LA GIURISDIZIONE
A)giurisdizione in senso oggettivo
a.1)giurisdizione civile:rapporti tra privati e tra privati
e pubblica amministrazione
a.2)giurisdizione penale:realizza l'interesse punitivo
dello Stato nei confronti di chi ha commesso un reato
a.3)giurisdizione
amministrativa:tutela l'interesse
legittimo (eccezionalmente il diritto soggettivo) di chi
sia stato
leso
da
un atto della Pubblica
Amministrazione
a.4)giurisdizione costituzionale: tutela di diritti e
interessi attinenti alla materia costituzionale.
B)giurisdizione in senso soggettivo
b.1)magistratura ordinaria:formata dagli Organi che
esplicano le funzioni giurisdizionali
b.2)magistrature speciali:Es: Corti d'Assise, che
comprendono i giudici popolari; T.A.R.; Consiglio di
Stato, Corte dei Conti, Tribunali Militari, Corte
Costituzionale Ai sensi dell'art.104 della
Costituzione la Magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro Potere .
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
A rafforzamento di tale indicazione, .é stato
creato
un nuovo organo Costituzionale, il
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,
organo di autogoverno dei giudici, posto al
vertice del Potere Giudiziario,
che
é così
svincolato da ogni potere esterno.
In Italia l'indipendenza della Magistratura é più
accentuata che in altre democrazie occidentali,
dove, spesso, gli organi giudiziari continuano ad
essere sottoposti al Capo dello Stato, assistito dal
Ministro della Giustizia.
PRESIDENZA DEL C.S.M.
Il C.S.M. é presieduto dal Presidente della
Repubblica.
E' composto da due membri di diritto (il Primo
Presidente ed il Procuratore generale c/o la Corte
di Cassazione) e da 21 membri elettivi, dei quali i
2/3 (cioé 14) sono eletti dagli stessi magistrati
e il restante terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori universitari di materie
giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di
esercizio della professione..
PIENA INDIPENDENZA COSTITUZIONALE
I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101 Costituz.)
I giudici si distinguono tra loro soltanto per diversità di
funzione : é praticamente esclusa, pertanto, qualunque
gerarchia
I giudici sono inamovibili : essi non possono essere sospesi o
dispensati dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se
non inseguito a decisione del C.S.M.
L’UNICITA’ DELLA GIURISDIZIONE
divieto di istituzione di giudici straordinari e speciali non
espressamente previsti dalla Costituzione (Corti d'Assise,
Tribunali Militari, TAR, Cons. di Stato, Corte dei Conti,
Tribunale Sup.Acque Pubbliche). n.b.: in ambito non statale
sono previsti gli arbitri giudiscenti (==lodo arbitrale), i giurì
d'onore, il Tribunale Ecclesiastico
LA PLURALITA’ DEI GRADI DI GIURISDIZIONE
In Italia esistono tre gradi di giurisdizione (1°grado,
2° grado, 3° grado riservato alla Corte di Cassazione
per le questioni di legittimità): un giudice di grado
superiore può annullare o modificare una sentenza
di un giudice di grado inferiore
I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE (attenzione: non di
attribuzione
Dato che, sia pure con limitazioni e/o eccezioni al
principio di unicità della giursdizione, esiste una
molteplicità di giurisdizioni, possono sorgere conflitti
di giurisdizione in ordine
all'appartenenza
della
potestà di decisione circa una determinata questione.
Su tali conflitti decide la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite
Scarica

la magistratura