La giustizia costituzionale

Sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della
Costituzione (rigidità)
con potere di espungere dall’ordinamento

Reazione di un determinato giudice, adito in
determinati modi, verso determinate infrazioni

Legame fra sistema di giustizia costituzionale e
concezione della Costituzione

Controllo
 preventivo
 diffuso
 in
o successivo
o accentrato
via diretta (principale) o indiretta (incidentale)
Carlo Casonato
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Le basi del judicial review

Il timore della tirannia della maggioranza

Checks & Balances

Il giudice di common law

Una Costituzione:
Scritta
 Suprema: The supreme law of the land (VI)
 Rigida (V)
 Garantita (VI)? E giuridica

Carlo Casonato
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2
I precedenti
-
Bonham’s case (1610)
-
James Otis (1761): “Una legge contro la Costituzione o
l’equità naturale è nulla”
-
Giurisdizione del Privy Council contro atti delle
colonie contrastanti con le leggi di Westminster
-
Costituzioni statali: Pennsylvania, Vermont, New York:
organi politici
-
Dichiarazioni di incostituzionalità di leggi statali da
parte dei giudici statali (1776-1787)
Carlo Casonato
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Marbury v. Madison (1803)
Has the applicant a right to the commission he demands?
 If he has a right, and that right has been violated, do the laws of
this country afford him a remedy?
 If they do afford him a remedy, is it a mandamus issuing from
this court?

“Tra queste alternative, non c’è via di mezzo. O la Costituzione
è una legge superiore, come tale non modificabile con procedure
ordinarie, oppure ha il rango di legge ordinaria, e come gli altri atti,
può essere modificata quando il potere legislativo lo decida. Se la
prima alternativa è quella vera, allora una legge ordinaria,
contraria alla Costituzione, non è legge; se è la seconda
alternativa quella vera, allora le costituzioni scritte sono tentativi
assurdi, da parte del popolo, di porre dei limiti a un potere per sua
stessa natura non limitabile.”
Carlo Casonato
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Marbury v. Madison (segue)
“Se un atto del potere legislativo, contrario alla Costituzione, è
nullo, questo atto vincola ciononostante le Corti, obbligandole ad
applicarlo? In altre parole, anche se non è una legge, opera come
se fosse una legge?”
“E’ dovere e competenza del potere giudiziario di dire che
cos’è la legge… Se c’è un conflitto fra due leggi, le corti devono
decidere l’operatività di ciascuna. Allo stesso modo, se una legge
è in contrasto con la Costituzione; se sia la legge che la
Costituzione trovano applicazione in un determinato caso, in
modo che la Corte debba decidere il caso in conformità alla legge,
senza considerare la Costituzione, oppure in conformità alla
Costituzione, senza considerare la legge, la Corte dovrà
determinare quale di queste regole contrastanti deve essere
applicata. Questa è l’essenza stessa della funzione giudiziaria. Se
poi, le corti devono considerare la Costituzione, e la Costituzione
è legge superiore a qualsiasi altra legge dell’ordinamento, sarà la
Costituzione, e non la legge ordinaria,
ad essere applicata al caso
Carlo Casonato
in questione.”
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La legittimazione
Kelsen: “L’organo legislativo si considera in realtà libero creatore
del diritto e non organo che lo applica, vincolato dalla
costituzione (…). Non è quindi possibile contare sullo stesso
Parlamento per realizzare la sua subordinazione alla
costituzione. Il compito di annullare i suoi atti incostituzionali va
affidato ad un organo diverso, indipendente da esso e da
qualunque altra autorità statale, cioè ad una giurisdizione o
tribunale costituzionale”
Tocqueville, “Gli americani hanno costruito il potere giudiziario
come contrappeso e barriera al potere legislativo;… un potere
politico di prim’ordine... La causa si trova solamente in ciò:
hanno riconosciuto ai giudici il diritto di fondare le loro decisioni
sulla Costituzione piuttosto che sulle leggi... So che negando ai
giudici il potere di dichiarare incostituzionali le leggi attribuiamo
al corpo legislativo il potere di cambiare la Costituzione. Ma è
meglio concedere questo potere a degli uomini che
rappresentano imperfettamente
la volontà del popolo che ad
Carlo Casonato
altri che non la rappresentano
affatto”
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diritto costituzionale
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Il modello italiano: accentrato

Giudizio accentrato
 Diffuso: 1948-1956; diritto comunitario?
 L’importanza
del giudizio a quo:
- non manifesta infondatezza:
quando il giudice esorbita (ord. 3 maggio 2004, I sez. civ. Trib. Catania)
- l’obbligo dell’interpretazione conforme a Costituzione:
“le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è
possibile darne interpretazioni incostituzionali (…), ma perché è
impossibile darne interpretazioni costituzionali.” (sent. 301/2003)
- il problema delle ordinanze interpretative
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Segue: successivo e incidentale

Giudizio successivo:
 Preventivo: riforma Titolo V e statuti regionali

Giudizio incidentale

Principale: stato e regioni

Statuto TN.A.A. (art. 56)
la rappresentanza autentica di lista (sent. 356/1998)
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La composizione della Corte

Neutralità rispetto a
 Politica:
 Parti:
requisiti tecnici (art. 135.2)
federalismo (D, US), forma di governo (Fr)
 Interessi
politici e privati:
durata del mandato, incompatibilità






Immunità e improcedibilità
Inamovibilità
Convalida delle nomine
Trattamento economico
Autonomia finanziaria e normativa
Autodichia
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Il controllo di cost. sulle leggi

Leggi e atti aventi forza di legge
 Leggi
 Decreti
legislativi (il parametro interposto)
 Decreti
legge (la reiterazione: sent. 360/1996)
I

costituzionali (sent. 1146/1988)
regolamenti
Il giudice e l’ordinanza di rimessione
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Il giudizio in via principale

Simmetrie e asimmetrie fra stato e regioni
 Controllo
I


successivo
motivi
Il ricorso
I tempi
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La tipologia delle decisioni:
l’inammissibilità

Mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi

Errori procedurali

Oggetto carente: ordinanza o sentenza

Questioni irrilevanti:
ordinanza (restituzione atti) o sentenza

Imprecisione di thema decidendum

Political question (ord. 389/1988)
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La tipologia delle decisioni:
rigetto e accoglimento

Rigetto
 Sentenze
 Non

e ordinanze di manifesta infondatezza
fondatezza della questione: efficacia inter partes
Accoglimento
 Sentenze:
incostituzionalità della legge, eff. erga omnes
 “Annullamento”
per vizio, valore costitutivo
 Effetti
retroattivi: “le norme dichiarate incostituzionali non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione” (art. 30.3, l. 87/1953)
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La tipologia delle decisioni:
le sentenze interpretative

Di rigetto
 Questione
 L’obbligo
infondata per cattiva interpretazione
di interpretazione conforme: int. sistematica
 Interpretative

di rigetto e diritto vivente
Di accoglimento
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La tipologia delle decisioni:
manipolative di accoglimento

Sentenze di accoglimento parziale:
“nella parte in cui…”

Sentenze additive
“nella parte in cui non…”
 Le
“rime obbligate”
 Le
additive di prestazione

Sentenze sostitutive
“nella parte in cui prevede x anziché y”

Sentenze additive di principio
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Costituzione e pluralismo
 Nesso
inscindibile
“la costituzione offre un quadro di riferimento sufficientemente
ampio da consentire scelte politiche di segno diversissimo”
“fissare i limiti entro i quali possono operarsi legittimamente le
distinte opzioni politiche (…) l’esistenza di una sola scelta è la
negazione del pluralismo”
Pluralismo: “elemento connotativo ed indefettibile di una
comunità politica organizzata secondo le forme istituzionali dello
Stato liberale”
 “interesse dell’ordinamento elevato a valore costituzionale,
garantisce la pluralità di indirizzi politici alternativi ma tutti
necessariamente conformi alle prescrizioni costituzionali”

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La “deontologia” della Corte
1.
Preservare le possibilità della competizione
evitando l’assolutizzazione di un principio
2.
Il limite della discrezionalità del legislatore
3.
Rispetto della Costituzione e
del consenso sociale
4.
Una continuità criticamente vagliata
5.
La consapevolezza delle conseguenze
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La “deontologia” della Corte
1.
Preservare le possibilità della competizione
evitando l’assolutizzazione di un principio
La
tecnica del bilanciamento d’interessi:
la sentenza sull’aborto (27/1975)
Il
pluralismo radiotelevisivo (s. 225/1974):
- pluralismo esterno e interno
- occupazione di fatto delle frequenze, legittimata ex post
- (s. 466/2003) 2003 per trasferimento di emittenti eccedenti
- legge Gasparri e ddl Gentiloni
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La “deontologia” della Corte
2.
Il limite della discrezionalità del legisl.:
•
Il giudizio di ragionevolezza:
“Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge
o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di
natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere
discrezionale del Parlamento” (l. 87/1953)
- lo spazio vuoto di diritto costituzionale
eguaglianza, tertium comparationis e ratio legis
•
Parità uomo-donna:
sentenze 1/1987; 376/2000; 163/1993; 109/1993; 422/1995
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La “deontologia” della Corte
3.
Rispetto della Costituzione e del
consenso sociale (s. 15/1982)
4.
Una continuità criticamente vagliata
(s. 440/1995)
5.
La consapevolezza delle conseguenze
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