REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 147 del 19/06/2015 Determinazione nr. 1596 del 25/06/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: CAVE ASFALTI DI
DELL'AGNESE Sede impianto: via IV Novembre, 28 Roveredo in Piano (PN) Codice
pratica: 16/R/2015 SUAP 38/2015
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE, con sede legale in ed operativa
in via IV Novembre, 28 in comune di Roveredo in Piano (PN), nella persona del
Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
o
autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o
meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai
domestici, di competenza provinciale;
o
autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate
alle domestiche, di competenza comunale;
o
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale;
o
comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;
o
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Roveredo in Piano in data
16/03/2015 acquisita al protocollo provinciale n°2015/17522;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo
informatico 2013/9.2/8.1;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
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- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 59/2013.
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
- comunicato, con nota prot n.2015/20707, l’avvio del procedimento;
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013.
La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:
- ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 15/05/2015 e
registrate al prot. n° 2015/32860;
- si è conclusa con parere favorevole in data 04/06/2015.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e
trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR
59/2013, da:
- Provincia di PN (autorità competente);
- Comune di Roveredo in Piano Ufficio Ambiente;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone.
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono
state ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
La società Cave Asfalti di Dell’Agnese S.r.l. opera nel territorio regionale nel
campo dei lavori stradali, dell’edilizia civile e nella produzione di conglomerati
bituminosi. È inoltre titolare di uno stabilimento di recupero rifiuti speciali non
pericolosi (R5), costituiti da conglomerato bituminoso, con Cod CER 17 03 02,
situato in via IV Novembre n. 28 a Roveredo in Piano (PN).
In tale ambito la società gestisce all’interno del proprio stabilimento, due
impianti di produzione di conglomerati bituminosi collocati in aderenza alla cava
di ghiaia denominata “Lovere Ferro” di cui detiene la titolarità. Tra la cava e gli
impianti per la produzione di asfalto è inoltre presente l’impianto di lavorazione
del materiale inerte.
Con riferimento all’attività di recupero svolta, la Cave Asfalti di Dell’Agnese
S.r.l. è iscritta al numero 59 del registro provinciale delle imprese che effettuano
operazioni di recupero in regime semplificato. In particolare la società recupera
rifiuti classificati dal DM 5/02/98 e s.m.i. come “conglomerato bituminoso”,
individuati dal codice CER 17 03 02 del Catalogo Europeo dei Rifiuti, per un
quantitativo massimo annuo di 3.600 Mg pari a un quantitativo medio giornaliero
di 16,36 Mg. L’attività di recupero svolta prevede esclusivamente la produzione
di conglomerato bituminoso “vergine” a caldo.
Lo stabilimento è inoltre regolarmente autorizzato alle emissioni in atmosfera
con Determinazione Provinciale n. 434 del 27.02.2012.
La Società ha presentato istanza di modifica sostanziale dell’AUA, rilasciata
con DD. n° 2559 del 29/10/2013 per l'autorizzazione allo scarico di acque
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meteoriche di dilavamento contaminate su suolo, per l'inserimento delle seguenti
ulteriori autorizzazioni/comunicazioni:
1.
modifica sostanziale dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime
semplificato art. 214-216 D.Lgs. 152/06, in particolare per la richiesta di
aumento dei quantitativi recuperabili presso l’impianto;
2.
la ricomprensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata
dalla provincia con Det. Dir. n. 434 del 27/02/2012;
3.
l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche non recapitanti in pubblica fognatura;
4.
l'autodichiarazione sul rispetto dei limiti di rumore.
Per l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento
contaminate la ditta conferma che nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato
con l'AUA n. 2559/2013 e dichiara che “all’interno dell’impianto (inteso nel suo
complesso) non vi sono ulteriori scarichi di acque reflue industriali che debbano
essere autorizzate ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06….”
4. Normativa
5. Motivazione
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese
e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia
ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento
amministrativo";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
- Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
- L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
- Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977;
- DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Recupero rifiuti non pericolosi”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
- Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità
tecnica”.
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza
di Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti in particolare:
- di quanto espresso dal Dipartimento provinciale di ARPA con nota PEC n.
11750 del 15/04/2015 acquisita al prot. prov. n. 2015/24399;
- di quanto dichiarato dal Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate della
provincia di Pordenone in particolare della conferma dell’autorizzazione allo
scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento contaminate rilasciata
con determina AUA n. 2559 del 29/10/2013, rispetto alla quale nulla è
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cambiato;
- del parere favorevole, rilasciato dal Comune di Roveredo in Piano con nota
prot. n° 4093 del 16/04/2015 acquisito al prot. prov. n° 2015/24727
relativamente all’autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue
assimilate alle domestiche dei locali Uffici e Spogliatoi del personale;
- del parere favorevole alla riconferma dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciata dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di
Pordenone con Det. Dir. n. 434 del 27/02/2012, rispetto alla quale nulla è
cambiato;
- della presa d’atto rilasciata dal Comune di Roveredo in Piano con nota prot.
n. 4093 del 16/04/2015 acquisita al prot. prov n. 2015/24727 relativamente
alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di
emissione di rumore, così come previsti dalla classificazione acustica
comunale;
- del parere favorevole espresso dal Servizio Tutela del suolo e rifiuti della
provincia di Pordenone al rinnovo con modifica sostanziale all’attività di
recupero rifiuti in regime semplificato di cui agli articoli 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.. per la quale l’impianto risulta
iscritto nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato con la
posizione n° 59.
La Società dovrà inoltre rispettare le prescrizioni, previste, per questa
specifica attività di recupero rifiuti, dal Servizio VIA regionale (Decreto del
Direttore Centrale della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche
per la Montagna prot. n. 1315/SCR1205 del 05/06/2013, riteneva che
l’impatto complessivo determinato dalle modifiche in oggetto [NdR:
aumento delle quantità di rifiuti recuperabili presso l’impianto gestito dalla
Società Cave Asfalti di Dell’Agnese Srl di Roveredo in Piano (PN)] fosse
sostenibile, ovvero non tale da giustificare una procedura di VIA. La Regione
Friuli VG esprimeva, conseguentemente, un parere favorevole in merito alla
suddetta proposta progettuale.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il
procedimentale
Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale
relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott.
Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di
Roveredo in Piano Dott.ssa Silvia Cigana.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
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1. Decisione
Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa CAVE
ASFALTI DI DELL'AGNESE, con sede legale ed operativa in via IV Novembre,
28 in comune di Roveredo in Piano (PN) che sostituisce i seguenti titoli
abilitativi:
o
riconferma dell’autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque
meteoriche che dilavano inquinanti, di competenza provinciale. I limiti e le
prescrizioni sono quelli indicati della determina AUA n° n. 2559 del
29/10/2013 che vengono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
o
autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate
alle domestiche, dei locali Uffici e Spogliatoi del Personale. Si evidenzia il
fatto che non è previsto un pozzetto di predisposizione by-pass per il futuro
allaccio alla fognatura, rete quest’ultima che difficilmente potrà
raggiungere negli sviluppi futuri l’impianto di che trattasi stante la sua
ubicazione isolata;
o
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato B, che fa
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
o
presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 di rispetto dei limiti di emissione rumore previsti dalla classificazione
acustica comunale;
o
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, rinnovo con modifica sostanziale
dell’iscrizione nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato
per l’ attività di recupero rifiuti non pericolosi per la quale, la Società Cave
Asfalti dell’Agnese S.r.l, risulta regolarmente iscritta alla posizione n° 59.
Le specifiche attività di recupero, le tipologie ed i corrispondenti CER così
come previsti dal DM 5/02/98 e s.m.i sono riportati nell’Allegato C che fa
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati
eventualmente possedute dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di
rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP
competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa
come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri
enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari
comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con
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particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni
insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni
in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento
non modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni
contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la
tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre
tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro
nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente
autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata
all’Autorità competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida,
sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in
relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di
eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente
provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento
può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo
dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della
presente autorizzazione.
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ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque meteoriche di dilavamento
contaminate
Soggetto competente: Provincia di Pordenone - Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate,
Allegati tecnici presentati su supporto informatico:
dichiarato validi quelli presentati per AUA 2013 che vengono di seguito richiamati:
-
relazione tecnica datata giugno 2013;
relazione idraulica datata giugno 2013, comprensiva di dichiarazioni di deroga per scarico su suolo
e specifiche tecniche sistema di trattamento acque reflue;
scheda di rilevamento acque meteoriche di dilavamento contaminate datata 05.09.2013;
Tavola unica_Elaborati Grafici_Integrazioni2; comprensive di CTE, Mappa catastale;
Planimetria Ciclo Produttivo, Planimetria generale schema fognario acque meteoriche
eparticolari, datata 05.09.2013;
relazione idraulica rev 02, datata settembre 2013; integrazione alla pratica SUAP 87/2013;
Allegati alle integrazioni del 13/05/2015
nota integrativa datata 13/05/2015;
Descrizione scarico
Le acque che generano lo scarico sono costituite da acque meteoriche di dilavamento piazzale deposito
asfalto fresato (superficie 1500 m2);
subito a valle del sistema di trattamento è individuato in tavola 5 con la dicitura "pozzetto prelievo 50 l"
il punto per eseguire il prelievo campioni dei reflui da sottoporre ad analisi;
tutte le acque così trattate sono successivamente inviate allo scarico su suolo mediante un impianto di
sub irrigazione posto nell'area dell'impianto vicina al deposito asfalto;
lo scarico avviene su suolo in quanto il Comune con nota del 27.02.2013 ha dichiarato che la zona non è
servita da rete fognaria pubblica (distanza comunicata dalla Società di circa 565 m dal confine di
proprietà), mentre per il corpo idrico superficiale artificiale (Canale Villa Rinaldi distante 229 m dal
confine di proprietà) il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, con nota del 02.04.2013, non ha
autorizzato lo scarico delle acque sopraccitate in quanto "il canale non possiede caratteristiche
idrauliche tali da poter ricevere immissioni al di fuori delle portate rilasciate direttamente dallo
scrivente."
Prescrizioni
a)
per lo scarico devono essere rispettati il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al
punto 2.1 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, come previsto dall’art. 103 c. 3 e per i parametri
pH, solidi sospesi totali, COD, Alluminio, Berillio, Arsenico, Bario, Boro, Cromo totale, Ferro, Manganese,
Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Vanadio, Zinco e solventi organici aromatici totali il valore limite di
tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
b)
lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il
controllo, con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla Parte
Terza);
c)
vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all’uscita dal depuratore, dalla data di esecutività della
presente autorizzazione, con frequenza almeno annuale su pH, solidi sospesi Provincia di Pordenone Determinazione n. 2559 del 29/10/2013 totali, COD, Alluminio, Berillio, Arsenico, Bario, Boro, Cromo
totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Vanadio, Zinco, solventi organici
aromatici totali e idrocarburi totali;
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1596 del 25/06/2015
d)
i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione
dell’Autorità di controllo presso la ditta;
e)
prima dell’attivazione dello scarico deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale
di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle
forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica
indicata nelle premesse e comunicazione della data di inizio attività conseguente all’ultimazione dei lavori;
f)
è fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non
appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico;
g)
le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato
di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono
essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
Suggerimenti e osservazioni
Si evidenzia l’opportunità da parte del gestore di:
a)
annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di
controllo effettuate da personale interno ed esterno all’azienda sui dispositivi per la depurazione delle
acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere
tenuta a disposizione dell’autorità di controllo presso l’azienda;
b)
predisporre, per il personale addetto all’impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle
apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
c)
prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la
protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di
emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali
l’autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
d)
dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all’intercettamento, prima dello scarico,
del flusso inquinante di cui al precedente punto.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1596 del 25/06/2015
ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone
1.
PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
– n. 1 (impianto MARINI M120T di produzione conglomerati bituminosi)
– n. 2 (impianto MARINI M150T di produzione conglomerati bituminosi)
– n. 3 (Caldaia a olio combustibile da 0,46 MW)
– n. 4 (Caldaia a olio combustibile da 0,46 MW)
2.
LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione n. 1 (impianto di produzione conglomerati bituminosi)
Portata: 28000 Nm3/h
Punti di emissione n. 2 (impianto di produzione conglomerati bituminosi)
Portata: 34000 Nm3/h
Altezza dal p.c.: 10 m
Altezza dal p.c.: 10 m
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 17%
10 mg/Nm3
Polveri totali
Ossidi di Azoto
450 mg/Nm3
Ossidi di Zolfo
400 mg/Nm3
Carbonio Organico Totale
50 mgC/Nm3
Portata: tiraggio
Punto di emissione n. 3 (caldaia con potenza termica nominale di 0,46 MW
naturale
funzionante ad olio combustibile)
Altezza dal p.c.: 6 m
Portata: tiraggio
Punto di emissione n. 4 (caldaia con potenza termica nominale di 0,46 MW
naturale
funzionante ad olio combustibile)
Altezza dal p.c.: 6 m
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%
Polveri Totali
150 mg/Nm3
Ossidi di Azoto
500 mg/Nm3
Ossidi di Zolfo*
1700 mg/Nm3
*: Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o
inferiore all’1%
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3.
PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE
a) Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
b)
c)
d)
e)
f)
g)
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque
tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di
avviamento e di arresto.
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono
essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e
manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento
delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006.
Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano
materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di
polveri.
Per gli impianti relativi ai punti di emissione n. 1 e 2 (produzione conglomerati bituminosi), n. 3 e 4
(caldaie con potenza termica nominale di 0,46 MW ad olio combustibile), la Società deve effettuare, entro
il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni
derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda
per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo
Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento
alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
– il posizionamento delle prese di campionamento;
– l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo
agevole e sicuro.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito
specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti (da utilizzarsi solo in caso di
aggiornamento/sostituzione di quelle sotto riportate):
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti di
misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013
Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della velocità e
della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri
in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di
metodi di campionamento, analisi e
azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2.
valutazione degli inquinanti, ai sensi del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
Norma UNI EN 12619:2013
(da usare per la valutazione del
Carbonio Organico Totale COT)
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del
carbonio organico totale in forma gassosa a basse concentrazioni in effluenti gassosi
- Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1596 del 25/06/2015
h) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni
convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata
come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
i) Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici sopra citati.
4.
PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE GENERATE DALLE ATTIVITA’ DI ESTRAZIONE E
LAVORAZIONE DELLA GHIAIA DALLA CAVA LOVERE-FERRO
a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono
essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
b) La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
1. per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l’attività,
devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
2. nella movimentazione dei materiali polverulenti all’interno del luogo in cui si svolge l’attività devono
essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il
convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una
adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è
tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l’uso
di deflettori oscillanti;
3. qualora le fasi di scarico e carico avvengano all’aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza
possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati
idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse.
4. per ridurre la produzione di emissioni diffuse durante le fasi di frantumazione, cernita, miscelazione
si dovrà ricorrere, qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima
produzione e dispersione di polveri, ad idonei accorgimenti tecnici al fine di limitare la formazione di
polveri diffuse (es. utilizzo di acqua nebulizzata);
5. nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese
idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere
frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc…).
6. le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da
limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante
umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici
pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore
frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.
Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti,
scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.
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5.
ALTRI PUNTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Sigla
emissione
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
5
Gruppo elettrogeno Caterpillar a gasolio che
contribuisce al funzionamento dell’impianto Non soggetto ad autorizzazione ai sensi
dell’art 272 comma 1 perché rientra nella
di lavorazione inerti, potenza termica parte I allegato IV lettera bb)
nominale 0,350 MW
6
Caldaia che garantisce riscaldamento e acqua Non soggetto ad autorizzazione ai sensi
calda ali uffici e allo spogliatoio, potenza dell’art 282 comma 1 ma è disciplinato dal
Titolo II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
termica nominale 58 kW a gasolio
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ALLEGATO C - Comunicazione in materia di rifiuti
Soggetto competente: Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone
Documenti istruiti
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.pdf
Allegato_7-Rifiuti.pdf
Rifiuti 7_10.pdf
Rifiuti 7_11.pdf
AUA-SKE - Impatto acustico - Scheda E 140325 - SUAP-PN.pdf
Integrazioni_cod pratica 16R2015 SUAP 382015.pdf
Si procede alla conferma dell’iscrizione n° 59 nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato di cui
agli artt. 214-216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i per la modifica sostanziale dell'attività di recupero.
L’attività di recupero, la tipologia di rifiuto da recuperare con il rispettivo CER e la quantità richiesta sono
riportati nella tabella riassuntiva sotto indicata.
Attività di recupero
Tipologia
Descrizione
Produzione di
conglomerati bituminosi
7.6
Conglomerato bituminoso
Recupero
7.6.3 a)
[R5]
Codice
rifiuto
Quantità
Mg/anno
17 03 02
27.500
TOTALE RIFIUTI da avviare al RECUPERO
27.500
Si evidenzia che l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti prevede di:
1. effettuare le operazioni di recupero nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Dlgs. 152/2006, e s.m.i.,
nella normativa tecnica vigente (DM 5/2/98) e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e
dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro;
2. rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In
particolare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del controllo della tracciabilità (Dlgs.
152/2006 e ss.mm.ii.);
3. versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni anno,
sapendo che il mancato versamento entro il termine previsto comporta l’automatica sospensione
dell’iscrizione nel Registro;
4. dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto
definito dalla normativa tecnica;
5. fornire le informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti all’autorità di controllo che ne faccia richiesta;
6. disporre l’effettuazione delle analisi, se prescritte, nei modi e tempi previsti dalle Norme Tecniche e metterli a
disposizione o fornirne copia all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
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Pordenone, lì 25/06/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1596 del 25/06/2015
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 25/06/2015 15:07:53
IMPRONTA: 6639B37F266930F1C0BF7A666F6AAA9CD6340AA3A83F690FB2753EF076473744
D6340AA3A83F690FB2753EF076473744E30805A5B4D1738341F03470967689C7
E30805A5B4D1738341F03470967689C7897F42B347A520BAE27076AEFED7435A
897F42B347A520BAE27076AEFED7435A35A7398B0545CB77A45E276BA529EC93
Atto n. 1596 del 25/06/2015
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