Il concetto di giustizia amministrativa indica il complesso degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale ordinaria e amministrativa riconosciuto ai soggetti, titolari di interessi protetti, avverso atti e comportamenti contra ius rispettivamente illeciti e illegittimi della P.A. 1 Tutela in sede amministrativa La tutela amministrativa è attuata dalla stessa amministrazione attraverso un procedimento amministrativo (cosiddetto di secondo grado) instaurato a seguito di un ricorso dell’interessato (ricorso amministrativo) 2 Il ricorso amministrativo è l’istanza diretta ad ottenere l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo con il rispetto delle forme e dei termini previsti dalla Legge. 3 Classificazione dei ricorsi amministrativi Ricorsi ordinari (ricorso gerarchico ed in opposizione): - hanno per oggetto un provvedimento non definitivo; - il ricorso è ammissibile sia per motivi di merito che di legittimità. Ricorsi straordinari (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica): Ricorsi impugnatori: - hanno ad oggetto un atto amministrativo - sono di carattere generale Ricorsi non impugnatori: - hanno ad oggetto un comportamento - sono eccezionali ed atipici - hanno per oggetto un provvedimento definitivo (per natura o per legge) ; - il ricorso è ammissibile solo per motivi di legittimità. 4 Il ricorso gerarchico Ricorso gerarchico proprio a) rimedio amministrativo ordinario e generale; b) consistente nell’impugnativa di un atto non definitivo (non definitività dell’atto impugnato); c) proposto all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto (rapporto di gerarchia esterna) Ricorso gerarchico improprio a) rimedio eccezionale; b) ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla Legge; c) non presuppone un rapporto di gerarchia in snso tecnico; 5 Il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo atipico; è rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto; ha carattere eccezionale; può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito; a tutela sia di diritti soggettivi che interessi legittimi. 6 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio amministrativo: a) di carattere generale; b) consistente nell’impugnativa di un atto amministrativo definitivo; c) ammesso solo per motivi di legittimità; d) a tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi; e) alternativo con il ricorso giurisdizionale 7 Il sistema della giurisdizione amministrativa in Italia è organizzato secondo il modello della doppia giurisdizione, secondo cui: - il giudice ordinario conosce delle lesioni dei diritti soggettivi con il potere di disapplicare l’atto illegittimo - il giudice amministrativo conosce delle lesioni dell’interesse legittimo con il potere di annullare l’atto illegittimo 8 Il riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario Sono state elaborate varie teorie al riguardo: - distinzione tra attività di gestione e attività d’imperio; - distinzione tra attività discrezionale e attività vincolata; - teoria della domanda (“petitum”); - teoria della norma violata; - teoria della prospettazione; - teoria della natura della posizione giuridica (“causa petendi”). 9 La teoria della causa petendi è la teoria accolta per delimitare la giurisdizione del g.a. da quella del g.o. Essa si fonda sulla natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, per cui: - se la posizione è di interesse legittimo la giurisdizione è del g.a. - se è di diritto soggettivo la giurisdizione è del g.o. 10 Il diritto soggettivo è la pretesa, direttamente prevista e tutelata dall’ordinamento, a che tutti i soggetti si astengano da un determinato comportamento verso un dato bene (diritto assoluto) ovvero a che un soggetto determinato tenga un determinato comportamento, positivo o negativo (diritto relativo). 11 L’interesse legittimo è “la posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dell’ordinamento in ordine ad un bene oggetto di potere amministrativo e consistente nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile l’interesse al bene” (Nigro) 12 Differenze tra interesse legittimo e diritto soggettivo Grado di protezione: il diritto soggettivo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente l’interesse, mentre l’interesse legittimo è tutelato in via mediata in funzione dell’interesse pubblico. Forme di protezione: il diritto soggettivo legittima il privato ad ottenere solo condanne reintegratorie o risarcitorie; l’interesse legittimo legittima: a) la richiesta di annullamento al g.a.; b) la richiesta di annullamento mediante ricorso amm.vo; c) potere di partecipare al procedimento amm.vo; d) potere di dare inizio al procedimento amm.vo 13 L’individuazione della giurisdizione del g.o. o del g.a. secondo il criterio della causa petendi Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del potere dell’amministrazione, si fa valere un interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo, mentre si ha questione di diritto soggettivo e giurisdizione del giudice ordinario quando si contesta la stessa esistenza del potere. 14 Ambito della giurisdizione del giudice ordinario (articolo 2 legge 2248/1865, allegato E) a) tutte le violazioni della legge penale; b) tutte le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico; c) comunque vi possa essere interessata la p.a.; d) ancorché siano stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa 15 Deroghe alla giurisdizione del giudice ordinario 1) casi di materie attribuite alla giurisdizione di giudici speciali (Corte dei Conti, Commissioni tributarie); 2) casi di giurisdizione esclusiva del g.a.; 3) casi di arbitrati obbligatori. 16 Poteri del giudice ordinario in ordine all’atto amministrativo Dagli articolo 4 e 5 della L.A.C. si ricavano i seguenti limiti ai poteri del g.o.: 1) il sindacato del giudice è limitato alla sola valutazione incidentale della legittimità; 2) il g.o. non può incidere sull’atto amministrativo, annullandolo o revocandolo; 3) il giudice può solo disapplicare l’atto amministrativo 17 Gli organi della giurisdizione amministrativa 1) giudici amministrativi generali: di primo grado: T.A.R. di appello: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 2) giudici amministrativi speciali con competenze definite dalla legge: Corte dei Conti Tribunali delle Acque pubbliche Commissioni tributarie Commissari per gli usi civici Altri organi particolari 18 La giurisdizione del giudice amministrativo 1) giurisdizione generale di legittimità, relativa alla sola conformità dell’atto ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico. Il giudice può solo annullare l’atto ; 2) giurisdizione speciale di merito, in cui il giudice può sindacare anche l’opportunità e la convenienza dell’atto. Il giudice può annullare l’atto, ma anche riformarlo o sostituirlo in tutto o in parte; 3) giurisdizione esclusiva, in cui il giudice conosce anche diritti soggettivi. 19 La giurisdizione generale dei Tribunali amministrativi regionali (articoli 2, 3 e 4 della Legge 1034/1971): caratteri a) generale; b) simmetrica alla giurisdizione del g.o.; c) limitata, quanto ai poteri di cognizione, all’accertamento dei soli tre vizi dell’incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere; d) parzialmente limitata quanto ai mezzi di istruzione, in quanto sono esclusi la prova testimoniale, il giuramento e la confessione; e) limitata quanto al potere di decisione, in quanto i Tar possono solo annullare l’atto ma non riformarlo o sostituirlo 20 La giurisdizione di merito del giudice amministrativo eccezionale, in quanto ammessa eccezionalmente, in deroga al principio del sindacato giurisdizionale di sola legittimità sull’atto amministrativo; tassativa, in quanto limitata ai soli casi previsti dalla legge; aggiuntiva, in quanto non esclude ma si aggiunge alla giurisdizione di legittimità 21 La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: caratteri essenziali possibilità di far valere la violazione sia di diritti soggettivi che interessi legittimi con il D.Lgs. 80/1998: - estensione della g.e. ai servizi pubblici, urbanistica e edilizia; - estensione della cognizione del g.a. ai diritti patrimoniali conseguenziali e alle pretese risarcitorie; - ampliamento dei poteri istruttori 22