Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - 8 Diritto amministrativo M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI Organizzazione della PA e principi in termini dell’attività amministrativaATTI AMMINISTRATIVI – L. 241/90Le situazioni giuridiche soggettive Il Potere giudiziario I ricorsi amministrativi I beni della PA le Autorità amm.ve indipendenti m. li volti 2014 L’ATTIVITA’ DELLA PA Art. 1 comma 1 legge 241/90: » 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario» PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITA’ AMINISTRATIVA (ART. 1) ECONOMICITA’ Risparmio di attività EFFICACIA Adeguatezza TRASPARENZA’ Riduzione del contenzioso EFFICIENZA Certezza della durata IMPARZIALITA PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO Giusto procedimento Legittimo affidamento Proporzionalità Equità ART. 97 COST. «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.» LA DISCREZIONALITA’ DELLA PA Valutazione comparativa degli interessi secondari (pubblici e privati) in ordine ad un interesse pubblico specifico, fissato dalla legge. Il limite naturale del potere discrezionale della PA è costituito dalla legge (principio di legalità) LA DISCREZIONALITA’ TECNICA • VALUTAZIONE TECNICA DI TIPO SCIENTIFICO/SPECIALISTICO, POSTA A BASE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO • SINDACABILE NEI LIMITI DELL’ATTENDIBILITÀ E DELLA CORRETTEZZA DELLE VALUTAZIONI TECNICHE ADOTTATE DALL’ENTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVIO FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA FORMA TIPICA DELL’AGIRE DELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE NECESSARIA ARTICOLAZINE DELL’ATTIVITà AMMINISTRATIVA IN FASI, OPERAZIOI E COMPORTAMENTI IN VISTA DEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE La legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Si rinvia agli atti del seminario dell’ 11.11.2014 FASI PARTECIPAZIONE ISTANZA INIZIATIVA D’UFFICIO ISTRUTTORIA RUP Artt. 46bis Pareri/va lutazioni tecniche 30 gg DECISIONE autocert ificazio ne Conferen za di servizi Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 e 8) Intervento di terzi (Art. 9) Accesso Memorie (Art. 10) Accordi sostitutivi/integ rativi di provvedimento DECISIONE PUNTUALE TARDIVA OMESSA valutazione interna (art.2 art. c. 9) COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO (ART. 21BIS) ESECUTORIETA’ (ART. 21TER) ESECUTIVITA’ (ART. 21 QUATER) Risarc. Danni (art. 2bis) Indennizzo (art. 2bis) Silenzio inadempimento Ricorso al TAR (art. 31 D.l.vo 104/2010) Silenzio assenso (art. 20) – atti autorizzatori IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVIO Atto finale del procedimento Atto unilaterale della PA Generalmente scritto Espressione della discrezionalità della P.A. Dotato dei connotati della tipicità Definizione di atto amministrativo «Sono atti amministrativi (e perciò impugnabili) gli atti espressivi dell’esercizio di una potestà amministrativa, comunque imputabili a una pubblica amministrazione o anche a un soggetto privato alla stessa equiparato (ad esempio, un concessionario di lavori pubblici o una società mista gestrice di un servizio pubblico allorquando, assunta per legge la funzione di stazione appaltante, emanano atti al fine di individuare il soggetto con il quale stipulare un contratto di appalto). Come qualsiasi atto amministrativo sono impugnabili i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti, trattandosi pur sempre di pubbliche amministrazioni che adottano atti amministrativi nell’esercizio di un potere diretto alla cura dell’interesse pubblico di cui sono titolari» (Volpe) ATTI VINCOLATI • Categoria di atti amministrativi • Atti in cui l’attivita’ della P.A. si limita all’accertamento dei presupposti previsti dalla legge per l’adozione di quell’atto (esempio: atti di certificazione amminstrativa) • Possono essere adottati in DEROGA alle norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies l. 241/90). ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE • Massima espressione del potere discrezionale della PA in quanto espressivi dell’indirizzo politico-governativo dell’Ente • Diversi dagli atti politici, espressione pura del’attività politica – insindacabili • Non richiedono motivazione (art. 3 L. 241/90) • Non sono soggetti all’attività partecipativa dei privati (art. 13 L. 241/90) • Sono sottrarri al diritto di accesso (art. 24 L. 241/90) CARATTERISTICHE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO EFFICACIA (ART. 21BIS l. 241/90)= idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica del privato ESECUTORIETA’ (ART. 21TER)= Imposizione coattiva ESECUTIVITA’ (ART. 21 QUATER) esecuzione immediata ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO • ELEMENTI ESSENZIALI: • SOGGETTO • OGGETTO • CAUSA • MOTIVO • FORMA Nullita’ (art.21 septies) Poteri della PA sul provvedimento (artt. 21 quinquies e ss – riforma Legge 15/2005) Revoca (Art. 21 quinquies) Annullabilità (art. 21 octies) Recesso dai contratti (art. 21 sexies) Nullità (art. 21 septies) Annullamento d’ufficio (art. 21 nonies) CONTENUTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI Gli atti amministrativi possono essere espressione di un potere di tipo espansivo (atti di concessione, autorizzatori,…) ovvero degradatorio (atti autoritativi ablatori…) che incide su posizioni di interesse legittimo, oppure di attività dovute in adempimento di obblighi dell’amministrazione (atti paritetici, che incidono su posizioni di diritto soggettivo e sempreché sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). INTERESSE LEGITTIMO Una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, che si attua non direttamente e autonomamente, ma attraverso la protezione indissolubile ed immediata di un altro interesse del soggetto, meramente strumentale, alla legittimità dell'azione amministrativa. INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO Diretto al conseguimento di uno specifico provvedimento amministrativo e della relativa e connessa utilità sostanziale L’AUTORIZZAZIONE • Consiste nella rimozione di un limite legale all'esercizio di un diritto. • Interviene prima della formazione dell’atto (atto di controllo preventivo antecedente) LA CONCESSIONE Attribuzione o trasferimento al privato di: • Un diritto o potere della P.A. (concessione traslativa) • Una situazione giuridica nuova (concessine costitutiva) INTERESSE LEGITTIMO OPPOSITIVO Diretto ad impedire provvedimenti amministrativi lesivi delle proprie situazioni soggettive e ciò sia in via preventiva sia, in via successiva, con ricorsi amministrativi o giudiziali volti alla rimozione del provvedimento amministrativo illegittimamente adottato. ORDINI E DIVIETI Comandi dell’Autorità Produttivi di provvedimenti sanzionatori L’ESPROPRIAZIONE • Trasferimento coattivo alla PA o, in determinate ipotesi anche a privati della proprietà di beni immbiui altrui • Artt. 42 Cost. • In cambio del pagamento di un indennizzo DIRITTO SOGGETTIVO Situazione giuridica di vantaggio riconosciuta dal legislatore come autonomamente meritevole ne riguardi sia dei privati che della Pubblica Amministrazione LA TUTELA GIUSTIZIALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La tutela delle situazioni giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione può essere demandata: • (tutela giurisdizionale): ad un giudice investito della controversia a seguito dell'esercizio di un'azione da parte del soggetto leso • (tutela amministrativa): ad un organo della stessa pubblica amministrazione, adito dal soggetto leso mediante un ricorso amministrativo • (tutela straordinaria): ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. LA GIURISDIZIONE (Artt.102, 103 e 113 Cost.) ORDINARIA AMMINISTRATIVA IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO SI FONDA SULLA DISTINZIONE TRA INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO IDENTIFICATA CON RIGUARDO AI FATTI ALLEGATI ED AL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO (ex multis, Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2012, n. 2923). IL GIUDICE ORDINARIO CIVILE (Cod. Proc. Civ.) 1°grado - TRIBUNALE 2°grado - CORTE DI APPELLO ult. grado di legttimità CORTE DI CASSAZIONE Giudice Di Pace (1°grado) Tribunale (appello) GIUDICE AMMINISTRATIVO (Cod. Proc. Amm.) 1°grado TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Per ogni regione Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige 2°grado Consiglio di Stato Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia ULTIMO GRADO CORTE DI CASSAZIONE (per i soli conflitti di giurisdizione) La sentenza e il giudicato • Ogni fase di giudizio si chiude con sentenza (provvedimento tipico del potere giurisdizionale) • Ogni sentenza può essere impugnata, in va ordinaria, avanti al giudice superiore • Costituiscono rimedi straordinari di impugnazione: la revocazione di sentenza e l’opposizione di terzo. • Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, ne' a ricorso per cassazione, né a revocazione (per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 c.p.c.). LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA Art. 7, comma 1, D.l.vo 210/2010 (codice del processo amministrativo): «sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi». Giurisdizione generale di legittimità ed eccezionalmente sui diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva) avverso atti amministrativi illegittimi L’ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO Art. 21 OCTIES E' annullabile provvedimento amministrativo adottato in - violazione di legge - eccesso di potere - incompetenza. il Poteri del giudice amministrativo IN VIA GENERALE: potere di annullare gli atti amministravi illegittimi (giurisdizione di legittimità) NEI CASI TASSATIVI DI GIURISDIZIONE DI MERITO, può anche sostituire gli atti illegittimi con altri atti o modificarli solo in parte, come ad esempio nei ricorsi per l’esecuzione del giudicato del giudice civile o amministrativo Il giudizio di ottemperanza E' volto ad ottenere dalla Pubblica Amministrazione l’esecuzione di una sentenza, passata in giudicato, vuoi del giudice amministrativo, vuoi di quello ordinario. POTERE DI DISAPPLICAZINE DEL GIUDICE ORDINARIO Potere che conferisce al giudice competente il potere esplicito di disapplicare gli atti amministrativi dal rapporto dedotto in giudizio. (art. 5 della legge n. 2248 del 1865, art.63, comma 1, del d.lgs. 165/01 (testo unico sul pubblico impiego). I ricorsi amministrativi (DPR 1199/71) Ricorso gerarchico ricorso in opposizione Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 1)ricorso in unica istanza 2) contro gli atti non definitivi 3) all'organo sovraordinato, 4) per motivi di legittimità e di merito. 1) Riserva di legge, 2) stesso organo che ha emanato l'atto impugnato. 1)Contro gli atti amministrativi definitivi, 2) per motivi di legittimità 3) Parere del Consiglio di Stato Le decisioni nei ricorsi amministrativi e loro impugnabilità avanti al Giudice amministraivo Ricorso gerarchico ricorso in opposizione Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 1) La fase si conclude per l’accoglimento o il rigetto del ricorso 2)La decisione costituisce atto amministrativo a tutti gli effetti, impugnabile avanti agli organi di guustizia amministrativa(tar e Consiglio di Stato 1)Rimedio alternativo al ricorso al Tar 2) La fase si conclude con l’adozione di decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sulla base del parere del Consiglio di Stato. 3)Impugnabile al Tar in limitati casi ( vizi di forma e procedura successivi al parere del CDS) INTERESSI COLLETTIVI Interessi propri appartenenti ad un gruppo organizzato tramite i propri organismi esponenziali (ex associazioni dei consumatori attraverso l’art., 3 L. 278/98) INTERESSI DIFFUSI Interessi dell’ intera comunità che in quanto tal non possono essere imputabili ad un soggetto giuridico distinto (art. 9 comma 3 d.l.vo 267/00) I BENI PUBBLICI Artt. 822 e ss c.c. BENI DEMANIALI Demanio necessario: Demanio accidentale : Beni immobili necessari ai compiti riservati allo Stato e agli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e che non possono mai appartenere a un privato. Vi fanno parte: Sono quei beni che potrebbero appartenere anche ai privati ma che per la loro funzione di interesse pubblico rivestono il carattere della demanialità o che appartengono direttamente agli enti territoriali (Regione, Province e Comuni): strade, autostrade, acquedotti, immobili di interesse artistico e storico, archivi, musei, biblioteche ecc. il demanio marittimo: costituito dalle spiagge, dal lido del mare, dai porti (esclusi quelli di interesse nazionale che appartengono invece allo Stato); il demanio idrico: acque, fiumi, canali; il demanio militare: fari, caserme, piazzeforti, fortificazioni I beni del demanio pubblico sono inalienabili, cioè non possono essere trasferiti ai privati; pertanto non sono soggetti ad usucapione nè ad esproprio. Beni patrimoniali indisponibili Elencati nell’art. 826 del codice civile: foreste, miniere, cave, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica (o della Regione Siciliana), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Inoltre fanno parte del patrimonio dello Stato o rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. I beni del patrimonio indisponibile possono essere alienabili, purché mantengano la destinazione pubblicistica Beni patrimoniali disponibili Sono quei beni posseduti dagli enti pubblici, a titolo privatistico: per es. un immobile dato in affitto a terzi dietro il pagamento di un canone o di una pigione (le case popolari o i caseggiati attorno a un faro). Essi sono sottoposti alle norme del codice civile e vengono trattati come se appartenessero a comuni cittadini. . I beni del patrimonio disponibile possono essere alienabili. Autorità indipendenti Autorità amministrative indipendenti e altamente specializzate che opera in piena autonomia rispetto all’esecutivo in settori a rilevanza economica, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali. Autonoma nelle regole sul procedimento amministrativo (art. 2 comma 5) e accesso (art. 23 comma 5) Le Autorità indipendenti in Italia L’Autorità antitrust, L’Autorità dei trasporti L’Autorità garante per l’energia e il gas, L’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione- AIPA, L’Autorità garante per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy), L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, La Consob, l’ISVAP, la COVIP e la Banca d’Italia.