LA DISCIPLINA DEL PARTTIME NELLE FONTI
INTERNAZIONALI
Michele Colucci
[email protected]
Sito internet:
www.globallabourlaw.com/colucci.htm
1
II part-time in Europa
% su totale occupazione
1996
2002
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito
12,6
12,7
23,0
10,4
13,1
14,5
4,5
9,1
5,5
34,8
7,2
6,0
20,5
22,9
18,9
19,4
20,6
12,4
16,2
20,8
4,5
16,5
8,6
43,8
11,3
8,0
21,4
25,0
Media
14,2
18,2
2
NORMATIVA CON EFFETTO « A
CASCATA »
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DEL LAVORO
– Struttura e Funzionamento
UNIONE EUROPEA
– Organizzazione e Funzionamento
GOVERNI NAZIONALI
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NORMATIVA OIL
CONVENZIONE C 175 SUL PART TIME
1994
Ratificata da soli 10 Stati Membri
Italia (13 aprile 2000)
4
DEFINIZIONI
Part-time worker :an employed person whose normal
hours of work are less than those of “comparable fulltime workers”.
Comparable full-time worker refers to a full-time
worker who:
(i) has the same type of employment relationship;
(ii) is engaged in the same or a similar type of work or
occupation; and
(iii) is employed in the same establishment or, when
there is no comparable full-time worker in that
establishment, in the same enterprise or, when there is
no comparable full-time worker in that enterprise, in the
same branch of activity.
5
Diritti dei lavoratori part- time
Convenzione OIL C 175
Same protection as that accorded to « cft
workers » in respect of:
(a) the right to organize, the right to
bargain collectively and the right to act as
workers' representatives;
(b) occupational safety and health;
(c) discrimination in employment and
occupation.
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PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA’
Article 5
Right to receive a basic wage which, calculated
proportionately on an hourly, performancerelated, or piece-rate basis. No lower than the
basic wage of comparable full-time workers.
Article 6
Social security conditions determined in
proportion to hours of work, contributions or
earnings, or through other methods consistent
with national law and practice.
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI
PART TIME
Conditions equivalent to those of cft
workers in the fields of:
(a) maternity protection;
(b) termination of employment;
(c) paid annual leave and paid public
holidays; and
(d) sick leave.
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PROMOZIONE DEL PART TIME
Review of laws and regulations that may prevent or
discourage recourse to or acceptance of part-time work.
Use of employment services, where they exist, to identify
and publicize possibilities for part-time work.
Special attention, in employment policies, to the needs
and preferences of specific groups such as the
unemployed, workers with family responsibilities, older
workers, workers with disabilities and workers
undergoing education or training.
Research and dissemination of information on the
degree to which part-time work responds to the
economic and social aims of employers and workers.
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La normativa comunitaria
IL « DIALOGO SOCIALE »
DIRETTIVA 97/81/CE del Consiglio del 15
dicembre 1997
– « Accordo quadro » fra UNICE-CEEP-CES
10
Obiettivi della Direttiva 97/81/CE
Fornire una definizione di lavoratore « a
tempo parziale » e « a tempo pieno ».
Prevenire discriminazioni:
– Condizioni di lavoro,
– Trattamento economico – retributivo.
Migliorare la qualità di lavoro.
Agevolare lo sviluppo di tale tipologia su
base volontaria.
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Definizioni
“LAVORATORE A TEMPO PARZIALE", il
lavoratore il cui orario di lavoro normale, (su
base settimanale o in media su un periodo di
impiego fino ad un anno), è inferiore a quello di
un lavoratore a tempo “pieno comparabile”.
“LAVORATORE A TEMPO PIENO
COMPARABILE", il lavoratore a tempo pieno
dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di
contratto o di rapporto di lavoro e un
lavoro/occupazione identico o simile.
No termine di paragone? LEGGE E CCNL
12
PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE
Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in
modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a
tempo pieno comparabili per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale.
“Ove opportuno” si applica il principio del “pro
rata temporis” ovvero di “proporzionalità”. Rinvio
alla normativa nazionale.
Deroghe:Accesso a condizioni di impiego
particolari ad un periodo di anzianità, ad una
durata di lavoro o a condizioni salariali.
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PRINCIPIO DEL « LIBERO
CONSENSO »
Il rifiuto del lavoratore a tempo pieno di
essere trasferito ad un lavoro part-time, e
viceversa, non dovrebbe costituire valido
motivo di licenziamento.
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Agevolare la diffusione del part time
Prendere in considerazione le domande di
trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un
lavoro a tempo parziale e viceversa.
Diffondere le informazioni circa i posti di lavoro a
tempo pieno e a tempo parziale che si rendano
disponibili nell'azienda
Prendere in considerazione le misure finalizzate
a facilitare:
– l'accesso al lavoro part-time a tutti i livelli
dell'impresa.
- l'accesso ai lavoratori part-time alla formazione
professionale per favorire carriera e mobilità
professionale.
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Gli Stati membri possono mantenere o
introdurre disposizioni più favorevoli di
quelle previste nell'accordo.
L'attuazione delle disposizioni dell'accordo
non costituisce una giustificazione valida
per ridurre il livello generale di protezione
dei lavoratori
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NORMATIVA ITALIANA
Anteriore alla Direttiva 97/81
L. n. 863/84 "Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli
occupazionali" Istituzionalizza il part-time, offrendo un primo quadro di tutele
e garanzie.procedurali. Disposizioni particolarmente rigide e vincolanti per
quanto riguarda la gestione dei tempi di lavoro (immodificabilità della
collocazione temporale della prestazione, divieto di lavoro supplementare).
L. n. 554/1988: Disciplina il contratto di lavoro part-time nel pubblico
impiego. La sua normativa è stata integrata dal Decreto n. 117/1989,
contenente le norme regolamentari sulla disciplina del part-time.
L. n. 451/1994 "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri fiscali". Misure di incentivazione del lavoro
a tempo parziale e di forme di flessibilità della durata del lavoro,
consistenti nella riduzione delle aliquote contributive a beneficio
delle imprese che vi facciano ricorso.
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NORMATIVA ITALIANA
Anteriore alla Direttiva 97/81/CE
L. n. 196/1997 "Norme in materia di promozione
dell'occupazione"L'art.13 della legge stabilisce la riduzione delle
aliquote contributive a favore delle imprese che provvedano alla
riduzione degli orari di lavoro o alla stipulazione di contratti di lavoro
part-time.
L. n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città".Tale Legge, pur non
disciplinando nello specifico il part-time, prevede all'art. 9 delle
misure a sostegno della flessibilità di orario, consistenti
nell'erogazione di contributi a favore di aziende.
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NORMATIVA ITALIANA POSTERIORE
ALLA DIRETTIVA 97/81/CE
D. LGS. N. 61/2000 attuativo della
Direttiva CE
D.LGS 100/2001 (integra il D. LGS n. 61)
D. Interm. 12 aprile 2000 « incentivi per i
nuovi contratti a tempo parziale e
indeterminato »
Legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003
in materia di occupazione e mercato del
lavoro
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Principali novità del decreto
legislativo 61/2000
Art. 1: “Nel rapporto di lavoro subordinato
l'assunzione può avvenire a tempo pieno o
a tempo parziale". Non più forma atipica,
ma solo una diversa modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa
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DEFINIZIONE E FORMA DEL
CONTRATTO
“Contratto di lavoro ad orario ridotto
rispetto al limite legale di 40 ore
settimanali, ovvero quello previsto nei
contratti collettivi nazionali. Manca ogni
riferimento all'orario minimo”.
E’ richiesta la forma scritta, non a pena di
nullità ma a fini di prova.
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TIPOLOGIE
Orizzontale: attività lavorativa prestata
giornalmente con orario ridotto
Verticale: attività lavorativa svolta a tempo
pieno ma solo in alcuni giorni della
settimana/mese/anno.
Misto: è una combinazione di part-time
orizzontale e verticale, l'attività lavorativa è
cioè ridotta sia su base giornaliera che su
base settimanale/mensile/annuale.
22
LAVORO SUPPLEMENTARE E
STRAORDINARIO
LAVORO SUPPLEMENTARE (in PT
orizzontale) ma con consenso lavoratore
LAVORO STRAORDINARIO (in PT misto
o verticale): prestazioni lavorative
"aggiuntive" rispetto alle giornate di attività
lavorativa.
Clausole elastiche: variazione della durata
della prestazione lavorativa ma con
preavviso (almeno due giorni lavorativi)
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Principio di non discriminazione
Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento
meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno
comparabile(i.e. inquadrato nello stesso livello).
Divieto di discriminazione indiretta nei confronti delle
lavoratrici.
NESSUNA DEROGA (neanche da parte della
contrattazione collettiva). Dir. CE: derogabilità per
"ragioni obiettive".
– deroga in melius del principio (in tema di riproporzionamento dei
trattamenti economici),
– No deroghe in peius per "ragioni di mercato", "costi d'impresa"
etc.).
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Regola del « riproporzionamento »
Istituti del rapporto di lavoro a tempo pieno devono essere adeguati
ai lavoratori part-time in ragione del minor tempo lavorato:
- entità della retribuzione,
- retribuzione feriale,
- tfr,
- compenso per malattia,
- infortunio,
- malattia professionale,
- indennità di maternità e di disoccupazione.
Applicazione ai lavoratori part-time dei medesimi trattamenti
normativi:
- diritto alla medesima retribuzione oraria,
- stesso periodo di ferie (pacifico solo nel part-time orizzontale),
- stesso periodo di prova e di conservazione del posto di lavoro per malattia,
- stessa tutela per infortunio, malattia, malattia professionale,
- diritti sindacali,
- mobilità e medesima durata del periodo di astensione per maternità.
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MODELLO « VOLONTARIO » DEL
PART TIME
RIFIUTO DEL LAVORATORE da PT a FT
non è giustificato motivo di licenziamento.
SI AL LAVORO SUPPLEMENTARE ma
con il consenso del lavoratore.
SI AL POTERE (DATORIALE) DI
VARIAZIONE dei turni, ma consenso del
lavoratore e esercizio del c.d. Diritto di
Ripensamento
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TUTTE LE STRADE
PORTANO A ROMA, MA
PRIMA … PASSANO
PER BRUXELLES!
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LA DISCIPLINA DEL PART-TIME NELLE FONTI INTERNAZIONALI