3. Partecipazine,
informazione e
comunicazione pubblica
una partecipazione pienamente consapevole
alle decisioni pubbliche
richiede la possibilità, per i decisori pubblici,
di conoscere l’opinione dei destinatari delle regole
e di dialogare con i cittadini
UN AMPIO E PLURALISTICO SISTEMA DI
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CIRCA GLI OBIETTIVI E LE SCELTE
relazioni unilaterali
relazioni bilaterali
ICT (technologies)
LA COMUNICAZIONE PUBBLICA ISTITUZIONALE:
CONSIDERAZIONI GENERALI E PROFILI
CONCETTUALI
il contesto e lo strumento che permette
ai diversi attori che intervengono nella sfera pubblica
di entrare in relazione tra loro,
di confrontare punti di vista e valori
per concorrere al comune obiettivo
di realizzare l’interesse della collettività
Crescente complessità
dei problemi da affrontare
Complessità dell’articolazione
organizzativa
Comunicazione pubblica
come “funzione”
dalla
“comunicazione per regolare”
comunicazione giuridico-formale, che serve per regolare giuridicamente i
rapporti fra i soggetti dell’ordinamento, dunque per applicare norme,
fornire certezze, ottenere la conoscibilità giuridica di un atto
(notificazioni, pubblicazioni, ecc.),
alla
“comunicazione di servizio”
informazioni agli utenti sulle modalità di funzionamento degli uffici e dei
servizi, la normativa applicabile, le prestazioni offerte, ecc.
alla
“comunicazione consensuale”, “condivisa”, “colloquiale”
strumento per regolare e/o amministrare “convincendo”.
Soggetto pubblico come imprenditore delle capacità presenti nella
società
DISTINZIONE INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE
informazione pubblica
 rapporto fra un soggetto e la realtà, per dare a questa un forma
(“in-formare”)
 rapporto di tipo unidirezionale amministrazione / cittadino
(diritto di accesso e/o obbligo informativi)
 l’informazione è oggettiva, ed ha lo scopo di agevolare chi la
riceve rendendo intelligibile la complessità che lo circonda
comunicazione pubblica
rapporto fra soggetti, per dare alla realtà un significato comune
(cum – munus da cui commune: “che svolge il suo compito
insieme ad altri”)
 la comunicazione è soggettiva, poiché il suo contenuto dipende
dal punto di vista dei soggetti che comunicano
 continuum rispetto all’informazione: entrambe utilizzano la
stessa materia prima, la realtà.
informazione e comunicazione pubblica come “funzioni”
•
•
•
•
•
attività
organizzazione
normativa
mezzi
persone
funzione
specialistica
e diffusa
TENDENZA VERSO
disciplina unitaria
in quanto entrambe le attività sono volte a realizzare i principi e
gli obiettivi riconducibili al modello costituzionale democratico
MA
importante mantenere
differenza concettuale
per evitare elusioni (invece frequenti) degli obblighi imposti
FONDAMENTO COSTITUZIONALE
Manca in Costituzione un riconoscimento esplicito della
comunicazione pubblica come funzione generale
MA:
ART. 64:
ART. 73:
ART. 97:
ART. 21:
pubblicità delle sedute delle Camere
pubblicità delle leggi, attraverso la pubblicazione
imparzialità e buon andamento della p.a.
diritto di accedere alle informazioni
E PIU’ IN GENERALE:
principio democratico
principio di partecipazione
principio di uguaglianza
principio di pubblicità come valore costituzionale
pubblicità
segreto
regola
eccezione
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
FUNZIONE PUBBLICA DI RILIEVO COSTITUZIONALE
CHE COINVOLGE TUTTI I LIVELLI DI GOVERNO
V. Sentenza Corte cost. n. 348/1990:
“L’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto
ad essere informati), esprime –al di là delle singole sfere di attribuzioni
rispettivamente assegnate allo Stato e alle Regioni- una condizione
preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per
l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello
Stato democratico. Nell’ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od
organo rappresentativo investito di competenze di natura politica, non
può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie
attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di
massa. Questo impiego, per quanto concerne le Regioni, quali soggetti
costituzionali investiti di competenze sia politiche che amministrative, si
riferisce, in particolare, a due aspetti: quello delle informazioni che la
Regione è tenuta ad offrire ai cittadini in ordine alle proprie attività ed ai
propri programmi e quello delle informazioni che la Regione può ricevere
dalla società regionale e che concorrono a determinare la partecipazione
di tale società alle scelte attraverso cui si esprime l’indirizzo politico e
amministrativo regionale”.
COMPETENZE COSTITUZIONALI
DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V COST.
La disciplina delle attività di informazione e di comunicazione pubblica
segue la disciplina dell’organizzazione dei soggetti pubblici
competenza escl. statale
(art. 117/II comma, lett. g)
competenza resid. regionale
(art. 117/IV comma)
nel rispetto:
dei principi costituzionali
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
incrocio con altre materie:
- “Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale” (competenza esclusiva dello Stato)
- “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”
(competenza esclusiva dello Stato)
- “Ordinamento della comunicazione” (competenza regionale concorrente)
- “Governo del territorio” (competenza regionale concorrente)
INDICAZIONI COMUNITARIE
“LIBRO BIANCO
SULLA POLITICA DI COMUNICAZIONE EUROPEA”
(Bruxelles, 2006)
1.
comunicazione come “politica pubblica in sé”
2.
Principi comuni proposti dalla Commissione
3.
Strumenti per agevolare il coinvolgimento dei cittadini
4.
Ruolo dei media e delle tecnologie
5.
Individuazione degli attori e dei livelli territoriali coinvolti nella
politica di buona comunicazione
Comunicazione interna
• circolazione delle informazioni all’interno di ciascun ente e tra
enti diversi;
• formazione e aggiornamento del personale;
• modernizzazione e adeguamento delle strutture
Comunicazione esterna verso i mass media
• mira a far conoscere come operano le istituzioni e quali risultati
esse sono in grado di conseguire.
• Promozione dell’immagine
•
•
•
•
•
Comunicazione esterna verso i cittadini
Comunicazione normativa
Comunicazione delle attività istituzionali
Comunicazione di servizio
Comunicazione di promozione dell’immagine
Comunicazione sociale
Comunicazione normativa:
a) comprensibilità delle disposizioni normative (drafting);
b) conoscibilità (sistemi efficaci di pubblicazione)
Comunicazione delle attività istituzionali:
illustrazione delle attività delle istituzioni (nazionali e
territoriali)
Comunicazione di servizio:
facilitare il cittadino nel rapporto con le istituzioni
(dépliant, numeri verdi, numeri telefonici dedicati, siti
internet, televideo, ecc.).
Comunicazione di promozione dell’immagine:
autopromozione – è la forma di comunicazione pubblica
più vicina alla comunicazione di mercato, in particolare
alla corporate advertising
Tuttavia qui dovrebbe prevalere la dimensione informativa
rispetto a quella persuasiva che mira alla raccolta del
consenso (v. le campagne sull’Esercito, le Regioni, ecc.).
Comunicazione sociale:
l’ambito è lo stesso della comunicazione sociale realizzata
dall’area del non profit; i grandi temi sociali nei confronti
dei quali è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica.
Cambiano i soggetti (in questo caso le istituzioni) e il ruolo
svolto (doverosità per i soggetti pubblici, scelta per quelli
privati).
LA DISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE PUBBLICA
un’ evoluzione normativa
fortemente frammentaria
e settoriale
1970 – 1990:
graduale affermazione dei principi di
accesso, trasparenza, partecipazione, istituzione
degli urp
(Leggi n. 349/1986, n. 142/1990, n. 241/1990, D. lgs.
n. 29/1993)
1990 - 2000:
avvio delle politiche di organizzazione,
informatizzazione, semplificazione
(D. Lgs. n. 29/93 - istituzione dell’U.R.P.;
D. Lgs. n. 39/93 - istituzione della R.U.P.A.;
D. Lgs. n. 135/99 - trattamento dati P.A.;
Legge n. 59/97, art. 15/II – doc. informatico
Legge n. 127/97 - semplificazione certif. amm.
Legge n. 50/99 - delegificazione e testi unici)
2000:
prima disciplina organica della funzione di
informazione e comunicazione pubblica
(Legge n. 150/2000)
post 2000:
politiche di valorizzazione delle nuove tecnologie
(e-government, e-governance)
anche su impulso dell’Unione europea
(Libro Verde sull’informazione pubblica,
Libro Bianco di Delors, E-Europe, ecc.)
- D. Lgs. n. 10/2002 - Firma digitale;
- Circ. n. 3/2001 - Web usability;
- Dir.M. 7.2.2002 - Attività di comunicazione p.a.;
- Dir.M. 9.12.2002 e 27.11.2003 – Gestione
elettronica dei flussi documentali;
- Dir.M. 18.12.2003: Linee guida per la
digitalizzazione della p.a. 2004;
- Legge n. 4/2004: Accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici
- D. Lgs. n. 82/2005: Codice digitale della p.a.
LA LEGGE N. 150/2000
E LA DIRETTIVA FRATTINI
 obiettivi (art. 1/I)
destinatari
 definizione delle attività di informazione e comunicazione
(art. 1/IV + art. 2 dir.)
valorizzazione
com. interna
 contenuti (art. 1/V)
 formazione professionale (art. 4)
 strumenti: programma e piano di comunicazione (artt. 11 e 12)
com. esterna
 strutture:
u.r.p.
com. interna
portavoce
com. ai media
uff. stampa
soggetti
U.R.P.: - ampliati i compiti e il ruolo
- interfaccia del cittadino – utente
Attraverso l’U.R.P. l’amministrazione legge i bisogni della società
civile, per farne oggetto e obiettivo della progettazione nonché
criterio di valutazione delle politiche pubbliche
UFFICIO STAMPA:
- funzione specialistica (giornalista)
- costruzione dell’immagine e dell’identità
dell’istituzione – consenso - rappresentatività
Attraverso i media l’istituzione può pianificare una divulgazione
efficace degli obiettivi, contenuti e risultati delle proprie politiche
ma anche ricevere informazioni in entrata
PORTAVOCE:
- rapporto fiduciario col vertice politico
- interprete della volontà politica
- ruolo di fatto ambiguo (riflette il nodo irrisolto
del rapporto fra com. politica e com. istituzionale
“punto di riferimento di ogni processo esterno di
informazione” [rovinetti]
NECESSITA’ DI
INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE
direttiva frattini
(art. 3)
“STRUTTURA DI COORDINAMENTO”
(direttore u.r.p. + direttore uff. stampa + portavoce)
FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO, RACCORDO
PIANO DI COMUNICAZIONE
Obiettivi e strategie della com. integrata
Fasi
Strumenti e risorse
Meccanismi di valutazione
PRINCIPI GENERALI
DI RIFERIMENTO:
PARTECIPAZIONE
TRASPARENZA
ACCESSIBILITA’
FRUIBILITA’
INTEGRAZIONE
PROGRAMMAZIONE
v. in particolare
legge n. 150 / 2000
INADEGUATEZZA DELLA PROSPETTIVA DELLA LEGGE n. 150
qui il piano di comunicazione
si inquadra nella fase
che segue le decisioni
e che precede la valutazione di impatto delle politiche
serve a gestire la comunicazione
quando le decisioni politiche
sono già state assunte
La progettazione della
comunicazione istituzionale
e i suoi risvolti organizzativi:
il piano di comunicazione
IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE: PIANO DI COMUNICAZIONE
le informazioni vengono strutturate in una sequenza di azioni
logicamente correlate, inserite in un contesto di riferimento e
finalizzate al perseguimento degli obiettivi di policy individuati
in sede politica
relazione ad alto valore aggiunto fra l’istituzione e
i suoi interlocutori
STRUMENTO CIRCOLARE DEL PROCESSO DECISIONALE
una comunicazione efficace rende il processo decisionale
inclusivo e partecipativo.
la comunicazione è strategica anche ai fini della
valutazione ex ante: avere informazioni adeguate
(e quindi anche consenso) sulle scelte pubbliche
riduce la conflittualità e potenzia la fattibilità
strumento flessibile e dinamico
FINALITÀ DEL PIANO:
definire una strategia,
attraverso obiettivi chiari, definiti e misurabili
il piano individua politiche di comunicazione utili
ed efficaci rispetto all’individuazione degli obiettivi
politici e all’attuazione delle politiche pubbliche
ESEMPIO: obiettivo politico di mobilità sostenibile
deve essere declinato in obiettivo di com.
coerente:
come promuovere la
mobilità sostenibile
- pubblici di riferimento
- strategie
- stili
- strumenti
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