REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 99 del 21/04/2015 Determinazione nr. 862 del 21/04/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: COOPERATIVA
AGRICOLA STALLA SOCIALE FRA VIVAISTI DI RAUSCEDO Sede impianto: Via
Poligono,
42
San
Giorgio
della
Richinvelda
(PN)
Codice
pratica:
00098640931-22122014-1818
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa COOPERATIVA AGRICOLA STALLA SOCIALE FRA VIVAISTI DI
RAUSCEDO, con sede legale ed operativa in Via Poligono, 42 in comune di San
Giorgio della Richinvelda (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto,
ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla
documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
o
comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, di competenza regionale;
o
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale;
o
comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di San Giorgio della Richinvelda in
data 24/12/2014 acquisita al protocollo provinciale n°2014/84018;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico
2014/9.2/164;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R.
59/2013.
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 862 del 21/04/2015
- comunicato, con nota prot n.2015/164, l’avvio del procedimento;
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013.
La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:
- ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 18/03/2015 e
registrate al prot. n° 2015/16745;
- si è conclusa con parere favorevole in data 09/04/2015.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa
dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da:
- Provincia di PN (autorità competente);
- Regione FVG Direzione Centrale Attività produttive, Commercio, Cooperazione,
Risorse Agricole e Forestali Servizio Competitività sistema agro alimentare;
- Comune di San Giorgio della Richinvelda Ufficio Ambiente;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono state
ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’impresa COOPERATIVA AGRICOLA STALLA SOCIALE FRA VIVAISTI DI
RAUSCEDO è proprietaria di una stalla sociale per la quale ha in progetto la
realizzazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia da
co-fermentazione anaerobica di biomasse di origine zootecnica aziendale di potenza
pari a 60 kWe.
L’impresa chiede l'AUA per ottenere i seguenti titoli abilitativi:
4. Normativa
•
la comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
di competenza regionale;
•
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività di allevamento in
ambiente confinato e per l’installazione di una torcia di emergenza relativa al
futuro impianto a biogas, di competenza provinciale;
•
la presa d'atto della comunicazione e dichiarazione di rispetto dei limiti di
rumore di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di
competenza comunale.
-
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia
ambientale";
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in
-
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-
5. Motivazione
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R.
17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di
Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti, in particolare:
- del parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Dipartimento Provinciale
dell’ARPA per quanto di sua competenza con nota prot. n° 10858/P/GEN/DPN del
08/04/2015 (acquisito agli atti con prot. prov. n° 2015/22499).
La seguente prescrizione “..ad impianto a regime dovranno essere inviate ad
ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone, le risultanze relative all’analisi
delle emissioni in atmosfera del motore a combustione interna..” non viene recepita
nel presente provvedimento poiché l’impianto di cogenerazione ha potenza termica
nominale inferiore ai 3 MW e pertanto non è soggetto all’autorizzazione alle
emissioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 272 c. 1.
Pertanto gli obblighi che la Società dovrà rispettare saranno quelli previsti dal
D.Lgs. 152/06 e s.m.i e riportati nell’Allegato A.
La prescrizione “ad impianto a regime dovranno essere inviate ad ARPA,
Dipartimento Provinciale di Pordenone, le risultanze relative all’analisi del
digestato effettuate una volta/anno, al fine di consentire la valutazione dell’apporto
di azoto al campo dovuto allo spandimento dello stesso sui terreni a disposizione
dell’azienda..” non viene recepita nel presente provvedimento in quanto inerente
l’impianto per la produzione di energia da co-fermentazione anaerobica;
- della presa d’atto della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti
zootecnici trasmessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale
Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali Servizio Produzioni Agricole con nota PEC n° 2015/0030103;
- del parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di autorizzazione alle emissioni
in atmosfera rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone
(istruttoria prot. NP/2015/253);
- della presa d’atto rilasciata dal Comune di San Giorgio della Richinvelda con nota
prot. n. 301 del 15/01/2015 acquisita al prot. prov n. 2422 relativamente alla
comunicazione e contestuale dichiarazione da parte del gestore di rispetto dei limiti
di emissione di rumore.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
procedimentale
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento
degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del
Settore Ecologia.
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Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di San Giorgio
della Richinvelda sig. Vanni Gobbo.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa COOPERATIVA
AGRICOLA STALLA SOCIALE FRA VIVAISTI DI RAUSCEDO, con sede ed
operativa in Via Poligono, 42 in comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) che
sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, rilasciata dalla Regione FVG Direzione Centrale Attività produttive,
Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali – Servizio Produzioni
Agricole. La Regione specifica che “… prende atto della comunicazione completa
di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici con cui la Società
Cooperativa Agricola Stalla sociale fra vivaisti di Rauscedo comunica l’attività di
produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici in zona non
vulnerabile ai nitrati (Zona Ordinaria) in conformità a quanto riportato all’art. 14
e all’allegato D del DPReg 03/2013”;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti
e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
- presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – rispetto dei
limiti di emissione rumore - di competenza comunale. Il Comune precisa che non ha
la classificazione acustica e pertanto i limiti di riferimento sono quelli indicati dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991. Nel caso di classificazione acustica da parte del Comune,
l’impianto dovrà adeguarsi ai limiti previsti, in base alla zona, qualora diversi.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente
possedute dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma
6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del
provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
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rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del
D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come
sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle
competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;
o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela
della salute pubblica e dell'ambiente;
o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite
lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione
dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o
revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla
specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla “regolarità tecnica”.
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4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
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ALLEGATO A – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone
Il Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone esprime parere favorevole alle emissioni in
atmosfera della COOPERATIVA AGRICOLA STALLA SOCIALE FRA VIVAISTI DI RAUSCEDO nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
1. Per la torcia devono essere rispettate le seguenti prescrizioni gestionali:
•
La torcia deve essere messa in funzione solo nel caso vi sia un eccesso di produzione di biogas o per
assicurare il deflusso del biogas in caso di fermo impianto.
•
La termodistruzione del biogas in torcia deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura
superiore a 850 °C con una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di
ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi.
•
Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell’impianto devono essere eseguite secondo le
indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da
mantenere costante l’efficienza dello stesso.
2. Per l’attività di allevamento devono essere rispettate le seguenti prescrizioni gestionali:
Operazioni di movimentazione, stoccaggio e macinazione di mangimi sciolti o pellettizzati
Per quanto riguarda lo stoccaggio e la produzione dei mangimi e delle materie prime per l’alimentazione
degli animali, il gestore deve assicurare che:
• la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il
trasferimento delle stesse e dei prodotti finiti da e per le aree di stoccaggio, siano effettuati in
modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri diffuse in atmosfera;
• le materie prime per la produzione di mangimi ed i mangimi siano stoccati in strutture idonee a
ridurre le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
Prescrizioni generali
La Ditta deve esercire l’allevamento secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele
atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza
alle prescrizioni generali dettate dall’Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i.
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale
da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli
animali.
Qualora il fronte di emissione degli estrattori d’aria sia orientato verso strade pubbliche o verso
fabbricati extra aziendali o altre costruzioni aziendali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare
la dispersione delle eventuali polveri estratte. L’azienda dovrà garantire un’adeguata manutenzione dei
sistemi adottati.
L’allevamento deve essere dotato di impianti per l’abbeveraggio degli animali idonei ad evitare ogni
spandimento di acqua sul pavimento (o sulla lettiera), al fine di minimizzare la possibilità di
fermentazione delle deiezioni con conseguente produzione di odori.
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Tutte le strutture e gli impianti dell’allevamento devono essere mantenuti in buone condizioni operative,
periodicamente ispezionati.
Gli automezzi utilizzati per la movimentazione delle biomasse all’interno dell’impianto e degli automezzi
in ingresso e in uscita dall’impianto, dovranno avere caratteristiche tecnologiche tali da impedire,
durante il trasporto, la dispersione di polveri, liquidi o di altro materiale. Nel caso in cui fosse previsto il
lavaggio dei mezzi e/o la disinfezione degli stessi, tale attività dovrà avvenire in apposita area dotata di
sistema di raccolta dei reflui prodotti.
Gestione di eventuali problematiche odorigene
Qualora la gestione dell’allevamento provochi conclamate e ripetute situazioni di produzione di odori,
l’azienda dovrà:
1. su richiesta dell’autorità competente, fornire delle soluzioni gestionali/impiantistiche alle
problematiche emerse;
2. prevedere adeguati sistemi di mitigazione per gli eventuali odori molesti che si possono generare dal
deposito del digestato, possibilmente schermando il flusso dei venti dominanti con barriere verdi,
utilizzando alberi e arbusti di tipo autoctono;
3. eseguire, successivamente alla messa in atto delle soluzioni proposte e al fine di verificarne
l’efficacia, un piano di monitoraggio della situazione odorigena. Tale piano dovrà essere concordato
e validato dal Dipartimento di Pordenone dell’ARPA.
PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
IMPIANTO DI COGENERAZIONE:
Poiché l’impianto di cogenerazione ha potenza termica nominale < 3 MW, non è soggetto
all’autorizzazione alle emissioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 272 c. 1 (si
veda elenco allegato IV, parte I, lettera bb). Tuttavia, ai sensi del medesimo articolo, “gli impianti che
utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla
parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente
previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III, dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06”.
Pertanto i limiti che l’impianto di cogenerazione deve rispettare sono i seguenti:
Punto di emissione 1 (impianto di cogenerazione a biogas inferiore ai 3 MW termici)
Riferimento normativo:
I limiti imposti sono quelli riportati nella tabella di cui al paragrafo 1.3, parte III, allegato I per motori
a combustione interna che utilizzano biogas.
I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 5%
Carbonio organico totale (COT)
150 mg/Nm3
Monossido di carbonio (CO)
800 mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2)
500 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl)
10 mg/Nm3
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Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (in particolare dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
128/2010 che modifica la parte V del D.Lgs. 152/06), allegato X, parte II, sezione 6, paragrafo 3
“Condizioni di utilizzo”, punto 3.2 “Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli
almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in
continuo di cui al punto 3.3”.
Pordenone, lì 21/04/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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