Il giudizio di legittimità
costituzionale
4. Il giudizio di legittimità
costituzionale
• Sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della
Costituzione (rigidità)
con potere di espungere dall’ordinamento/non
applicare
• Reazione di un determinato giudice, adito in
determinati modi, verso determinate infrazioni
• Legame fra sistema di giustizia costituzionale e
concezione della Costituzione
• Controllo
• preventivo o successivo
• diffuso o accentrato
• in via diretta (principale) o indiretta (incidentale)
C. Casonato, dir. cost. 2010
Il judicial review: le basi
• Il timore della tirannia della maggioranza
• Checks & Balances
• Il giudice di common law
• Una Costituzione:
• Scritta
• Suprema: The supreme law of the land (VI)
• Rigida (V)
• Garantita (VI)? E giuridica
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: i precedenti
- Bonham’s case (1610)
- James Otis (1761): “Una legge contro la Costituzione
o l’equità naturale è nulla”
- Giurisdizione del Privy Council contro atti delle
colonie contrastanti con le leggi di Westminster
- Costituzioni statali: Pennsylvania, Vermont, New
York: organi politici
- Dichiarazioni di incostituzionalità di leggi statali
da parte dei giudici statali (1776-1787)
C. Casonato, dir. cost. 2010
Marbury v. Madison (1803)
• Has the applicant a right to the commission he demands?
• If he has a right, and that right has been violated, do the laws
of this country afford him a remedy?
• If they do afford him a remedy, is it a mandamus issuing from
this court?
“Tra queste alternative, non c’è via di mezzo.
O la Costituzione è una legge superiore, come tale non
modificabile con procedure ordinarie, oppure ha il rango di legge
ordinaria, e come gli altri atti, può essere modificata quando il
potere legislativo lo decida. Se la prima alternativa è quella vera,
allora una legge ordinaria, contraria alla Costituzione, non è
legge; se è la seconda alternativa quella vera, allora le costituzioni
scritte sono tentativi assurdi, da parte del popolo, di porre dei
limiti a un potere per sua stessa natura non limitabile.”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Marbury v. Madison (segue)
“Se un atto del potere legislativo, contrario alla Costituzione, è
nullo, questo atto vincola ciononostante le Corti, obbligandole ad
applicarlo? In altre parole, anche se non è una legge, opera come se
fosse una legge?”
“E’ dovere e competenza del potere giudiziario di dire che cos’è la
legge… Se c’è un conflitto fra due leggi, le corti devono decidere
l’operatività di ciascuna. Allo stesso modo, se una legge è in contrasto
con la Costituzione; se sia la legge che la Costituzione trovano
applicazione in un determinato caso, in modo che la Corte debba
decidere il caso in conformità alla legge, senza considerare la
Costituzione, oppure in conformità alla Costituzione, senza considerare
la legge, la Corte dovrà determinare quale di queste regole contrastanti
deve essere applicata. Questa è l’essenza stessa della funzione
giudiziaria. Se poi, le corti devono considerare la Costituzione, e la
Costituzione è legge superiore a qualsiasi altra legge dell’ordinamento,
sarà la Costituzione, e non la legge ordinaria, ad essere applicata al
caso in questione.”
C. Casonato, dir. cost. 2010
La legittimazione
Kelsen: “L’organo legislativo si considera in realtà libero creatore del
diritto e non organo che lo applica, vincolato dalla costituzione (…).
Non è quindi possibile contare sullo stesso Parlamento per realizzare
la sua subordinazione alla costituzione. Il compito di annullare i suoi
atti incostituzionali va affidato ad un organo diverso, indipendente
da esso e da qualunque altra autorità statale, cioè ad una
giurisdizione o tribunale costituzionale”
Tocqueville, “Gli americani hanno costruito il potere giudiziario come
contrappeso e barriera al potere legislativo;… un potere politico di
prim’ordine... La causa si trova solamente in ciò: hanno riconosciuto
ai giudici il diritto di fondare le loro decisioni sulla Costituzione
piuttosto che sulle leggi... So che negando ai giudici il potere di
dichiarare incostituzionali le leggi attribuiamo al corpo legislativo il
potere di cambiare la Costituzione. Ma è meglio concedere questo
potere a degli uomini che rappresentano imperfettamente la volontà
del popolo che ad altri che non la rappresentano affatto”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Il modello italiano
• Giudizio incidentale,
• Successivo e concreto,
• L’ordinanza di rinvio:
• Rilevanza e non manifesta infondatezza
(ord. Trib. Catania, 2004)
• L’obbligo di interpretazione conforme
• Indisponibile
C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 151/2009
La legge 40/2004 (pma): il “nuovo” art. 14.1
• 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare
un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario
• ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
BD Trento - 2009
Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente
alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre».
La previsione della creazione di un numero di embrioni non
superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle
condizioni soggettive della donna che di volta in volta si
sottopone alla procedura di procreazione medicalmente
assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost.,
riguardato sotto il duplice profilo del principio di
ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il
legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni
dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla
salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del
feto – ad esso connesso.
BD Trento - 2009
Il “nuovo” art. 14.3
“Senza pregiudizio per la salute della donna”
Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione è
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile.
BD Trento - 2009
Il “nuovo” art. 14.1
“È vietata la crioconservazione e la soppressione di
embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.”
MA
Sent. 151: “conclusioni, che introducono una deroga al
principio generale di divieto di crioconservazione di cui
al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della
caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che
determina la necessità del ricorso alla tecnica di
congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma
non impiantati per scelta medica”
BD Trento - 2009
Il giudizio incidentale
• Giudizio successivo
• Il controllo preventivo e la riforma del Titolo V
• Giudizio incidentale
• Principale: Stato e Regioni
• Statuto TN.A.A. (art. 56)
• La rappresentanza autentica di lista (sent. 356/1998)
C. Casonato, dir. cost. 2010
Il ricorso diretto:
lo Statuto Tn-A.A./S.
Art. 56
Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei
diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle
caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la
maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel
Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può
chiedere che si voti per gruppi linguistici.
Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta,
ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il
voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo
linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del
gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i
motivi di cui al precedente comma.Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 356/1998
“la scelta, operata dallo stesso statuto [sistema proporzionale]
risponde alla ritenuta necessità che il sistema elettorale renda
possibile, con il metodo proporzionale, la rappresentanza
delle minoranze linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai
gruppi linguistici di esprimersi anche in quanto tali, in
relazione alla loro consistenza e sempre in forza delle libere
scelte degli elettori.”
“l’art. 25 dello statuto … non tollera la introduzione di elementi
che escludano, o rendano più difficoltosa, la rappresentanza
dei gruppi linguistici, considerati dallo stesso statuto, che
intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto
tali.”
Una rappresentanza autentica di lista
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue
• Giudizio accentrato, MA
• Diffuso: 1948-1956; diritto UE (e CEDU)?
• L’importanza del giudizio a quo:
• La collaborazione fra giudici e Corte
• l’obbligo dell’interpretazione conforme
C. Casonato, dir. cost. 2010
L’oggetto del controllo
• Leggi e atti aventi forza di legge
• Leggi costituzionali (sent. 1146/1988)
• Decreti legislativi (il parametro interposto)
• Decreti legge:
• la reiterazione: sentt. 360/1996 e 171/2007
C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 1146/1988
“La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che
non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto
essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da
altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la
stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti
assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma
repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non
essendo espressamente menzionati fra quelli non
assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale,
appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda
la Costituzione italiana.”
C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 1146/1988
“Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a
giudicare sulla conformità delle leggi di revisione
costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei con
fronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se
così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di
considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della
Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in
relazione alle sue norme di più elevato valore.”
MA: testo? Conseguenze?
C. Casonato, dir. cost. 2010
Le tappe del costituzionalismo
1215 (UK) diritti/privilegi, “rigidità”, “garanzia”,
pluralismo
1789 (FR) “separazione” dei poteri, diritti/privilegi,
negazione del pluralismo
1803 (US) Judicial review of legislation
1988 (IT) il controllo del potere di revisione
costituzionale
1996 (SAfr) il controllo del potere costituente?
C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 360/1996
La reiterazione dei dl è incostituzionale perché
“perché altera la natura provvisoria della decretazione
d'urgenza…;
perché toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della
necessità e dell'urgenza…;
perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia
del decreto non convertito...
Su di un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più
se diffusa e prolungata nel tempo… viene a incidere negli
equilibri istituzionali…, alterando i caratteri della stessa forma
di governo.
Non solo. Questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per
intaccare anche la certezza del diritto”
C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 171/2007
“E’ opinione largamente condivisa che l’assetto delle fonti
normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la
forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato
alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che
s’ispirano al principio della separazione dei poteri e della
soggezione della giurisdizione e dell’amministrazione alla
legge, l’adozione delle norme primarie spetta agli organi o
all’organo il cui potere deriva direttamente dal popolo”.
“il difetto dei requisiti del «caso straordinario di necessità e
d’urgenza», una volta intervenuta la conversione, si traduce in
un vizio in procedendo della relativa legge”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Ancora: Costituzioni rigide e
flessibili
• La distinzione basata sulla procedura
• La distinzione funzionale, di scopo
P
Cost. FLESSIBILE:
Cost. RIGIDA:
L
• Flessibile riguardo alla legge
• Stabilità e mutamento
U
(proc. di modifica)
R • Sottoposizione della legge alla
• Iper-rigida riguardo alla
Costituzione (Corte), garante
A
concessione irrevocabile di un
dell’assetto complessivo
procedimento legislativo
L • Controllo di legittimità
concordato (King in P)
I
costituzionale da parte di un
• Sovranità della legge, garante
“giudice” terzo
S
delle libertà fondamentali
M • Scomparsa (trasferimento) della
sovranità
O
C. Casonato, dir. cost. 2010
Il parametro
• La Costituzione
• I principi supremi
• Il parametro interposto
• La legge delega
• La CEDU e il ruolo delle sent. 348 e 349 dopo Lisbona
• La problematica evoluzione del diritto europeo
C. Casonato, dir. cost. 2010
La tipologia delle decisioni:
l’inammissibilità
• Mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi
• Errori procedurali
• Oggetto carente: ordinanza o sentenza
• Questioni irrilevanti:
ordinanza (restituzione atti) o sentenza
• Imprecisione del thema decidendum
• Il limite della discrezionalità
(ord. 389/1988; sent. 138/2010)
C. Casonato, dir. cost. 2010
La tipologia delle decisioni:
rigetto e accoglimento
• Rigetto
• Sentenze e ordinanze di manifesta infondatezza
• Non fondatezza della questione: efficacia inter partes
• Accoglimento
• Sentenze: incostituzionalità della legge, eff. erga omnes
• “Annullamento” per vizio, valore costitutivo
• Effetti retroattivi: “le norme dichiarate incostituzionali non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione” (art. 30.3, l. 87/1953)
C. Casonato, dir. cost. 2010
La tipologia delle decisioni:
le sentenze interpretative
• Di rigetto
• Questione infondata per cattiva interpretazione
• L’obbligo di interpretazione conforme:
l’interpretazione sistematica
• Interpretative di rigetto e diritto vivente
• Di accoglimento
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: le sentenze manipolative
• Sentenze di accoglimento parziale:
“nella parte in cui…”
• Sentenze additive
“nella parte in cui non…”
• Le “rime obbligate”
• Il problema delle additive di prestazione
• Sentenze sostitutive
“nella parte in cui prevede x anziché y”
• Sentenze additive di principio
C. Casonato, dir. cost. 2010
L’accoglimento parziale
Sent. 440/1995
• C.p. art. 724: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con
invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli
o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito
con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila”
• Abrogazione diretta? Indeterminatezza della fattispecie?
• L’evoluzione della formula nei precedenti della Corte
“La perdurante inerzia del legislatore non consente … di protrarre
ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la
preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia
di religione”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: gli effetti creativi
dell’accoglimento parziale
“La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma, del codice
penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte nella quale esso
comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza. La
fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale è scindibile in due
parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata
senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia
le espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui
contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle
diverse religioni; una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o
le Persone venerati nella religione dello Stato”
C.p. art. 724: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o
parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone
venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da
lire ventimila a seicentomila”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Eguaglianza e ragionevolezza:
le “addizioni” della Corte
• L’art. 3 e il principio di ragionevolezza
• La ratio della norma e
la struttura triangolare
della ragionevolezza
• La regola di
coerenza
31
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sent. 1/1987
“Assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, tuttavia,
emerge con decisione proprio in quella legge … anche la considerazione
degli interessi del bambino, che appare destinatario concorrente, quando
non prevalente ed esclusivo, di significative previsioni”. La tutela del
minore come “interesse di peculiare pregio costituzionale”
“orientamento sempre più diffuso secondo il quale i compiti della donna e
dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono
invece integrarsi reciprocamente”
“non vi é ragione di negare al padre … il diritto di avvalersi altresì, in caso di
mancanza o grave malattia della madre, della astensione c.d. obbligatoria
nei primi tre mesi, e dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del
bambino”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sent. 1/1987
“Leso resta l'art. 3 Cost. Da un lato, illegittimamente si discriminano i minori rimasti
privi dell'assistenza della madre, rispetto a tutti gli altri: solo ai primi, infatti, é
impedito di godere pienamente, nel delicato primo periodo di vita, dell'assistenza
almeno dell'unico genitore che é in grado di prestarla”
“Ma lesi, soprattutto, restano gli artt. 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37,
primo comma, Cost., perché la vigente normativa arreca grave pregiudizio sia al
valore della protezione della famiglia che a quello - centrale e preminente - della
tutela del minore”
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte
in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento
dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice … siano riconosciuti
anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta
impossibile per decesso o grave infermità”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Eguaglianza e ragionevolezza:
le sostituzioni della Corte
sent. 215/1987
Il caso:
Mancata ammissione di una diciottenne disabile a ripetere la
frequenza della prima classe di un Istituto Professionale
Beneficio relativo di apprendimento, ma notevole sul terreno
della socializzazione e integrazione
La legge (118/1971):
Sarà facilitata la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle
scuole medie superiori ed universitarie
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: sent. 215/1987
I motivi:
- superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale
irrecuperabilità
- La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni
normodotati costituisce… un rilevante fattore di socializzazione e può
contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato
- l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione
sono strumento fondamentale per [il] "pieno sviluppo della persona
umana"
- [gli impedimenti] vanno valutati esclusivamente in riferimento
all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente
contrapposto della comunità scolastica … senza cioè che la loro
permanenza possa imputarsi alla carenza delle strutture di sostegno
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: sent. 215/1987
- capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari,
adeguati alle rispettive situazioni di minorazione (art. 34)
- Lette alla luce di questi principi fondamentali [artt. 2 e 3], le
successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il
significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni
possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della
persona
-
-
Il diritto alla salute (art. 32) “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo ”
legge 833 “promozione della salute nell'età evolutiva...
favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti
handicappati”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: sent. 215/1987
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118 … nella parte in cui, in
riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà
facilitata", anziché disporre che "É assicurata" la frequenza alle
scuole medie superiori
C. Casonato, dir. cost. 2010
Eguaglianza e ragionevolezza: i limiti.
La sentenza 138/2010
Il dubbio sulle norme che “non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio
con persone dello stesso sesso”.
L’art. 2: questione “inammissibile, perché diretta ad
ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente
obbligata”.
“Si deve escludere … che l’aspirazione a tale
riconoscimento – che necessariamente postula una
disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare
diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere
realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio”
Il limite della discrezionalità politica
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sent. 138/2010
Gli artt. 3 e 29
Non cristalizzazione di famiglia e matrimonio,
interpretazione evolutiva, ma NON “spingersi fino al
punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in
modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche
non considerati in alcun modo quando fu emanata”
“Questo significato del precetto costituzionale [art. 29] non
può essere superato per via ermeneutica, perché non si
tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di
abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di
procedere ad un’interpretazione creativa.”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Il limite della discrezionalità
del Parlamento
Art. 28, l. 87/1953: “Il controllo di legittimità della Corte
costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge
esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato
sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.”
“la Corte deve verificare che l’addizione discenda direttamente
dalla Costituzione, come unica soluzione possibile, e non
comporti quindi alcuna scelta discrezionale su “se”
aggiungere e “che cosa” aggiungere. Qualora infatti siano
possibili più soluzioni, tutte costituzionalmente corrette, la
Corte deve arrestarsi, non potendo svolgere un’attività creativa
istituzionalmente riservata agli organi politici, in particolare al
Parlamento.”
(Presid. Bile, 2008)
C. Casonato, dir. cost. 2010
Costituzione e pluralismo
• Nesso inscindibile
“la costituzione offre un quadro di riferimento
sufficientemente ampio da consentire scelte politiche di
segno diversissimo”
“fissare i limiti entro i quali possono operarsi legittimamente
le distinte opzioni politiche (…) l’esistenza di una sola scelta
è la negazione del pluralismo”
• “interesse dell’ordinamento elevato a valore costituzionale,
garantisce la pluralità di indirizzi politici alternativi ma tutti
necessariamente conformi alle prescrizioni costituzionali”
• Pluralismo: “elemento connotativo ed indefettibile di una
comunità politica organizzata secondo le forme
istituzionali dello Stato liberale”
C. Casonato, dir. cost. 2010
La costituzione materiale
e i suoi rischi
• Il distacco fra precetto e realtà:
fisiologia e patologia
• La forza normativa della volontà politica
• Il principio normativo che fonda la validità del sistema
• L’insieme dei fini e dei valori che costituiscono l’effettivo
principio di unità e permanenza del sistema.
L’insieme delle forze politiche e sociali che esprimono
quei valori e che ne assicurano la realizzazione
(anche contro la Costituzione formale)
• Valore descrittivo v. rischio prescrittivo
C. Casonato, dir. cost. 2010
Un esempio: Costituzione
materiale e poteri del PdR
• Formazione del governo: artt. 92, 93, 94 Cost.
• Il Giornale, martedì 17 agosto 2010
Roma - Onorevole Maurizio Bianconi, non sia noioso però, le
questioni tecniche non le legge nessuno.
«Eh, lo so, ma queste cose bisogna dirle, Giorgio
Napolitano sta tradendo la Costituzione».
Olé, iniziamo bene.
«La Costituzione la puoi tradire non rispettandola, oppure
fingendo di rispettarla».
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue
Napolitano cita la Costituzione, però.
«Ma si rimangia una Costituzione da lui stesso costituita
sotto il profilo materiale».
Che detta un po’ meno cripticamente...
«Lui stesso formando il governo ha accreditato una prassi
che ora non può smentire. Un altro presidente della
Repubblica potrebbe farlo, lui ormai non può più tornare
indietro, perché si è autovincolato. Se tu stesso hai garantito
una Costituzione materiale basata sul risultato elettorale,
cercando un governo diverso in parlamento non stai
rispettando la Costituzione, ma solo contraddicendo te
stesso».
C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue
Presidenza della Repubblica - Nota: A proposito di alcune affermazioni dell'on.
Bianconi in una intervista a "Il Giornale” (Roma, 16 agosto 2010)
In una intervista apparsa sul quotidiano "Il Giornale" domenica
15 agosto, l'on. Maurizio Bianconi, vice-presidente del gruppo
dei deputati del PDL, si è abbandonato ad affermazioni
avventate e gravi sostenendo che il Presidente Napolitano “sta
tradendo la Costituzione”.
Essendo questa materia regolata dalla stessa Carta (di cui l'on.
Bianconi è di certo attento conoscitore), se egli fosse convinto
delle sue ragioni avrebbe il dovere di assumere iniziative ai sensi
dell'articolo 90 e relative norme di attuazione. Altrimenti le sue
resteranno solo gratuite insinuazioni e indebite pressioni, al pari
di altre interpretazioni arbitrarie delle posizioni del Presidente
della Repubblica e di conseguenti processi alle intenzioni.
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=10592
C. Casonato, dir. cost. 2010
Costituzione materiale e
salus rei publicae
C. Casonato, dir. cost. 2010
Corte cost. sent. n. 15/1982
CEDU: “non si colloca di per se stessa a livello costituzionale, dall'altro lato
non propone alcun criterio concreto” (MA ora 348 e 349/2007 e Lisbona)
RAGIONEVOLEZZA: “i limiti massimi della carcerazione preventiva…
valutati alla luce delle suesposte considerazioni, non possono considerarsi
irragionevoli, risultando disposti in ragione delle "obiettive difficoltà che
esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali" nei procedimenti
che hanno ad oggetto "i delitti commessi per finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico”
EMERGENZA: “condizione certamente anomala e grave, ma anche
essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure
insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte
nel tempo”
PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA: “non impedisce la carcerazione
preventiva, così questa non pregiudica quella”
IRRETROATTIVITA’: “Non può dirsi tuttavia che gli argomenti addotti a
sostegno di tale opinione rivelino una capacità di persuasione pari al loro
numero ”
C. Casonato, dir. cost. 2010
Stato costituzionale e cost. materiale,
pluralismo e sovranità
• Permanenza di una “sovranità condivisa”?
Pluralismo e condivisione delle scelte
fondamentali
• Lo stato costituzionale come stato in cui la
costituzione materiale perde i suoi caratteri
originari e diviene plurale:
politica e giurisdizione (costituzionale)
C. Casonato, dir. cost. 2010
La prevalenza dei “principi supremi”
• L’identità costituzionale dell’ordinamento
• La teoria dei controlimiti
• La CEDU: l’art. 117.1 e le sent. 347 e
348/2007 alla luce del nuovo art. 6 TUE
• Un elenco aperto?
• I limiti alla revisione costituzionale (1146/1988)
C. Casonato, dir. cost. 2010
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Il giudizio di legittimità costituzionale