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La funzione dei “principi supremi” può
essere compresa attraverso l’analisi sul
sindacato delle fonti:
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nei confronti di quali norme si esercita il
controllo di costituzionalità alla luce dei
(soli) principi supremi?
1. Le leggi di revisione costituzionale
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1. Art. 134 Cost.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione
Sentenza n. 1146/1988: una legge costituzionale
rientra nella definizione leggi e degli atti, aventi forza
di legge, ma può essere sindacata alla luce dei soli
«principi supremi dell’ordinamento»
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2. Le norme “a copertura costituzionale”
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2.1 la legge di ratifica del Concordato
Art. 7 Cost.:
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale
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In tal senso si è espressa la Corte costituzionale, ad esempio nella
sentenza n. 30 del 1971 («É vero che questo articolo non sancisce solo un
generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e
la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato
in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia,
giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione
reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i
principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato.»).
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E nella sentenza n. 18 del1982 in materia di riserva alla giurisdizione dei
tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni
canonici trascritti agli effetti civili («La constatata violazione del supremo
principio del diritto alla tutela giurisdizionale, desunto dai parametri
costituzionali invocati dai giudici a quibus, che vuole siano in ogni caso
assicurati, a chiunque e per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio
(…) comporta la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle
denunciate norme, nella parte in cui le stesse prevedono che la dispensa
dal matrimonio rato e non consumato, ottenuta attraverso l'apposito
procedimento amministrativo canonico, possa produrre effetti civili
nell'ordinamento dello Stato.»)
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2.2. la legge di esecuzione del Trattato di adesione alla CEE
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Art. 11 Cost.:
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
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Art. 117 Cost.:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Sentenza n. 170/1984
Corte cost. sent. n. 170/1984:
sentenza Granital
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La violazione dell'art. 11 Cost. é, quindi, argomentata in base all'asserita
incompatibilità fra prescrizione comunitaria e legge nazionale
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La questione (…) é sollevata sull'assunto che, in conformità dell'attuale
giurisprudenza, le disposizioni di legge contrarie al regolamento comunitario non
possono considerarsi nulle od inefficaci, ma sono costituzionalmente illegittime, e
vanno in quanto tali denunziate in questa sede, per violazione dell'art. 11 Cost.
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il regolamento della CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore
interno. Questo risultato viene, peraltro, in considerazione sotto vario riguardo. In
primo luogo, sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge
interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo
prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della
Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l'osservanza del
Trattato di Roma e del diritto da esso derivato.
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Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella
comunitaria, é quest'ultima, in ogni caso, a prevalere
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Il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato,
sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie
con esso incompatibili: e il giudice nazionale investito della
relativa applicazione potrà giovarsi dell'ausilio che gli offre lo
strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, ai
sensi dell'art. 177 del Trattato. Solo così é soddisfatta la
fondamentale esigenza di certezza giuridica, sempre avvertita
nella giurisprudenza di questo Collegio, che impone eguaglianza
e uniformità di criteri applicativi del regolamento comunitario per
tutta l'area della Comunità Europea.
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Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero
settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto
interno sia sottratto alla competenza della Corte. Questo Collegio
ha (…) già avvertito come la legge di esecuzione del Trattato
possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai
principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale
e ai diritti inalienabili della persona umana (…).
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