Il sistema attuale della tutela
giurisdizionale del cittadino
Nella schermata che segue è
visualizzato uno schema della
giustizia amministrativa nel quale
si riscontrano i concetti principali
dell’esposizione successiva.
Si consiglia di stamparla.
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La ripartizione delle materie
tra le giurisdizioni
• Giurisdizioni particolari
– Corte dei conti
• Responsabilità per danni erariali
• Giudizio di conto (agenti contabili)
• Pensioni dei dipendenti pubblici
– Tribunali delle acque
– La giustizia tributaria (cenni)
• Giurisdizioni generali
– Giudice ordinario per i diritti soggettivi
– Giudice amministrativo per gli interessi legittimi
– Eccezioni alla regola e rinvio
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Giudice ordinario
• Cost. 102, ma la effettiva ampiezza della
giurisdizione deriva dal 103 e dalle leggi ordinarie
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ATTIVITÀ MATERIALE
ATTIVITÀ IN CARENZA DI POTERE
Ricorso in Cassazione per motivi di legittimità contro i giudici tributari
PARTE DEL PUBBLICO IMPIEGO (*)
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Escluse alcune categorie di dipendenti
Escluse le procedure concorsuali
Mancanza del potere di annullare gli atti (disapplicazione: vedi nota)
SANZIONI AMMINISTRATIVE
• Cost. 111 u.c.: questioni di giurisdizione alle S.U.
– Ricorso contro le pronunzie
– Regolamento preventivo di giurisdizione
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(*) Origine della innovazione:, D. Legisl. 3 febbraio 1993, n. 29 art. 2, comma 2: avviò la riduzione della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo nelle controversie del Pubblico impiego, con eccezioni. Articolo modificato più volte e rinviato nell’attuazione
fino al D. Legisl. 80/98, che stabilì la nuova giurisdizione per le questioni post 30/6/98 e decadenza per quelle anteriori non sollevate
entro il 15/9/2000 (sostituzione di decadenza a prescrizione di diritti soggettivi).
Oggi: T.U. 30/3/2001, n. 165: Art. 63: (già Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del
1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità
dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione
atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del
processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche
per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
(art. 3 T.U., già art. 2 D. Legis. 29/93:
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
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Giudice amministrativo
• 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi
– La classica giurisdizione esclusiva: il pubblico
impiego. Mantenuta solo in parte, come già visto.
– Altre giurisdizioni esclusive: vedi oltre.
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Riparto delle giurisdizioni e
cittadino
• Dubbi di qualificazione della situazione
soggettiva
• Esistenza in una vicenda unica di diritti
soggettivi ed interessi legittimi
• Diritti conseguenziali all’annullamento e
tempi lunghi dei due giudizi (problema
superato dalla L. 205/2000)
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I problemi ora visti e la
giurisdizione esclusiva
• L’identificazione della materia rende
superflua la qualificazione della
situazione soggettiva
• La coesistenza di diverse situazioni
soggettive esclude doppia azione
giudiziaria (Motivazione alla base della
vecchia giurisdizione sul pubblico
impiego)
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Dalla giurisdizione esclusiva
alla “concentrazione”
• L’art. 6 della convenzione dei diritti dell’uomo
ed il diritto alla giustizia in tempi ragionevoli
(attuato in Italia dalla L. 89/2001, “legge
Pinto”) esclude che per una stessa vicenda si
debbano adire più giudici
• Tesi della concentrazione sulla base della
parte pubblica nella controversia
– Incompatibile con l’attuale costituzione (C. Cost.
sent. 104 del 2006, che ha individuato limiti alle
giurisdizioni esclusive)
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I 4 requisiti della concentrazione:
giurisdizione su:
•
•
•
•
1) diritti soggettivi
2) interessi legittimi
3) annullamento degli atti
4) diritti consequenziali (risarcimento del danno).
 La concentrazione della controversia è qualcosa di più della
giurisdizione esclusiva, che necessita dei nn. 1 e 2, ma potrebbe
mancare di uno degli altri due (come nel pubblico impiego davanti
all’AGO, che non può annullare).
 Nelle giurisdizioni anche non esclusive del giudice amministrativo
(cfr. oltre) sparisce comunque l’azione separata di risarcimento del
danno (diritti consequenziali): L. 205/2000.
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4SezIIIc giurisdizioni