REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 120 del 20/05/2015 Determinazione nr. 1201 del 20/05/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013
Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: LAVANDERIA
INDUSTRIALE SUPREMA - L.I.S. S.R.L. Sede impianto: Via Clauzetto, 12 San Vito al
Tagliamento (PN) Codice pratica: 01063500936-16102014-0931
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa LAVANDERIA INDUSTRIALE SUPREMA - L.I.S. S.R.L., con sede
legale ed operativa in Via Clauzetto, 12 in comune di San Vito al Tagliamento (PN),
nella persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
• autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile di acque industriali e/o
meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai
domestici, di competenza del gestore del Consorzio per la Zona di Sviluppo
Industriale Ponte Rosso;
•
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale.
La Società, con nota assunta al prot. n° 2015/13623, chiedeva di ricomprendere nella
domanda di AUA, anche la:
•
comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.
447, di competenza comunale.
In merito si precisa che:
o l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di San Vito al Tagliamento in
data 27/11/2014 acquisita al protocollo provinciale n°2014/79733;
o tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico
2014/9.2/149;
o sono stati assolti i diritti di bollo;
o è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R.
59/2013.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
o comunicato, con nota prot. n.2014/80051, l’avvio del procedimento;
o indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013;
o riavviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, con nota
prot. n. 2015/16753 del 19/03/2015 a far data dal 05/03/2015 in seguito al
completamento dell’istanza per l’inserimento della comunicazione sul rumore.
La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:
o ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 05/03/2015 e
registrate al prot. n° 2015/13623;
o si è conclusa con parere favorevole in data 02/04/2015.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e
trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013,
da:
- Provincia di PN (autorità competente);
- Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso, gestore della rete
fognaria consortile;
- Comune di San Vito al Tagliamento Ufficio Ambiente;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone.
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono state
ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
La ditta effettua attività di produzione, di gestione, noleggio, lavaggio e
manutenzione di biancheria provenienti da alberghi, ristoranti e comunità
nell’impianto ubicato nell’area del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale
del ponte Rosso nel Comune di San Vito al Tagliamento in via Clauzetto, 12 zona
omogenea D1 ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera con determinazione della
Provincia di Pordenone nr. 2903 del 18/12/2012.
L’Azienda con l’istanza di AUA chiede:
-
La modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la conversione
degli impianti di combustione afferenti ai camini n. CT1 e CT2 da olio
combustibile a metano. Salvo tale modifica il ciclo produttivo rimarrà invariato
rispetto a quanto comunicato con precedenti relazioni tecniche.
- Il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile rilasciato dal
Consorzio ZIPR con provvedimento prot. 1201 del 12/03/2012.
- La presa d’atto della comunicazione e dichiarazione di rispetto dei limiti di
rumore come previsto dall’art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Normativa
-
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
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-
5. Motivazione
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia
ambientale";
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento
amministrativo";
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità
tecnica”.
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di
Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti in particolare:
- dell’atto di assenso con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione agli acque
industriali e meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui
assimilati ai domestici, inoltrato dal competente Consorzio per la Zona di
Sviluppo Industriale Ponte Rosso con nota prot. n° 3 del 30/12/2014 (acquisito
agli atti con prot. prov. n° 467 del 07/01/2015);
- del parere favorevole alla richiesta di modifica dell’autorizzazione alle emissioni
in atmosfera rilasciato dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA per quanto di sua
competenza con nota PEC prot. n° 2015/9007 (acquisito agli atti con prot. prov. n°
2015/17775 del 23/03/2015);
- del parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di modifica
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciato dal Servizio Qualità
dell'Aria della Provincia di Pordenone;
- della presa d’atto rilasciata dal Comune di San Vito al Tagliamento con nota PEC
prot. n. 9007 del 30/03/2015, acquisita al prot. prov n. 21050 del 01/04/2015
relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti
di emissione di rumore da parte della ditta. Il Comune comunica che “… è stato
commissionato il Piano di zonizzazione acustica del territorio che è stato redatto
ed è inattesa dei pareri e visti di competenza per la completa esecutività. Non
appena lo stesso verrà adottato la Ditta dovrà verificare la corrispondenza dei
limiti imposti dal Piano con i livelli sonori indicati nella valutazione di impatto
acustico presentato”.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento
procedimentale
di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al
conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la
Dirigenza del Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di San Vito al
Tagliamento Dott.ssa Luigina Barosco.
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Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa LAVANDERIA
INDUSTRIALE SUPREMA - L.I.S. S.R.L., con sede legale ed operativa in Via
Clauzetto, 12 in comune di San Vito al Tagliamento (PN) che sostituisce i seguenti
titoli abilitativi:
o
autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile di acque industriali e
meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai
domestici, di competenza del gestore del Consorzio per lo Sviluppo della
Zona Industriale del ponte Rosso. I limiti e le prescrizioni sono riportati
nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
o
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui
all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza
provinciale. I limiti e le prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA)
sono riportati nell’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
o
presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà presentata dalla ditta ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge
26 ottobre 1995, n. 447 di rispetto dei limiti di emissione rumore - di
competenza comunale.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente
possedute dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di
rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
del D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come
sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento
alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
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2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;
o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela
della salute pubblica e dell'ambiente;
o ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre
tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella
gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione
o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla
specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in
ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
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ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi in fognatura consortile
Soggetto competente: Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso
La documentazione tecnica presentata ed esaminata ai fini dell’istruttoria tecnica, risulta sufficientemente
esaustiva e chiara al fine dell’individuazione dei punti di scarico e della tipologia delle acque scaricate, è la
seguente:
• Relazione Tecnica – 20/10/2014
• Relazione Tecnica – impianto di depurazione dd 17/11/14
• Schema impianto di depurazione
• Schema fognario – novembre 2014
• Caratteristiche tecniche misuratore portata
• Scheda tecnica di rilevamento di scarico di acque reflue M-54-1
• Schede informative dei prodotti utilizzati
La Ditta LAVANDERIA SUPREMA LIS SRL, esercita l’attività di lavaggio e noleggio biancheria, provenienti da
alberghi, ristoranti e comunità, nell’impianto ubicato nell’area del Consorzio per lo Sviluppo della Zona
Industriale del Ponte Rosso nel Comune di Sn Vito al Tagliamento in via Clauzetto, 12 zona omogenea D1.
Il titolo abilitativo relativo agli scarichi in fognatura consortile viene richiesto per il rinnovo dell’autorizzazione
agli scarichi derivanti dall’attività svolta.
La decisione si fonda sull’istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla società in oggetto effettuata
dal personale tecnico del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale del Ponte Rosso.
Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che scarichi provenienti dall’insediamento risultano essere i
seguenti:
IDC 1
ID 2
Tipologie delle acque scaricate 1
Recapito 2
Località del
recapito
N118
A
Fognatura
nera
Viale Ponte
Rosso
N121
B
 Acque reflue industriali (di lavaggio e
risciacquo biancheria, di lavaggio carrelli, di
rigenerazione resine, condense compressori, da
generatori di vapore)
 Assimilate domestiche da bagni e servizi dopo
trattamento in impianto di depurazione
biologico aziendale
Assimilate domestiche da bagni e servizi
Fognatura
nera
Via
Clauzetto
B139
C
Acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali
Fognatura
bianca
Via
Clauzetto
1 Numero identificativo dello scarico assegnato dal Consorzio ZIPR
2 Numero o lettera di identificazione dello scarico indicato dalla ditta
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015
Tutto ciò premesso
Si ritiene di non rilevare motivi ostativi alla domanda dell’autorizzazione Unica Ambientale e si esprime parere
favorevole per quanto di competenza (autorizzazione allo scarico in fognatura consortile).
La ditta attua la depurazione dei reflui industriali, derivanti dall’attività svolta, mediante impianto biologico la
cui portata idraulica trattata è di 120 mc/giorno e quella di punta- 10 ore max - di 12 mc/ora.
Lo schema funzionale è sintetizzato nelle fasi di seguito riportate:
 Accumulo del refluo nella vasca di arrivo
 Stazione di sollevamento
 Grigliatura meccanica
 Equalizzazione e pre-ossidazione con correzione pH, dosaggio nutrienti ed antischiuma siliconico;
 Rilancio refluo equalizzato in vasca di ossidazione biologico a microbolle su silos;
 Rilancio nel secondo comparto di ossidazione, con sistema di controllo ossigeno;
 Sedimentazione finale su serbatoio cilindrico con riciclo fango;
 Scarico acque in fognatura;
 Smaltimento fanghi di supero a mezzo ditte autorizzate.
La ditta dovrà:
 Mantenere in buono stato di efficienza le apparecchiature dell’impianto di trattamento;
 Predisporre un programma di gestione che dovrà indicare gli interventi di controllo e di manutenzione
periodica delle apparecchiature e dei dispositivi dell’impianto di trattamento e la loro periodicità;
 Registrare, con modalità che riterrà più opportuna, lo svolgimento delle operazioni di gestione indicate al
punto precedente;
 Provvedere alla periodica asportazione dei fanghi di supero derivanti dalle operazioni di trattamento con
filtropressa che dovranno essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente;
 Adottare, in caso di guasto all’impianto biologico, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
emissione, altre misure operative atte a garantire il rispetto dei valori limite imposti e a comunicare,
tempestivamente, dell’accaduto e degli interventi adottati per la risoluzione, al Consorzio;
Lo scarico A-N118, che convoglia in fognatura nera le acque reflue industriali commiste alle assimilate alle
domestiche, dopo trattamento, deve rispettare i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 parte terza del D.Lgs.
152/2006, per gli scarichi in fognatura a valle del trattamento.
Con frequenza trimestrale la ditta dovrà effettuare un controllo analitico delle acque reflue industriali scaricate
nel punto A-N118, con la ricerca dei seguenti parametri: pH, SST, COD, Tensioattivi totali, Solventi clorurati;
 I prelievi dovranno essere svolti con campionatore automatico programmato per campionamenti di
aliquote con frequenza oraria nell’arco delle tre ore;
 I controlli dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato e secondo le metodiche ufficiali riconosciute es.
APAT-CNR-IRSA;
 I risultati delle indagini analitiche dovranno essere messi a disposizione del Consorzio ogniqualvolta
ritenga necessario richiederli;
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Lo scarico B-N121 che convoglia le acque assimilate alle domestiche in fognatura nera, è sempre ammesso;
E’ vietato immettere nella fognatura consortile sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli
addetti alla manutenzione degli stessi e all’impianto di depurazione centralizzato; in particolare sono vietate:
 Quantità consistenti di sostanze solide anche triturate come rifiuti organici di qualunque provenienza e
natura, materiali litoidi o residui di combustione, fanghi di impianti di pretrattamento e contenuto di
pozzi neri;
 Sostanze che possono creare depositi consistenti ed ostruzioni delle canalizzazioni fognarie;
 Sostanze che, alle concentrazioni di emissione, possono creare rischio incendio, esplosione, sviluppo di
gas e vapori nocivi;
 Sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiori a 11);
Lo scarico C-B139 che convoglia le acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali, in fognatura bianca, deve
rispettare i Valori di Emissione per gli scarichi in corpi idrici superficiali, previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5
parte terza del D.Lgs. 152/2006;
Gli scarichi allacciati alla fognatura devono rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento di Fognatura
Consortile;
La rete fognaria interna deve essere mantenuta in buone condizioni di efficienza, i pozzetti di ispezione degli
scarichi devono essere mantenuti costantemente puliti e resi accessibili per il campionamento da parte
dell’autorità di controllo, con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell’Allegato 5);
Il Consorzio effettuerà delle verifiche analitiche, sulle acque scaricate in fognatura, come programmato nel piano
di monitoraggio annuale di controllo degli scarichi delle ditte insediate in zona industriale ritenute più a rischio
inquinamento;
Ogniqualvolta il controllo effettuato evidenziasse una concentrazione di un parametro pari a un valore superiore
al 90% del suo valore limite di legge, la ditta verrà informata ed invitata ad attuare tutte le modifiche e gli
interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato ad un valore inferiore all’80%;
La ditta dovrà promuovere iniziative atte a ridurre e ad incrementare il ricircolo ed il riutilizzo dell’acqua come
previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e informare il Consorzio delle eventuali modifiche che intende
realizzare;
La ditta dovrà adottare, anche mediante informazione e formazione del personale dipendente, misure operative di
protezione e prevenzione rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza
dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata
rilasciata;
La ditta dovrà provvedere, al termine dell’iter autorizzativo, il pagamento degli oneri istruttori e delle analisi
chimiche di controllo che verranno eseguita successivamente, che gli verranno addebitati direttamente dal
Consorzio tramite regolare fattura.
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ALLEGATO B – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone
1. …DOCUMENTAZIONE TECNICA ISTRUITA
- relazione tecnica inerente le emissioni in atmosfera;
- estratto di mappa in scala 1:2000;
- estratto del P.R.C.G. Comunale in scala 1:5000;
- CTR in scala 1:10000;
- pianta generale del sito;
- schede tecniche di sicurezza (supporto informatico).
2. PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
CT1, CT2 (Impianto di combustione ad uso tecnologico alimentati a metano)
•
3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione CT1 (Impianti di combustione ad uso tecnologico)
Quota dal p.c. : 10 m
Punto di emissione CT2 (Impianti di combustione ad uso tecnologico )
Quota dal p.c. : 9 m
I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%.
Ossidi di Azoto (NOx)
350 mg/Nm3
4. PRESCRIZIONI
a. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti denominati CT1, CT2
(Impianti di combustione ad uso tecnologico) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di
Pordenone, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone.
b. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di
messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all’ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
c.
Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente
punto b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell’arco dei primi dieci
giorni di marcia controllata dell’impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno
tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015
d. Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque
tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di
avviamento e di arresto.
e.
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite
secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con
frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
f.
Per i punti di emissione CT1, CT2 (Impianti di combustione ad uso tecnologico), successivamente
all’analisi di messa a regime, la Società deve effettuare con frequenza almeno biennale (ossia una
volta ogni due anni a partire dall’anno di rilascio del provvedimento finale unico), nelle più gravose
condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei
campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono essere conservati presso l’Azienda per
tutta la durata dell’autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
g. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare
riferimento alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto
concerne:
h.
-
il posizionamento delle prese di campionamento;
-
l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in
modo agevole e sicuro.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di
seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa . Requisiti delle sezioni e dei siti di
misurazione e dell’obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN ISO 169111:2013
Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della
velocità e della portata di flussi in condotti . Parte 1: Metodo di riferimento
manuale.
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi
metodi di campionamento, analisi e di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2
valutazione degli inquinanti, ai sensi del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Allegato 1
i.
La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori
limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le
emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la
concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore
limite di emissione.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015
j.
Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata
nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in
premessa.
5. SUGGERIMENTI
Si forniscono i seguenti suggerimenti:
-
i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere
possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal
colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
-
nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro
il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.
6. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA
Sigla
emissione
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
CT3
Bruciatore funzionante a GPL usato per il Non soggetto ad autorizzazione ai sensi
riscaldamento ambienti di lavoro (uffici), avente dell’art 282 comma 2 ma disciplinati dal
potenza termica nominale di 25,8 Kw.
Titolo II del D.lgs 152/06 e s.m.i.
n. 1.
scarico vapore lavacentrifuga
n. 2, 3, 4, 5, scarico vapore ed aria calda essiccatoi
6, 7, 8.
n. 9, 10, 11, scarico vapore ed aria calda mangani
12.
n. 13.
scarico vapore ed aria calda presse stiratura
si ritiene che essi non siano da
autorizzare ai sensi del Titolo I della
parte V del D.Lgs 152/06 viste le
definizioni
di
“inquinamento
atmosferico” ed “emissione” di cui
all'art. 268, comma 1, lettere a) e b)
poiché si ha solo rilascio di acqua calda e
vapore senza, quindi, la liberazione di
sostanze inquinanti per l’ambiente.
Pordenone, lì 20/05/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1201 del 20/05/2015
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 20/05/2015 12:52:08
IMPRONTA: 007BF06CCCDF8AB36973DB1297D0828A0C5242A7A24EF59ED44806A35EA0A173
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Atto n. 1201 del 20/05/2015
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