REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria
Proposta nr. 105 del 09/10/2013 Determinazione nr. 2405 del 09/10/2013
OGGETTO: D.P.R. 59/2013 e D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Adozione dell'Autorizzazione unica ambientale
relativa ad uno stabilimento che svolge l'attività di produzione manufatti in cemento, caminetti e
barbecue in refrattario, marmo, metallo, stufe di ogni genere, articoli da giardino e loro accessori.
Società MCZ GROUP SPA - stabilimento ubicato in Comune di Fontanafredda (PN), via La Croce n.
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PREMESSA
1.Fatto
La Società MCZ GROUP SPA, con sede legale e operativa in via La Croce n. 8 in
Comune di Fontanafredda (PN), ha presentato, in persona del Legale Rappresentante
pro-tempore quale Gestore dell’impianto, domanda di autorizzazione Unica
Ambientale per l’ottenimento del titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera
ai sensi dell’art. 269 c. 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
La domanda è pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pordenone
in data 16.07.2013; quest’ultimo, dopo aver effettuato il controllo formale ex art. 4 del
D.P.R. 59/13, ha trasmesso l’istanza e la documentazione allegata alla Provincia di
Pordenone con nota prot. n. 49422 del 16.07.2013 (assunta al prot. provinciale n.
58315 del 16.07.2013).
E’ stato avviato il procedimento amministrativo con nota prot. n. 62962 del 08.08.2013
e contestualmente è stato richiesto il parere di competenza al Comune di
Fontanafredda (secondo quanto previsto dall’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Il Comune ha inoltrato il proprio parere con nota prot. n. 16861 del 04.09.2013,
acquisita agli atti con prot. n. 68205 del 10.09.2013.
2.Documenti
La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:
- relazione tecnica di accompagnamento alla domanda di autorizzazione alle emissioni
in atmosfera,
- allegato 3 della modulistica AUA contenente: tipo di domanda, descrizione materie
prime, allegato 2 per tutti i punti di emissione, descrizione impianti termici, vincoli
presenti sull’area,
- allegato C sul consumo di solventi,
- estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con legenda dei fabbricati prossimi
all’azienda,
- planimetria dei 9 edifici in cui avvengono le attività della Ditta con l'indicazione dei
punti di emissione,
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
- planimetria stabilimento A,
- planimetria stabilimento B,
- planimetria stabilimento C,
- planimetria stabilimento D,
- planimetria stabilimento E,
- planimetria stabilimento F,
- planimetria stabilimento G,
- planimetria stabilimento H,
- planimetria stabilimento I,
- schede di sicurezza dei principali prodotti utilizzati,
- foto quotate dei camini esistenti e prospetti di tutti i camini nuovi.
3.Istruttoria
La ditta produce e commercializza manufatti in cemento, caminetti e barbecue in
refrattario, marmo, metallo, stufe di ogni genere, articoli da giardino e i loro accessori.
La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, dell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione
dirigenziale n. 1148 del 22/05/2012.
Il titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera viene richiesto per le seguenti
modifiche che la Ditta intende apportare allo stabilimento:
- trasferimento di n. 2 impianti taglio laser di lamiere dall’edificio D all’edificio I
(attuale camino D1, verrà rinominato I-15),
- trasferimento di n. 6/8 postazioni di saldatura manuale di elementi metallici (attuale
camino D6, verrà rinominato I-12) e n. 2/3 impianti di saldatura con robot (attuale
camino D6, verrà rinominato I-8).
4.Normativa
applicata
Le norme di riferimento sono:
1. il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
2. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
3. il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
4. il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
5. la Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
6. la Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
7. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
8. la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
9. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5.Motivazione
La decisione si fonda:
- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto,
effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di
Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e
sottoscritta in data 03.09.2013 (NP/754 del 04.10.2013). Alla luce della medesima
istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come
- 11, 20, 25, 27, F1, F2 (silos cemento)
- B18 (saldatura a filo)
- C-E9 (tunnel appassimento)
- C-E10, C-E11 (forno essiccazione)
- C-E12, C-E13, C-E14 (cabine verniciatura)
- G1 (impianto betonaggio)
- I8 (robot di saldatura)
- I12 (postazioni saldatura manuale a filo)
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
- I15 (2 impianti di taglio laser)
per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i
sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi , sono compatibili con il
rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori
tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli
impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Fontanafredda con nota prot. n. 16861
del 04.09.2013, acquisita agli atti con prot. n. 68205 del 10.09.2013.
L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA e il parere del Comune sono conservati
nella pratica.
La ditta possiede i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:
- B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B25, B27, B28, B30, B32, B33, C-E1
e C-E2, C- E8, H6, I2, I19, I20, I21, I22 (per le motivazioni e la descrizione dei
punti di emissione si rimanda a quanto riportato nella relazione tecnica allegata
all’istanza del 16.07.2013 e nell’istruttoria sottoscritta con ARPA FVG –
Dipartimento di Pordenone in data 03.09.2013, NP/754 del 04.10.2013);
- A6, B1, B2 e B3, C-E3 e C-E4, C-E5, C-E6 e C-E7, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15,
H1, H2 (ai sensi dell’art. 272 c. 1: impianti di combustione di cui alla parte I, all. IV
alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- A2, A3, A5, A15, A16, A7, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A8, A9, B14, B15, B16,
B17, B19, B20, B21, B26, B29, B22, B23, B24, B31, C7, C8, C9, D7, D8, D9, D10,
D11, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F3, F4, F5, F6 ,G2 ,G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9,
G10, H3, H4, H18, H23, H5, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16,
H17, H20, H21, H22, H24, H25, H19 (ai sensi dell’art. 282 c. 1: impianti termici
civili).
La ditta, nell’allegato C sul consumo di solventi, dichiara che le attività svolte nel
reparto di verniciatura rientrano tra quelle soggette all'applicazione della parte II
punto 2c) dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06: “Attività di rivestimento di
superficie metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con
una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno”. Il consumo
massimo teorico dichiarato dalla ditta è pari a 17,2 t/anno (con un residuo secco di
27,4 t/anno), pertanto la ditta rientra nel campo di applicazione dell’art. 275 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sceglie di rispettare l’emissione bersaglio (parte IV, all. III
alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del
TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge
n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
6.Responsabilità
procedimentale
Si richiamano l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
Organizzazione dell’Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012,
relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio
Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.
Il responsabile del SUAP di riferimento (S.U.A.P. Associato Pordenone - Roveredo in
Piano - Fontanafredda) è la dr.ssa Silvia Cigana.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE DETERMINA
1.Decisione
Di adottare l’autorizzazione unica ambientale a favore della Società MCZ GROUP
SPA, con sede legale e produttiva in via La Croce n. 8 in Comune di Fontanafredda
(PN), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
L’autorizzazione unica ambientale sostituisce il titolo abilitativo indicato all’art. 3,
comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/13, ossia l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera.
I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:
- 11, 20, 25, 27, F1, F2 (silos cemento)
- B18 (saldatura a filo)
- C-E9 (tunnel appassimento)
- C-E10, C-E11 (forno essiccazione)
- C-E12, C-E13, C-E14 (cabine verniciatura)
- G1 (impianto betonaggio)
- I8 (robot di saldatura)
- I12 (postazioni saldatura manuale a filo)
- I15 (2 impianti di taglio laser).
2.Obblighi
La Società deve rispettare i seguenti obblighi:
a) per le sostanze diverse dai composti organici volatili (COV) garantire le
emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:
Punto di emissione C-E12 (Cabina di verniciatura a Altezza dal p.c.: 8 m
secco da 2 m)
Portata:11000 mc/h
Punto di emissione C-E13 (Cabina di verniciatura a Altezza dal p.c.: 8 m
secco da 4 m)
Portata:34000 mc/h
Punto di emissione C-E14 (Cabina di verniciatura a Altezza dal p.c.: 8 m
secco da 2 m)
Portata:11000 m/h
Sostanze
Limiti
3 mg/Nm3
Polveri totali
Punti di emissione B18(impianto di saldatura a filo)
Altezza dal p.c.: 8 m
Portata:6000 mc/h
Altezza dal p.c.: 11,2 m
Portata:24000 mc/h
Punti di emissione I12 (postazioni di saldatura manuale Altezza dal p.c.: 11,2 m
a filo)
Portata:12000 mc/h
Punti di emissione I8 (robot di saldatura)
Sostanze
Limiti
Polveri totali
5 mg/Nm3
Olii minerali (fumi, nebbie)
5 mg/Nm3
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
Punto di emissione I15 (n. 2 impianti di taglio laser)
Altezza dal p.c.: 11,2 m
Portata: 12000 mc/h
Sostanze
Limiti
Polveri totali
5 mg/Nm3
Olii (come nebbie oleose)
5 mg/Nm3
D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B
0.2 mg/Nm3
1 mg/Nm3
Classe I (Cd e suoi composti)
Classe II (Ni)
Punto di emissione 11 (silos per cemento)
Punto di emissione 20 (silos per cemento)
Punto di emissione 25 (silos per cemento)
Altezza dal p.c.: 2,5 m
Portata: 900 mc/h
Altezza dal p.c.: 2,5 m
Portata: 900 mc/h
Altezza dal p.c.: 2,5 m
Portata: 900 mc/h
Punto di emissione 27 (silos per cemento)
Altezza dal p.c.: 2,5 m
Portata: 900 mc/h
Punto di emissione F1 (silos per cemento)
Altezza dal p.c.: 2,5 m
Portata: 900 mc/h
Punto di emissione F2 (silos per cemento)
Altezza dal p.c.: 2,5 m
Portata: 900 mc/h
Punto di emissione G1 (impianto di aspirazione per il Altezza dal p.c.: 8 m
sistema di betonaggio del reparto ALUTEC)
Portata: 4200 mc/h
Sostanze
Limiti
10 mg/Nm3
Polveri totali
b) per i composti organici volatili (COV) garantire le emissioni nei limiti riportati
nella seguente tabella:
Punto di emissione C-E9 (tunnel di appassimento)
Altezza dal p.c.: 8 m
Portata: 3000 mc/h
Punti di emissione C-E10 (forno di essiccazione)
Altezza dal p.c.: 8 m
Portata: 450 mc/h
Punti di emissione C-E11 (forno di essiccazione)
Altezza dal p.c.: 8 m
Portata: 450 mc/h
Punti di emissione C-E12 e C-E14 (due cabine di verniciatura a secco da 2 metri)
Punto di emissione C-E13 (cabina di verniciatura a secco da 4 metri)
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
Consumo massimo teorico di solvente: 18,92 t/anno*
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica
sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Emissione totale annua di solventi (EMISSIONE BERSAGLIO): 10,3 t/anno
c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti trasferiti
afferenti ai punti di emissione I8, I12 e I15, la Società deve darne comunicazione
alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di
Pordenone.
d) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti trasferiti è fissato in
(novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare
alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di
messa a regime degli impianti.
e) Per i nuovi punti di emissione (I8, I12 e I15), la Società deve comunicare alla
Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA - Dipartimento di
Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi
delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di
marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di
almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della
regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il
rispetto dei valori limite.
f) Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei
valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto
ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre
prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino
funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque
tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni
duranti le fasi di avviamento e di arresto.
3.Prescrizioni
La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni per quanto concerne le emissioni
convogliate:
a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di
abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore
dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere
costante l’efficienza degli stessi.
b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di
controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale
funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione
ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento
dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del
D.Lgs. n. 152/2006.
c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano,
caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure
per il contenimento delle emissioni di polveri.
d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle
norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
sempre in modo agevole e sicuro.
e) Con gli autocontrolli analitici relativi alla messa a regime degli impianti afferenti ai
punti di emissione I8, I12 e I15, la ditta deve verificare se le caratteristiche del
flusso gassoso dai camini sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera
C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di
flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in
regime stazionario. I risultati di tale verifica relativi agli impianti nuovi, devono
essere inviati alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG - Dipartimento di
Pordenone. Qualora la conformità di cui sopra non risulti rispettata la Società deve
modificare le caratteristiche del camino o la posizione della presa di
campionamento al fine di garantire quanto previsto dalla norma UNI sopra citata.
f) Per gli impianti esistenti (punti di emissione esistenti B18, C-E12, C-E13, C-E14,
G1) e per quelli trasferiti (I8, I12 e I15) dopo la loro messa a regime,
relativamente agli inquinanti diversi dai COV, la Società deve effettuare, entro
il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il
rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei
campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per
tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di
controllo.
g) Per quanto riguarda gli impianti che emettono in atmosfera attraverso i punti di
emissione n. 11, 20, 25, 27, F1, F2, trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di
abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall’effettuare i controlli analitici
alle emissioni in atmosfera qualora effettui correttamente le operazioni previste alle
precedenti lettere a) e b).
h) Per i punti di emissione C-E9, C-E10, C-E11, C-E12, C-E13, C-E14,
relativamente ai COV, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al
Comune interessato e all’ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di
giugno di ogni anno, un piano gestione solventi contenente i dati relativi all'anno
solare precedente per stabilire il rispetto dell'emissione bersaglio. Al fine di
compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per
ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di
almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei
certificati analitici deve essere allegata al Piano gestione solventi che deve essere
compilato sulla base dell’allegato E predisposto dalla Provincia di Pordenone.
i) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere
quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di
valutazione
Norma UNI EN 15259: 2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa
Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano
e del rapporto di misurazione
UNI EN ISO 16911-1:2013
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale e automatica della
velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 1: Metodo di
riferimento manuale
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Per nebbie oleose
M.U. 759:87
Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria Metodo spettrometrico all'infrarosso
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico
Norma UNI EN 13526:2002
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi
provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con
rivelatore a ionizzazione di fiamma.
Norma UNI EN 14385:2004
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As,
Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
j) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai
valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se,
nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno
tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
k) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione
riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli
elaborati grafici citati in premessa.
La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni per quanto concerne le emissioni
diffuse:
a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia
disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute
nel maggior modo possibile.
b) La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell’allegato V alla parte V
del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in
particolare:
- per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si
svolge l’attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di
idonei teli di copertura;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti all’interno del luogo in cui si
svolge l’attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove
non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve
mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e
deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente
possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante
l’uso di deflettori oscillanti;
- qualora le fasi di scarico e carico avvengano all’aperto tramite pala meccanica o
altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni
polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o
organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse;
- nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime)
devono essere prese idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad
esempio costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli,
copertura degli stessi con teli, ecc…);
- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e
gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare
devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree
maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con
materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore
frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze
specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni
caso devono essere efficaci.
4.Suggerimenti
ed osservazioni
5.Avvertenze
Si forniscono i seguenti suggerimenti:
- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono
raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti
tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici
circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve
essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni
dirette nelle proprietà confinanti.
1. La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del D.P.R. 59/2013, è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di
rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.
2. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale deve essere presentata
nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 5 del D.P.R. 59/13.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come
sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle
competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
5. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
6. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento
degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e
programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.
7. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
8. Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Società o modifiche
dell’assetto societario dovranno essere comunicate, sempre tramite il SUAP, alla
Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto
da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
10. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative.
11. La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la
diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione
alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
previste dalla normativa vigente.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
13 Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
14. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
6.A chi ricorrere
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
Pordenone, lì 09/10/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 2405 del 09/10/2013
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 09/10/2013 03:03:06
IMPRONTA: 113A9E8DF2D7E3C96C7F5BFB72D4FEA0F646C8C6D0B3D53BACFD11DB6D049CB0
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