Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO
PUBBLICO -
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Diritto amministrativo
M. LI VOLTI 2014
INDICE DEGLI ARGOMENTI
Organizzazione della PA e
principi in termini dell’attività amministrativaATTI AMMINISTRATIVI – L. 241/90Le situazioni giuridiche soggettive
Il Potere giudiziario
I ricorsi amministrativi
I beni della PA
le Autorità amm.ve indipendenti
m. li volti 2014
L’ATTIVITA’ DELLA PA
Art. 1 comma 1 legge 241/90: » 1. L'attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario»
PRINCIPI GENERALI
DELL’ATTIVITA’ AMINISTRATIVA
(ART. 1)
ECONOMICITA’
Risparmio di
attività
EFFICACIA
Adeguatezza
TRASPARENZA’
Riduzione del
contenzioso
EFFICIENZA
Certezza della
durata
IMPARZIALITA
PRINCIPI
DELL’ORDINAMENTO
COMUNITARIO
Giusto procedimento
Legittimo affidamento
Proporzionalità
Equità
ART. 97 COST.
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.»
LA DISCREZIONALITA’
DELLA PA
Valutazione comparativa degli interessi secondari (pubblici e
privati) in ordine ad un interesse pubblico specifico, fissato
dalla legge.
Il limite naturale del potere discrezionale della PA è costituito
dalla legge (principio di legalità)
LA DISCREZIONALITA’ TECNICA
• VALUTAZIONE TECNICA DI TIPO
SCIENTIFICO/SPECIALISTICO, POSTA A BASE DEL
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
• SINDACABILE NEI LIMITI DELL’ATTENDIBILITÀ E
DELLA CORRETTEZZA DELLE
VALUTAZIONI TECNICHE ADOTTATE DALL’ENTE
IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVIO
FATTISPECIE
A
FORMAZIONE
PROGRESSIVA
FORMA TIPICA DELL’AGIRE DELLA
PUBBLICA AMMINSTRAZIONE
NECESSARIA
ARTICOLAZINE
DELL’ATTIVITà AMMINISTRATIVA IN
FASI, OPERAZIOI E COMPORTAMENTI IN
VISTA DEL PERSEGUIMENTO DEL
PUBBLICO INTERESSE
La legge 7 agosto 1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Si rinvia agli
atti del
seminario dell’
11.11.2014
FASI
PARTECIPAZIONE
ISTANZA
INIZIATIVA
D’UFFICIO
ISTRUTTORIA
RUP
Artt. 46bis
Pareri/va
lutazioni
tecniche
30 gg
DECISIONE
autocert
ificazio
ne
Conferen
za di
servizi
Comunicazione
di avvio del
procedimento
(art. 7 e 8)
Intervento
di terzi
(Art. 9)
Accesso
Memorie
(Art. 10)
Accordi
sostitutivi/integ
rativi di
provvedimento
DECISIONE
PUNTUALE
TARDIVA
OMESSA
valutazione
interna (art.2
art. c. 9)
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO (ART. 21BIS)
ESECUTORIETA’ (ART. 21TER)
ESECUTIVITA’ (ART. 21 QUATER)
Risarc.
Danni
(art. 2bis)
Indennizzo
(art. 2bis)
Silenzio
inadempimento
Ricorso al TAR
(art. 31 D.l.vo
104/2010)
Silenzio
assenso (art.
20) – atti
autorizzatori
IL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVIO
Atto finale del procedimento
Atto unilaterale della PA
Generalmente scritto
Espressione della discrezionalità della P.A.
Dotato dei connotati della tipicità
Definizione di atto amministrativo
«Sono atti amministrativi (e perciò impugnabili) gli atti
espressivi dell’esercizio di una potestà amministrativa,
comunque imputabili a una pubblica amministrazione o anche
a un soggetto privato alla stessa equiparato (ad esempio, un
concessionario di lavori pubblici o una società mista gestrice di
un servizio pubblico allorquando, assunta per legge la funzione
di stazione appaltante, emanano atti al fine di individuare il
soggetto con il quale stipulare un contratto di appalto).
Come qualsiasi atto amministrativo sono impugnabili i
provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti,
trattandosi pur sempre di pubbliche amministrazioni che
adottano atti amministrativi nell’esercizio di un potere diretto
alla cura dell’interesse pubblico di cui sono titolari» (Volpe)
ATTI VINCOLATI
• Categoria di atti amministrativi
• Atti in cui l’attivita’ della P.A. si limita all’accertamento dei
presupposti previsti dalla legge per l’adozione di quell’atto
(esempio: atti di certificazione amminstrativa)
• Possono essere adottati in DEROGA alle norme sul
procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies l.
241/90).
ATTI DI ALTA
AMMINISTRAZIONE
• Massima espressione del potere discrezionale della PA in
quanto
espressivi
dell’indirizzo
politico-governativo
dell’Ente
• Diversi dagli atti politici, espressione pura del’attività
politica – insindacabili
• Non richiedono motivazione (art. 3 L. 241/90)
• Non sono soggetti all’attività partecipativa dei privati (art.
13 L. 241/90)
• Sono sottrarri al diritto di accesso (art. 24 L. 241/90)
CARATTERISTICHE DELL’ATTO
AMMINISTRATIVO
EFFICACIA (ART. 21BIS l. 241/90)= idoneità
ad
incidere unilateralmente nella sfera
giuridica del privato
ESECUTORIETA’
(ART.
21TER)=
Imposizione coattiva
ESECUTIVITA’
(ART.
21
QUATER)
esecuzione immediata
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ATTO
AMMINISTRATIVO
• ELEMENTI ESSENZIALI:
•
SOGGETTO
•
OGGETTO
•
CAUSA
•
MOTIVO
•
FORMA
Nullita’
(art.21
septies)
Poteri della PA sul provvedimento (artt.
21 quinquies e ss – riforma Legge
15/2005)
Revoca
(Art. 21 quinquies)
Annullabilità
(art. 21 octies)
Recesso dai
contratti
(art. 21 sexies)
Nullità
(art. 21 septies)
Annullamento
d’ufficio
(art. 21 nonies)
CONTENUTO DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
Gli atti amministrativi possono essere
espressione di un potere di tipo espansivo (atti
di concessione, autorizzatori,…) ovvero
degradatorio (atti autoritativi ablatori…) che
incide su posizioni di interesse legittimo,
oppure di attività dovute in adempimento di
obblighi dell’amministrazione (atti paritetici,
che incidono su posizioni di diritto soggettivo e
sempreché sussista la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo).
INTERESSE LEGITTIMO
Una situazione giuridica soggettiva di
vantaggio, che si attua non direttamente e
autonomamente, ma attraverso la protezione
indissolubile ed immediata di un altro interesse
del soggetto, meramente strumentale, alla
legittimità dell'azione amministrativa.
INTERESSE LEGITTIMO
PRETENSIVO
Diretto al conseguimento di uno specifico
provvedimento amministrativo e della relativa
e connessa utilità sostanziale
L’AUTORIZZAZIONE
• Consiste nella rimozione di un limite legale
all'esercizio di un diritto.
• Interviene prima della formazione dell’atto
(atto di controllo preventivo antecedente)
LA CONCESSIONE
Attribuzione o trasferimento al privato di:
• Un diritto o potere della P.A. (concessione
traslativa)
• Una situazione giuridica nuova (concessine
costitutiva)
INTERESSE LEGITTIMO
OPPOSITIVO
Diretto ad impedire provvedimenti
amministrativi lesivi delle proprie situazioni
soggettive e ciò sia in via preventiva sia, in via
successiva, con ricorsi amministrativi o
giudiziali volti alla rimozione del
provvedimento amministrativo
illegittimamente adottato.
ORDINI E DIVIETI
Comandi dell’Autorità
Produttivi di provvedimenti sanzionatori
L’ESPROPRIAZIONE
• Trasferimento coattivo alla PA o, in
determinate ipotesi anche a privati della
proprietà di beni immbiui altrui
• Artt. 42 Cost.
• In cambio del pagamento di un indennizzo
DIRITTO SOGGETTIVO
Situazione giuridica di vantaggio riconosciuta dal
legislatore come autonomamente meritevole ne
riguardi sia dei privati che della Pubblica
Amministrazione
LA TUTELA GIUSTIZIALE NEI
CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della
pubblica amministrazione può essere demandata:
• (tutela giurisdizionale): ad un giudice investito
della controversia a seguito dell'esercizio di
un'azione da parte del soggetto leso
• (tutela amministrativa): ad un organo della stessa
pubblica amministrazione, adito dal soggetto leso
mediante un ricorso amministrativo
• (tutela straordinaria): ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
LA GIURISDIZIONE
(Artt.102, 103 e 113 Cost.)
ORDINARIA
AMMINISTRATIVA
IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA
GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE
AMMINISTRATIVO
SI FONDA SULLA DISTINZIONE TRA
INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO
SOGGETTIVO
IDENTIFICATA
CON
RIGUARDO AI FATTI ALLEGATI ED AL
RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN
GIUDIZIO (ex multis, Cass. civ., sez. un., 27
febbraio 2012, n. 2923).
IL GIUDICE ORDINARIO CIVILE (Cod. Proc. Civ.)
1°grado - TRIBUNALE
2°grado - CORTE DI APPELLO
ult. grado di legttimità
CORTE DI CASSAZIONE
Giudice Di
Pace
(1°grado)
Tribunale
(appello)
GIUDICE AMMINISTRATIVO (Cod. Proc. Amm.)
1°grado
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Per ogni regione
Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la
regione autonoma del Trentino-Alto Adige
2°grado
Consiglio di Stato
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia
ULTIMO GRADO CORTE
DI
CASSAZIONE (per i soli
conflitti di giurisdizione)
La sentenza e il giudicato
• Ogni fase di giudizio si chiude con sentenza
(provvedimento tipico del potere giurisdizionale)
• Ogni sentenza può essere impugnata, in va
ordinaria, avanti al giudice superiore
• Costituiscono
rimedi
straordinari
di
impugnazione: la revocazione di sentenza e
l’opposizione di terzo.
• Si intende passata in giudicato la sentenza che
non è più soggetta né a regolamento di
competenza, né ad appello, ne' a ricorso per
cassazione, né a revocazione (per i motivi di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 c.p.c.).
LA GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 7, comma 1, D.l.vo 210/2010 (codice del
processo amministrativo): «sono devolute alla
giurisdizione amministrativa le controversie,
nelle quali si faccia questione di interessi
legittimi e, nelle particolari materie indicate
dalla legge, di diritti soggettivi».
Giurisdizione generale di legittimità ed
eccezionalmente
sui
diritti
soggettivi
(giurisdizione
esclusiva)
avverso
atti
amministrativi illegittimi
L’ATTO AMMINISTRATIVO
ILLEGITTIMO
Art. 21 OCTIES E' annullabile
provvedimento amministrativo adottato in
- violazione di legge
- eccesso di potere
- incompetenza.
il
Poteri del giudice amministrativo
IN VIA GENERALE: potere di annullare gli
atti amministravi illegittimi (giurisdizione di
legittimità)
NEI CASI TASSATIVI DI GIURISDIZIONE
DI MERITO, può anche sostituire gli atti
illegittimi con altri atti o modificarli solo in
parte, come ad esempio nei ricorsi per
l’esecuzione del giudicato del giudice civile o
amministrativo
Il giudizio di ottemperanza
E' volto ad ottenere dalla Pubblica
Amministrazione l’esecuzione di una sentenza,
passata in giudicato, vuoi del giudice
amministrativo, vuoi di quello ordinario.
POTERE DI DISAPPLICAZINE
DEL GIUDICE ORDINARIO
Potere che conferisce al giudice competente il
potere esplicito di disapplicare gli atti
amministrativi dal rapporto dedotto in giudizio.
(art. 5 della legge n. 2248 del 1865, art.63,
comma 1, del d.lgs. 165/01 (testo unico sul
pubblico impiego).
I ricorsi amministrativi (DPR
1199/71)
Ricorso
gerarchico
ricorso in
opposizione
Ricorso straordinario al
Presidente della
Repubblica
1)ricorso
in
unica
istanza
2) contro gli atti non
definitivi
3)
all'organo
sovraordinato,
4)
per motivi di
legittimità e di merito.
1) Riserva di legge,
2) stesso organo che ha
emanato l'atto impugnato.
1)Contro
gli
atti
amministrativi definitivi,
2) per motivi di legittimità
3) Parere del Consiglio di
Stato
Le decisioni nei ricorsi amministrativi e loro
impugnabilità avanti al Giudice
amministraivo
Ricorso
gerarchico
ricorso in
opposizione
Ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica
1) La fase si conclude per
l’accoglimento o il rigetto del
ricorso
2)La decisione costituisce atto
amministrativo a tutti gli
effetti, impugnabile avanti agli
organi
di
guustizia
amministrativa(tar
e
Consiglio di Stato
1)Rimedio alternativo al ricorso al Tar
2) La fase si conclude con l’adozione
di decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro
competente, sulla base del parere del
Consiglio di Stato.
3)Impugnabile al Tar in limitati casi (
vizi di forma e procedura successivi al
parere del CDS)
INTERESSI COLLETTIVI
Interessi propri appartenenti ad un gruppo
organizzato tramite i propri organismi esponenziali
(ex associazioni dei consumatori attraverso l’art., 3
L. 278/98)
INTERESSI DIFFUSI
Interessi dell’ intera comunità che in quanto
tal non possono essere imputabili ad un
soggetto giuridico distinto (art. 9 comma 3
d.l.vo 267/00)
I BENI PUBBLICI
Artt. 822 e ss c.c.
BENI DEMANIALI
Demanio necessario:
Demanio accidentale :
Beni immobili necessari ai compiti
riservati allo Stato e agli Enti
territoriali (Regioni, Province e
Comuni) e che non possono mai
appartenere
a
un
privato.
Vi fanno parte:
Sono quei beni che potrebbero
appartenere anche ai privati ma
che per la loro funzione di
interesse pubblico rivestono il
carattere della demanialità o che
appartengono direttamente agli
enti
territoriali
(Regione,
Province e Comuni): strade,
autostrade, acquedotti, immobili
di interesse artistico e storico,
archivi, musei, biblioteche ecc.
il demanio marittimo: costituito dalle
spiagge, dal lido del mare, dai porti
(esclusi quelli di interesse nazionale
che appartengono invece allo Stato);
il demanio idrico: acque, fiumi,
canali;
il demanio militare: fari, caserme,
piazzeforti, fortificazioni
I beni del demanio pubblico sono inalienabili, cioè non possono essere trasferiti ai
privati; pertanto non sono soggetti ad usucapione nè ad esproprio.
Beni patrimoniali indisponibili
Elencati nell’art. 826 del codice civile: foreste, miniere, cave, le cose di interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della
Presidenza della Repubblica (o della Regione Siciliana), le caserme, gli
armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Inoltre fanno parte del
patrimonio dello Stato o rispettivamente della Regione, della Provincia o del
Comune, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede degli uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
I beni del patrimonio indisponibile possono
essere alienabili, purché mantengano la
destinazione pubblicistica
Beni patrimoniali disponibili
Sono quei beni posseduti dagli enti pubblici, a titolo
privatistico: per es. un immobile dato in affitto a terzi dietro
il pagamento di un canone o di una pigione (le case popolari
o i caseggiati attorno a un faro). Essi sono sottoposti alle
norme del codice civile e vengono trattati come se
appartenessero a comuni cittadini. .
I beni del patrimonio disponibile possono
essere alienabili.
Autorità indipendenti
Autorità amministrative indipendenti e altamente
specializzate che opera in piena autonomia rispetto
all’esecutivo
in settori a rilevanza economica, in
conformità con la disciplina europea e nel rispetto del
principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e
degli enti locali.
Autonoma nelle regole sul procedimento amministrativo
(art. 2 comma 5) e accesso (art. 23 comma 5)
Le Autorità indipendenti in Italia
L’Autorità antitrust,
L’Autorità dei trasporti
L’Autorità garante per l’energia e il gas,
L’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione- AIPA,
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy),
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici,
La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali,
La Consob, l’ISVAP, la COVIP e la Banca d’Italia.
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