Lorenzo Benatti
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Parma 27 aprile 2010
 le regole di diritto internazionale privato
 individuano un dato diritto nazionale quale
legge
regolatrice del rapporto che coinvolge più Stati,
 stabiliscono
quando un giudice italiano è
competente a decidere si quel rapporto,
 stabiliscono l’efficacia delle sentenze e degli atti
stranieri.
 Il sistema del diritto internazionale privato
italiano si basa su



la legge 31 maggio 1995, n. 218,
la convenzione di Bruxelles del 1968 ed il reg. (CE)
44/2001;
la convenzione di Roma del 1980 ed il reg.
(CE)593/2008.
 la
norma generale del foro del convenuto
(primo comma, art. 3, L. 218/1995),
 la giurisdizione italiana sussiste in base ai
criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo
II dalla convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968 (art. 3, c. 2).
 le parti possono concordare di riservare la
competenza al giudice italiano od ad un
giudice straniero oppure all’arbitrato.


La giurisdizione del giudice italiano è invece esclusa in relazione
ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero
(art. 5).
Vi sono, poi ipotesi di competenza esclusiva indicate dall’art. 22
del Regolamento e dall’art. 16 della convenzione di Bruxelles:

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i
giudici dello Stato membro o contraente in cui l'immobile è situato.

2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone
giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro o contraente, o
riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto
Stato membro o contraente.

3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i
giudici dello Stato membro o contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e
modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la
registrazione, i giudici dello Stato membro o contraente nel cui territorio il
deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati.

5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro o
contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
 Per
ciò che concerne i diritti reali su beni
immobili la Corte di Giustizia Europea
interpreta tale disposizione nel senso che
essa non concerne tutte le azioni relative a
diritti reali immobiliari ma solo le azioni che
tendono a determinare l’estensione e la
consistenza dei diritti reali e del possesso.
 Se l’immobile è situato all’estero ed il
convenuto è domiciliato in uno Stato
membro, trova applicazione il criterio
generale del foro del convenuto.

Anche la volontà delle parti può divenire fattore attributivo
della competenza esclusiva quando ricorrono le condizioni
individuate dall’artt. 23 del Regolamento e dall’art. 17 delle
convenzione di Bruxelles:

Le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato
membro o contraente, possono attribuire la competenza esclusiva di
conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato
rapporto giuridico al giudice di uno Stato membro o contraente. Detta
competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. Tale clausola
deve essere conclusa:



a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti
conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente
conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel
ramo commerciale considerato.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale
clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato
membro o contraente, i giudici degli altri Stati
membri non possono conoscere della controversia
fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è
stata convenuta non abbiano declinato la
competenza.
Due azioni identiche sono proposte davanti a giudici
diversi.
 «Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la
previa pendenza tra le stesse parti di domanda
avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo
dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se
ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetto per l'ordinamento italiano, sospende il
giudizio. Se il giudice straniero declina la propria
giurisdizione o se il provvedimento straniero non è
riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in
Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della
parte interessata» (art. 7, comma 1).

La litispendenza internazionale non può essere
rilevata d’ufficio, ma va necessariamente eccepita
da una delle parti.
 Il giudice italiano, ad eccezione presentata, deve
verificare l’identità dei sue processi e valutare se il
provvedimento che verrà emesso dal giudice
straniero possa produrre effetti per l’ordinamento
giuridico italiano.
 Una volta effettuata questa duplice valutazione, il
giudice, anziché ordinare la cancellazione della
causa dal ruolo, sospende il procedimento per
attendere la definizione di quello già istauratosi
all’estero.

 La
suprema corte con sentenza SU 15 giugno
2005, n. 12792 ha affermato che non può
parlarsi di litispendenza nel caso in cui il
processo straniero si sia concluso e deciso con
sentenza definitiva. In tal caso, infatti, la parte
interessata non dovrà fare ricorso al
regolamento preventivo di giurisdizione, ma
dovrà agire direttamente per far accertare, nei
modi e con le forme di cui agli artt. 64 ss legge
218/1995, l’efficacia del giudicato straniero.
I
provvedimenti cautelari sono quei
provvedimenti provvisori emessi all’esito di
un
procedimento
sommario
volto
all’accertamento della probabile fondatezza
delle ragioni dell’istante (cd. fumus boni
iuris), nonché del pericolo di un gravi danno
per l’istante (cd. periculum in mora) nelle
more del giudizio ordinario di merito.
 In materia cautelare, la giurisdizione italiana
sussiste quando il provvedimento deve essere
eseguito in Italia o quando il giudice italiano
ha giurisdizione nel merito (art. 10).

Il difetto di giurisdizione (art. 11) può essere rilevato:


dal convenuto, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal
convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente
accettato la giurisdizione italiana. La norma va coordinata con l’art.
4, co. 1, che, al fine di escludere l’accettazione tacita della
giurisdizione italiana, impone al convenuto di eccepire l’inesistenza
della giurisdizione italiana nel primo atto difensivo. Ne consegue che
il convenuto può costituirsi in ogni stato e grado del giudizio, ma
deve eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano nel primo
atto difensivo che presenta.
È rilevato dal giudice d'ufficio, in qualunque stato e grado del
processo,



se il convenuto è contumace,
se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ossia l’ipotesi di esclusione della
giurisdizione del giudice italiano in relazione ad azioni reali aventi ad
oggetto beni immobili situati all'estero
se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma
internazionale (art. 11).
 Il
processo civile che si svolge in Italia è
regolato dalla legge italiana (art. 12).
 Il principio vale per quanto concerne i
presupposti
processuali
(competenza,
capacità, legittimazione processuale delle
parti ecc.)





Vi sono delle norme particolari relative al coinvolgimento di
stranieri nel processo.
Tra di esse merita una particolare attenzione la disciplina della
notificazione.
La notificazione è il meccanismo con cui una parte processuale
porta formalmente e legalmente a conoscenza l’altra parte
dell’esistenza di un atto cui tale parte abbia interesse,
recapitandole, con le formalità richieste dalla legge, una copia
dell’atto conforme all’originale.
Quando la notificazione si svolge in uno Stato diverso da quello in
cui si sta svolgendo il processo civile è di solito soggetta alla
disciplina del luogo in cui deve essere effettuata.
L’art. 72, 3° c., legge 218/1995 prevede che la notifica richiesta
per un processo che si svolge all’estero possa essere effettuata
con l’osservanza di specifiche modalità richieste dall’autorità
straniera,
purché
non
incompatibili
con
i
principi
dell’ordinamento italiano.
Lorenzo Benatti
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Lezione 27-04-2010 - Dipartimento di Economia