REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria
Proposta nr. 32 del 27/07/2015 Determinazione nr. 1823 del 28/07/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale.
Società VECTA S.R.L. Sede impianto: Comune di Pravisdomini (PN) via S. Nicolò
Vescovo n. 5
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa VECTA S.R.L., con sede legale e operativa in via S. Nicolò Vescovo
n. 5 nel Comune di Pravisdomini (PN), nella persona del Gestore pro tempore
dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) corredata dalla documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Pravisdomini in data
09.02.2015 inoltrata alla Provincia con nota prot. 2586 del 12.02.2015
(assunta al prot. prov. n. 9162 del 12.02.2015);
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo
informatico 2015/9.2/36;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 59/2013.
Il Settore Ecologia, quale Autorità competente, ha:
- comunicato, con nota prot n. 12058 del 26.02.2015, l’avvio del
procedimento e richiesta integrazioni (anche richieste da parte del
Dipartimento di Pordenone dell’ARPA con nota arpa/2015/5627 del
09.02.2015);
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1823 del 28/07/2015
- concesso una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste entro
il 30.05.2015;
- ricevuto dallo SUAP competente le integrazioni presentate il 18.05.2015 e il
27.05.2015;
- richiesto al Comune di Pravisdomini e al Dipartimento di Pordenone
dell’ARPA i pareri di competenza con nota prot. prov. n. 38497 del
09.06.2015.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e
trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR
59/2013, da:
- Provincia di Pordenone (autorità competente);
- Comune di Pravisdomini Ufficio Ambiente;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone.
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono
state ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
La ditta VECTA S.R.L. si occupa di sezionatura di pannelli in legno di varia
natura.
La ditta chiede, in particolare, che l’AUA ricomprenda l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (modifica sostanziale di stabilimento), di
competenza provinciale, per il punto di emissione n. 1 (lavorazioni meccaniche
legno).
4. Normativa
-
-
5. Motivazione
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese
e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia
ambientale";
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento
amministrativo";
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità
tecnica”.
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti
competenti, in particolare:
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1823 del 28/07/2015
- il parere favorevole per quanto di competenza dal Comune di Pravisdomini
con nota prot. 4036/2015/UT del 10.07.2015 (assunto al prot. prov. n.
45130 del 10.07.2015);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio Qualità dell'Aria
della Provincia di Pordenone in merito all'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera richiesta dalla Società per lo stabilimento in oggetto (istruttoria
prot. NP/2015/381 del 10.06.2015),
- il Dipartimento di Pordenone dell’ARPA FVG non ha inviato alcun
riscontro in merito al supporto tecnico richiesto entro i termini fissati nella
nota prot. prov. n. 38497 del 09.06.2015.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni
e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il
procedimentale
Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale
relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott.
Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di
Pravisdomini: arch. Liut Luciano.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del
D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa VECTA S.R.L., con sede legale e
operativa in via S. Nicolò Vescovo n. 5 nel Comune di Pravisdomini (PN), che
sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato A, che fa
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 – rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute
dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di
rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP
competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1.
Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa
come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di
altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e
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regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività
dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in
materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi
di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione
incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento
non modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni
contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo
esigono;
- vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la
tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa
o modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate,
sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale
subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere
preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata
all’Autorità competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che
ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni
autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida,
sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed
in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di
eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente
provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico
competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
11. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del
TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del
provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al
T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla
trasmissione della presente autorizzazione.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1823 del 28/07/2015
ALLEGATO A – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone.
1.DOCUMENTAZIONE TECNICA ISTRUITA
-
Documentazione cartografica (estratto CTR, mappa catastale, estratto PRGC)
Planimetria stabilimento
N. 2 prospetti/piante punto di emissione (integrazioni maggio 2015)
Scheda tecnica filtro a maniche (integrazioni maggio 2015)
relazione tecnica
Scheda di sicurezza materie prime
Domanda digitale
Allegato n. 3
2.PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
-
n. 1 (lavorazioni meccaniche legno)
3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione n. 1 (lavorazioni meccaniche legno)
Portata: 36000 m3/h
Quota dal p.c. : 12 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
4. PRESCRIZIONI
La Provincia di Pordenone impone alla Società il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)
b)
c)
d)
Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto afferente al punto di
emissione n. 1 la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune
interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone.
Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto afferente al punto di emissione n. 1 è
fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio (la data di messa in esercizio e a regime possono
essere coincidenti). La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime del nuovo impianto.
Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla
precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni sul camino n. 1 effettuate per un
periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure (ciascuna delle quali calcolata come media
di almeno tre campionamenti consecutivi) effettuate nell’arco di tale periodo, al fine di consentire
l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento
nonché il rispetto dei valori limite.
Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è
comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti
le fasi di avviamento e di arresto.
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento
devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e
manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento
delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.
n. 152/2006.
Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e
scaricano materiali polverulenti devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle
emissioni di polveri.
Ad avvenuta messa a regime del nuovo impianto afferente al punto di emissione n. 1, la Società deve
comunque effettuare, con frequenza almeno triennale (ogni 3 anni a partire dall’anno di effettuazione
delle analisi di messa a regime), nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle
emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati
presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di
controllo.
Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare
riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto
concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo
agevole e sicuro.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito
specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88 Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti
di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN ISO 16911- Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della
1:2013
velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento
manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa
di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico
k)
La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni
convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di
emissione.
5. PUNTI DI EMISSIONI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
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Sigla emissione
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
C1
Impianto termico civile a metano per il
riscaldamento con potenza termica nominale
di 0,58 MW.
Non soggetto ad autorizzazione ai
sensi dell’art. 282 c. 1
C2
Impianto termico civile a metano per il
riscaldamento con potenza termica nominale
di 0,0344 MW.
Non soggetto ad autorizzazione ai
sensi dell’art. 282 c. 1
Pordenone, lì 28/07/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1823 del 28/07/2015
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 28/07/2015 09:58:06
IMPRONTA: 4419A5FCD3C6FB30E7A9C7B79E72428C208CD74650E704C6D979F6A5A25FD0E7
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5C17DEB1CD280561A9A332ECD48CC5B9AC3842820289AB166CF1DDBC636CEE81
Atto n. 1823 del 28/07/2015
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