REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 120 del 20/05/2015 Determinazione nr. 1201 del 20/05/2015 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: LAVANDERIA INDUSTRIALE SUPREMA - L.I.S. S.R.L. Sede impianto: Via Clauzetto, 12 San Vito al Tagliamento (PN) Codice pratica: 01063500936-16102014-0931 IL DIRIGENTE PREMESSA 1. Fatto L’impresa LAVANDERIA INDUSTRIALE SUPREMA - L.I.S. S.R.L., con sede legale ed operativa in Via Clauzetto, 12 in comune di San Vito al Tagliamento (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica. L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi: • autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso; • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. La Società, con nota assunta al prot. n° 2015/13623, chiedeva di ricomprendere nella domanda di AUA, anche la: • comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. In merito si precisa che: o l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di San Vito al Tagliamento in data 27/11/2014 acquisita al protocollo provinciale n°2014/79733; o tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2014/9.2/149; o sono stati assolti i diritti di bollo; o è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: o comunicato, con nota prot. n.2014/80051, l’avvio del procedimento; o indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013; o riavviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, con nota prot. n. 2015/16753 del 19/03/2015 a far data dal 05/03/2015 in seguito al completamento dell’istanza per l’inserimento della comunicazione sul rumore. La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti: o ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 05/03/2015 e registrate al prot. n° 2015/13623; o si è conclusa con parere favorevole in data 02/04/2015. 2. Enti coinvolti Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da: - Provincia di PN (autorità competente); - Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso, gestore della rete fognaria consortile; - Comune di San Vito al Tagliamento Ufficio Ambiente; - ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone. La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono state ritenute adeguate per l’espressione del parere. 3. Istruttoria DESCRIZIONE ATTIVITA’ La ditta effettua attività di produzione, di gestione, noleggio, lavaggio e manutenzione di biancheria provenienti da alberghi, ristoranti e comunità nell’impianto ubicato nell’area del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale del ponte Rosso nel Comune di San Vito al Tagliamento in via Clauzetto, 12 zona omogenea D1 ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera con determinazione della Provincia di Pordenone nr. 2903 del 18/12/2012. L’Azienda con l’istanza di AUA chiede: - La modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la conversione degli impianti di combustione afferenti ai camini n. CT1 e CT2 da olio combustibile a metano. Salvo tale modifica il ciclo produttivo rimarrà invariato rispetto a quanto comunicato con precedenti relazioni tecniche. - Il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile rilasciato dal Consorzio ZIPR con provvedimento prot. 1201 del 12/03/2012. - La presa d’atto della comunicazione e dichiarazione di rispetto dei limiti di rumore come previsto dall’art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 4. Normativa - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 - 5. Motivazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti in particolare: - dell’atto di assenso con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione agli acque industriali e meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, inoltrato dal competente Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso con nota prot. n° 3 del 30/12/2014 (acquisito agli atti con prot. prov. n° 467 del 07/01/2015); - del parere favorevole alla richiesta di modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA per quanto di sua competenza con nota PEC prot. n° 2015/9007 (acquisito agli atti con prot. prov. n° 2015/17775 del 23/03/2015); - del parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone; - della presa d’atto rilasciata dal Comune di San Vito al Tagliamento con nota PEC prot. n. 9007 del 30/03/2015, acquisita al prot. prov n. 21050 del 01/04/2015 relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore da parte della ditta. Il Comune comunica che “… è stato commissionato il Piano di zonizzazione acustica del territorio che è stato redatto ed è inattesa dei pareri e visti di competenza per la completa esecutività. Non appena lo stesso verrà adottato la Ditta dovrà verificare la corrispondenza dei limiti imposti dal Piano con i livelli sonori indicati nella valutazione di impatto acustico presentato”. 6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento procedimentale di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di San Vito al Tagliamento Dott.ssa Luigina Barosco. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa LAVANDERIA INDUSTRIALE SUPREMA - L.I.S. S.R.L., con sede legale ed operativa in Via Clauzetto, 12 in comune di San Vito al Tagliamento (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile di acque industriali e meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale del ponte Rosso. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla ditta ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di rispetto dei limiti di emissione rumore - di competenza comunale. L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente possedute dall’impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013. 3. Avvertenze 1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/2013. 5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità competente. 7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. 8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”. 4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile Soggetto competente: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso La documentazione tecnica presentata ed esaminata ai fini dell’istruttoria tecnica, risulta sufficientemente esaustiva e chiara al fine dell’individuazione dei punti di scarico e della tipologia delle acque scaricate, è la seguente: • Relazione Tecnica – 20/10/2014 • Relazione Tecnica – impianto di depurazione dd 17/11/14 • Schema impianto di depurazione • Schema fognario – novembre 2014 • Caratteristiche tecniche misuratore portata • Scheda tecnica di rilevamento di scarico di acque reflue M-54-1 • Schede informative dei prodotti utilizzati La Ditta LAVANDERIA SUPREMA LIS SRL, esercita l’attività di lavaggio e noleggio biancheria, provenienti da alberghi, ristoranti e comunità, nell’impianto ubicato nell’area del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale del Ponte Rosso nel Comune di Sn Vito al Tagliamento in via Clauzetto, 12 zona omogenea D1. Il titolo abilitativo relativo agli scarichi in fognatura consortile viene richiesto per il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi derivanti dall’attività svolta. La decisione si fonda sull’istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla società in oggetto effettuata dal personale tecnico del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale del Ponte Rosso. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che scarichi provenienti dall’insediamento risultano essere i seguenti: IDC 1 ID 2 Tipologie delle acque scaricate 1 Recapito 2 Località del recapito N118 A Fognatura nera Viale Ponte Rosso N121 B Acque reflue industriali (di lavaggio e risciacquo biancheria, di lavaggio carrelli, di rigenerazione resine, condense compressori, da generatori di vapore) Assimilate domestiche da bagni e servizi dopo trattamento in impianto di depurazione biologico aziendale Assimilate domestiche da bagni e servizi Fognatura nera Via Clauzetto B139 C Acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali Fognatura bianca Via Clauzetto 1 Numero identificativo dello scarico assegnato dal Consorzio ZIPR 2 Numero o lettera di identificazione dello scarico indicato dalla ditta Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 Tutto ciò premesso Si ritiene di non rilevare motivi ostativi alla domanda dell’autorizzazione Unica Ambientale e si esprime parere favorevole per quanto di competenza (autorizzazione allo scarico in fognatura consortile). La ditta attua la depurazione dei reflui industriali, derivanti dall’attività svolta, mediante impianto biologico la cui portata idraulica trattata è di 120 mc/giorno e quella di punta- 10 ore max - di 12 mc/ora. Lo schema funzionale è sintetizzato nelle fasi di seguito riportate: Accumulo del refluo nella vasca di arrivo Stazione di sollevamento Grigliatura meccanica Equalizzazione e pre-ossidazione con correzione pH, dosaggio nutrienti ed antischiuma siliconico; Rilancio refluo equalizzato in vasca di ossidazione biologico a microbolle su silos; Rilancio nel secondo comparto di ossidazione, con sistema di controllo ossigeno; Sedimentazione finale su serbatoio cilindrico con riciclo fango; Scarico acque in fognatura; Smaltimento fanghi di supero a mezzo ditte autorizzate. La ditta dovrà: Mantenere in buono stato di efficienza le apparecchiature dell’impianto di trattamento; Predisporre un programma di gestione che dovrà indicare gli interventi di controllo e di manutenzione periodica delle apparecchiature e dei dispositivi dell’impianto di trattamento e la loro periodicità; Registrare, con modalità che riterrà più opportuna, lo svolgimento delle operazioni di gestione indicate al punto precedente; Provvedere alla periodica asportazione dei fanghi di supero derivanti dalle operazioni di trattamento con filtropressa che dovranno essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; Adottare, in caso di guasto all’impianto biologico, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, altre misure operative atte a garantire il rispetto dei valori limite imposti e a comunicare, tempestivamente, dell’accaduto e degli interventi adottati per la risoluzione, al Consorzio; Lo scarico A-N118, che convoglia in fognatura nera le acque reflue industriali commiste alle assimilate alle domestiche, dopo trattamento, deve rispettare i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006, per gli scarichi in fognatura a valle del trattamento. Con frequenza trimestrale la ditta dovrà effettuare un controllo analitico delle acque reflue industriali scaricate nel punto A-N118, con la ricerca dei seguenti parametri: pH, SST, COD, Tensioattivi totali, Solventi clorurati; I prelievi dovranno essere svolti con campionatore automatico programmato per campionamenti di aliquote con frequenza oraria nell’arco delle tre ore; I controlli dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato e secondo le metodiche ufficiali riconosciute es. APAT-CNR-IRSA; I risultati delle indagini analitiche dovranno essere messi a disposizione del Consorzio ogniqualvolta ritenga necessario richiederli; Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 Lo scarico B-N121 che convoglia le acque assimilate alle domestiche in fognatura nera, è sempre ammesso; E’ vietato immettere nella fognatura consortile sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi e all’impianto di depurazione centralizzato; in particolare sono vietate: Quantità consistenti di sostanze solide anche triturate come rifiuti organici di qualunque provenienza e natura, materiali litoidi o residui di combustione, fanghi di impianti di pretrattamento e contenuto di pozzi neri; Sostanze che possono creare depositi consistenti ed ostruzioni delle canalizzazioni fognarie; Sostanze che, alle concentrazioni di emissione, possono creare rischio incendio, esplosione, sviluppo di gas e vapori nocivi; Sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiori a 11); Lo scarico C-B139 che convoglia le acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali, in fognatura bianca, deve rispettare i Valori di Emissione per gli scarichi in corpi idrici superficiali, previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006; Gli scarichi allacciati alla fognatura devono rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento di Fognatura Consortile; La rete fognaria interna deve essere mantenuta in buone condizioni di efficienza, i pozzetti di ispezione degli scarichi devono essere mantenuti costantemente puliti e resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità di controllo, con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell’Allegato 5); Il Consorzio effettuerà delle verifiche analitiche, sulle acque scaricate in fognatura, come programmato nel piano di monitoraggio annuale di controllo degli scarichi delle ditte insediate in zona industriale ritenute più a rischio inquinamento; Ogniqualvolta il controllo effettuato evidenziasse una concentrazione di un parametro pari a un valore superiore al 90% del suo valore limite di legge, la ditta verrà informata ed invitata ad attuare tutte le modifiche e gli interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato ad un valore inferiore all’80%; La ditta dovrà promuovere iniziative atte a ridurre e ad incrementare il ricircolo ed il riutilizzo dell’acqua come previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e informare il Consorzio delle eventuali modifiche che intende realizzare; La ditta dovrà adottare, anche mediante informazione e formazione del personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata; La ditta dovrà provvedere, al termine dell’iter autorizzativo, il pagamento degli oneri istruttori e delle analisi chimiche di controllo che verranno eseguita successivamente, che gli verranno addebitati direttamente dal Consorzio tramite regolare fattura. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone 1. …DOCUMENTAZIONE TECNICA ISTRUITA - relazione tecnica inerente le emissioni in atmosfera; - estratto di mappa in scala 1:2000; - estratto del P.R.C.G. Comunale in scala 1:5000; - CTR in scala 1:10000; - pianta generale del sito; - schede tecniche di sicurezza (supporto informatico). 2. PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA CT1, CT2 (Impianto di combustione ad uso tecnologico alimentati a metano) • 3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA Punto di emissione CT1 (Impianti di combustione ad uso tecnologico) Quota dal p.c. : 10 m Punto di emissione CT2 (Impianti di combustione ad uso tecnologico ) Quota dal p.c. : 9 m I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%. Ossidi di Azoto (NOx) 350 mg/Nm3 4. PRESCRIZIONI a. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti denominati CT1, CT2 (Impianti di combustione ad uso tecnologico) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone. b. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti. c. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 d. Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto. e. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi. f. Per i punti di emissione CT1, CT2 (Impianti di combustione ad uso tecnologico), successivamente all’analisi di messa a regime, la Società deve effettuare con frequenza almeno biennale (ossia una volta ogni due anni a partire dall’anno di rilascio del provvedimento finale unico), nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono essere conservati presso l’Azienda per tutta la durata dell’autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. g. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne: h. - il posizionamento delle prese di campionamento; - l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti: Manuale UNICHIM n. 158/88 Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione Norma UNI EN 15259:2008 Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione Norma UNI EN ISO 169111:2013 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento manuale. D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi metodi di campionamento, analisi e di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2 valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Allegato 1 i. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione. Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 j. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa. 5. SUGGERIMENTI Si forniscono i seguenti suggerimenti: - i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti; - nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti. 6. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Sigla emissione Origine dell’emissione Inquadramento normativo CT3 Bruciatore funzionante a GPL usato per il Non soggetto ad autorizzazione ai sensi riscaldamento ambienti di lavoro (uffici), avente dell’art 282 comma 2 ma disciplinati dal potenza termica nominale di 25,8 Kw. Titolo II del D.lgs 152/06 e s.m.i. n. 1. scarico vapore lavacentrifuga n. 2, 3, 4, 5, scarico vapore ed aria calda essiccatoi 6, 7, 8. n. 9, 10, 11, scarico vapore ed aria calda mangani 12. n. 13. scarico vapore ed aria calda presse stiratura si ritiene che essi non siano da autorizzare ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di “inquinamento atmosferico” ed “emissione” di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b) poiché si ha solo rilascio di acqua calda e vapore senza, quindi, la liberazione di sostanze inquinanti per l’ambiente. Pordenone, lì 20/05/2015 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO CRISTANTE CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M DATA FIRMA: 20/05/2015 12:52:08 IMPRONTA: 007BF06CCCDF8AB36973DB1297D0828A0C5242A7A24EF59ED44806A35EA0A173 0C5242A7A24EF59ED44806A35EA0A1735952C3E92EE21BB87EB4810094314B4F 5952C3E92EE21BB87EB4810094314B4F9A2FA34CB16F35D1B1068F0DA9C05573 9A2FA34CB16F35D1B1068F0DA9C055734686FC054A90EB228272B0BBECFA9C06 Atto n. 1201 del 20/05/2015