LA MAGISTRATURA O La funzione giurisdizionale consiste nell’applicazione delle norme giuridiche, generali e astratte, ai casi concreti. Si giudicano, cioè, i comportamenti e i fatti contrari alla legge e si applicano le relative sanzioni. O L’art. 101, comma 2, della Costituzione stabilisce che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”: la soggezione dei giudici solo alla legge ne garantisce l’indipendenza. Il processo è lo strumento attraverso il quale viene attuato il potere giurisdizionale dello Stato. Al termine del processo i soggetti coinvolti, definiti parti, ottengono una decisione concreta che è contenuta nella sentenza. Se al termine del processo (giudizio di primo grado) una parte non è soddisfatta può proporre appello contro la sentenza contestando i motivi addotti dal giudice. In tal caso per la stessa controversia si svolgerà un secondo processo davanti a un altro giudice (giudizio di secondo grado) che si concluderà con una nuova sentenza con cui il giudice potrà confermare la sentenza di primo grado o modificarla. Contro la sentenza di appello le parti possono ulteriormente ricorrere alla Corte di Cassazione davanti alla quale si instaura sulla stessa causa un giudizio di terzo grado. La Corte di cassazione, però, non può riesaminare i fatti ma valuta soltanto se il giudice di appello ha interpretato correttamente la legge. L’art. 24 della Costituzione introduce due garanzie fondamentali: il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed il diritto alla difesa. Il diritto di agire in giudizio implica che ognuno può rivolgersi a un giudice per far valere i propri diritti. Il diritto alla difesa garantisce a chiunque la possibilità di esporre le proprie ragioni, assistito da un avvocato, davanti al giudice per ottenere una sentenza favorevole. L’art. 25, primo comma, della Costituzione prevede che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Ciò significa che la legge che stabilisce i criteri territoriali e di competenza che determinano la scelta del magistrato che si occuperà del caso. Distinguiamo tre tipi di giurisdizione: penale civile si occupa delle controversie tra privati o tra privati ha il compito di perseguire i reati nell’interesse della collettività (es.: furto, omicidio) amministrativa si occupa delle controversie tra i privati e la Pubblica Amministrazione La sentenza della Corte di Cassazione è definitiva e contro di essa non si può più proporre impugnazione. I tre gradi di giudizio rappresentano la massima garanzia per le parti al fine di evitare errori giudiziari. Essi, però, non sono obbligatori: se la parte interessata non impugna la sentenza di primo o secondo grado, trascorsi i termini per l’impugnazione, la sentenza passa in giudicato. Giurisdizione civile Le parti del processo civile sono: l’attore, che è colui che promuove il giudizio civile mediante l’atto di citazione il convenuto, che è colui che è chiamato a comparire davanti all’autorità giudiziaria per una controversia civile Giurisdizione civile Gli organi della giurisdizione civile sono: il giudice di pace, che è un giudice monocratico, cioè una singola persona, che decide su controversie di modesta importanza il Tribunale, che può essere composto da un unico magistrato (giudice unico) o da tre magistrati (giudice collegiale). Si occupa di tutte le cause civili che non sono di competenza del giudice di pace. È poi giudice d’appello per le sentenze emesse dal giudice di pace la Corte d’appello che è composta da tre magistrati e giudica esclusivamente sulle controversie sulle quali si è già pronunciato il Tribunale (giudice di secondo grado) la Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un organo collegiale composto normalmente da 5 membri. È l’organo supremo dell’apparato giudiziario Giurisdizione penale L’art. 27della Costituzione sancisce il carattere personale della responsabilità penale, il fatto cioè che ognuno è responsabile soltanto per la propria condotta. Aggiunge che: l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (presunzione di non colpevolezza) le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E’ dunque vietata qualsiasi violenza fisica o morale verso i condannati non è ammessa la pena di morte Giurisdizione penale Le parti del processo penale sono: il Pubblico Ministero, che promuove l’azione penale a tutela degli interessi dello Stato in quanto il reato oltre ad offendere un certo soggetto colpisce tutta la collettività l’imputato, che viene chiamato in giudizio ed è assistito da un difensore Giurisdizione penale Gli organi della giurisdizione penale sono: il giudice di pace, che è competente in primo grado per cause penali relative ad alcuni reati non gravi il Tribunale, a composizione monocratica o collegiale, che è sia giudice di primo grado sia giudice di secondo grado per le sentenze del giudice di pace la Corte d’appello, organo di appello contro le decisioni del Tribunale la Corte d’Assise, che è un organo collegiale composto da due magistrati e sei giudici popolari. È giudice di primo grado per i reati più gravi, cioè quelli per i quali è prevista una pena detentiva superiore a 24 anni la Corte d’Assise d’appello, organo di appello contro le sentenze della Corte d’Assise la Corte di Cassazione La polizia giudiziaria comprende tutti quei soggetti che collaborano, in particolare con il Pubblico Ministero, alla ricerca delle notizie di reato e dei colpevoli. Gli appartenenti alla polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza sono tutti agenti di polizia giudiziaria e sono in rapporto di subordinazione con il Pubblico Ministero, per cui quest’ultimo può disporne direttamente. Giurisdizione amministrativa Le parti del processo amministrativo sono: il ricorrente, che è colui che presenta un ricorso contro un determinato provvedimento della Pubblica Amministrazione lesivo di un suo diritto o interesse la parte resistente, ovvero l’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento Giurisdizione amministrativa Gli organi della giurisdizione amministrativa sono: i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) che hanno sede nei capoluoghi di Regione e sono competenti per le controversie relative alla lesione di interessi legittimi da parte della Pubblica Amministrazione il Consiglio di Stato, giudice di appello contro le sentenze dei TAR Consiglio Superiore della Magistratura Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei giudici ed ha il compito di garantirne l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato. È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 27 membri, di cui 3 di diritto (Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale della Corte di Cassazione) e 24 elettivi che durano in carica 4 anni. Il CSM è l’unico organo in grado di emanare disposizioni in merito all’impiego e alla carriera dei giudici: gestisce i concorsi per l’assunzione di nuovi magistrati, dispone l’assegnazione ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari. Il giusto processo L’art. 111 della Costituzione afferma il principio del giusto processo. Il processo si deve svolgere: • nel rispetto del diritto dell’accusato alla presunzione d’innocenza, • nel diritto al contraddittorio tra le parti, osservando la parità tra accusa e difesa, • in un tempo ragionevole.