REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria
Proposta nr. 48 del 29/09/2015 Determinazione nr. 2247 del 29/09/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale.
Società IMET SRL.
Sede impianto: stabilimento sito in Comune di Sacile (PN), via Fornace, n. 8.
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa IMET SRL, con sede legale e operativa in via Fornace, n. 8 in
Comune di Sacile (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha
presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla
documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale;
- comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.
447, di competenza comunale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Sacile in data 01.06.2015 e
successivamente regolarizzata in data 16.06.2015 acquisita al protocollo
provinciale n. 40757 del 18.06.2015;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo
informatico 2015/9.2/96;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 59/2013.
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
- comunicato, con nota prot. n. 43303 del 30.06.2015, l’avvio del
procedimento;
- richiesto, con nota prot. n. 53501 del 28.08.2015, i pareri di competenza al
Comune di Sacile e all’ARPA FVG dipartimento di Pordenone, in seguito al
completamento dell’istanza.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2247 del 29/09/2015
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e
trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR
59/2013, da:
- Provincia di Pordenone (autorità competente);
- Comune di Sacile Ufficio Ambiente;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone.
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono
state ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
La Società svolge l’attività di produzione di radiocomandi industriali. Si occupa
della loro progettazione, realizzazione, commercializzazione ed assistenza sia per
il mercato italiano, che per quello estero.
L’impresa con l’istanza di AUA chiede in particolare:
- la modifica sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto nr. 966 del
08/08/2003;
- la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
4. Normativa
-
-
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese
e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia
ambientale";
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento
amministrativo";
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità
tecnica”.
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5. Motivazione
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti
competenti, in particolare:
- parere relativo al campo di applicazione del D.Lgs n. 42/2004 e smi,
rilasciato dal Comune di Sacile con nota del 31.08.15 (acquisita agli atti con
prot. prov. n. 2015/54199). Parere in merito alla comunicazione di cui
all’articolo 8, commi 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza
comunale con nota del 22.09.15 (acquisita agli atti con prot. prov. n.
2015/56938);
- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio Qualità dell'Aria
della Provincia di Pordenone in merito alla modifica dell'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera richiesta dalla Società per lo stabilimento in oggetto
(istruttoria prot. NP/2015/500).
- parere favorevole con prescrizioni espresso dall’Arpa FVG dip di Pordenone
acquisito al prot. prov. nr 58030 del 28.09.15.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il
procedimentale
Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale
relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott.
Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Sacile
Arch. Sergio Della Savia.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del
D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa IMET SRL, con sede legale e operativa in
via Fornace, n. 8 a Sacile (PN), che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA)
sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 – rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute
dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di
rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP
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competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa
come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di
altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e
regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività
dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in
materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di
lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione
incendi ed infortuni.
L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento
non modificherà la durata dell'autorizzazione.
L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni
contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la
tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa
o modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate,
sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale
subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere
preventivamente autorizzato.
La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata
all’Autorità competente.
L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che
ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni
autorizzative.
La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida,
sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in
relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di
eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente
provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico
competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in
Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento
può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo
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dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della
presente autorizzazione.
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ALLEGATO A – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone
1. DOCUMENTAZIONE TECNICA ISTRUITA
- relazione tecnica sull’attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
- planimetria dello stabilimento con indicazione di tutti i punti di emissione, carta tecnica regionale CTR in scala
1:5000; mappa catastale in scala 1:2000;
- schede riepilogative delle emissioni;
- prospetto degli impianti e dei camini;
- schede di sicurezza dei prodotti.
2.PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
-
EMISSIONE E1 (impianto automatico di saldatura ad onda di stagno. Postazioni per la saldatura manuale
a stagno impianto di resinatura, verniciatura ed essiccazione)
EMISSIONE E2 (Forno automatico a convenzione forzata postazioni per la saldatura ad onda di stagno).
3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione E1 (impianto automatico di
saldatura ad onda di stagno. Postazioni per la
saldatura manuale a stagno impianto di
resinatura, verniciatura ed essiccazione)
Sostanze
Altezza dal p.c.: 10 m
Portata: 4200 mc/h
Limiti
Polveri totali comprese nebbie oleose
5 mg/Nm3
Sostanze Dlgs 152/06 smi All.1, tab. B, classe III
(Cromo III, Manganese, Rame, Piombo, Stagno)
5 mg/Nm3
50 mg/Nm3
Carbonio Organico Totale (COT)
Punto di emissione E2 (Forno automatico a
convenzione forzata postazioni per la saldatura ad
onda di stagno)
Sostanze
Altezza dal p.c.: 10 m
Portata: 4200 mc/h
Limiti
Polveri totali comprese nebbie oleose
5 mg/Nm3
Sostanze Dlgs 152/06 smi All.1, tab. B, classe III
(Cromo III, Manganese, Rame, Piombo, Stagno)
5 mg/Nm3
4. PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA
La Provincia di Pordenone impone alla Società il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti modificati punto di
emissione E1 (impianto automatico di saldatura ad onda di stagno. Postazioni per la
saldatura manuale a stagno impianto di resinatura, verniciatura ed essiccazione), E2 (Forno
automatico a convenzione forzata postazioni per la saldatura ad onda di stagno), la Società
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2247 del 29/09/2015
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA
Dipartimento di Pordenone.
Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti E1, E2 è fissato in (novanta) 90 giorni dalla
data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente
punto b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi
dieci giorni di marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di
almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle
misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è
comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni
duranti le fasi di avviamento e di arresto.
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento
devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e
manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di
trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti,
interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte
Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e
scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle
emissioni di polveri.
Per il punto di emissione E2, la Società, successivamente alla messa a regime, deve effettuare con
frequenza almeno triennale (ossia una volta ogni tre anni a partire dall’anno di rilascio del
provvedimento finale unico e/o dall’anno di effettuazione delle analisi di messa a regime), nelle più
gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall’impianto. I risultati dei
campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono essere conservati presso l'impianto
produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di
controllo.
Per il punto di emissione E1 la Società, deve comunque effettuare, successivamente alle messa a
regime, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento
delle emissioni derivanti dall’ impianto. I risultati dei campionamenti analitici devono essere
conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a
disposizione degli organi di controllo.
Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella
presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.
Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare
riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto
concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo
agevole e sicuro.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito
specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di
valutazione
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Norma UNI EN 15259-1:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa
Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo,
del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 16911- 1:2013
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed
automatica della velocità e della portata di flussi in condotti.
Parte 1: Metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della
concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni Metodo manuale gravimetrico. Nota: le polveri comprendono
anche le nebbie oleose.
Norma UNI EN 12619:2013 Determinazione della concentrazione in massa del Carbonio
Emissioni da sorgente fissa Organico Totale in forma gassosa a basse concentrazioni in
effluenti
NORMA UNI EN 14385:2004
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione
dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,
Sb, Tl e V.
m) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le
emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la
concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il
valore limite di emissione.
n) Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici sopra citati.
5. SUGGERIMENTI
Si forniscono i seguenti suggerimenti:
− i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente
la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e
delle coperture degli edifici circostanti;
− nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il
perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.
Pordenone, lì 29/09/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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