REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 19 del 23/01/2015 Determinazione nr. 119 del 27/01/2015
OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: PALAZZETTI LELIO S.P.A.
Sede impianto: Via Rot, 1 Zoppola (PN) Codice pratica: 00429500937-27092013-1709
IL DIRIGENTE
PREMESSA
1. Fatto
L’impresa PALAZZETTI LELIO S.P.A., con sede legale in via Roveredo, 103 in
comune di Porcia (PN) ed operativa in Via Rot, 1 in comune di Zoppola (PN), nella
persona del Gestore pro tempore dell’impianto, ha presentato domanda di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica.
L’istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che
dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza
provinciale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale;
successivamente integrata con l’inserimento di ulteriori due titoli:
- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle
domestiche, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale.
In merito si precisa che:
- l’istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Zoppola in data 23/09/2013
acquisita al protocollo provinciale n. 2013/72138;
- l’istanza è stata completata in data 22/09/2014;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico
2013/9.2/45;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R.
59/2013.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:
- comunicato, con nota prot. n. 2014/20050, l’avvio del procedimento;
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad
esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR
59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013;
- riavviato il procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, con nota prot.
n. 2014/66867, in seguito al completamento dell’istanza.
La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:
- ha richiesto integrazioni documentali, inoltrate dallo SUAP il 27/11/2014 e
registrate al prot. n. 2014/79288;
- si è conclusa con parere favorevole in data 18/12/2014.
2. Enti coinvolti
Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall’impresa e trasmessa
dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall’art. 3 del DPR 59/2013, da:
- Provincia di Pordenone (autorità competente);
- Comune di Zoppola Ufficio Ambiente;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone.
La documentazione presentata e le integrazioni trasmesse successivamente sono state
ritenute adeguate per l’espressione del parere.
3. Istruttoria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
La Società PALAZZETTI LELIO S.P.A. nella sede di Zoppola produce caminetti
prefabbricati utilizzando materie prime quali cemento, argilla e materiale refrattario.
L’impresa con l’istanza di AUA chiede in particolare:
- la ricomprensione dell’autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di
dilavamento rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determina Dirigenziale n.
1511 del 14/06/2013;
- la ricomprensione dell’autorizzazione n. 1307/2012 del 14/03/2012 relativa allo
scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica
fognatura, rilasciata dal comune di Zoppola con nota prot. n. 2068/4222;
- il rinnovo, oggi di competenza provinciale, delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera rilasciate dalla Regione FVG con DGR n. 1293 del 05.04.1991 e DGR n.
4408 del 19.12.2001;
- la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. Normativa
-
-
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ”Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i..”Testo unico delle norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
-
5. Motivazione
Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16;
L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17
dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sui pareri espressi dai soggetti competenti
nella Conferenza di Servizi, in particolare:
- parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di
acque meteoriche di dilavamento non in fognatura espresso dal Servizio tutela e uso
risorse idriche della Provincia di Pordenone;
- parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Zoppola con nota prot.
n. 2014/20706 (acquisito agli atti con prot. prov. n. 2014/82341) in merito al rilascio
dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non in
fognatura;
- parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Dipartimento Provinciale
dell’ARPA per quanto di sua competenza con nota prot. n° 16131/P/GEN/DPN
assunta al prot.prov. n° 2014/36403;
- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio Qualità dell'Aria della
Provincia di Pordenone in merito al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera richiesto dalla Società per lo stabilimento in oggetto (istruttoria prot.
NP/2014/660);
- presa d’atto rilasciata dal Comune di Zoppola con nota prot. n. 20706 del
16/12/2014 acquisita al prot. prov n. 2014/82341 relativamente alla comunicazione
e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore. Il Comune
precisa che “la ditta dovrà adeguarsi, quando entrerà in vigore, alle disposizioni
del Piano comunale di classificazione acustica e redigere conseguentemente
eventuale Piano aziendale di risanamento acustico”.
6. Responsabilità Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di
procedimentale
Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento
degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del
Settore Ecologia.
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Zoppola Dott.
Michele Sartor.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione
Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
favore dell’impresa PALAZZETTI LELIO S.P.A., con sede legale in via Roveredo, 103
in comune di Porcia (PN) ed operativa in Via Rot, 1 in comune di Zoppola (PN) che
sostituisce i seguenti titoli abilitativ, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzii:
- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque meteoriche di dilavamento
potenzialmente contaminate, di competenza provinciale, I limiti e le prescrizioni
(comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato A, che fa parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle
domestiche, di competenza comunale. I limiti e le prescrizioni sono riportati
nell’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le
prescrizioni (comprese quelle indicate da ARPA) sono riportati nell’Allegato C, che
fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – rispetto dei
limiti di emissione rumore - di competenza comunale.
L’AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati possedute
dall’impresa.
2. Durata
La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma
6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del
provvedimento da parte del SUAP competente.
Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il
rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del
D.P.R. 59/2013.
3. Avvertenze
1.
2.
3.
4.
Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell’impresa come
sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o
organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque
applicabili in riferimento all’attività dell’impianto, con particolare riferimento
alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della
sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di
prevenzione incendi ed infortuni.
L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni
autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività
dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non
modificherà la durata dell'autorizzazione.
L’Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;
nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela
della salute pubblica e dell'ambiente;
ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed
amministrative, o altre verifiche.
In caso di modifica dell’attività o dell’impianto, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 6 del D.P.R. 59/2013.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
5.
Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell’impresa o
modifiche dell’assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre
tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L’eventuale subentro nella
gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell’attività deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità
competente.
7. L’Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga
necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione
o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla
specifica normativa di settore, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni previste
dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si
richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
11. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.
4. A chi ricorrere Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può
presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente
autorizzazione.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
ALLEGATO A – Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate
non recapitanti in pubblica fognatura.
Soggetto competente: Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate della Provincia di Pordenone.
Le acque che generano lo scarico, individuato nella planimetria generale (tavola UNICA allegato “A”) con il n. 1,
sono quelle derivanti dal dilavamento meteorico del sopracitato piazzale, esse prima di essere scaricate, subiscono
un trattamento fisico di sedimentazione e disoleazione. A piè d’impianto è individuato nella medesima tavola il
pozzetto d’ispezione e campionamento.
Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
allo scarico n.1 dal depuratore delle acque meteoriche di dilavamento, i limiti di tabella 3 dell’allegato 5 alla
parte terza del D.Lgs. 152/06;
lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo,
con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla Parte Terza);
vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di
esecutività della presente autorizzazione, sui parametri soldi sospesi totali, idrocarburi totali, materiali
grossolani e pH;
i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione
dell’Autorità di controllo presso la ditta;
le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere
mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione dei
fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della
presente autorizzazione, non devono immettere nell’ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti
dall'attività.
Osservazioni/suggerimenti
Annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo
effettuate da personale interno ed esterno all’azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la
documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a
disposizione dell’autorità di controllo presso l’azienda.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
ALLEGATO B - Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, non in fognatura
Soggetto competente: Comune di Zoppola
Gli scarichi da autorizzare, nello specifico gli SCARICHI NN. 2-4, sono costituiti da acque assimilate alle
domestiche e precisamente quelle che derivano dallo scarico:
acque saponate che vengono trattate in vasca condensa-grassi provenienti dai lavabi della cucina della mensa
e dai lavabi presenti nella stessa mensa e nei servizi igienici degli uffici e del capannone;
acque nere, che vengono trattate in vasca Imhoff, provenienti da WC a servizio degli uffici, capannone e
mensa.
Le acque in uscita dai summenzionati sistemi di trattamento primario vengono scaricate nel corpo recettore rio
Brentella.
Non è previsto un sistema di trattamento secondario degli scarichi.
Viste:
la documentazione integrativa richiesta in occasione della conferenza dei servizi del 21.10.2014 con la quale
viene specificato il reale utilizzo del locale mensa e funzioni gestionali in merito agli scarichi, al fine di
valutare l’opportunità di predisporre un trattamento di depurazione di tipo secondario;
le analisi acque reflue dd. 02.10.2014 e 06.11.2014 che attestano il rientro nei limiti della tabella 3 del D.Lgs.
152/06 parte terza allegato cinque;
Note:
SCARICHI N. 1 acque miste meteoriche e contaminate depurate;
SCARICHI NN. 3-5-6 acque meteoriche (non contaminate);
rif. provvedimento Comunale numero 1307/2012 in data 14.03.2012.
Alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole con le seguenti PRESCRIZIONI:
1. Dovranno essere rispettati i “criteri generali della disciplina degli scarichi” di cui all’art. 101 del D.Lgs.
03.04.2006 n. 152 e s.m.i. ed i valori limite previsti nell’allegato 5 alla parte terza, TABELLA 3 – scarico in
acque superficiali. Il rispetto dei valori limite di emissione non potrà essere conseguito mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Dovranno essere svolte con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento
del corretto funzionamento degli impianti al fine di garantire il costante rispetto delle condizioni di cui al punto
1 del presente atto.
3. Dovrà essere assicurata l’accessibilità dei pozzetti di ispezione per il prelevamento dei campioni da parte
dell’autorità competente.
4. Il proprietario dovrà conservare la documentazione atta a dimostrare la corretta manutenzione degli impianti in
caso di controllo da parte dell’autorità competente.
5. Dovranno essere adottati i dispositivi tecnici per il risparmio ed il riutilizzo della risorsa acqua, secondo quanto
disposto dagli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
ALLEGATO C – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Soggetto competente: Servizio Qualità dell’Aria della Provincia di Pordenone
1. DOCUMENTAZIONE TECNICA ISTRUITA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Estratto CTR in scala 1:5000;
estratto di mappa catastale;
estratto di PRGC;
relazione tecnica di accompagnamento alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera completata
dalle integrazioni/chiarimenti di settembre 2014;
allegato 3 della modulistica AUA;
foto dei camini 1 e 2;
documento “riposta alla richieste della Provincia in relazione alla pratica AUA” (integrazioni gennaio 2014);
allegato filtri Wameco silos (integrazioni gennaio 2014);
allegato caratteristiche tecniche filtro a maniche (emissione n. 1) (integrazioni gennaio 2014);
lettera accompagnamento con tempistica installazione filtro a maniche (integrazioni gennaio 2014);
allegato preventivo e descrizione filtro a maniche (integrazioni gennaio 2014);
schede di sicurezza (integrazioni gennaio 2014);
integrazioni pervenute in data 08.04.2014;
planimetria dello stabilimento (integrazioni settembre 2014)
nota datata 27.11.2014 (integrazioni novembre 2014).
2.PUNTI DI EMISSIONE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONE IN ATMOSFERA
−
−
−
−
n. 1 (miscelazione materie prime)
n. 2 (operazioni di saldatura)
CT5 (impianto di combustione a olio combustibile)
E1, E2, E3, E4 (sili di stoccaggio)
3. LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
Punto di emissione n. 1 (miscelazione materie prime)
Portata: 4600 Nm3/h
Altezza dal p.c.: 7,5 m
Punti di emissione E1, E2, E3, E4 (sili di stoccaggio)
Portata: naturale
Altezza dal p.c.: 20 m
Sostanza
Valore limite
10 mg/Nm3
Polveri totali
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
Punto di emissione n. 2 (operazioni di saldatura)
Sostanza
Portata: 14800 Nm3/h
Altezza dal p.c.: 9 m
Valore limite
Polveri Totali
5 mg/Nm3
Olii minerali (espressi come Nebbie Oleose)
5 mg/Nm3
Portata: 700 Nm3/h
Altezza dal p.c.: 8,3 m
Punto di emissione CT5 (impianto di combustione a olio combustibile)
I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%
Sostanza
Valore limite
Polveri totali
150 mg/Nm3
Ossidi di Azoto
500 mg/Nm3
Ossidi di Zolfo
Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se
sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore
all’1%
1700 mg/Nm3
4. PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
La società deve installare il filtro a maniche a servizio del punto di emissione n. 1 (miscelazione
materie prime) entro il 31.12.2015 comunicando alla Provincia di Pordenone e all’ARPA FVG Dipartimento di Pordenone, la data di esecuzione dell’intervento di modifica non sostanziale
almeno 15 giorni prima di iniziare i lavori.
Entro 60 giorni dalla realizzazione della modifica, devono essere inviati agli Enti di cui alla precedente
lettera a) i risultati delle analisi delle emissioni per il parametro polveri provenienti dal camino n. 1 (la
misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di
consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
Qualora si verifichi un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di
emissione, l’autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di
procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque
tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di
avviamento e di arresto
Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono
essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e
manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui
annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento
delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.
152/2006.
Per gli impianti afferenti al punto di emissione n. 1, la Società deve effettuare, successivamente alle
analisi di cui alle precedente lettera b), con frequenza almeno triennale (ossia una volta ogni tre anni a
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
g)
h)
i)
j)
k)
partire dall’anno di rilascio del provvedimento finale unico), nelle più gravose condizioni di esercizio,
il rilevamento delle emissioni derivanti dagli stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono
essere conservati presso l’azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a
disposizione degli organi di controllo. Qualora le analisi di cui alla precedente lettera b) non siano
effettuate nel corso dell’anno 2015, la Società deve comunque effettuare un’analisi di autocontrollo sul
camino n. 1 durante il 2015.
Per gli impianti afferenti ai punti di emissione n. 2 e CT5, la Società deve effettuare, almeno
annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli
impianti. Si chiede di inoltrare alla Provincia e al Dipartimento di Pordenone dell’ARPA l’esito degli
dei primi autocontrolli effettuati sui camini n. 2 e CT5 ai sensi del presente provvedimento. I risultati
dei campionamenti analitici effettuati negli anni successivi devono essere, invece, conservati presso
l’azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di
controllo.
Per i punti di emissione identificati come E1, E2, E3, E4 (silos), trattandosi di sili di stoccaggio dotati
di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall’effettuare controlli analitici
alle emissioni in atmosfera, qualora effettui correttamente le operazioni previste alle precedenti lettere
d) ed e).
Nell'impianto termico ad uso misto (punto di emissione CT5) devono essere utilizzati i combustibili di
cui all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 con le modalità ivi prescritte.
Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento
alla norma UNI 15259/2008 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l’accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo
agevole e sicuro.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito
specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:
Manuale UNICHIM n. 158/88
Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di
valutazione
Norma UNI EN 15259-1:2008
Misurazione di emissioni da sorgente fissa
Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del
piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 16911-1:2013
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica
della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: Metodo di
riferimento manuale.
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale
gravimetrico.
Per nebbie oleose
M.U. 759:87
Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria Metodo spettrometrico all'infrarosso
Norma UNI EN 13284-1:2003
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in
massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale
gravimetrico
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di
metodi di campionamento, analisi e
zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2.
valutazione degli inquinanti, ai sensi del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Allegato 1
l)
La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione,
calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di
emissione.
m) Tutti i camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente
autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici sopra citati.
6. PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono
essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
2. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l’attività,
devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
b) nella movimentazione dei materiali polverulenti all’interno del luogo in cui si svolge l’attività
devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il
convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico,
una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che
è tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante
l’uso di deflettori oscillanti;
c) qualora le fasi di scarico e carico, movimentazione avvengano tramite pala meccanica o altri mezzi,
senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere
adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri
diffuse.
d) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese
idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio, stoccaggio in locali chiusi,
costruzione di barriere frangivento, copertura degli stessi con teli, ecc…).
e) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da
limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante
umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le
superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con
maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.
Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli
impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.
7. SUGGERIMENTI
Si forniscono i seguenti suggerimenti:
− i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente
la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e
delle coperture degli edifici circostanti;
− nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il
perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.
8. PUNTI DI EMISSIONE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sigla
emissione
Origine dell’emissione
Inquadramento normativo
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
CT6
Bruciatore forno asciugatura a GPL, 330 kW
CT7
Caldaia Riello
incappucciatrice
CT1
Caldaia Baltur a gasolio da 295 kW
CT2
Caldaia Buderus a gasolio da 21 kW
CT3
Caldaia Baltur a GPL da 27 kW
CT4
Caldaia gruppo IMAR a GPL da 29 kW
da
27,3
kW
a
GPL
Non soggetti ad autorizzazione ai sensi
dell’art. 272 c. 1 poiché rientrano tra gli
per impianti in deroga della parte I, all. IV del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Non soggetti ad autorizzazione ai sensi
dell’art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Pordenone, lì 27/01/2015
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 119 del 27/01/2015
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: SERGIO CRISTANTE
CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M
DATA FIRMA: 27/01/2015 11:39:33
IMPRONTA: 82EBFC393783F5546C80ACEF15C76FFC7C27E1C9623CC3C33803E14EA7982765
7C27E1C9623CC3C33803E14EA798276552C7686A3A842F40ECC09AFBABE07F50
52C7686A3A842F40ECC09AFBABE07F50C30A4BC8A552BDAEFC5FBE17BC9BC4EC
C30A4BC8A552BDAEFC5FBE17BC9BC4ECA99AAD246F7DD1B92352A31874E6399A
Atto n. 119 del 27/01/2015
Scarica

Provincia di Pordenone