La Costituzione italiana
come
fonte prevalente del diritto
Introduzione
Cenni storici: Statuto Albertino e
Assemblea costituente
• Caratteristiche:
• Lunghezza
• Apertura, principi (mitezza), pluralismo
• Fonte prevalente del diritto: terzo significato
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C. Casonato, dir. cost. 2010
Il diritto costituzionale
• Testo costituzionale
• Leggi costituzionali
• “Tradizioni” costituzionali: modelli, principi
• Interpretazione “sistematica” da parte della dottrina
• Bilanciamento degli interessi
• Giurisprudenza della Corte costituzionale
• Ruolo del giudice a quo
• Legislazione ordinaria
• Materia elettorale, referendum, regioni, ordinamento giudiziario
• Regolamenti
C. Casonato, dir. cost. 2010
Lo Statuto Albertino
“CARLO ALBERTO, per la grazia di Dio, RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
Ecc. Ecc. Ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto
avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8
dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli
eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in
loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente
consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di
conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della
Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel
presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi
vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo,
che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo
determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure
Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più
degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra
certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo
ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed
irrevocabile della Monarchia, quanto segue:…”
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Lo Statuto Albertino:
Costituzione “programmatica”
• Lo Statuto albertino
“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono
eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti
civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e
militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi” (24)
• “La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei
casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive” (26)
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Le leggi razziali (’38-’39)
“Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti
alunni di razza ebraica”
“A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani,
non possono essere ammesse persone di razza ebraica…”
“I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e
delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno
di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre
1938-XVI”
“Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con
persona appartenente ad altra razza è proibito”
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L’assemblea costituente
La Costituzione repubblicana fra
mutamento e continuità
• L’Assemblea costituente
• Una nuova Costituzione
• Un contesto giuridico e
culturale di forte continuità
con il fascismo
• L’ostruzionismo della
maggioranza
• Una norma meramente
programmatica?
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La Costituzione fra dimensione
programmatica e precettiva
Corte cost. sent. 1/1956: l’oggetto
REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Art. 113.
1. Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è
vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in
circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.
2. E' altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al
pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per
comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.
…
5. Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.
…
7. Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la
licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.
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Segue: la sentenza n. 1 del 1956
“fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte costituzionale a
giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge, come è stabilito nell'art. 134 della Costituzione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta
che dalla Corte costituzionale in conformità dell'art. 136 della stessa
Costituzione.
L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisca
solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non
può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della
Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna
distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi
ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta
nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori,
siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la
legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione
rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.”
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C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sentenza n. 1 del 1956
“Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi
anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa
configurare un problema di abrogazione (…). I due istituti giuridici
dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono
identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con
competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in
confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti
perché si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi
generali sono assai più limitati di quelli che possano consentire la
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge.”
“la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può
essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una
legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale,
potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in
determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si
dicono programmatiche”
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C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sentenza n. 1 del 1956
Art. 113 “col prescrivere l'autorizzazione, sembra far
dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica
sicurezza il diritto, che l'art. 21 della Costituzione conferisce
a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali
illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico
di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere
o il negare l'autorizzazione può significare praticamente
consentire o impedire caso per caso la manifestazione del
pensiero. ”
Sentenza di accoglimento (parziale) + monito
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C. Casonato, dir. cost. 2010
La prevalenza della Costituzione
1. L’applicazione diretta di norme costituzionali
2. L’interpretazione conforme
3. Un atto normativo che raramente prevale
secondo le logiche dell’abrogazione (cronologia)
4. o più spesso dell’invalidità (gerarchia)
L’interpretazione come attività di
riconduzione a coerenza del sistema
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C. Casonato, dir. cost. 2010
1. L’applicazione diretta di norme
costituzionali
• I casi storici
• La delega di bilanciamento
• Lacuna: la Costituzione come fonte della
regola del caso
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C. Casonato, dir. cost. 2010
Un esempio:
Il diritto del fine-vita
Un precedente: Corte cost. sent. 347 del 1998
“L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i
diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della
dignità della persona umana, appartiene primariamente
alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell’attuale
situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare
nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea
ad assicurare la protezione degli anzidetti beni
costituzionali.”
Segue: il “caso Welby”
Tribunale di Roma, Sez. I civile, ord. 16-12-2006
“il divieto di accanimento terapeutico è un principio solidamente basato
sui principi costituzionali di tutela della dignità della persona,
previsto nel codice deontologico medico, dal Comitato Nazionale per
la Bioetica, dai trattati internazionali, in particolare dalla
Convenzione Europea, nonché condiviso anche in prospettiva morale
religiosa…
concetti sì di altissimo contenuto morale e di civiltà e di intensa forza
evocativa (primo fra tutti "la dignità della persona"), ma che sono
indeterminati e appartengono ad un campo non ancora regolato dal
diritto e non suscettibile di essere riempito dall'intervento del Giudice,
nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso
C. Casonato, dir. cost. 2010
all’analogia o ai principi generali16dell'ordinamento”
Segue
“il diritto del ricorrente di richiedere la interruzione della
respirazione assistita ed distacco del respiratore artificiale, previa
somministrazione della sedazione terminale, deve ritenersi
sussistente alla stregua delle osservazioni di cui sopra, ma
trattasi di un diritto non concretamente tutelato
dall'ordinamento…
Solo la determinazione politica e legislativa, facendosi carico di
interpretare la accresciuta sensibilità sociale e culturale verso le
problematiche relative alla cura dei malati terminali, di dare
risposte alla solitudine ed alla disperazione dei malati…, può
colmare il vuoto di disciplina”
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Segue: il “caso Englaro”
Corte di Cass., Sez. I civile, sent. 16.10.2007, n. 21748
“Il principio del consenso informato… ha un sicuro fondamento
nelle norme della Costituzione: nell’art. 2, che tutela e promuove
i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e
dignità; nell’art. 13, che proclama l’inviolabilità della libertà
personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del
potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte cost.,
sentenza n. 471 del 1990); e nell’art. 32, che tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo…, e prevede la possibilità di
trattamenti sanitari obbligatori, ma li assoggetta ad una riserva
di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana”
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C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue
“al giudice non può essere richiesto di ordinare il distacco…
la decisione del giudice può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto
(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento
medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello
internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché
minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della
coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e
(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di
prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato,
tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di
cadere in stato di incoscienza, l’idea
persona.”
Casonato, dir. cost. 2010
19 stessa di dignità della C.
2. L’interpretazione conforme
• Anche norme programmatiche hanno
“efficacia giuridica interpretativa” (Crisafulli, ‘52)
• La sent. 356/1996:
“le leggi non si dichiarano costituzionalmente
illegittime perché è possibile darne interpretazioni
incostituzionali (…), ma perché è impossibile darne
interpretazioni costituzionali.”
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C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sent. 3 del 1956
• Responsabilità del direttore di giornale “per ciò solo”:
personale o per fatto altrui?
• “quale sia l'efficacia delle decisioni del giudice ordinario nei
confronti delle decisioni della Corte con particolare
riferimento al potere interpretativo di questa nei confronti
della norma ordinaria”
• “Si volle dire che la responsabilità del direttore si fonda sulla
circostanza, propria di lui, di non aver osservato gli obblighi
di vigilanza e di controllo ai quali egli è tenuto per il fatto di
essere direttore…
• La conseguenza è che non esiste contrasto tra l'art. 57, n. 1
Cod. pen. e l'art. 27 della Costituzione”
Segue: la sent. 10 del 1993
• “le questioni sono non fondate nei sensi indicati in motivazione”
• “il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle
norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla
esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a
render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato
diritto dell'imputato [alla difesa]”
• “L'interpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza
gratuita di un interprete, basato sull'art. 143 c.p.p., fa venir meno i
dubbi di legittimità costituzionale manifestati”
Segue
• Interpretazione conforme v. intenzione del legislatore
Trib. Cagliari, sent. 2508/2007: gli strumenti per ricostruire la
volontà del legislatore “costituiscono un valido supporto per
l'individuazione del significato dei termini utilizzati, che va rinvenuto
in quello «fatto palese dal significato delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (art. 12preleggi),
ma non possono impedire che la disposizione, quando il suo tenore
letterale non sia univoco, vada intesa in modo compatibile con i valori
ed i principi sovraordinati sanciti dalla Carta costituzionale”
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Segue
• L’obbligo di interpretazione conforme e le
ordinanze di manifesta inammissibilità
• Il problema della pubblicità
• Le Critiche di apertura eccessiva/controllo
diffuso
3. L’abrogazione di norme precedenti
• Fenomeno raro: condizionato dalla specificità
della norma
• L’abrogazione implicita da parte delle leggi di
revisione costituzionale (l. cost. 3/2001)
• Sent. 422/2002: regioni invitate a “prendere ciò
che la Costituzione dà loro, senza necessità di
rimuovere previamente alcun impedimento
normativo”
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