Il rito speciale ex art. 119 c.p.a. e la disciplina dei giudizi che involgano atti delle Autorità - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione Giurisdizione Competenza Rito processuale Sanzioni Ambito oggettivo di applicazione della norma Nell’art. 119, co. 1, lett. b), c.p.a., a differenza che in altre lettere del medesimo articolo, non si parla di “provvedimenti relativi a procedure”, ma solo di “provvedimenti”. Deve tuttavia ritenersi, pure in presenza di tale ellittica locuzione, che siano assoggettati al rito speciale ex art. 119 anche gli atti intermedi del procedimento suscettibili di essere immediatamente, quanto separatamente, impugnati. Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo La disposizione di cui all’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. va coordinata con: le previsioni che disciplinano il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in ordine ai provvedimenti delle Autorità indipendenti; le norme che attribuiscono la competenza al T.A.R. del Lazio sugli atti di talune Autorità indipendenti. Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue L’art. 119, lett. b), c.p.a. va, quindi, inteso nel senso che il rito abbreviato si applica ai provvedimenti delle Autorità indipendenti se ed in quanto il giudice amministrativo abbia giurisdizione su di essi, sia che si tratti di giurisdizione esclusiva, sia che si tratti di giurisdizione di legittimità. Va quindi necessariamente raccordato con l’art. 133, co. 1, lett. l), c.p.a. che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. i provvedimenti di alcune Autorità espressamente menzionate, fra esse includendo anche la Banca d’Italia. Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue Secondo l’elaborazione e il quadro normativo, sono da ascrivere al novero delle Autorità indipendenti: la CONSOB; l’ISVAP; l'Autorità garante della concorrenza del mercato, prevista dalla legge 287/1990; l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ridenominata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dal D.Lgs. 163/2006; l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; l’Autorità per l’energia elettrica e il gas; la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sul diritto di sciopero; l’Autorità per i servizi di pubblica utilità, prevista dalla legge 481/1995; il Garante per la protezione dei dati personali (salvo a verificare se la giurisdizione sui relativi atti spetti solo al giudice ordinario o, talora, anche al giudice amministrativo); la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione. Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue L’art. 133 c.p.a. ricomprende nella giurisdizione esclusiva gli atti delle seguenti Autorità: Banca d’Italia; Consob; Autorità garante della concorrenza del mercato; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità per l’energia elettrica e il gas; Autorità per i servizi di pubblica utilità, previste dalla legge 481/1995; Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione; ISVAP. Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue L’art. 133, pur elencando tali Autorità, non le qualifica espressamente come “Autorità amministrative indipendenti”. L’art. 119 – diversamente – si riferisce ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti. Se l’art. 133: da un lato non è esaustivo di tutte le Autorità amministrative indipendenti e dall’altro lato include tra le Autorità elencate la Banca d’Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (per le quali è dubbio che siano autorità indipendenti) deve allora desumersi l’assenza di puntuali elementi di corrispondenza tra l’art. 119, lett. b) e l’art. 133 lett. l). Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue Non si può quindi, con certezza, sostenere che il rito abbreviato ex art. 119 si applica nei confronti degli atti di tutte le Autorità elencate nell’art. 133, lett. l). Dal momento che quest’ultima disposizione non qualifica le Autorità in esso elencate come “Autorità indipendenti”, deve necessariamente inferirsi che l’art. 133 non costituisce idoneo parametro di riferimento per delimitare l’ambito applicativo dell’art. 119, lett. b). Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue Infatti: Se l’art. 133 comprende la Banca d’Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per le quali è dubbio che siano Autorità indipendenti (con la conseguenza che, laddove si ritenga esclusa tale qualificazione, allora deve necessariamente argomentarsi che in ordine agli atti da esse emanati sussiste bensì giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non trova applicazione il rito abbreviato ex art. 119, quanto, piuttosto, quello ordinario); ex converso, per effetto della mancata ricomprensione, nel novero dell’elencazione ex art. 133, di Autorità pur qualificabili come “indipendenti”, deriva che sui relativi atti, sussisterebbe una giurisdizione “ordinaria” di legittimità – ma non “esclusiva” – con esclusione, altresì, dell’operatività del rito abbreviato ex art. 119. Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue La lettura del dato normativo consente tuttavia di affermare che il rito abbreviato dell’art. 119 lett. b): riguarda anche Autorità indipendenti non comprese nell’art. 133, ove sui loro atti il giudice amministrativo abbia una giurisdizione di legittimità non riguarda, invece, gli atti delle Autorità che, pur elencate nell’art. 133, lett. l), non sono Autorità indipendenti. Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue Per quanto specificamente concerne i provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: mentre l’art. 244, comma 2, del codice appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riferimento ai soli provvedimenti sanzionatori il c.p.a. ha attratto alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutti i provvedimenti delle Autorità indipendenti, ivi compresa quella di vigilanza sui contratti pubblici (con riveniente inclusione in tale ambito di cognizione dell’intero novero degli atti riconducibili alla suddetta Autorità, ivi compresi i regolamenti). Rito ex art. 119 e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: segue Questo il quadro riassuntivo della cognizione giurisdizionale a fronte (dell’impugnazione degli) atti delle autorità indipendenti: atti concernenti il rapporto di impiego del personale privatizzato: giurisdizione del giudice ordinario atti inerenti il rapporto di impiego del personale non privatizzato: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito ordinario) provvedimenti delle autorità elencate nell’art. 133, lett. l): giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito abbreviato ex art. 119 c.p.a.) provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici impugnati connessi con atti riferibili a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con rito abbreviato ex art. 120 c.p.a.) Art. 119 e regime della competenza L’art. 135, comma 1, lett. b) del Codice prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Art. 119 e regime della competenza: segue Le lett. c) dello stesso comma 1 dell’art. 135 devolve al T.A.R. del Lazio la competenza esclusiva a conoscere le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Art. 119 e regime della competenza: segue Sono, quindi, di competenza del T.A.R. del Lazio le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti,compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalle Autorità indicate al comma 1, lett. l), dell’art. 133, con l’eccezione delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del T.A.R. della Lombardia, sede di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 2, c.p.a. Fissazione del giudizio di merito Il comma 3 dell’art. 119 prevede che, salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Fissazione del giudizio di merito: segue La disposizione precedentemente indicata consente quindi di delineare due distinti percorsi decisori: Decisione immediata, nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 60 Decisione a 30 giorni, purchè la lettura del ricorso evidenzi profili di fondatezza e sussista, altresì, un pregiudizio grave e irreparabile riveniente dall’esecuzione dell’atto impugnato Fissazione del giudizio di merito: segue L’esigenza di celerità e concentrazione del giudizio è presidiata da due disposizioni complementari alla fissazione dello stesso nel breve termine di giorni 30: Verifica della completezza del contraddittorio processuale (in caso contrario, ordine di integrazione dello stesso); Ordine di deposito dei documenti necessari ed acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti Il dimezzamento dei termini processuali Prevede il comma 2 dell’art. 119 che “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo” L’adozione delle misure cautelari La fissazione ex comma 3 dell’art. 119 non postula, necessariamente, la complementare adozione di misure cautelari. Il successivo comma 4 stabilisce, infatti, che con l’ordinanza di cui al precedente comma 3 (fissazione di udienza per il merito a 30 giorni) solo “in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari” L’adozione delle misure cautelari Ne deriva che, se è pur vero che la stessa fissazione di udienza nel termine breve precedentemente indicato postula che dall’atto impugnato consegua alla parte un “pregiudizio grave ed irreparabile”, soltanto la riscontrata presenza di “elementi di estrema gravità ed urgenza” possono consentire l’adozione della misura cautelare. L’adozione delle misure cautelari La motivazione dell’ordinanza che disponga la cautela dovrà quindi, necessariamente, fornire esplicita ostensione alle ragioni di “estrema gravità ed urgenza”, che rappresentano un quid pluris rispetto alla mera “gravità ed irreparabilità del pregiudizio” e che necessitano, conseguentemente, di appropriata e circostanziata emersione La pubblicazione del dispositivo Diversamente dalla previgente disposizione di cui all’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 – ed altrettanto diversamente da quanto previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 120, comma 9, del codice del processo amministrativo – la pubblicazione del dispositivo della sentenza non è obbligatoria né in primo, né in secondo grado. La pubblicazione del dispositivo: segue La predetta disposizione stabilisce infatti che “quando almeno una delle parti,nell'udienza discussione,dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata nel verbale d'udienza. La pubblicazione del dispositivo: segue Ai fini della pubblicazione del dispositivo sono quindi necessarie: La manifestazione di interesse di taluna delle parti (non necessariamente il ricorrente) La corrispondente verbalizzazione, nel verbale d’udienza, dell’intendimento come sopra manifestato. La pubblicazione del dispositivo: segue Il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La “decisione della causa” non necessariamente coincide con il giorno in cui è stata celebrata la relativa udienza di trattazione. Diversamente dalla previgente previsione di cui all’art. 23-bis, comma 6, della legge 1034 del 1971 (la quale prevedeva che “il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria”) la stabilita decorrenza del termine de quo dalla data di “decisione della causa” indica che tale obbligo va adempiuto con riferimento al momento (eventualmente successivo all’udienza, ove la relativa decisione sia stata dal Collegio giudicante “riservata”) nel quale è intervenuta la definitiva delibazione della controversia con conseguente adozione della relativa decisione Il giudizio sulle sanzioni Prevede l’art. 134, comma 1, lett. c), del Codice che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità Il giudizio sulle sanzioni: segue Nel previgente regime normativo, la giurisdizione sulle controversie relative agli atti sanzionatori emessi dalle Autorità era talvolta attribuita al giudice ordinario. In particolare, nei settori creditizio e mobiliare, gli artt. 145 del D.Lgs. 385/1993 e 195 del D.Lgs. 58/1998 prevedevano la giurisdizione ordinaria – e, specificamente, la competenza della Corte d’Appello di Roma – per le controversie afferenti alle sanzioni irrogate, rispettivamente, dalla Banca d’Italia e dalla Consob. La norma ha pertanto omogeneizzato le diverse fattispecie anche in considerazione della stretta connessione tra il potere di vigilanza, qualificabile come servizio pubblico ex art. 33 del D.Lgs. 80/1998, ed il potere sanzionatorio Il giudizio sulle sanzioni: segue Da tale disposizione è dato argomentare che, se per tutti gli atti delle Autorità indipendenti il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva, per gli atti a contenuto sanzionatorio la cognizione è estesa al merito, ovvero il giudice può (più propriamente “deve”) sostituirsi all’Amministrazione Il giudizio sulle sanzioni: segue I poteri rimessi all’organo di giustizia amministrativa, per tali controversie, non si limitano, quindi, all’eventuale annullamento dell’atto (irrogativo di sanzione pecuniaria), ma possono estendersi alla riforma dell’atto stesso, suscettibile di essere “sostituito” dalla diversa determinazione contenuta nella sentenza. Il giudizio sulle sanzioni: segue L’innovazione introdotta dal Codice in materia segna una profonda modificazione del quadro previgente, in quanto adesso è rimesso al giudice: - Non soltanto un penetrante apprezzamento sui contenuti del provvedimento sanzionatorio - Ma anche l’adozione di una statuizione che ridetermini il contenuto della sanzione individuando, ad esempio, una nuova quantificazione del relativo ammontare Il giudizio sulle sanzioni: segue Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la giurisprudenza aveva ritenuto – sulla base del previgente quadro normativo – che la giurisdizione del giudice amministrativo si estendesse al merito per le sole sanzioni irrogate per la formazione di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o per l’abuso di posizione dominante (ai sensi dell’art. 23 della legge 689/1981, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 della legge 287/1990) Diversamente, con riferimento alle sanzioni applicate per pratica commerciale scorretta, era stato ritenuto dubbio, ai sensi dell’art. 27, comma 13, del D.Lgs. 206/2005, che il giudice amministrativo potesse esercitare giurisdizione di merito, atteso che il Tribunale avrebbe potuto solo annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta. Il giudizio sulle sanzioni: segue Ora, invece, il potere sostitutivo rimesso al giudice amministrativo si applica indistintamente per tutte le fattispecie nella quali viene in considerazione una sanzione amministrativa pecuniaria adottata da un’Autorità indipendente. Il giudizio sulle sanzioni: segue Non è, quindi, più necessario che la rideterminazione della sanzione (nel caso di accertata illegittimità del quantum) transiti attraverso un nuovo provvedimento dell’Autorità: - veicolato dal previo annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato - e “conformato” attraverso l’indicazione dei criteri sulla base dei quali pervenire alla rideterminazione della sanzione. Adesso, il giudice amministrativo può – direttamente e con sentenza – disporre l’annullamento della sanzione e rideterminarla, con statuizione che viene a “sostituire” quella originariamente assunta dall’Autorità