Relazione
Avv. Massimiliano D. Parla
del 7 dicembre 2013
IL RICORSO PER CASSAZIONE
CONCETTI INTRODUTTIVI
1) MEZZO DI IMPUGNAZIONE INDEFETTIBILE (ART. 111, CO 7 COST.)
IN QUANTO ESPERIBILE VERSO:
 TUTTE le sentenze ( di secondo grado e anche quelle di primo grado per
le quali non è invece ammesso l’appello
Es. sentenza
predibattimentale);
 provvedimenti che incidono sulla libertà personale (es. ordinanza di
convalida dell’arresto);
 Altri provvedimenti previsti da altre disposizioni del codice di rito o
frutto di elaborazione giurisprudenziale (es. ordinanza di archiviazione
provvedimento abnorme).
2) FUNZIONE «NOMOFILATTICA» DELLA CORTE
DI CASSAZIONE
ART. 65 ord. giud. (R.D. 30-1-1941 N.12)
- finalità di
garantire l’esatta osservazione e
interpretazione della legge (cd. giurisprudenza di
legittimità);
- l’unità del diritto oggettivo nazionale ed il
rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
3) FUNZIONE DI LEGITTIMITA’:
- Il r.c. è un mezzo di impugnazione ammesso
solo per MOTIVI DI LEGITTIMITA’
la Corte può sindacare la fattispecie oggetto
della propria cognizione solo per violazioni di
legge e NON ANCHE sotto il profilo del merito
( N.B. a differenza del Giudizio d’appello che è
un giudizio di merito)
COMPRENDERE LA DISTINZIONE TRA FUNZIONE
DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
ES. Art. 606 lett. e)
MOTIVO DI R.C.
«mancanza
o
manifesta
illogicità
della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento»
La Corte non potrà affermare che un testimone (la
cui deposizione è riportata) dica il falso, ma potrà
invece affermare che la MOTIVAZIONE ADDOTTA
dal giudice di merito per ritenere il teste attendibile
o meno NON SIA BEN ESPLICATA (difetto della
motivazione)
ECCEZIONE ALLA REGOLA:
IN CASO DI VIZIO DI NATURA PROCEDURALE (cd
error in procedendo)
Cass. Sez. Un. 42792/2001: «…In tema di ricorso
relativo ad un error in procedendo, la Corte di
Cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere
la relativa questione, può accedere all’esame degli
atti processuali»
4) COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (art.609 c.p.p.):
- cognizione del procedimento LIMITATAMENTE AI MOTIVI
PROPOSTI (art. 609 c.p.p.)
EFFETTO PARZIALMENTE
DEVOLUTIVO
- la cognizione si estende altresì alle QUESTIONI RILEVABILI
D’UFFICIO in ogni stato e grado del processo ( Es. incompetenza
per materia o nullità assolute insanabili);
- questioni che NON SAREBBE STATO POSSIBILE DEDURRE IN
APPELLO (es. modifica normativa intervenuta nelle more del
processo)
N.B. LE QUESTIONI CHE INVECE ERANO DEDUCIBILI IN
APPELLO MA CHE NON SONO STATE DEDOTTE DIVENTANO
INDEDUCIBILI ANCHE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
SOGGETTI LEGITTIMATI AD IMPUGNARE
ART. 607 e 608 C.P.P.
I soggetti legittimati sono di regola le parti del grado
precedente:
IMPUTATO :
- può proporre ricorso anche personalmente, senza
l’assistenza tecnica del difensore (art. 607 c.p.p.);
- può ricorrere avverso le sentenze di condanna o di
proscioglimento ovvero contro la sentenza di non
luogo a procedere ;
- può ricorrere anche verso le sole disposizioni della
sentenza che riguardano le spese processuali:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’
Appello: può ricorrere contro ogni sentenza di
condanna o di proscioglimento pronunciata in
secondo grado o inappellabile;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: può ricorrere
contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o
di proscioglimento, pronunciata dalla Corte
d’Assise, dal Tribunale o dal G.I.P.;
N.B. Quanto alla legittimazione del DIFENSORE,
questo DEVE ESSERE ISCRITTO NELL’ APPOSITO
ALBO DEI PATROCINATI DINANZI ALLA CORTE DI
CASSAZIONE.
RICORSO IMMEDIATO PER CASSAZIONE ( cd. Ricorso per saltum)
ART. 569 C.P.P.
LA PARTE LEGITTIMATA A PROPORRE APPELLO PUO’ PROPORRE
DIRETTAMENTE IL RICORSO IN CASSAZIONE «SALTANDO» il secondo
grado;
 Se vi è consenso da parte di tutti i legittimati a saltare l’appello
NULLA QUESTIO;
 Se invece i soggetti legittimasti scelgono strade diverse l’art. 569
c.p.p. dispone che:
1)
nel caso di concorso con l’appello di altre parti, il ricorso per
cassazione SI CONVERTE in appello ( cd. principio della conversione
ex art. 580 c.p.p.);
2)
nel caso in cui invece, le parti che hanno proposto appello vi
rinunciano per proporre ricorso, sarà l’appello a convertirsi in ricorso
con la facoltà per le parti di aggiungere motivi nuovi;
MOTIVI DI RICORSO
ART. 606 C.P.P.
Il r.c. può essere proposto TASSATIVAMENTE per tali motivi:
(CD. MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA):
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla
legge ad altri poteri dello Stato e non riconosciuta ai
pubblici poteri ( es. Giudice che ha emanato un
provvedimento di competenza di organi legislativi cd.
eccesso di potere);
b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o
di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto
nell’applicazione della legge penale (es. Quando ad un
fatto di reato è stata data un errata qualificazione
giuridica
N.B. DEVE TRATTARSI DI NORME
SOSTANZIALI E NON PROCESSUALI!!!
c) Inosservanza delle norme processuali stabilite A
PENA DI NULLITÀ, DI INUTILIZZABILITÀ, DI
INAMMISSIBILITÀ O DI DECADENZA
(es. l’uso per la motivazione di prove inutilizzabili
come le intercettazioni non autorizzate; oppure la
celebrazione del dibattimento senza rituale
citazione dell’imputato od avviso del difensore;)
N.B. La disposizione richiama solo la violazione di
norme che determina le specifiche patologie degli
atti sopra indicate e NON MERE IRREGOLARITA’.
d) Mancata assunzione di una prova decisiva, quando la
parte ne ha fatto richiesta anche nel corso
dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall’art. 495, co 2 ( Es. mancata acquisizione
di un documento in grado di dare un alibi
all’imputato);
N.B.
1) SI DEVE TRATTARE SOLO DI UN «PROVA
CONTRARIA», dato il richiamo all’art. 495;
2) LA PROVA NON ASSUNTA DEVE AVERE IL
CARATTERE DELLA DECISIVITA’ :
CASS. PEN. N. 37173/2008: «…è tale quell’elemento
probatorio suscettibile di determinare una decisione
completamente diversa da quella adottata»
e) MANCANZA, CONTRADDITORIETÀ O MANIFESTA
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, quando il vizio
risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero
da altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame
IL vizio di motivazione può assumere tre forme:
1) MANCANZA DI MOTIVAZIONE: NON si deve
intendere come mancanza grafica, MA UNA MANCANZA
SOSTANZIALE, cioè assenza dei necessari passaggi e
delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere
l’ITER LOGICO SEGUITO, COMPRENSIBILE AL
GIUDICE SOVRAORDINATO;
Cass. Pen. n. 18163/2008:
ESEMPIO DI MANCANZA DI MOTIVAZIONE:
«…la mancanza di motivazione può essere costituita anche
dalla MANCATA RISPOSTA ad una decisiva osservazione di
una parte, cioè quando le argomentazioni addotte dal giudice
a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento
siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze
formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del
requisito della decisività»
N.B. La Corte specifica però che «non possono giustificare
l’annullamento della sentenza MINIME INCONGRUENZE
ARGOMENTATIVE;
2) CONTRADDITTORIETÀ: ricorre quando vi è
incompatibilità tra una pluralità di premesse di
una decisione; quando vi è contrasto tra le
premesse e la decisione adottata.
N.B. TRAVISAMENTO DELLA PROVA: è una
particolare forma di contraddittorietà che ricorre
quando la contraddizione non è interna alla
motivazione ma attiene ad UNA DISCRASIA tra gli
atti processuali e la motivazione della sentenza
impugnata ( ES. quando il giudice di merito ha
utilizzato una prova inesistente).
Cass. Pen. n. 30440/2006
TRAVISAMENTO DELLA PROVA
« …fermo restando il divieto per la Corte di ricostruire il
fatto in modo diverso rispetto alla ricostruzione
operata dal giudice di merito, dovrà verificare se vi è
mancanza, contraddittorietà, illogicità della
motivazione anche in relazione a specifici atti indicati
nel ricorso al fine di verificare l’eventuale
TRAVISAMENTO DELLA PROVA, sia perché il giudice di
merito ha utilizzato per la decisione una prova
inesistente sia perché ha presupposto come esistente
una prova mai assunta»
3) MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE:
Attiene al piano argomentativo della sentenza, e ricorre
quando essa E’ BASATA SU PREMESSE IMPROBABILI; su
una ricostruzione dei fatti incoerente
L’ILLOGICITA’ DEVE ESSERE:
EVIDENTE: cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu oculi restando ininfluenti le minime incongruenze,
dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a
rilievi di macroscopica evidenza (Cass. Pen. n.
12329/2010)
CASI DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO
ART. ( artt. 591; 606, co ; 615 c.p.p.)
I casi più frequenti di inammissibilità del ricorso per
Cassazione sono:
- La decadenza del termine per impugnare, ovvero
l’impugnazione proposta senza le formalità
prescritte dalla legge ( es. mancata indicazione
dei motivi);
- Il difetto di legittimazione ad impugnare;
- La non ricorribilità del provvedimento;
- La rinuncia al ricorso;
- La manifesta infondatezza dei motivi di
ricorso o la loro genericità;
- Motivi diversi da quelli consentiti dalla legge;
- In caso di violazioni di legge non dedotte con i
motivi di appello (fatta eccezione per i casi
dui agli art. 569 c.p.p. e 609,comma 2);
- Difetto di autosufficienza del ricorso
(mancata indicazione degli atti da cui possa
derivare un vizio di motivazione dedotto
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