REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 239 del 04/11/2015 Determinazione nr. 2597 del 04/11/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: PEZZUTTI ALDO - S.R.L.
Sede impianto: via Fratte, 22 Fiume Veneto (PN) Codice pratica:
00300430931-25032015-1056
IL D IR IG EN TE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa PEZZUTTI ALDO - S.R.L., con sede legale ed operativa in via Fratte, 22 in
comune di Fiume Veneto (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha
presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla
documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale;
o comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Fiume Veneto in data 26/03/2015
ed è stata acquisita al protocollo provinciale n°2015/20449;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico
2013/9.2/115.1;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R.
59/2013.
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
- comunicato, con nota prot n. 2015/26368, l’avvio del procedimento chiedendo
integrazioni sia su aspetti amministrativi che tecnici;
- ottenuto attraverso lo SUAP le informazioni, le integrazioni richieste e gli
aggiornamenti prodotti dalla ditta con nota PEC assunta al prot. prov, n°
2015/38342;
- riavviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, con nota prot.
n. 2015/46465, in seguito al completamento dell’istanza per l’inserimento del
seguente titolo:
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o meteoriche
che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di
competenza provinciale
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013;
- richiesto integrazioni documentali come da verbali della CS depositati agli atti. Lo
SUAP ha trasmesso ai soggetti coinvolti le integrazioni e gli aggiornamenti prodotti
dalla ditta il 29/09/2015 e registrate al prot. n° 2015/58264;
La documentazione presentata con l’istanza e completata con le integrazioni trasmesse
successivamente è stata ritenuta adeguata per l’espressione del parere.
La Conferenza di Servizi si è conclusa con parere favorevole in data 22/10/2015.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa
dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti
Soggetti competenti:
- Provincia di PN (autorità competente);
- Comune di Fiume Veneto Ufficio Ambiente;
ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone e il Gestore del Servizio idrico
Integrato Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sono stati informati sul procedimento.
3. Istruttoria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
La Società PEZZUTTI ALDO S.r.l. si occupa di progettazione e costruzione di
stampi per materie plastiche e dello stampaggio di materie plastiche per la produzione di
articoli tecnici e per alimenti.
La Società intende installare presso lo stabilimento produttivo sito in via Fratte, 22 a
Fiume Veneto (PN), nuovi impianti e contestualmente modificare quelli già in essere
cercando di unificare il più possibile i punti di emissione caratterizzati da emissioni
aventi medesima natura chimico-fisica.
L’impresa PEZZUTTI ALDO - S.R.L. chiede in particolare che l’AUA ricomprenda:
o la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all’articolo 269 rilasciata con DD n. 1525 del 17/06/2013;
o
l'autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali di competenza
provinciale;
o la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
di competenza comunale.
4. Normativa
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
- Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
- L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17
dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
- Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
5. Motivazione
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di
Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti:
- il Gestore del Servizio idrico Integrato Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha
dichiarato nella CS del 22.10.15 che non è possibile ricevere gli scarichi delle acque
di raffreddamento in pubblica fognatura vista la qualità e la portata degli stessi;
- atto di assenso al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque
industriali con prescrizioni espresso dal Servizio Tutela e Uso Risorse Idriche
Integrate della Provincia;
- parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di modifica dell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria della
Provincia di Pordenone (istruttoria prot. NP/ NP 2015/439
- presa d’atto rilasciata dal Comune di Fiume Veneto relativamente alla
comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di
rumore.
Il Dipartimento Provinciale dell’ARPA ha espresso il supporto tecnico relativo al titolo
abilitativo delle emissioni in atmosfera con nota PEC assunta al prot. n. 52280 del
21/08/2015.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
procedimentale
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento
degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la Dirigenza del
Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Fiume Veneto
arch. Luciano Liut.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015
1. Decisione
Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa PEZZUTTI
ALDO - S.R.L., con sede legale in via Fratte, 22 ed operativa in via Fratte, 22 in
comune di Fiume Veneto (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue industriali, di
competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato A, che
fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le
prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato B,
che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
o presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sul rispetto dei
limiti di emissione rumore - di competenza comunale. Il Comune precisa che
“quando verrà approvato il Piano di Zonizzazione Acustica l’attività dovrà
rispettare i limiti in esso previsti”;
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente
possedute dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma
6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del
provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del
D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come
sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle
competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;
o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela
della salute pubblica e dell'ambiente;
o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite
lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione
dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o
revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla
specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
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ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali non in fognatura
Soggetto competente: Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate della Provincia di Pordenone
Allegati tecnici:
all’istanza:
- CTR;
alle integrazioni del 08.06.2015:
- PEZZUTTI (FRATTE)_Planimetria scarichi_2015_REV2.dwg – Planimetria rete scarichi idrici;
- Disoleatore.pdf – SEPREMIUM Separatore di condensa/olio;
- Sepremium-catalogue.pdf – OIL/WATER SEPARATION;
- PEZZUTTI_Allegato1-Acque_rev2_01-1.pdf – Allegato 1 – Acque;
- Pezzutti_relazione_tecnica_scarichi_2015.pdf.
alle integrazioni del 25.09.15:
- Nota integrativa del 25.09.15;
- Tracciato recettore scarichi.
Descrizione scarichi
sono presenti 4 scarichi industriali, identificati nella planimetria e nella relazione tecnica con i numeri 1, 2, 3 e 4;
gli scarichi S1, S2 ed S3 si originano da acque di falda prelevata da pozzo che scorre all’interno di un circuito
dedicato per il raffreddamento dei macchinari, senza entrare in contatto con questi ultimi e viene scaricata ad una
temperatura incrementata di circa 0,5 ° C; pertanto, non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui di
raffreddamento;
lo scarico S4, oltre ad acque di raffreddamento raccoglie le acque di condensa dei compressori, previo
trattamento in sistema di disoleazione SEPREMIUM 20;
ogni linea di scarico è provvista di idonei pozzetti di ispezione per il campionamento e la verifica delle acque di
scarico, prima della commistione con altri reflui industriali o di acque meteoriche di dilavamento;
sono presenti scarichi assimilati ai domestici con recapito in pubblica fognatura, non oggetto della presente
autorizzazione e sbocchi di acque meteoriche di dilavamento di tetti e piazzali non contaminate dall’attività e dal
troppo pieno del serbatoio d’acqua relativo all’impianto antincendio;
il recapito finale degli scarichi è un corpo idrico definito dal titolare dello scarico “canale a nord di via Fratte…a
tratti tombinato…con acqua corrente naturale e permanente…presente anche in stagione di magra (primi
settembre 2015)” e con recapito finale nel fiume Fiume;
“le acque reflue industriali… non sono tecnicamente ed economicamente convogliabili in pubblica fognatura per
le seguenti motivazioni: - la portata d’acqua scaricata non sarebbe sostenibile dalle condotte fognarie, non
adeguatamente dimensionate…; sarebbe estremamente oneroso economicamente e…non vi sarebbe alcun
beneficio ambientale in quanto le acque scaricate sono sostanzialmente pulite”.
Prescrizioni
1. deve essere rispettata per lo scarico finale S4 e per gli altri scarichi S1, S2 ed S3, a monte della commistione
con eventuali acque meteoriche, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di
scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell’allegato
5 alla Parte Terza;
2. deve essere rispettato, per lo scarico parziale S4, subito a valle del disoleatore, per il parametro idrocarburi
totali, il limite indicato nella tabella 3 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
3. gli scarichi anche parziali devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità
competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2
dell’allegato 5 alla Parte Terza);
4. vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività dell’Autorizzazione Unica
Ambientale, autocontrolli agli scarichi finali S1, S2, S3 ed S4 sul parametro temperatura e, limitatamente
allo scarico parziale S4, sul parametro idrocarburi totali;
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5.
6.
7.
8.
i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione
dell’Autorità di controllo presso la ditta;
il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo;
le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in
buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli
che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della
presente autorizzazione, non devono immettere nell’ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da
lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
Avvertenze - Osservazioni
1. annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di
controllo effettuate da personale interno ed esterno all’azienda sui dispositivi per la depurazione delle
acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere
tenuta a disposizione dell’autorità di controllo presso l’azienda;
2. predisporre, per il personale addetto all’impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle
apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
3. prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la
protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di
emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali
l’autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali
oleoassorbenti,…);
4. dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all’intercettamento, prima dello scarico,
del flusso inquinante di cui al precedente punto.
5. proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua come
previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 152/06.
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ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI
La Società deve rispettare i seguenti valori limite di emissione in atmosfera
Punto di emissione E1 (presse a iniezione)
Punto di emissione E2 (presse a iniezione)
Punto di emissione E3 (presse a iniezione)
Punto di emissione E4 (presse a iniezione)
Punto di emissione E5 (presse a iniezione)
Punto di emissione E6 (presse a iniezione)
Punto di emissione E7 (presse a iniezione)
Punto di emissione E8 (presse a iniezione)
Punto di emissione E9 (presse a iniezione)
Punto di emissione E10 (presse a iniezione)
Punto di emissione E11 (presse a iniezione)
Punto di emissione E12 (presse a iniezione)
Punto di emissione E13 (presse a iniezione)
Punto di emissione E14 (presse a iniezione)
Punto di emissione E15 (presse a iniezione)
Punto di emissione E20 (presse a iniezione)
Portata: 3000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 3000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 1500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 1500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 1500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 3000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 1500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 6000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 4000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 5500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 6000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 6500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 6500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 6500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 6500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Portata: 12000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
Composti Organici Volatili (espressi come C.O.T.)
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20 mgC/Nm3
Punto di emissione E16 (elettroerosione)
Portata: 4000 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Sostanza
Valore limite
Polveri Totali
5 mg/Nm3
Olii (come nebbie oleose)
5 mg/Nm3
Punto di emissione E18 (pulizia pezzi con solvente)
Portata: 2400 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Sostanza
Valore limite
20 mgC/Nm3
Composti Organici Volatili (espressi come C.O.T.)
Punto di emissione E19 (pulizia pezzi con cannello)
Portata: 1500 m3 /h
Quota dal p.c.: 9 m
Sostanza
Valore limite
5 mg/Nm3
Polveri Totali
Composti Organici Volatili (espressi come C.O.T.)
20 mgC/Nm3
PRESCRIZIONI
La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni
1.
2.
3.
Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti nuovi/modificati (punti di emissione
E7, E18, E19, E20) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato
e all’ARPA Dipartimento di Pordenone.
Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti nuovi/modificati (punti di emissione E7, E18, E19,
E20) è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di
Pordenone ed all’ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
Entro 45 giorni dalla data di messa a regime degli impianti nuovi/modificati (punti di emissione E7, E18,
E19, E20), devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle
emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti
(ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di
consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento
nonché il rispetto dei valori limite.
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015
4.
Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione,
l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la
cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino
funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le
precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto.
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere
eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con
frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
6. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle
emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006.
7. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano
materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
8. Ad avvenuta messa a regime degli impianti nuovi/modificati, la Società deve comunque effettuare, entro il 31
dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dai
camini identificati con le sigle da E1 a E15, E16, E18, E19 ed E20. I risultati dei campionamenti analitici
devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e
tenuti a disposizione degli organi di controllo.
9. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.
10. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNIEN vigenti, con particolare riferimento alla
norma UNI EN 15259/08 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e
sicuro.
11. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati
oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di
valutazione
Norma UNI EN 15259:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle
sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del
rapporto di misurazione
Norma UNI EN ISO 169111:2013
Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed
automatica della velocità e della portata di flussi in condotti .
Parte 1: Metodo di riferimento manuale
Norma UNI EN 132841:2003
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione
in massa di polveri in basse concentrazioni Metodo manuale
gravimetrico
Per nebbie oleose
M.U. 759:87
Norma UNI EN 132841:2003
Ambienti di lavoro Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria
Metodo spettrometrico all'infrarosso.
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione
in massa di polveri in basse concentrazioni Metodo manuale
gravimetrico
Per il Carbonio Organico Totale
Norma UNI EN 12619:2013
Emissioni da sorgente fissa Determinazione della concentrazione
in massa del carbonio organico totale in forma gassosa a basse
concentrazioni in effluenti gassosi Metodo in continuo con
rivelatore a ionizzazione di fiamma.
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015
12. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono
conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno
tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
13. In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione di nuova realizzazione, la Società dovrà
verificare la conformità del flusso gassoso alle specifiche di cui al punto 6.2.1 della norma UNI EN 15259/08
e che il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un
flusso a regime stazionario. In caso di scostamenti significativa dalle condizioni sopra citate, la Società
dovrà adottare le misure necessarie a ripristinare regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I risultati
di tale verifica relativi agli impianti, devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG –
Dipartimento di Pordenone.
14. L’azienda dovrà predisporre un sistema di sollevamento delle attrezzature di campionamento e misura delle
emissioni sulla piattaforma di lavoro (carrucola/paranco o similari).
ALTRE EMISSIONI NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
Sigla
emissione
Da CT1 a
CT25
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
n. 25 generatori impianti termici civili
Non soggetti ad autorizzazione ai sensi
alimentati a metano di potenza termica
dell’art. 282 comma 1
nominale complessiva inferiore a 3 MW.
Pordenone, lì 04/11/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Bergnach
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2597 del 04/ 11/ 2015
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO BERGNACH
CODICE FISCALE: BRGSRG55M22C758U
DATA FIRMA: 04/11/2015 12:50:01
IMPRONTA: 1B62A9D4B07A331D0C434580208C2ADBE784A717BF0D458AB60DBB6BF59FFAA0
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Atto n. 2597 del 04/11/2015
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