LA DISCIPLINA DEL PARTTIME NELLE FONTI INTERNAZIONALI Michele Colucci [email protected] Sito internet: www.globallabourlaw.com/colucci.htm 1 II part-time in Europa % su totale occupazione 1996 2002 Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Spagna Svezia Regno Unito 12,6 12,7 23,0 10,4 13,1 14,5 4,5 9,1 5,5 34,8 7,2 6,0 20,5 22,9 18,9 19,4 20,6 12,4 16,2 20,8 4,5 16,5 8,6 43,8 11,3 8,0 21,4 25,0 Media 14,2 18,2 2 NORMATIVA CON EFFETTO « A CASCATA » ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO – Struttura e Funzionamento UNIONE EUROPEA – Organizzazione e Funzionamento GOVERNI NAZIONALI 3 NORMATIVA OIL CONVENZIONE C 175 SUL PART TIME 1994 Ratificata da soli 10 Stati Membri Italia (13 aprile 2000) 4 DEFINIZIONI Part-time worker :an employed person whose normal hours of work are less than those of “comparable fulltime workers”. Comparable full-time worker refers to a full-time worker who: (i) has the same type of employment relationship; (ii) is engaged in the same or a similar type of work or occupation; and (iii) is employed in the same establishment or, when there is no comparable full-time worker in that establishment, in the same enterprise or, when there is no comparable full-time worker in that enterprise, in the same branch of activity. 5 Diritti dei lavoratori part- time Convenzione OIL C 175 Same protection as that accorded to « cft workers » in respect of: (a) the right to organize, the right to bargain collectively and the right to act as workers' representatives; (b) occupational safety and health; (c) discrimination in employment and occupation. 6 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ Article 5 Right to receive a basic wage which, calculated proportionately on an hourly, performancerelated, or piece-rate basis. No lower than the basic wage of comparable full-time workers. Article 6 Social security conditions determined in proportion to hours of work, contributions or earnings, or through other methods consistent with national law and practice. 7 PROTEZIONE DEI LAVORATORI PART TIME Conditions equivalent to those of cft workers in the fields of: (a) maternity protection; (b) termination of employment; (c) paid annual leave and paid public holidays; and (d) sick leave. 8 PROMOZIONE DEL PART TIME Review of laws and regulations that may prevent or discourage recourse to or acceptance of part-time work. Use of employment services, where they exist, to identify and publicize possibilities for part-time work. Special attention, in employment policies, to the needs and preferences of specific groups such as the unemployed, workers with family responsibilities, older workers, workers with disabilities and workers undergoing education or training. Research and dissemination of information on the degree to which part-time work responds to the economic and social aims of employers and workers. 9 La normativa comunitaria IL « DIALOGO SOCIALE » DIRETTIVA 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 – « Accordo quadro » fra UNICE-CEEP-CES 10 Obiettivi della Direttiva 97/81/CE Fornire una definizione di lavoratore « a tempo parziale » e « a tempo pieno ». Prevenire discriminazioni: – Condizioni di lavoro, – Trattamento economico – retributivo. Migliorare la qualità di lavoro. Agevolare lo sviluppo di tale tipologia su base volontaria. 11 Definizioni “LAVORATORE A TEMPO PARZIALE", il lavoratore il cui orario di lavoro normale, (su base settimanale o in media su un periodo di impiego fino ad un anno), è inferiore a quello di un lavoratore a tempo “pieno comparabile”. “LAVORATORE A TEMPO PIENO COMPARABILE", il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile. No termine di paragone? LEGGE E CCNL 12 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. “Ove opportuno” si applica il principio del “pro rata temporis” ovvero di “proporzionalità”. Rinvio alla normativa nazionale. Deroghe:Accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata di lavoro o a condizioni salariali. 13 PRINCIPIO DEL « LIBERO CONSENSO » Il rifiuto del lavoratore a tempo pieno di essere trasferito ad un lavoro part-time, e viceversa, non dovrebbe costituire valido motivo di licenziamento. 14 Agevolare la diffusione del part time Prendere in considerazione le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale e viceversa. Diffondere le informazioni circa i posti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale che si rendano disponibili nell'azienda Prendere in considerazione le misure finalizzate a facilitare: – l'accesso al lavoro part-time a tutti i livelli dell'impresa. - l'accesso ai lavoratori part-time alla formazione professionale per favorire carriera e mobilità professionale. 15 DISPOSIZIONI ATTUATIVE Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nell'accordo. L'attuazione delle disposizioni dell'accordo non costituisce una giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori 16 NORMATIVA ITALIANA Anteriore alla Direttiva 97/81 L. n. 863/84 "Misure urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali" Istituzionalizza il part-time, offrendo un primo quadro di tutele e garanzie.procedurali. Disposizioni particolarmente rigide e vincolanti per quanto riguarda la gestione dei tempi di lavoro (immodificabilità della collocazione temporale della prestazione, divieto di lavoro supplementare). L. n. 554/1988: Disciplina il contratto di lavoro part-time nel pubblico impiego. La sua normativa è stata integrata dal Decreto n. 117/1989, contenente le norme regolamentari sulla disciplina del part-time. L. n. 451/1994 "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri fiscali". Misure di incentivazione del lavoro a tempo parziale e di forme di flessibilità della durata del lavoro, consistenti nella riduzione delle aliquote contributive a beneficio delle imprese che vi facciano ricorso. 17 NORMATIVA ITALIANA Anteriore alla Direttiva 97/81/CE L. n. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"L'art.13 della legge stabilisce la riduzione delle aliquote contributive a favore delle imprese che provvedano alla riduzione degli orari di lavoro o alla stipulazione di contratti di lavoro part-time. L. n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".Tale Legge, pur non disciplinando nello specifico il part-time, prevede all'art. 9 delle misure a sostegno della flessibilità di orario, consistenti nell'erogazione di contributi a favore di aziende. 18 NORMATIVA ITALIANA POSTERIORE ALLA DIRETTIVA 97/81/CE D. LGS. N. 61/2000 attuativo della Direttiva CE D.LGS 100/2001 (integra il D. LGS n. 61) D. Interm. 12 aprile 2000 « incentivi per i nuovi contratti a tempo parziale e indeterminato » Legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro 19 Principali novità del decreto legislativo 61/2000 Art. 1: “Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale". Non più forma atipica, ma solo una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 20 DEFINIZIONE E FORMA DEL CONTRATTO “Contratto di lavoro ad orario ridotto rispetto al limite legale di 40 ore settimanali, ovvero quello previsto nei contratti collettivi nazionali. Manca ogni riferimento all'orario minimo”. E’ richiesta la forma scritta, non a pena di nullità ma a fini di prova. 21 TIPOLOGIE Orizzontale: attività lavorativa prestata giornalmente con orario ridotto Verticale: attività lavorativa svolta a tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana/mese/anno. Misto: è una combinazione di part-time orizzontale e verticale, l'attività lavorativa è cioè ridotta sia su base giornaliera che su base settimanale/mensile/annuale. 22 LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO LAVORO SUPPLEMENTARE (in PT orizzontale) ma con consenso lavoratore LAVORO STRAORDINARIO (in PT misto o verticale): prestazioni lavorative "aggiuntive" rispetto alle giornate di attività lavorativa. Clausole elastiche: variazione della durata della prestazione lavorativa ma con preavviso (almeno due giorni lavorativi) 23 Principio di non discriminazione Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile(i.e. inquadrato nello stesso livello). Divieto di discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici. NESSUNA DEROGA (neanche da parte della contrattazione collettiva). Dir. CE: derogabilità per "ragioni obiettive". – deroga in melius del principio (in tema di riproporzionamento dei trattamenti economici), – No deroghe in peius per "ragioni di mercato", "costi d'impresa" etc.). 24 Regola del « riproporzionamento » Istituti del rapporto di lavoro a tempo pieno devono essere adeguati ai lavoratori part-time in ragione del minor tempo lavorato: - entità della retribuzione, - retribuzione feriale, - tfr, - compenso per malattia, - infortunio, - malattia professionale, - indennità di maternità e di disoccupazione. Applicazione ai lavoratori part-time dei medesimi trattamenti normativi: - diritto alla medesima retribuzione oraria, - stesso periodo di ferie (pacifico solo nel part-time orizzontale), - stesso periodo di prova e di conservazione del posto di lavoro per malattia, - stessa tutela per infortunio, malattia, malattia professionale, - diritti sindacali, - mobilità e medesima durata del periodo di astensione per maternità. 25 MODELLO « VOLONTARIO » DEL PART TIME RIFIUTO DEL LAVORATORE da PT a FT non è giustificato motivo di licenziamento. SI AL LAVORO SUPPLEMENTARE ma con il consenso del lavoratore. SI AL POTERE (DATORIALE) DI VARIAZIONE dei turni, ma consenso del lavoratore e esercizio del c.d. Diritto di Ripensamento 26 TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA, MA PRIMA … PASSANO PER BRUXELLES! 27