Difesa della Costituzione e democrazia protetta • • • • • • • • Garanzia della Costituzione: Rigida Garantita Separazione tra poteri Checks and balances Centro-periferie Stato-religione Stato-potere militare • Ulteriori tentativi di protezione della Costituzione si confrontano con situazioni di “emergenza”/necessità/ eccezione • Talvolta le Costituzioni razionalizzano le “eccezioni” • Deroghe: permanenti • Rotture: puntuali Deroghe • Art. 77 • Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. • Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. • I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. • Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. • XII disp. trans. Finale c. 1 • È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Rotture • • XII disp. trans. Finale c. II In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. • Legge costituzionale 1 del 1997 • • Art. 1 - Istituzione della Commissione 1. E' istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non e' pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina. • • Art. 4 - Referendum 1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e' sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed e' promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi. • Il caso dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica francese: una “rottura” sanata dal consenso? • TITOLO XVI. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE • Art. 89. - L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento. • Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee nell'identico testo. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum. • Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi. L'Ufficio di presidenza del Congresso è quello dell'Assemblea Nazionale. (…) • TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Art. 11. - Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni, o su proposta congiunta delle due Assemblee, pubblicata nel Journal officiel, può sottoporre referendum ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, (…). • Referendum 2 ottobre 1962: • Article 2. - Les électeurs auront à répondre par OUI ou par NON à la question suivante : • « Approuvez-vous le projet de loi soumis au Peuple français par le Président de la République et relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel? » • Projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel. • Article premier. • L'article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique ». • Electeurs Votants Suffrages Majorité OUI inscrits : : exprimés absolue : : : 28.185.478 21.694.563 21.125.054 10.562.528 13.150.516 • 5 ottobre 1962: motion de censure • Dimissioni di Georges Pompidou, • 9 ottobre il gen . De Gaulle scioglie l’Assemblea nazionale • Elezioni: vittoria gollista, George Pompidou è incaricato di formare un nuovo governo • 6 novembre 1962 • • Ricorso al Conseil constitutionnel (saisine: Président du Sénat) • • • Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ; • Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires , sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale; (…) • Décide : • Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat. Ordinamento costituzionale ed emergenza • Razionalizzazione: • Poteri di emergenza es. art. 16 cost-. Francese • Art. 16. - Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio Costituzionale. • Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. II Consiglio Costituzionale è consultato in materia. • Il Parlamento si riunisce di diritto. • L'Assemblea Nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali. • Arti. 116 Costituzione spagnola: • 1. Una legge organica regolerà gli stati di allarme, di eccezione e le competenze e le limitazioni corrispondenti. • allarme dichiarato dal Governo (15 giorni, autorizzazione Parlamento per proroga) • eccezione dichiarato dal Governo previa autorizzazione • del Congresso dei Deputati (determina effetti e ambito territoriale)massimo 30 giorni • assedio dichiarato dalla maggioranza assoluta del Parlamento su proposta del Governo (determina ambito territoriale, durata e condizioni) • non potrà procedersi allo scioglimento del Congresso • Camere convocate automaticamente Diritto di resistenza? • Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): • art. 2 • Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. • Costituzione portoghese: • Art. 21 - Right to resist Everyone has the right to resist any order that infringes his rights, freedoms, or safeguards and to repel by force any form of aggression when recourse to public authority is impossible. • Costituzione tedesca - art. 20: • La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale. Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto. Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non via altro rimedio possibile. • Si “sana” in base a chi risulta storicamente vincitore • Assemblea costituente, art. 50: • Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate. Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino. • 5 dicembre 1947, Costantino Mortati: • (…) a me sembra che, intesa in questo senso la portata dell'articolo, non ci sia bisogno di effettuarne il riconoscimento nella Costituzione. (…) • Nell'ambito delle esigenze accennate è possibile alla legge ammettere in singoli casi il diritto di resistenza individuale; sicché una statuizione costituzionale in questo senso non ha ragion d'essere. Ma vi è un altro significato, con cui può intendersi il diritto di resistenza, ed è quello con cui è stato inteso dal progetto, che parla di resistenza contro l'oppressione. Con questo articolo si vuole individuare un caso particolare: quello, cioè, in cui i supremi poteri dello Stato opprimono la libertà, quando cioè siano eliminate, o non funzionino tutte le garanzie di carattere giuridico costituzionale. Noi abbiamo creato un insieme di garanzie atte a preservare dalla violazione dei diritti anche di fronte ai supremi organi dello Stato. • Ora quando si verifichi l'ipotesi che tutte queste garanzie siano esaurite e quando la stessa Corte costituzionale abbia convalidato — con la sua sentenza l'atto arbitrario della pubblica autorità, in questo caso il cittadino — secondo il significato della disposizione proposta — non deve acquietarsi alla violazione dei diritti supremi, garantiti dalla Costituzione come inviolabili, ma deve ribellarsi. • Intesa in questo senso la disposizione, ci si deve chiedere: è opportuno che essa sia inserita nella Costituzione? Circa la sostanziale esattezza e, vorrei dire, la santità di questo principio, nessuno potrebbe sollevare delle obiezioni, e tanto meno noi cattolici, poiché è tradizionale nel pensiero cattolico l'ammissione del diritto naturale alla ribellione contro il tiranno. Ci sono scrittori cattolici che riconoscono la legittimità perfino della soppressione del tiranno. Quindi non è al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico, e mancano, nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima. • Siamo condotti con questa disposizione sul terreno del fatto, e pertanto su un campo estraneo alla regolamentazione giuridica. • Si è detto che questo articolo potrebbe avere un valore educativo, e questo è vero. Ma bisogna allora stabilire se la Costituzione debba essere un testo di legge positiva, oppure un trattato pedagogico. Ordinamento costituzionale e necessità • Problema non nuovo per l’ordinamento italiano • Sentenza 15/1982 • La necessità può assurgere a fonte del diritto (a determinate condizioni) Sentenza 15 del 1982 • la carcerazione preventiva - il decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 • art. 10: prolunga di un terzo, per i delitti ivi previsti, la durata massima della detenzione ante judicium. • tra rinvio a giudizio e processo di primo grado: complessivamente, sino a dieci anni ed otto mesi • CEDU: "ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole". • la suddetta norma non si colloca di per se stessa a livello costituzionale • non propone alcun criterio concreto, in quanto si astiene dal fornire una qualsiasi specificazione • una valutazione della ragionevolezza che non sia ancorata ad un criterio concreto, ma solo ad una enunciazione vaga ed elastica, può riuscire opinabile in difetto di un'analisi più articolata ed approfondita. • Per operare il controllo sulla ragionevolezza • occorre previamente individuare e valutare la ratio che ha indotto il legislatore a disporre il prolungamento di quei termini. • tale prolungamento rientra fra le "misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica", come testualmente recita il titolo della legge, ed é causato dalle "obiettive difficoltà che esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali concernenti i reati in questione“ • come l'esigenza della tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica é l'occasio legis, così le obiettive difficoltà degli accertamenti ne sono la ratio. É in questo ambito, allora, ed in rapporto alle circostanze, che la questione va valutata. • necessità di tutelare l'ordine democratico e la sicurezza pubblica contro il terrorismo e l'eversione, non può certo dubitarsi dell'esistenza e consistenza, della peculiarità e gravità del fenomeno che si intende combattere, e cui appunto si riferisce l'imputazione sulla quale deve giudicare la Corte di assise di Torino. Ed invero, si tratta di un fenomeno caratterizzato, non tanto, o non solo, dal disegno di abbattere le istituzioni democratiche come concezione, quanto dalla effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica, dall'alto livello di tecnicismo delle operazioni compiute, dalla capacità di reclutamento nei più disparati ambienti sociali. • Di fronte ad una situazione d'emergenza, quale risulta quella in argomento, quando la questione venga collocata in un quadro più ampio di quello offerto dall'ordinanza che l'ha sollevata, Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione d'emergenza. • Conseguentemente, non può non riconoscersi che i limiti massimi della carcerazione preventiva, (…), valutati alla luce delle suesposte considerazioni, non possono considerarsi irragionevoli, risultando disposti in ragione delle "obiettive difficoltà che esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali" nei procedimenti che hanno ad oggetto "i delitti commessi per finalità di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico". • altra - e, comunque, non giuridica - la questione se il prolungamento dei suddetti termini sia il mezzo più appropriato per sradicare o, almeno, per fronteggiare con successo terrorismo ed evasione. Una valutazione in proposito é preclusa al giudice, sia pure il giudice delle leggi, perché si risolverebbe in un sindacato su una scelta operata in tema di politica criminale dal potere su cui istituzionalmente grava la responsabilità di tutelare la libertà e, prima ancora, la vita dei singoli e dell'ordinamento democratico. • [Ad alcune condizioni] • Se si deve ammettere che un ordinamento, nel quale il terrorismo semina morte - anche mediante lo spietato assassinio di "ostaggi" innocenti - e distruzioni, determinando insicurezza e, quindi, l'esigenza di affidare la salvezza della vita e dei beni a scorte armate ed a polizia privata, versa in uno stato di emergenza, si deve, tuttavia, convenire che l'emergenza, nella sua accezione più propria, é una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo. • Va poi osservato che, pur in regime di emergenza, non si giustificherebbe un troppo rilevante prolungamento dei termini di scadenza della carcerazione preventiva, tale da condurre verso una sostanziale vanificazione della garanzia. Della esigenza di rispettare criteri di congruità si mostrò del resto ben consapevole lo stesso legislatore, quando nel corso dell'iter formativo della legge in esame volle limitare ad un terzo l'aumento dei termini, inizialmente proposto invece nella misura della metà. Democrazia protetta • Democrazia che protegge se stessa: è un segno di forza? • Costituzione tedesca – art. 9 • [Libertà di associazione](1) Tutti i tedeschi hanno diritto di costituire associazioni e società.(2) Sono proibite le associazioni i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali o siano dirette contro l'ordinamento costituzionale, o contro il principio della comprensione fra i popoli.(3) Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni professione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto sono nulli e sono illegali le misure adottate a tale scopo. (…) • Articolo 21 [Partiti politici]: I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni. I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale di Germania sono incostituzionali. Sulla questione di incostituzionalità decide il Tribunale costituzionale federale. I particolari sono stabiliti dalla legislazione federale. • BVerGe adito da Camere o governo federale (governo statale solo nel caso di partito radicato territorialmente) • Deputati decadono da mandato • Beni confiscati • Articolo 18 [Perdita dei diritti fondamentali] • Chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa, della libertà di insegnamento, della libertà di riunione, della libertà di associazione, del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni, del diritto di proprietà o del diritto di asilo perde tali diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal Tribunale costituzionale federale. • [Dal 2001 anche organizzazioni religiose (abolizione Religionsprivileg)] • Istanza di Bundestag, governo federale, governo di un Land • Il BVerGe decide di quale diritto e per quanto tempo privare il soggetto Anche la Corte di giustizia UE garantisce i diritti fondamentali di fronte all’emergenza: C-402/05 P e C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation • Ricorrente: • Fintantoché il diritto delle Nazioni Unite non offra un’adeguata tutela a coloro che dichiarano di essere stati lesi nei loro diritti fondamentali, dovrebbe esservi un controllo degli atti adottati dalla Comunità allo scopo di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Orbene, secondo il sig. Kadi, la procedura di riesame dinanzi al comitato per le sanzioni, basata sulla tutela diplomatica, non offre una protezione dei diritti dell’uomo • Corte di giustizia: • secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. • i giudici comunitari devono, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato CE, garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi inclusi gli atti comunitari che, come il regolamento controverso, mirano ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza