PROCEDIMENTO DI REVISIONE
COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)
• Due deliberazioni successive di ciascuna Camera =
in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo.
• - Prima deliberazione = anche a maggioranza
relativa
• Navette
• - Seconda deliberazione = intervallo minimo di tre
mesi dalla prima deliberazione
MAGGIORANZE DELLA SECONDA
DELIBERAZIONE
• 1) Consenso dei 2/3 = entrata in vigore della legge
costituzionale
• 2) Se non c’è consenso dei 2/3 è sufficiente la
maggioranza assoluta
• Non c’è approvazione definitiva
• Pubblicazione notiziale per 3 mesi sulla G.U.
• Opzione del referendum
REFERENDUM (ART. 138 COST.)
• Minoranze del corpo elettorale (500.000 firme)
• Minoranze territoriali (5 Consigli regionali)
• Minoranze parlamentari (1/5 membri di una
Camera)
REFERENDUM (ART. 138 COST.)
• NO QUORUM MINIMO DI VOTANTI
• DIFFERENZA TRA REFERENDUM COSTITUZIONALE
(ART. 138 COST.) E REFERENDUM ABROGATIVO
(ART. 75 COST.)
• REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) =
EVENTUALE, SOSPENSIVO E OPPOSITIVO
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• Art. 139 Cost.: “La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale”.
• Referendum istituzionale 2 giugno 1946 = potere
costituente
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• Forma repubblicana: elettività del Capo dello Stato, principio
della sovranità popolare = art. 139 e art. 1, C. 2 Cost.: “La
sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione”
• Art. 2 Cost. (Diritti inviolabili dell’uomo)
• Art. 5 Cost. (Repubblica una e indivisibile)
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• CORTE COSTITUZIONALE:
• DISTINZIONE TRA NORME COSTITUZIONALE E
PRINCIPI SUPREMI COSTITUZIONALI
• Sent. Corte cost. n. 18/1982 = inviolabilità del
diritto di difesa.
• Sent. Corte cost. n. 1146/1988 = principi supremi
parametro anche delle leggi costituzionali
LE FONTI ESTERNE: IL DIRITTO
INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO
• Art. 10, c. 1 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute”
• - Forma di adattamento automatico
• - rinvio mobile, formale, non recettizio = rinvio alla
fonte di un ordinamento esterno.
• - adeguamento automatico anche alle modifiche
SENTENZA N. 48 DEL 1979
• L’IMMUNITA’ DEGLI AGENTI DIPLOMATICI DALLA
GIURISDIZIONE CIVILE = CONSUETUDINE
INTERNAZIONALE (FONTE FATTO)
RAPPORTO FRA CONSUETUDINI
INTERNAZIONALI E NORME COSTITUZIONALI
• Consuetudini preesistenti alla Costituzione =
principio di specialità
• Consuetudini successive alla Costituzione = deroga
alla Costituzione = unico limite i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale
RANGO DI FONTE DELLE CONSUETUDINI
INTERNAZIONALI
• - possibilità di derogare alla Costituzione ad
eccezione dei principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
• Traduzione di in vincolo internazionale
nell’ordinamento nazionale
• Rinvio fisso, materiale o recettizio
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
• - Art. 80 Cost.: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi”
• - Art. 87, c. 8 Cost.: il Presidente della Repubblica “ratifica i
trattati
internazionali,
previa,
quando,
occorra,
l’autorizzazione delle Camere”
DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO = I
TRATTATI INTERNAZIONALI
• PROCEDIMENTO COMPLESSO:
•
•
•
•
•
•
- NEGOZIAZIONE FRA STATI;
- FIRMA DEI PLENIPOTENZIARI;
- DISEGNO DI LEGGE
- APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
- RATIFICA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE
NELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE= SCAMBIO DELLE RATIFICHE O
DEPOSITO DELLE RATIFICHE
• - RATIFICA = “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ AUTORIZZATO A
RATIFICARE IL TRATTATO”
LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI
TRATTATI INTERNAZIONALI
• FONTE ATIPICA
• NON INNOVA L’ORDINAMENTO GIURIDICO
EFFETTI NELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL
TRATTATO
• ESECUZIONE
IL RINVIO FISSO
Rinvio fisso = specifico atto di un ordinamento
(Diritto internazionale pattizio = trattati
internazionali).
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO (ART. 80
COST.)
• ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO NAZIONALE
AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO:
• 1) legge di esecuzione:
• Ricezione diretta del trattato internazionale.
• 2) ordine di esecuzione:
• Rinvio fisso (materiale o recettizio)
RANGO DI FONTE = LEGGE DI ESECUZIONE DEL
TRATTATO INTERNAZIONALE
• LEGGE ORDINARIA
• GERARCHICAMENTE SUBORDINATA ALLA
COSTITUZIONE E ALLE LEGGI COSTITUZIONALI
RAPPORTO TRA UNA LEGGE DI ESECUZIONE
DEL TRATTATO E UNA LEGGE
CRITERIO CRONOLOGICO = LEX POSTERIOR
ASPETTO PECULIARE DELLA LEGGE DI
ESECUZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
• ART. 75 COST.:
• DIVIETO DI REFERENDUM ABROGATIVO: leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
ma anche le leggi di esecuzione dei trattati
internazionali
LE LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI
LATERANENSI
• Art. 7 Cost.: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani”
• Ordinamenti originari
• Concordato = strumento di regolazione dei rapporti
reciproci
• Principio concordatario
I PATTI LATERANENSI
• Cosa sono:
• Un Trattato internazionale (1929)
• I Patti lateranensi secondo la Costituzione (art. 7, c. 2): i
rapporti fra Stato e Chiesa “sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale”
• principio concordatario = non decisione unilaterale
dello Stato
IL REGIME CONCORDATARIO
• Nuovo Concordato del 1984 (l.n. 121/1985);
• Pluralismo religioso e laicità = il principio di
laicità non esclude valutazioni positive da
parte dell’ordinamento = garanzia del
principio di eguaglianza (art. 3, c.1 Cost.).
LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI:
CHE FONTI SONO?
• - non possono essere modificate da una legge statale
ordinaria
• - possono essere modificate solo da una legge preceduta da
un accordo bilaterale
• - possono derogare alle norme costituzionali eccetto i
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (Corte
cost. n. 30/1971; 18/1982)
• - efficacia di fonte costituzionale
• - forza attiva e forza passiva atipiche
• - divieto di referendum abrogativo
L’ART. 117, c. 1 COST.
• “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali”
SIGNIFICATO DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI
• - dovere di dare esecuzione ai trattati
stipulati e ratificati?
• NO
• Quali sono i trattati che vincolano le leggi
statali e regionali?
L. n. 131/2003
• - leggi di esecuzione di trattati che prevedono cessioni
paritarie e reciproche di sovranità = ordinamento europeo;
• - leggi di esecuzione di trattati che prevedono delimitazioni
reciproche di sovranità da parte di soggetti sovrani
(ordinamento esterno strumentale = art. 7 Cost.)
• - e poi?
ART. 117, c. 1 Cost.
- leggi di esecuzione di trattati che attuano integrando le norme
costituzionali.
- CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU)
- legge di esecuzione CEDU = norma interposta tra
Costituzione e legge ordinaria
- Se una legge nazionale viola CEDU = incostituzionalità per
norma interposta
LE FONTI EUROPEE
• Fondamento dell’Unione europea = art. 11 Cost.:
• “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”
DIRITTI EUROPEO
• Diritto convenzionale (Trattati)
• Diritto derivato (Regolamento, Direttiva, Decisioni)
• La Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 TUE) =
assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e
nell’applicazione del presente Trattato
IL REGOLAMENTO EUROPEO
• - portata generale
• - obbligatori in tutti i loro elementi
• - direttamente applicabili
LA DIRETTIVA EUROPEA
• - vincolanti verso gli Stati per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi
• - termine
LE DECISIONI
• - obbligatorie in tutti i loro elementi
• - direttamente applicabili
• - destinatari specifici (Stato membro o persona
giuridica)
DIRETTA APPLICABILITA’ ED EFFETTI DIRETTI
• Regolamento europeo = diretta applicabilità
• Direttive self executing = effetti diretti = le norme
non gli atti
• Ragione dell’effetto diretto = prevalenza del diritto
europeo sul diritto interno quando lo Stato non
attua la direttiva
DIRETTIVA EUROPEA SELF EXECUTING
• - norma chiara, precisa e non condizionata dall’atto
del legislatore nazionale;
• - attributiva ai singoli di un diritto
• - componente sanzionataria nei confronti dello
Stato inadempiente (Corte di giustizia: sentenze Van
Gend and Loos e Francovich).
• Corte di giustizia: effetto diretto = prevalenza
del diritto europeo sulle leggi nazionali;
• Adesione all’U.E.:
• Necessità di revisioni costituzionali?
• In Italia NO
ADESIONE DELL’ITALIA ALL’U.E.
• Art. 11 Cost. = clausola di autolimitazione della
sovranità;
• Legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di
Roma e dei trattati successivi (Lisbona TUE e TFUE)
• Ordine di esecuzione
LE FASI DEL CAMMINO COMUNITARIO SECONDO LA
CORTE COSTITUZIONALE: LE ANTINOMIE
1) Criterio cronologico (sent. n. 14/1964) = contrasto tra Corte
costituzionale e Corte di giustizia
2) Criterio gerarchico = leggi nazionali contrastanti con un
regolamento europeo precedente = violazione indiretta
dell’art. 11 Cost. = giudizio di costituzionalità
3) Sent. Granital n. 170/1984 (La Pergola): a) teoria dualistica;
b) non c’è un vero conflitto fra fonti; c) ripartizione di
competenze fra due ordinamenti; d) conflitto fra norme =
interpretazione = non applicazione della norma interna
contrastante con la norma europea
LA NON APPLICAZIONE
• Scelta della norma competente
• Non c’è vizio dell’atto (disapplicazione)
QUADRO DI RIFERIMENTO
• - conflitto tra legge ordinaria e norma europea self executing
(regolamento, direttiva con effetti diretti) = non applicazione
della legge ordinaria;
• conflitto tra legge ordinaria e norma europea non self
executing (direttiva) = questione di legittimità costituzionale
davanti alla Corte costituzionale;
• - conflitto tra norma costituzionale e norma europea =
norme europee possono derogare alle norme costituzionali
non ai principi fondamentali della Costituzione
I CONTROLIMITI
• Se una norma europea lede un principio
fondamentale della Costituzione cosa accade?
• Si impugna la legge di esecuzione dei trattati nella
parte in cui consente l’ingresso delle norme
europee confliggenti con il principio fondamentale.
LE LEGGI ORDINARIE
• Art. 70 Cost. = leggi formali
• Art. 70 Cost.: “La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle Camere”
• Fonti tipiche = corrispondenza tra forma ed efficacia
• Forma = soggetti; procedimento di formazione.
• Efficacia = lato attivo e lato passivo
LEGGI ATIPICHE E RINFORZATE
Atipicità = dissociazione tra forma ed efficacia
• = rinforzo:
• - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi e delle
loro successive modificazioni;
• - Leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle
Comunità e dell’Unione Europea;
• - Leggi esecutive dei trattati vincolanti la
legislazione ordinaria e regionale;
• - Leggi di attuazione delle direttive europee
Atipicità e rinforzo = fonti ‘comunitarie’
• - leggi di variazione territoriale delle Regioni che dispongono
il passaggio di una Provincia o di un Comune da una Regione
ad un’altra (art. 132, c.2 Cost.)
• - leggi di ricezione delle intese fra Stato e confessioni
acattoliche (art. 8, c. 3 Cost.)
• - leggi di ricezione di intese fra Stato e Regioni (art. 116, c. 3
Cost.)
• - Leggi di istituzione di Nuove Provincie e di mutamento
delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133, c. 1 Cost.);
• - Leggi di amnistia e indulto (art. 79, c. 2 Cost.) = fonte
comunitaria interna
• - Leggi sulla condizione giuridica dello straniero (art. 10, c. 2
Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali”)
I DECRETI LEGGE
• Art. 77 Cost., commi 2 e 3:
• “2. Quando in casi straordinari di necessità e urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione.
• 3. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto non convertito”
I DECRETI LEGGE
- Eccezione al principio della divisione dei poteri
• - Decreto legge = atto con forza di legge
• - Deliberazione del Consiglio dei Ministri
• - Emanazione del Presidente della Repubblica
• - Art. 15 l. n. 400/1988 = preambolo e clausola di
presentazione al Parlamento per la conversione in legge
IL DECRETO LEGGE
• Conversione in legge del decreto legge
• Governo = il decreto legge come allegato di un
disegno di legge “è convertito in legge il decreto
legge concernente ……….”
• Termine tassativo di sessanta giorni
IL DECRETO LEGGE
• Presupposti:
• 1) casi straordinari = eccezionali o imprevedibili;
• 2) di necessità = impossibilità di ricorrere a
strumenti ordinari
• 3) d’urgenza = bisogna provvedere immediatamente
CHI CONTROLLA L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI
DEL DECRETO LEGGE
• - in via preventiva = Presidente della
Repubblica
• - in via successiva = Corte costituzionale
• (requisiti di straordinarietà, necessità e
urgenza = condizioni di validità del decreto
legge)
ASSENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 77, C. 2
COST.
• - vizio di legittimità costituzionale del decreto legge;
• - vizio in procedendo della legge di conversione
(sent. n. 29/1995; n. 171/2007)
MANCATA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE
ENTRO I SESSANTA GIORNI
• - Decadenza del decreto legge
• - Effetti su tutti i rapporti che sono il frutto del
decreto legge
• Art. 77, c. 3 Cost.: “Le Camere possono, tuttavia,
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto non convertito”
• Legge di sanatoria = legge formale = riserva di legge
formale
• Si può sanare tutto? NO. Il caso del decreto legge
decaduto che aveva introdotto un’imposta
• Art. 77, c.2 Cost.: “Il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori”
• Responsabilità del Governo (dei ministri):
• - politica;
• - giuridica (penale, civile, amministrativa-contabile)
LA REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE
• - non conversione dei decreti legge entro i 60 giorni
(anche da parte di una Camera);
• - ‘nuovo’ (???) decreto legge che riproduce quello
scaduto
• - nuovo decreto = retroagisce alla data di entrata in
vigore del decreto legge reiterato
CORTE COSTITUZIONALE (SENT. N. 360/1996)
• - reiterazione del decreto legge:
• 1) viola la natura provvisoria del decreto legge;
• 2) fa perdere di importanza al carattere della
straordinarietà;
• 3) attenua la sanzione della perdita retroattiva di
efficacia del decreto legge non convertito
QUANDO DI PUO’ REITERARE IL DECRETO
LEGGE?
• Nuovo decreto deve basarsi su autonomi e
straordinari motivi di necessità e urgenza
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