Lorenzo Benatti [email protected] Parma 27 aprile 2010 le regole di diritto internazionale privato individuano un dato diritto nazionale quale legge regolatrice del rapporto che coinvolge più Stati, stabiliscono quando un giudice italiano è competente a decidere si quel rapporto, stabiliscono l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Il sistema del diritto internazionale privato italiano si basa su la legge 31 maggio 1995, n. 218, la convenzione di Bruxelles del 1968 ed il reg. (CE) 44/2001; la convenzione di Roma del 1980 ed il reg. (CE)593/2008. la norma generale del foro del convenuto (primo comma, art. 3, L. 218/1995), la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (art. 3, c. 2). le parti possono concordare di riservare la competenza al giudice italiano od ad un giudice straniero oppure all’arbitrato. La giurisdizione del giudice italiano è invece esclusa in relazione ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero (art. 5). Vi sono, poi ipotesi di competenza esclusiva indicate dall’art. 22 del Regolamento e dall’art. 16 della convenzione di Bruxelles: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato membro o contraente in cui l'immobile è situato. 2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro o contraente, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro o contraente. 3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro o contraente nel cui territorio i registri sono tenuti; 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro o contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati. 5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro o contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione. Per ciò che concerne i diritti reali su beni immobili la Corte di Giustizia Europea interpreta tale disposizione nel senso che essa non concerne tutte le azioni relative a diritti reali immobiliari ma solo le azioni che tendono a determinare l’estensione e la consistenza dei diritti reali e del possesso. Se l’immobile è situato all’estero ed il convenuto è domiciliato in uno Stato membro, trova applicazione il criterio generale del foro del convenuto. Anche la volontà delle parti può divenire fattore attributivo della competenza esclusiva quando ricorrono le condizioni individuate dall’artt. 23 del Regolamento e dall’art. 17 delle convenzione di Bruxelles: Le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro o contraente, possono attribuire la competenza esclusiva di conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico al giudice di uno Stato membro o contraente. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. Tale clausola deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro o contraente, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza. Due azioni identiche sono proposte davanti a giudici diversi. «Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata» (art. 7, comma 1). La litispendenza internazionale non può essere rilevata d’ufficio, ma va necessariamente eccepita da una delle parti. Il giudice italiano, ad eccezione presentata, deve verificare l’identità dei sue processi e valutare se il provvedimento che verrà emesso dal giudice straniero possa produrre effetti per l’ordinamento giuridico italiano. Una volta effettuata questa duplice valutazione, il giudice, anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, sospende il procedimento per attendere la definizione di quello già istauratosi all’estero. La suprema corte con sentenza SU 15 giugno 2005, n. 12792 ha affermato che non può parlarsi di litispendenza nel caso in cui il processo straniero si sia concluso e deciso con sentenza definitiva. In tal caso, infatti, la parte interessata non dovrà fare ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione, ma dovrà agire direttamente per far accertare, nei modi e con le forme di cui agli artt. 64 ss legge 218/1995, l’efficacia del giudicato straniero. I provvedimenti cautelari sono quei provvedimenti provvisori emessi all’esito di un procedimento sommario volto all’accertamento della probabile fondatezza delle ragioni dell’istante (cd. fumus boni iuris), nonché del pericolo di un gravi danno per l’istante (cd. periculum in mora) nelle more del giudizio ordinario di merito. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito (art. 10). Il difetto di giurisdizione (art. 11) può essere rilevato: dal convenuto, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. La norma va coordinata con l’art. 4, co. 1, che, al fine di escludere l’accettazione tacita della giurisdizione italiana, impone al convenuto di eccepire l’inesistenza della giurisdizione italiana nel primo atto difensivo. Ne consegue che il convenuto può costituirsi in ogni stato e grado del giudizio, ma deve eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano nel primo atto difensivo che presenta. È rilevato dal giudice d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ossia l’ipotesi di esclusione della giurisdizione del giudice italiano in relazione ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale (art. 11). Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana (art. 12). Il principio vale per quanto concerne i presupposti processuali (competenza, capacità, legittimazione processuale delle parti ecc.) Vi sono delle norme particolari relative al coinvolgimento di stranieri nel processo. Tra di esse merita una particolare attenzione la disciplina della notificazione. La notificazione è il meccanismo con cui una parte processuale porta formalmente e legalmente a conoscenza l’altra parte dell’esistenza di un atto cui tale parte abbia interesse, recapitandole, con le formalità richieste dalla legge, una copia dell’atto conforme all’originale. Quando la notificazione si svolge in uno Stato diverso da quello in cui si sta svolgendo il processo civile è di solito soggetta alla disciplina del luogo in cui deve essere effettuata. L’art. 72, 3° c., legge 218/1995 prevede che la notifica richiesta per un processo che si svolge all’estero possa essere effettuata con l’osservanza di specifiche modalità richieste dall’autorità straniera, purché non incompatibili con i principi dell’ordinamento italiano. Lorenzo Benatti [email protected]