La Costituzione italiana come fonte prevalente del diritto Introduzione Cenni storici: Statuto Albertino e Assemblea costituente • Caratteristiche: • Lunghezza • Apertura, principi (mitezza), pluralismo • Fonte prevalente del diritto: terzo significato 2 C. Casonato, dir. cost. 2010 Il diritto costituzionale • Testo costituzionale • Leggi costituzionali • “Tradizioni” costituzionali: modelli, principi • Interpretazione “sistematica” da parte della dottrina • Bilanciamento degli interessi • Giurisprudenza della Corte costituzionale • Ruolo del giudice a quo • Legislazione ordinaria • Materia elettorale, referendum, regioni, ordinamento giudiziario • Regolamenti C. Casonato, dir. cost. 2010 Lo Statuto Albertino “CARLO ALBERTO, per la grazia di Dio, RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, Ecc. Ecc. Ecc. Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:…” 4 C. Casonato, dir. cost. 2010 Lo Statuto Albertino: Costituzione “programmatica” • Lo Statuto albertino “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi” (24) • “La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive” (26) 5 C. Casonato, dir. cost. 2010 Le leggi razziali (’38-’39) “Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica” “A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica…” “I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI” “Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito” 6 C. Casonato, dir. cost. 2010 L’assemblea costituente La Costituzione repubblicana fra mutamento e continuità • L’Assemblea costituente • Una nuova Costituzione • Un contesto giuridico e culturale di forte continuità con il fascismo • L’ostruzionismo della maggioranza • Una norma meramente programmatica? C. Casonato, dir. cost. 2010 La Costituzione fra dimensione programmatica e precettiva Corte cost. sent. 1/1956: l’oggetto REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 113. 1. Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni. 2. E' altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie. … 5. Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente. … 7. Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza. 9 C. Casonato, dir. cost. 2010 Segue: la sentenza n. 1 del 1956 “fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, come è stabilito nell'art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla Corte costituzionale in conformità dell'art. 136 della stessa Costituzione. L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.” 10 C. Casonato, dir. cost. 2010 Segue: la sentenza n. 1 del 1956 “Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione (…). I due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge.” “la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche” 11 C. Casonato, dir. cost. 2010 Segue: la sentenza n. 1 del 1956 Art. 113 “col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica sicurezza il diritto, che l'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o il negare l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero. ” Sentenza di accoglimento (parziale) + monito 12 C. Casonato, dir. cost. 2010 La prevalenza della Costituzione 1. L’applicazione diretta di norme costituzionali 2. L’interpretazione conforme 3. Un atto normativo che raramente prevale secondo le logiche dell’abrogazione (cronologia) 4. o più spesso dell’invalidità (gerarchia) L’interpretazione come attività di riconduzione a coerenza del sistema 13 C. Casonato, dir. cost. 2010 1. L’applicazione diretta di norme costituzionali • I casi storici • La delega di bilanciamento • Lacuna: la Costituzione come fonte della regola del caso 14 C. Casonato, dir. cost. 2010 Un esempio: Il diritto del fine-vita Un precedente: Corte cost. sent. 347 del 1998 “L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell’attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali.” Segue: il “caso Welby” Tribunale di Roma, Sez. I civile, ord. 16-12-2006 “il divieto di accanimento terapeutico è un principio solidamente basato sui principi costituzionali di tutela della dignità della persona, previsto nel codice deontologico medico, dal Comitato Nazionale per la Bioetica, dai trattati internazionali, in particolare dalla Convenzione Europea, nonché condiviso anche in prospettiva morale religiosa… concetti sì di altissimo contenuto morale e di civiltà e di intensa forza evocativa (primo fra tutti "la dignità della persona"), ma che sono indeterminati e appartengono ad un campo non ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito dall'intervento del Giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso C. Casonato, dir. cost. 2010 all’analogia o ai principi generali16dell'ordinamento” Segue “il diritto del ricorrente di richiedere la interruzione della respirazione assistita ed distacco del respiratore artificiale, previa somministrazione della sedazione terminale, deve ritenersi sussistente alla stregua delle osservazioni di cui sopra, ma trattasi di un diritto non concretamente tutelato dall'ordinamento… Solo la determinazione politica e legislativa, facendosi carico di interpretare la accresciuta sensibilità sociale e culturale verso le problematiche relative alla cura dei malati terminali, di dare risposte alla solitudine ed alla disperazione dei malati…, può colmare il vuoto di disciplina” 17 C. Casonato, dir. cost. 2010 Segue: il “caso Englaro” Corte di Cass., Sez. I civile, sent. 16.10.2007, n. 21748 “Il principio del consenso informato… ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell’art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell’art. 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte cost., sentenza n. 471 del 1990); e nell’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo…, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, ma li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana” 18 C. Casonato, dir. cost. 2010 Segue “al giudice non può essere richiesto di ordinare il distacco… la decisione del giudice può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea persona.” Casonato, dir. cost. 2010 19 stessa di dignità della C. 2. L’interpretazione conforme • Anche norme programmatiche hanno “efficacia giuridica interpretativa” (Crisafulli, ‘52) • La sent. 356/1996: “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (…), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali.” 20 C. Casonato, dir. cost. 2010 Segue: la sent. 3 del 1956 • Responsabilità del direttore di giornale “per ciò solo”: personale o per fatto altrui? • “quale sia l'efficacia delle decisioni del giudice ordinario nei confronti delle decisioni della Corte con particolare riferimento al potere interpretativo di questa nei confronti della norma ordinaria” • “Si volle dire che la responsabilità del direttore si fonda sulla circostanza, propria di lui, di non aver osservato gli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli è tenuto per il fatto di essere direttore… • La conseguenza è che non esiste contrasto tra l'art. 57, n. 1 Cod. pen. e l'art. 27 della Costituzione” Segue: la sent. 10 del 1993 • “le questioni sono non fondate nei sensi indicati in motivazione” • “il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato [alla difesa]” • “L'interpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza gratuita di un interprete, basato sull'art. 143 c.p.p., fa venir meno i dubbi di legittimità costituzionale manifestati” Segue • Interpretazione conforme v. intenzione del legislatore Trib. Cagliari, sent. 2508/2007: gli strumenti per ricostruire la volontà del legislatore “costituiscono un valido supporto per l'individuazione del significato dei termini utilizzati, che va rinvenuto in quello «fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (art. 12preleggi), ma non possono impedire che la disposizione, quando il suo tenore letterale non sia univoco, vada intesa in modo compatibile con i valori ed i principi sovraordinati sanciti dalla Carta costituzionale” 23 C. Casonato, dir. cost. 2010 Segue • L’obbligo di interpretazione conforme e le ordinanze di manifesta inammissibilità • Il problema della pubblicità • Le Critiche di apertura eccessiva/controllo diffuso 3. L’abrogazione di norme precedenti • Fenomeno raro: condizionato dalla specificità della norma • L’abrogazione implicita da parte delle leggi di revisione costituzionale (l. cost. 3/2001) • Sent. 422/2002: regioni invitate a “prendere ciò che la Costituzione dà loro, senza necessità di rimuovere previamente alcun impedimento normativo” 25 C. Casonato, dir. cost. 2010