REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA Qualità dell' Aria Proposta nr. 26 del 23/06/2015 Determinazione nr. 1568 del 24/06/2015 OGGETTO: DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale e D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. Società DUE ELLE DI LONGO ENZO C. SNC - stabilimento sito in comune di Azzano Decimo (PN), via Santa Rosalia n. 9. Codice pratica SUAP: 2231/059AX. IL DIRIGENTE PREMESSA 1. Fatto L’impresa DUE ELLE DI LONGO ENZO C. SNC, con sede legale e operativa in via Santa Rosalia n. 9 in Comune di Azzano Decimo (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica. L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi: - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; - comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. In merito si precisa che: - l’istanza è pervenuta allo Sportello del Comune di Azzano Decimo in data 17.04.2015 e quest’ultimo l’ha trasmessa alla Provincia con nota prot. n. 6927 del 24.04.2015 (assunta al prot. prov. n. 27314 del 27.04.2015); - tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2015/9.2/55; - è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: - comunicato, con nota prot. n. 28962 del 04.05.2015, l’avvio del procedimento e convocato la prima conferenza di servizi; - convocato con nota prot. n. 38078 del 09.06.2015 la seconda conferenza di servizi al fine di ottenere i pareri di competenza da parte del Comune di Azzano Decimo e dell’ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1568 del 24/06/2015 2. Enti coinvolti Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da: - Provincia di Pordenone (autorità competente); - Comune di Azzano Decimo Ufficio Ambiente; - ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone. La documentazione presentata è stata ritenuta adeguata per l’espressione dei pareri. 3. Istruttoria DESCRIZIONE ATTIVITA’ La ditta DUE ELLE S.n.c. di LONGO ENZO & C. opera nel settore della lavorazione secondaria del legno, in particolare di semilavorati utilizzati nella produzione di mobili per l’arredamento e serramenti per interni; l’attività consiste nelle lavorazioni di falegnameria per la preparazione/realizzazione, secondo le caratteristiche richieste dal cliente, di manufatti in legno truciolare, MDF o massello in legno. L’impresa con l’istanza di AUA chiede: - l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. In particolare la Società chiede l’autorizzazione per i seguenti punti di emissione presenti nello stabilimento: E1 (sottostazione filtrante- sezionatura e levigatura) ed E2 (sottostazione filtrante - squadrabordatura); - la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 4. Normativa Le norme di riferimento sono: - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; - Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; - Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; - L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008; - Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977; - Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; - Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. 5. Motivazione La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti competenti, in particolare: - parere favorevole rilasciato dal Comune di Azzano Decimo con nota anticipata via Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1568 del 24/06/2015 e-mail in data 17.06.2015 per la seconda conferenza di servizi e successivamente inoltrata in modo ufficiale via PEC con nota prot. n. 11643 del 22.06.2015 (assunta a prot. prov. n. 41362 del 22.06.2015) sia in merito all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera che in merito alla matrice rumore; - parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA per quanto di sua competenza con nota prot. n° 19897/P/GEN/DPN del 17.06.2015 assunta al prot. prov. n° 2015/40406; - parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta dalla Società per lo stabilimento in oggetto (istruttoria prot. NP/2015/394 del 15.06.2015). Il provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. 6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento procedimentale di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associazione Intercomunale Sile a cui fa capo il Comune di Azzano Decimo: Arch. Liut Luciano. Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa DUE ELLE DI LONGO ENZO C. SNC, con sede legale e operativa in via Santa Rosalia n. 9 in Comune di Azzano Decimo (PN), che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; - presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale. L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute dall’impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1568 del 24/06/2015 rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, 1 comma, del D.P.R.59/2013. 3. Avvertenze 4. A chi ricorrere a) Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. b) L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. c) L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: - le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono. d) In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013. e) Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Società o modifiche dell’assetto societario dovranno essere comunicate sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. f) La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente. g) L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. h) Copia del provvedimento finale unico deve essere trasmessa da parte dello SUAP competente alla Società DUE ELLE DI LONGO ENZO C. SNC, alla Provincia, al Comune di Azzano Decimo e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA. i) La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. j) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. k) Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1568 del 24/06/2015 ALLEGATO A – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone 1. DOCUMENTAZIONE TECNICA ISTRUITA - Domanda SUAP, relazione tecnica, estratto di CTR, estratto di PRGC, estratto di mappa catastale, prospetti dei camini datati aprile 2015, planimetria stabilimento datata aprile 2015, schede di sicurezza materie prime. 2.PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA − E1 (sottostazione filtrante- sezionatura e levigatura) − E2 (sottostazione filtrante - squadrabordatura) 3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA Punto di emissione: E1 (sottostazione filtrante- sezionatura e levigatura) Portata: 40000 m3/h Quota dal p.c. : 10,5 m Punto di emissione: E2 (sottostazione filtrante – squadrabordatura) Portata: 45000 m3/h Quota dal p.c.: 12,5 m Sostanze Limiti 10 mg/Nm3 Polveri totali 4. PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA a) La Società, entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento unico finale da parte dello SUAP competente, deve effettuare le analisi di autocontrollo delle emissioni degli impianti efferenti al punto di emissione E2 (sottostazione filtrante) nelle più gravose condizioni di esercizio degli stessi (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi). I risultati dei campionamenti analitici devono essere trasmessi alla Provincia di Pordenone, all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone e al Comune di Azzano Decimo. b) Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione o un blocco degli impianti e la conseguente attivazione dei camini di emergenza, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1568 del 24/06/2015 c) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi. d) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. e) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri. f) Per il punto di emissione E1 (sottostazione filtrante) la Società deve effettuare con frequenza almeno triennale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti ad esso afferenti. I risultati dei campionamenti analitici effettuati nel corso del 2015 devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG –Dipartimento di Pordenone. I risultati delle analisi effettuate negli anni successivi (2018, 2021, ecc) devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. g) Per il punto di emissione E2 (sottostazione filtrante), fatto salvo quanto previsto alla lettera a), la Società deve effettuare con frequenza almeno triennale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti ad esso afferenti. I risultati delle analisi devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. h) In concomitanza dei primi autocontrolli, per i punti di emissione in cui è installato un raddrizzatore di flusso, la Società dovrà verificare la conformità del flusso gassoso alle specifiche di cui al punto 6.2.1, lettera C, punti 1), 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/08 e che il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, sia conforme a quello di un flusso a regime stazionario. In caso di scostamenti significativi dalle condizioni sopra citate, la Società dovrà adottare le misure necessarie a ripristinare regime laminare e stazionario del flusso gassoso. I risultati di tale verifica e gli elaborati tecnici dei camini adeguati devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone. i) Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne: - il posizionamento delle prese di campionamento; - l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. j) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti: Manuale UNICHIM n. 158/88 Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione Norma UNI EN 15259-1:2008 Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione Norma UNI EN 16911-1:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: Metodo di riferimento manuale. Norma UNI EN 13284-1:2003 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. k) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. l) Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici sopra citati. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1568 del 24/06/2015 5. SUGGERIMENTI - I condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti; nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti; si suggerisce all’azienda di predisporre un sistema di sollevamento delle attrezzature di campionamento e misura delle emissioni sulla piattaforma di lavoro (carrucola/paranco o similari). - 6. ALTRI PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE Punto di emissione CT1 CT3 CT4 CT2 Impianto Impianto riscaldamento per lo stabilimento da 0,387 MW a GPL Impianto di emergenza riscaldamento per lo stabilimento da 0,174 MW a gasolio Impianto riscaldamento per gli uffici da 0,033 MW a GPL Generatore a olio diatermico a servizio della linea di pressatura e della calandra da 0,116 MW a GPL Motivo di esclusione Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Pordenone, lì 24/06/2015 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1568 del 24/06/2015