
sicché qualora ci si trovi di fronte a una controversia riconducibile al
combinato disposto degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso alle
Commissioni tributarie costituisce l’unico rimedio possibile e
necessario.
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Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, tra cui ricadono, oltre ai tributi statali, quelli regionali,
provinciali e comunali, le addizionali, le sanzioni amministrative, gli
interessi ed altri accessori1, i contributi al SSN2, gli atti di
classamento catastale (art. 2 del D.Lgs. 546/92).
Inoltre spetta al Presidente della Commissione tributaria decidere
relativamente alle misure cautelari (ipoteca e sequestro) che fossero
richieste dall’Amministrazione a tutela del credito fiscale.
Nel delimitare i confini della giurisdizione tributaria, la
giurisprudenza adotta una nozione assai ampia di tributo (sono stati
considerati tributi i contributi consortili, il canone RAI, il
contrassegno SIAE, il contributo degli avvocati al CNF3, il contributo
unificato per le spese di giustizia).
In sostanza, vengono considerate tributarie;
 tutte le prestazioni patrimoniali imposte in via coattiva;
 finalizzate al sostenimento delle spese pubbliche;
 purché non rappresentino il corrispettivo privatistico di una
prestazione dell’ente impositore.
Rientrano tipicamente tra i tributi:




le imposte;
le tasse;
i contributi,
il monopolio fiscale.
I confini della giurisdizione tributaria sono stati via via ampliati nel
corso del tempo, sino ad arrivare alle modifica del 2001 (Art. 12, c. 2,
L. 448/2001) con la quale è stata adottata una formula di portata
Spese di notifica, aggi esattoriali.
SSN sta per Servizio sanitario Nazionale.
3 Consiglio Nazionale Forense.
1
2
3
generale4 e di ampio respiro in luogo della precedente elencazione
analitica e tassativa.
Con il D.L. 30/9/2005, è stato in seguito precisato che spettano al
giudice tributario le controversie relative ai tributi di ogni genere e
specie, “comunque denominati”.
Si è trattato di un importante passo avanti nell’ottica di una sempre
maggior qualificazione del processo tributario.
Secondo la Corte Cost. l’allargamento della giurisdizione tributaria
non comporta la violazione dell’art. 102 Cost. (divieto di istituzione
di nuovi giudici speciali) fin tanto che tale “allargamento” rimane
comunque nel limite della materia tributaria.
Con il D.L. 30/9/2005 era stato aggiunto al 2° comma del D.Lgs.
546/92 un periodo5 che ha provocato l’intervento della Consulta la
quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma, 2 del D.Lgs.
546/92, con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
1.4) Questioni incidentiali non tributarie
Art., 2, comma 1, D.Lgs. 546/92: <<Appartengono alla giurisdizione tributaria
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro
accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica>>.
5 <<Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla
debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall' articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, e del
canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti
urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità
e il diritto sulle pubbliche affissioni>>.
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L’art. 2, 3° comma, del D.Lgs. 546/92 prevede che <<Il giudice
tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la
decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la
capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio>>.
Ad esempio, la qualità di erede del ricorrente deve essere accertate
in via incidentale dal giudice tributario, senza litisconsorzio
necessario fra i chiamati all’eredità, oppure lo status di “coltivatore
diretto” viene accertato incidentalmente dal giudice tributario nelle
cause aventi ad oggetto la revoca di agevolazioni per la priccola
proprietà contadina.
1.5) Cause sulla riscossione e sulla esecuzione
Nella giurisdizione tributaria:
 Rientrano le liti in materia di riscossione (ricorsi contro il
ruolo, in materia di rateazione, contro cartelle di pagamento,
contro l’intimazione ad adempiere);
 Non rientrano, invece, le controversie relative alla fase di
esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di
pagamento o dell’avviso (intimazione ad adempiere) di cui
all’art. 50 del D.P.R. 602/73;
 Rientrano per espressa previsione di legge (art. 19 del d.Lgs.
546/92) nella giurisdizione tributaria le liti afferenti il fermo
amministrativo dei beni mobili registrati e l’iscrizione di
ipoteca.
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1.6) Il regolamento di giurisdizione
L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 546/92, prevede che il difetto di
giurisdizione delle Commissioni tributarie possa essere rilevato,
anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Nel processo tributario è peraltro ammesso il regolamento
preventivo di giurisdizione, secondo le norme del c.p.c., richiedendo
nel corso del giudizio di primo grado alla Corte di cassazione a
quale giudice spetti la giurisdizione.
La sospensione del processo tributario non è automatica (per
impedire tattiche dilatorie) ma viene disposta dalla Commissione
tributaria, con ordinanza, se il regolamento di giurisdizione non è
ritenuto inammissibile o manifestamente infondato.
Se la Corte di cassazione dichiara sussistere la giurisdizione del
giudice tributario (e non di quella del giudice ordinario o di quello
amministrativo), le parti devono riassumere il processo entro il
termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
1.7) La translatio iudicii
A norma dell’art. 59 della L. n° 69/2009, il giudice (civile,
amministrativo, contabile o tributario) che dichiari il proprio difetto
di giurisdizione deve anche indicare il giudice nazionale che ritiene
munito di giurisdizione.
In tale ipotesi, la causa deve essere riassunta avanti il giudice
munito di giurisdizione entro il termine di tre mesi che decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.
Nel nuovo giudizio avanti (necessariamente) il giudice indicato
nella sentenza che declina la giurisdizione “sono fatti salvi gli effetti
sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di
cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione
del primo giudizio, fermo restando le preclusioni e le decadenze
intervenute”.
1.8) La competenza territoriale delle commissioni tributarie
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Nel processo tributario la competenza delle commissioni tributarie è
così ripartita:
 La competenza territoriale delle C.T.P. è determinata dalla
sede dell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato;
 La competenza territoriale e funzionale delle C.T.R. è
determinata in relazione alla regione nella quale si trova la
C.T.P. che ha pronunciato la sentenza appellata.
Nel processo tributario la competenza è inderogabile, nel senso
che le parti non possono accordarsi per devolvere la questione ad
una Commissione tributaria gradita ad entrambi, ma la
Commissione tributaria competente in via esclusiva è quella
individuata ex lege in base ai criteri sopra ricordati.
La proposizione di un ricorso ad un giudice territorialmente non
competente comporta la dichiarazione di incompetenza da parte
del giudice stesso, e la necessità di riassunzione del processo
avanti la C.T.P. competente entro il relativo termine
(normalmente di sei mesi), pena l’estinzione del processo e la
conseguente definitività dell’atto impugnato.
La riassunzione ha luogo applicando l’art. 125 delle disp. att.
c.p.c. notificandolo alle altre parti ex art. 17 del D.Lgs. 546/92.
Tuttavia, la non competenza di una Commissione tributaria non è
rilevabile in ogni stato e grado del processo, considerato che l’art.
5, comma 2, del D.Lgs. 546/92 <<L'incompetenza della commissione
tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio
si riferisce>>.
L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 546/92 stabilisce che “La sentenza
della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende
incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della
commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a
norma del comma 5”.
2)
LA GIURISIDZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
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2.1) Controversie sugli atti esecutivi
Per individuare la linea di demarcazione fra giurisdizione ordinaria
e giurisdizione tributaria, si ricordi che le questioni riguardanti il
titolo esecutivo (ruolo o accertamenti “esecutivi”) vanno sollevate
impugnando il ruolo o l’accertamento avanti le Commissioni
tributarie, mentre l’opposizione alla esecuzione (art. 615 c.p.c.) è
proponibile avanti al giudice ordinario quando riguarda la
pignorabilità dei beni.
L’opposizione agli atti esecutivi si propone avanti il giudice
ordinario (ma non quando riguardo la regolarità formale o la
notificazione dell’atto esecutivo).
L’opposizione del terzo agli atti esecutivi (da parte di chi ritiene di
avere un qualche diritto reale sui beni pignorati) si propongono
pure avanti il giudice ordinario.
2.2) Controversie per il rimborso di crediti non contestati
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario:
 Le azioni di adempimento promosse dopo che
l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto il diritto al
rimborso del contribuente;
 Le controversie afferenti l’estinzione del credito per il quale
l’Amministrazione finanziaria abbia già disposto il rimborso;
2.3) Controversie per risarcimento danni
Le domane di risarcimento danni ex art. 2043 contro l’Agenzia delle
Entrate o contro Equitalia appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario.
2.4) Controversie fra privati su ritenuta e rivalsa
Le controversie fra privati non appartengono alla giurisdizione delle
Commissioni tributarie.
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Le cause fra sostituto di imposta e sostituito sono dunque devolute
alla conoscenza del giudice ordinario.
3)
LA GIURISIDZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Permane la giurisdizione del giudice amministrativo per le
controversie che attengono ai regolamenti e agli atti generali, che
recano norme tributarie generali, che non riguardano un concreto
atto di imposta (per il quale la giurisdizione è quella del giudice
tributario, trattandosi di atti amministrativi individuali).
Così le controversie aventi ad oggetto le tariffe d’estimo catastale si
impugnano dinanzi al giudice amministrativo, mentre si
impugnano avanti il giudice tributario gli atti di classamento e gli
atti attributivi di rendita.
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Slides Lez. 2 del 1-10-2015