REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 239 del 04/11/2015 Determinazione nr. 2597 del 04/11/2015 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: PEZZUTTI ALDO - S.R.L. Sede impianto: via Fratte, 22 Fiume Veneto (PN) Codice pratica: 00300430931-25032015-1056 IL D IR IG EN TE PREMESSA 1. Fatto L’impresa PEZZUTTI ALDO - S.R.L., con sede legale ed operativa in via Fratte, 22 in comune di Fiume Veneto (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica. L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; o comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale; In merito si precisa che: - l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Fiume Veneto in data 26/03/2015 ed è stata acquisita al protocollo provinciale n°2015/20449; - tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2013/9.2/115.1; - sono stati assolti i diritti di bollo; - è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: - comunicato, con nota prot n. 2015/26368, l’avvio del procedimento chiedendo integrazioni sia su aspetti amministrativi che tecnici; - ottenuto attraverso lo SUAP le informazioni, le integrazioni richieste e gli aggiornamenti prodotti dalla ditta con nota PEC assunta al prot. prov, n° 2015/38342; - riavviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, con nota prot. n. 2015/46465, in seguito al completamento dell’istanza per l’inserimento del seguente titolo: Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza provinciale - indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013; - richiesto integrazioni documentali come da verbali della CS depositati agli atti. Lo SUAP ha trasmesso ai soggetti coinvolti le integrazioni e gli aggiornamenti prodotti dalla ditta il 29/09/2015 e registrate al prot. n° 2015/58264; La documentazione presentata con l’istanza e completata con le integrazioni trasmesse successivamente è stata ritenuta adeguata per l’espressione del parere. La Conferenza di Servizi si è conclusa con parere favorevole in data 22/10/2015. 2. Enti coinvolti Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti: - Provincia di PN (autorità competente); - Comune di Fiume Veneto Ufficio Ambiente; ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone e il Gestore del Servizio idrico Integrato Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sono stati informati sul procedimento. 3. Istruttoria DESCRIZIONE ATTIVITA’ La Società PEZZUTTI ALDO S.r.l. si occupa di progettazione e costruzione di stampi per materie plastiche e dello stampaggio di materie plastiche per la produzione di articoli tecnici e per alimenti. La Società intende installare presso lo stabilimento produttivo sito in via Fratte, 22 a Fiume Veneto (PN), nuovi impianti e contestualmente modificare quelli già in essere cercando di unificare il più possibile i punti di emissione caratterizzati da emissioni aventi medesima natura chimico-fisica. L’impresa PEZZUTTI ALDO - S.R.L. chiede in particolare che l’AUA ricomprenda: o la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 rilasciata con DD n. 1525 del 17/06/2013; o l'autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali di competenza provinciale; o la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. 4. Normativa - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; - Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; - Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; - L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008; - Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; - Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. 5. Motivazione La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti: - il Gestore del Servizio idrico Integrato Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha dichiarato nella CS del 22.10.15 che non è possibile ricevere gli scarichi delle acque di raffreddamento in pubblica fognatura vista la qualità e la portata degli stessi; - atto di assenso al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali con prescrizioni espresso dal Servizio Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate della Provincia; - parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone (istruttoria prot. NP/ NP 2015/439 - presa d’atto rilasciata dal Comune di Fiume Veneto relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore. Il Dipartimento Provinciale dell’ARPA ha espresso il supporto tecnico relativo al titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera con nota PEC assunta al prot. n. 52280 del 21/08/2015. 6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di procedimentale Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Fiume Veneto arch. Luciano Liut. Tutto ciò premesso DETERMINA Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 1. Decisione Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa PEZZUTTI ALDO - S.R.L., con sede legale in via Fratte, 22 ed operativa in via Fratte, 22 in comune di Fiume Veneto (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue industriali, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sul rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale. Il Comune precisa che “quando verrà approvato il Piano di Zonizzazione Acustica l’attività dovrà rispettare i limiti in esso previsti”; L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente possedute dall’impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013. 3. Avvertenze 1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013. 5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente. 7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. 8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. 4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali non in fognatura Soggetto competente: Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate della Provincia di Pordenone Allegati tecnici: all’istanza: - CTR; alle integrazioni del 08.06.2015: - PEZZUTTI (FRATTE)_Planimetria scarichi_2015_REV2.dwg – Planimetria rete scarichi idrici; - Disoleatore.pdf – SEPREMIUM Separatore di condensa/olio; - Sepremium-catalogue.pdf – OIL/WATER SEPARATION; - PEZZUTTI_Allegato1-Acque_rev2_01-1.pdf – Allegato 1 – Acque; - Pezzutti_relazione_tecnica_scarichi_2015.pdf. alle integrazioni del 25.09.15: - Nota integrativa del 25.09.15; - Tracciato recettore scarichi. Descrizione scarichi sono presenti 4 scarichi industriali, identificati nella planimetria e nella relazione tecnica con i numeri 1, 2, 3 e 4; gli scarichi S1, S2 ed S3 si originano da acque di falda prelevata da pozzo che scorre all’interno di un circuito dedicato per il raffreddamento dei macchinari, senza entrare in contatto con questi ultimi e viene scaricata ad una temperatura incrementata di circa 0,5 ° C; pertanto, non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui di raffreddamento; lo scarico S4, oltre ad acque di raffreddamento raccoglie le acque di condensa dei compressori, previo trattamento in sistema di disoleazione SEPREMIUM 20; ogni linea di scarico è provvista di idonei pozzetti di ispezione per il campionamento e la verifica delle acque di scarico, prima della commistione con altri reflui industriali o di acque meteoriche di dilavamento; sono presenti scarichi assimilati ai domestici con recapito in pubblica fognatura, non oggetto della presente autorizzazione e sbocchi di acque meteoriche di dilavamento di tetti e piazzali non contaminate dall’attività e dal troppo pieno del serbatoio d’acqua relativo all’impianto antincendio; il recapito finale degli scarichi è un corpo idrico definito dal titolare dello scarico “canale a nord di via Fratte…a tratti tombinato…con acqua corrente naturale e permanente…presente anche in stagione di magra (primi settembre 2015)” e con recapito finale nel fiume Fiume; “le acque reflue industriali… non sono tecnicamente ed economicamente convogliabili in pubblica fognatura per le seguenti motivazioni: - la portata d’acqua scaricata non sarebbe sostenibile dalle condotte fognarie, non adeguatamente dimensionate…; sarebbe estremamente oneroso economicamente e…non vi sarebbe alcun beneficio ambientale in quanto le acque scaricate sono sostanzialmente pulite”. Prescrizioni 1. deve essere rispettata per lo scarico finale S4 e per gli altri scarichi S1, S2 ed S3, a monte della commistione con eventuali acque meteoriche, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell’allegato 5 alla Parte Terza; 2. deve essere rispettato, per lo scarico parziale S4, subito a valle del disoleatore, per il parametro idrocarburi totali, il limite indicato nella tabella 3 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06; 3. gli scarichi anche parziali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla Parte Terza); 4. vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività dell’Autorizzazione Unica Ambientale, autocontrolli agli scarichi finali S1, S2, S3 ed S4 sul parametro temperatura e, limitatamente allo scarico parziale S4, sul parametro idrocarburi totali; Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 5. 6. 7. 8. i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell’Autorità di controllo presso la ditta; il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia; le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell’ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali. Avvertenze - Osservazioni 1. annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all’azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell’autorità di controllo presso l’azienda; 2. predisporre, per il personale addetto all’impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento; 3. prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali oleoassorbenti,…); 4. dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all’intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto. 5. proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua come previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 152/06. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI La Società deve rispettare i seguenti valori limite di emissione in atmosfera Punto di emissione E1 (presse a iniezione) Punto di emissione E2 (presse a iniezione) Punto di emissione E3 (presse a iniezione) Punto di emissione E4 (presse a iniezione) Punto di emissione E5 (presse a iniezione) Punto di emissione E6 (presse a iniezione) Punto di emissione E7 (presse a iniezione) Punto di emissione E8 (presse a iniezione) Punto di emissione E9 (presse a iniezione) Punto di emissione E10 (presse a iniezione) Punto di emissione E11 (presse a iniezione) Punto di emissione E12 (presse a iniezione) Punto di emissione E13 (presse a iniezione) Punto di emissione E14 (presse a iniezione) Punto di emissione E15 (presse a iniezione) Punto di emissione E20 (presse a iniezione) Portata: 3000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 3000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 1500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 1500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 1500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 3000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 1500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 6000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 4000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 5500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 6000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 6500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 6500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 6500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 6500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Portata: 12000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Sostanza Valore limite 10 mg/Nm3 Polveri totali Composti Organici Volatili (espressi come C.O.T.) Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 20 mgC/Nm3 Punto di emissione E16 (elettroerosione) Portata: 4000 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Sostanza Valore limite Polveri Totali 5 mg/Nm3 Olii (come nebbie oleose) 5 mg/Nm3 Punto di emissione E18 (pulizia pezzi con solvente) Portata: 2400 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Sostanza Valore limite 20 mgC/Nm3 Composti Organici Volatili (espressi come C.O.T.) Punto di emissione E19 (pulizia pezzi con cannello) Portata: 1500 m3 /h Quota dal p.c.: 9 m Sostanza Valore limite 5 mg/Nm3 Polveri Totali Composti Organici Volatili (espressi come C.O.T.) 20 mgC/Nm3 PRESCRIZIONI La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni 1. 2. 3. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti nuovi/modificati (punti di emissione E7, E18, E19, E20) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti nuovi/modificati (punti di emissione E7, E18, E19, E20) è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime degli impianti nuovi/modificati (punti di emissione E7, E18, E19, E20), devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 4. Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto. 5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi. 6. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. 7. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri. 8. Ad avvenuta messa a regime degli impianti nuovi/modificati, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dai camini identificati con le sigle da E1 a E15, E16, E18, E19 ed E20. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. 9. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa. 10. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNIEN vigenti, con particolare riferimento alla norma UNI EN 15259/08 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne: - il posizionamento delle prese di campionamento; - l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. 11. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti: Manuale UNICHIM n. 158/88 Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione Norma UNI EN 15259:2008 Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione Norma UNI EN ISO 169111:2013 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento manuale Norma UNI EN 132841:2003 Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni Metodo manuale gravimetrico Per nebbie oleose M.U. 759:87 Norma UNI EN 132841:2003 Ambienti di lavoro Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria Metodo spettrometrico all'infrarosso. Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni Metodo manuale gravimetrico Per il Carbonio Organico Totale Norma UNI EN 12619:2013 Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma. Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 12. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. 13. In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione di nuova realizzazione, la Società dovrà verificare la conformità del flusso gassoso alle specifiche di cui al punto 6.2.1 della norma UNI EN 15259/08 e che il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un flusso a regime stazionario. In caso di scostamenti significativa dalle condizioni sopra citate, la Società dovrà adottare le misure necessarie a ripristinare regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I risultati di tale verifica relativi agli impianti, devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone. 14. L’azienda dovrà predisporre un sistema di sollevamento delle attrezzature di campionamento e misura delle emissioni sulla piattaforma di lavoro (carrucola/paranco o similari). ALTRE EMISSIONI NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE Sigla emissione Da CT1 a CT25 Origine dell’emissione Inquadramento normativo n. 25 generatori impianti termici civili Non soggetti ad autorizzazione ai sensi alimentati a metano di potenza termica dell’art. 282 comma 1 nominale complessiva inferiore a 3 MW. Pordenone, lì 04/11/2015 IL DIRIGENTE Sergio Bergnach Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO BERGNACH CODICE FISCALE: BRGSRG55M22C758U DATA FIRMA: 04/11/2015 12:50:01 IMPRONTA: 1B62A9D4B07A331D0C434580208C2ADBE784A717BF0D458AB60DBB6BF59FFAA0 E784A717BF0D458AB60DBB6BF59FFAA0DA6690A62038A0441B61E16AABBD254E DA6690A62038A0441B61E16AABBD254E57F0DA736FD6BE0FFDBDAEDF7C9FF1FC 57F0DA736FD6BE0FFDBDAEDF7C9FF1FC73D25D188EE7707764784D680FE9B195 Atto n. 2597 del 04/11/2015