3. Partecipazine, informazione e comunicazione pubblica una partecipazione pienamente consapevole alle decisioni pubbliche richiede la possibilità, per i decisori pubblici, di conoscere l’opinione dei destinatari delle regole e di dialogare con i cittadini UN AMPIO E PLURALISTICO SISTEMA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CIRCA GLI OBIETTIVI E LE SCELTE relazioni unilaterali relazioni bilaterali ICT (technologies) LA COMUNICAZIONE PUBBLICA ISTITUZIONALE: CONSIDERAZIONI GENERALI E PROFILI CONCETTUALI il contesto e lo strumento che permette ai diversi attori che intervengono nella sfera pubblica di entrare in relazione tra loro, di confrontare punti di vista e valori per concorrere al comune obiettivo di realizzare l’interesse della collettività Crescente complessità dei problemi da affrontare Complessità dell’articolazione organizzativa Comunicazione pubblica come “funzione” dalla “comunicazione per regolare” comunicazione giuridico-formale, che serve per regolare giuridicamente i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento, dunque per applicare norme, fornire certezze, ottenere la conoscibilità giuridica di un atto (notificazioni, pubblicazioni, ecc.), alla “comunicazione di servizio” informazioni agli utenti sulle modalità di funzionamento degli uffici e dei servizi, la normativa applicabile, le prestazioni offerte, ecc. alla “comunicazione consensuale”, “condivisa”, “colloquiale” strumento per regolare e/o amministrare “convincendo”. Soggetto pubblico come imprenditore delle capacità presenti nella società DISTINZIONE INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE informazione pubblica rapporto fra un soggetto e la realtà, per dare a questa un forma (“in-formare”) rapporto di tipo unidirezionale amministrazione / cittadino (diritto di accesso e/o obbligo informativi) l’informazione è oggettiva, ed ha lo scopo di agevolare chi la riceve rendendo intelligibile la complessità che lo circonda comunicazione pubblica rapporto fra soggetti, per dare alla realtà un significato comune (cum – munus da cui commune: “che svolge il suo compito insieme ad altri”) la comunicazione è soggettiva, poiché il suo contenuto dipende dal punto di vista dei soggetti che comunicano continuum rispetto all’informazione: entrambe utilizzano la stessa materia prima, la realtà. informazione e comunicazione pubblica come “funzioni” • • • • • attività organizzazione normativa mezzi persone funzione specialistica e diffusa TENDENZA VERSO disciplina unitaria in quanto entrambe le attività sono volte a realizzare i principi e gli obiettivi riconducibili al modello costituzionale democratico MA importante mantenere differenza concettuale per evitare elusioni (invece frequenti) degli obblighi imposti FONDAMENTO COSTITUZIONALE Manca in Costituzione un riconoscimento esplicito della comunicazione pubblica come funzione generale MA: ART. 64: ART. 73: ART. 97: ART. 21: pubblicità delle sedute delle Camere pubblicità delle leggi, attraverso la pubblicazione imparzialità e buon andamento della p.a. diritto di accedere alle informazioni E PIU’ IN GENERALE: principio democratico principio di partecipazione principio di uguaglianza principio di pubblicità come valore costituzionale pubblicità segreto regola eccezione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FUNZIONE PUBBLICA DI RILIEVO COSTITUZIONALE CHE COINVOLGE TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO V. Sentenza Corte cost. n. 348/1990: “L’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati), esprime –al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato e alle Regioni- una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell’ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica, non può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa. Questo impiego, per quanto concerne le Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia politiche che amministrative, si riferisce, in particolare, a due aspetti: quello delle informazioni che la Regione è tenuta ad offrire ai cittadini in ordine alle proprie attività ed ai propri programmi e quello delle informazioni che la Regione può ricevere dalla società regionale e che concorrono a determinare la partecipazione di tale società alle scelte attraverso cui si esprime l’indirizzo politico e amministrativo regionale”. COMPETENZE COSTITUZIONALI DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V COST. La disciplina delle attività di informazione e di comunicazione pubblica segue la disciplina dell’organizzazione dei soggetti pubblici competenza escl. statale (art. 117/II comma, lett. g) competenza resid. regionale (art. 117/IV comma) nel rispetto: dei principi costituzionali dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario incrocio con altre materie: - “Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” (competenza esclusiva dello Stato) - “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (competenza esclusiva dello Stato) - “Ordinamento della comunicazione” (competenza regionale concorrente) - “Governo del territorio” (competenza regionale concorrente) INDICAZIONI COMUNITARIE “LIBRO BIANCO SULLA POLITICA DI COMUNICAZIONE EUROPEA” (Bruxelles, 2006) 1. comunicazione come “politica pubblica in sé” 2. Principi comuni proposti dalla Commissione 3. Strumenti per agevolare il coinvolgimento dei cittadini 4. Ruolo dei media e delle tecnologie 5. Individuazione degli attori e dei livelli territoriali coinvolti nella politica di buona comunicazione Comunicazione interna • circolazione delle informazioni all’interno di ciascun ente e tra enti diversi; • formazione e aggiornamento del personale; • modernizzazione e adeguamento delle strutture Comunicazione esterna verso i mass media • mira a far conoscere come operano le istituzioni e quali risultati esse sono in grado di conseguire. • Promozione dell’immagine • • • • • Comunicazione esterna verso i cittadini Comunicazione normativa Comunicazione delle attività istituzionali Comunicazione di servizio Comunicazione di promozione dell’immagine Comunicazione sociale Comunicazione normativa: a) comprensibilità delle disposizioni normative (drafting); b) conoscibilità (sistemi efficaci di pubblicazione) Comunicazione delle attività istituzionali: illustrazione delle attività delle istituzioni (nazionali e territoriali) Comunicazione di servizio: facilitare il cittadino nel rapporto con le istituzioni (dépliant, numeri verdi, numeri telefonici dedicati, siti internet, televideo, ecc.). Comunicazione di promozione dell’immagine: autopromozione – è la forma di comunicazione pubblica più vicina alla comunicazione di mercato, in particolare alla corporate advertising Tuttavia qui dovrebbe prevalere la dimensione informativa rispetto a quella persuasiva che mira alla raccolta del consenso (v. le campagne sull’Esercito, le Regioni, ecc.). Comunicazione sociale: l’ambito è lo stesso della comunicazione sociale realizzata dall’area del non profit; i grandi temi sociali nei confronti dei quali è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica. Cambiano i soggetti (in questo caso le istituzioni) e il ruolo svolto (doverosità per i soggetti pubblici, scelta per quelli privati). LA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA un’ evoluzione normativa fortemente frammentaria e settoriale 1970 – 1990: graduale affermazione dei principi di accesso, trasparenza, partecipazione, istituzione degli urp (Leggi n. 349/1986, n. 142/1990, n. 241/1990, D. lgs. n. 29/1993) 1990 - 2000: avvio delle politiche di organizzazione, informatizzazione, semplificazione (D. Lgs. n. 29/93 - istituzione dell’U.R.P.; D. Lgs. n. 39/93 - istituzione della R.U.P.A.; D. Lgs. n. 135/99 - trattamento dati P.A.; Legge n. 59/97, art. 15/II – doc. informatico Legge n. 127/97 - semplificazione certif. amm. Legge n. 50/99 - delegificazione e testi unici) 2000: prima disciplina organica della funzione di informazione e comunicazione pubblica (Legge n. 150/2000) post 2000: politiche di valorizzazione delle nuove tecnologie (e-government, e-governance) anche su impulso dell’Unione europea (Libro Verde sull’informazione pubblica, Libro Bianco di Delors, E-Europe, ecc.) - D. Lgs. n. 10/2002 - Firma digitale; - Circ. n. 3/2001 - Web usability; - Dir.M. 7.2.2002 - Attività di comunicazione p.a.; - Dir.M. 9.12.2002 e 27.11.2003 – Gestione elettronica dei flussi documentali; - Dir.M. 18.12.2003: Linee guida per la digitalizzazione della p.a. 2004; - Legge n. 4/2004: Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici - D. Lgs. n. 82/2005: Codice digitale della p.a. LA LEGGE N. 150/2000 E LA DIRETTIVA FRATTINI obiettivi (art. 1/I) destinatari definizione delle attività di informazione e comunicazione (art. 1/IV + art. 2 dir.) valorizzazione com. interna contenuti (art. 1/V) formazione professionale (art. 4) strumenti: programma e piano di comunicazione (artt. 11 e 12) com. esterna strutture: u.r.p. com. interna portavoce com. ai media uff. stampa soggetti U.R.P.: - ampliati i compiti e il ruolo - interfaccia del cittadino – utente Attraverso l’U.R.P. l’amministrazione legge i bisogni della società civile, per farne oggetto e obiettivo della progettazione nonché criterio di valutazione delle politiche pubbliche UFFICIO STAMPA: - funzione specialistica (giornalista) - costruzione dell’immagine e dell’identità dell’istituzione – consenso - rappresentatività Attraverso i media l’istituzione può pianificare una divulgazione efficace degli obiettivi, contenuti e risultati delle proprie politiche ma anche ricevere informazioni in entrata PORTAVOCE: - rapporto fiduciario col vertice politico - interprete della volontà politica - ruolo di fatto ambiguo (riflette il nodo irrisolto del rapporto fra com. politica e com. istituzionale “punto di riferimento di ogni processo esterno di informazione” [rovinetti] NECESSITA’ DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE direttiva frattini (art. 3) “STRUTTURA DI COORDINAMENTO” (direttore u.r.p. + direttore uff. stampa + portavoce) FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO, RACCORDO PIANO DI COMUNICAZIONE Obiettivi e strategie della com. integrata Fasi Strumenti e risorse Meccanismi di valutazione PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO: PARTECIPAZIONE TRASPARENZA ACCESSIBILITA’ FRUIBILITA’ INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE v. in particolare legge n. 150 / 2000 INADEGUATEZZA DELLA PROSPETTIVA DELLA LEGGE n. 150 qui il piano di comunicazione si inquadra nella fase che segue le decisioni e che precede la valutazione di impatto delle politiche serve a gestire la comunicazione quando le decisioni politiche sono già state assunte La progettazione della comunicazione istituzionale e i suoi risvolti organizzativi: il piano di comunicazione IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE: PIANO DI COMUNICAZIONE le informazioni vengono strutturate in una sequenza di azioni logicamente correlate, inserite in un contesto di riferimento e finalizzate al perseguimento degli obiettivi di policy individuati in sede politica relazione ad alto valore aggiunto fra l’istituzione e i suoi interlocutori STRUMENTO CIRCOLARE DEL PROCESSO DECISIONALE una comunicazione efficace rende il processo decisionale inclusivo e partecipativo. la comunicazione è strategica anche ai fini della valutazione ex ante: avere informazioni adeguate (e quindi anche consenso) sulle scelte pubbliche riduce la conflittualità e potenzia la fattibilità strumento flessibile e dinamico FINALITÀ DEL PIANO: definire una strategia, attraverso obiettivi chiari, definiti e misurabili il piano individua politiche di comunicazione utili ed efficaci rispetto all’individuazione degli obiettivi politici e all’attuazione delle politiche pubbliche ESEMPIO: obiettivo politico di mobilità sostenibile deve essere declinato in obiettivo di com. coerente: come promuovere la mobilità sostenibile - pubblici di riferimento - strategie - stili - strumenti