La Costituzione (struttura) • Principi fondamentali, tra cui: • • • • Principio personalista (art. 2 cost.) Principio di uguaglianza (art. 3 cost.) Principio lavorista (art. 4 cost.) Principio autonomista (art. 5 cost.) • Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini, tra cui: • • • • Libertà individuali Diritti sociali Libertà economiche Libertà politiche • • Parte seconda: Ordinamento della Repubblica, tra cui: • • • • • • • Parlamento Presidente della Repubblica Governo Pubblica amministrazione Magistratura Autonomie locali Garanzie costituzionali (Corte costituzionale e procedimento di revisione costituzionale) La Costituzione (procedimento di revisione ex art. 138 cost.) Prima deliberazione della Camera e del Senato (è sufficiente la maggioranza semplice) dopo almeno tre mesi Seconda deliberazione della Camera e del Senato almeno a maggioranza assoluta. A questo punto, il procedimento cambia in base alla maggioranza raggiunta nella seconda deliberazione Se la revisione è approvata Se la revisione è approvata con la maggioranza dei con la maggioranza 2/3 dei voti, assoluta, la legge è promulgata, alcuni soggetti possono pubblicata ed entra in chiedere che si faccia vigore dopo 15 gg. luogo a referendum. I limiti alla revisione costituzionale 1) Limite espresso costituito dall’art.139 cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” Ciò significa che non si può modificare il carattere non elettivo del Capo dello Stato. 2) Esistono altri limiti? Sì. L’art. 139 cost. deve essere letto insieme all’art. 1 cost. dove si sancisce il principio della sovranità popolare. Ne consegue che non si può incidere sul carattere democratico della nostra forma di stato. Quali sono, dunque, i limiti “impliciti” alla revisione costituzionale? Tutti i principi costituzionali che connotano la forma di stato democratica e, in particolare, il nucleo essenziale di alcuni diritti di libertà (espressione, riunione, associazione, etc.), in quanto condizioni essenziali perché la repubblica possa dirsi democratica. Sentenza della Corte costituzionale n. 1146 del 1988 Sono sottratti alla revisione costituzionale i principi “che appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, tra cui “ i diritti inalienabili della persona umana”. ► possibilità di impugnare di fronte alla Corte costituzionale anche una legge costituzionale o di revisione costituzionale, sia pure solo qualora si ritengano violati i principi supremi C. cost., sent. 1146 del 1988.doc