ANALISI GIURISPRUDENZIALE SUI
PRINCIPI DI :
MATERIALITA’
OFFENSIVITA’
SUSSIDIARIETA’
AUTONOMIA
PRINCIPIO DI MATERIALITA’:
Non può esservi reato se la volontà criminosa non
si materializza in un comportamento esteriore,
munito di una sua corporeità e percepibile dai
sensi (cogitationis poenam nemo patitur)
«Il fatto materiale è la base prima e imprescindibile
di ogni giudizio di disvalore penale» (Mantovani)
PRINCIPIO DI MATERIALITA’:
• Funzione di delimitazione dell’illecito penale, con
il triplice divieto di considerare reato
Un atteggiamento volontario criminoso interno
(es.:il mero proposito omicida)
Un’intenzione
solo
dichiarata,
ma
non
materializzatasi nemmeno a livello di tentativo
Un modo di essere della persona che consista nel
carattere o nello stato di pericolosità
LIVELLI
DI
ESTRINSECAZIONE
CHE
SODDISFANO IL PRINCIPIO DI MATERIALITA’
1°LIVELLO
MINIMO
2°LIVELLO
INTERMEDIO
3°
LIVELLO
MASSIMO
• Estrinsecazione
minima
dell’inizio
dell’azione (tentativo o delitti di attentato)
• Realizzazione dell’intera azione (reati di
mera condotta)
• Realizzazione dell’evento materiale (reati
di evento)
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’
nullum crimen sine iniuria
Il fatto materiale deve ledere o porre in pericolo
il bene protetto giuridico
È strettamente collegato con quello di
legalità: l’interesse offeso costituisce un
elemento tipico del reato
assolve una funzione garantista
PRINCIPI DI MATERIALITA’ E
OFFENSIVITA’
Strumenti di più peculiare controllo critico,
che fissano precipui limiti contenutistici
all’utilizzo della sanzione penale ed alla
tipizzazione delle fattispecie:
1) Criteri di conformazione legislativa dei
fatti punibili;
2) Criteri giudiziari-interpretativi
PRINCIPI DI MATERIALITA’ E
OFFENSIVITA’
L’evoluzione
della
giurisprudenza
costituzionale dimostra come spesso i principi
di materialità e offensività – quando assurgono
a parametri di legittimità costituzionale – sono
a volte considerati in una dimensione
autonoma, ma gli stessi entrano spesso nei
paradigmi argomentativi del giudizio di
ragionevolezza sulla scelta legislativa.
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 2 FEBBRAIO 1971, n. 14
OGGETTO DEL GIUDIZIO:
ART. 707 (possesso ingiustificato di chiavi alterate o
di grimaldelli)
«Chiunque, essendo stato condannato per delitti
determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o
per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una
misura di sicurezza o personale o a cauzione di buona
condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o
contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad
aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi
l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a
due anni».
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 2 FEBBRAIO 1971, n. 14
Declaratoria di illegittimità costituzionale
limitatamente alla parte in cui la norma
fa richiamo alle condizioni personali di
condannato per mendacità, di
ammonito, di sottoposto a misure di
sicurezza personale o a cauzione di
buona condotta
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 2 FEBBRAIO 1975, n. 236
GIUSTIFICAZIONI
La materialità del reato consiste nel possesso
volontario non giustificato di chiavi alterate o
contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti
atti ad aprire o a sforzare una serratura;
La
norma
contiene
una
descrizione
sufficientemente delimitata della fattispecie;
La giustificazione del possesso è essa stessa un
mezzo di difesa alla quale l’interessato può
rinunciare serbando il silenzio (con conseguente
esclusione dell’inversione dell’onere della prova).
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 7 LUGLIO 2005, n. 265
Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 707 c.p.: passaggi rilevanti
«il principio di offensività opera su due piani,
rispettivamente, della previsione normativa sotto
forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere
fattispecie che esprimano in astratto un contenuto
lesivo e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività
in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo
affidato al giudice»
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 7 LUGLIO 2005, n. 265
Passaggi rilevanti della sentenza
«La norma incriminata, nell’insieme degli elementi
costitutivi che la compongono, vale a dire
materialità della condotta incriminata e
conseguente possibilità di condurre in sede di
applicazione della norma un incisivo controllo circa
la sussistenza del requisito dell’offensività in
concreto, consente di concludere che essa mira a
prevenire, sotto forma di reato di pericolo, la
commissione di delitti contro il patrimonio, nel
rispetto del principio di offensività in astratto.»
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370
OGGETTO DEL GIUDIZIO:
ART. 708 (POSSESSO INGIUSTIFICATO DI
VALORI)
«Chiunque, trovandosi nelle condizioni
personali indicate nell’articolo precedente, è
colto in possesso di denaro o di oggetti di
valore, o di altre cose non confacenti al suo
stato, e dei quali non giustifichi la
provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi
a un anno».
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370
DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA’
DELL’ART. 708 c.p.
Passaggi rilevanti della sentenza
Inquadramento preliminare delle fattispecie di cui
agli artt. 707 e 708 c.p. fra i reati di sospetto
Si tratta di un modello di reato che maggiormente
si discosta dal principio di offensività, di condotte,
che, di per sé, non ledono né pongono in pericolo
il bene protetto
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370
Passaggi rilevanti della sentenza
«La repressione dei comportamenti indicati
negli artt. 707 e 708 trova una giustificazione
nella prospettiva strettamente preventiva,
volta ad assicurare una tutela particolarmente
anticipata del patrimonio, imperniata sulla
presunta pericolosità soggettiva dell’agente e
sull’idoneità offensiva della condotta.».
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370
Passaggi rilevanti della sentenza
«E' oggi visibile nella società un nuovo dato, ch'era in
passato più difficile da cogliere: l'esistenza di
preoccupanti fenomeni di arricchimento personale
ottenuto mediante vie illecite e occulte. Di fronte a queste
tendenze degenerative della vita economica e civile, la
previsione incriminatrice contenuta nell'art. 708 del codice
penale e' una ipotesi assolutamente marginale e ormai
irragionevole nella sua esclusiva riferibilità a coloro che
sono pregiudicati <per delitti determinati da motivi di lucro
e per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti
contro il patrimonio>».
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250
OGGETTO DEL GIUDIZIO:
ART. 10- bis, d. lgs. 286 1998
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico nonché di quelle di cui all’art. 1
della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con
l’ammenda da 5000 a 10.000 €».
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250
PROFILI DI CENSURA
l’art. 25/2 risulterebbe leso in quanto la disposizione
sanziona penalmente una particolare condizione
personale e sociale, quella di straniero “clandestino”,
derivante dalla mera violazione delle norme che
disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello
Stato, e non già la commissione di un fatto offensivo di
un bene costituzionalmente protetto.
Tale vulnus non sarebbe riscontrabile ad avviso della
Corte: «oggetto dell’incriminazione non è un modo di
essere
della
persona,
ma
uno
specifico
comportamento trasgressivo di norme vigenti.»
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250
Passaggi rilevanti della sentenza (PAR. 6.2)
Infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità per
violazione del principio di materialità e offensività.
«Oggetto dell’incriminazione non è un modo di
essere della persona, ma uno specifico
comportamento, trasgressivo di norme
vigenti.»
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250
Passaggi rilevanti della sentenza (PAR. 6.2)
FARE
INGRESSO
• condotta attiva istantanea (il
varcare i confini nazionali
illegalmente)
TRATTENERSI
NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
• condotta
a
carattere
permanente, il cui nucleo
antidoveroso
è
omissivo
(omettere di lasciare il territorio
nazionale, pur non essendo in
presenza di un titolo che renda
legittima la permanenza)”
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ /EXTREMA
RATIO
- postula che la pena venga utilizzata soltanto quando
nessun altro strumento, sanzionatorio o non, sia in
grado di assicurare al bene giuridico una tutela
altrettanto efficace nei confronti di una determinata
forma di aggressione;
- la sussidiarietà così intesa costituisce specificazione
del principio di proporzione, il quale ammette il
ricorso a misure restrittive dei diritti dei singoli solo
nei casi di stretta necessità (Fiandaca-Musco)
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409
OGGETTO DEL GIUDIZIO:
Art. 8/2 legge 772/1972 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2
della legge 695/1974 (Mod. agli artt. 2 e 8 della legge
772/1972, recante norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza) in relazione al minimo e
al massimo edittale previsti per la fattispecie di rifiuto
in tempo di pace del servizio militare prima di
assumerlo, rispetto ai min. e max. edittali comminati
per la fattispecie di cui all’art. 151 c.p.m.p.(mancata
presentazione alla chiamata)
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409
Rifiuto del servizio
militare per obiezione
di coscienza
mancanza di
presentazione alla
chiamata
ledono con modalità analoghe, uno stesso
interesse, ossia quello di una regolare
incorporazione degli obbligati al servizio di leva
nell’organizzazione militare
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409
CONSEGUENZA LOGICA DEDOTTA DALLA CORTE
La notevole disparità di trattamento penale tra il
militare che rifiuta il servizio militare adducendo
motivi di coscienza (pena edittale da due a quattro
anni), ed il militare che, mancando alla chiamata,
sostanzialmente rifiuta lo stesso servizio militare
senza alcun motivo o per motivi futili (pena edittale
da sei mesi a due anni) si traduce in una arbitraria
e sproporzionata severità nei confronti del militare
che adduce, a giustificazione del suo delitto,
motivi di coscienza.
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409
Passaggi rilevanti della sentenza
Sulla fondatezza del richiamo al principio di
proporzione, la Corte osserva che il legislatore non
è arbitro delle scelte di criminalizzazione, ma deve:
1. ancorare ogni previsione di reato ad una reale
dannosità sociale;
2. circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto
del rango costituzionale della (con la pena
sacrificata) libertà personale, l'ambito del
penalmente rilevante
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409
Passaggi rilevanti della sentenza
Sulla fondatezza del richiamo al principio di
proporzione, la Corte osserva che il legislatore non
è arbitro delle scelte di criminalizzazione, ma deve:
1. ancorare ogni previsione di reato ad una reale
dannosità sociale;
2. circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto
con la pena sacrificata del rango costituzionale
della libertà personale, l'ambito del penalmente
rilevante
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409
Passaggi rilevanti della sentenza
«… ma è anche indubbio che le valutazioni, dalle quali
dipende la riduzione del numero delle incriminazioni,
attengono a considerazioni generali (sulla funzione
dello Stato, sul sistema penale, sulle sanzioni penali)
e particolari (sui danni sociali contingentemente
provocati dalla stessa esistenza delle incriminazioni,
dal concreto svolgimento dei processi e dal modo
d'applicazione delle sanzioni penali) che, per loro
natura, sono autenticamente ideologiche e politiche e,
pertanto, non formalmente controllabili in questa
sede.»
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409
Passaggi rilevanti della sentenza
La sussidiarietà viene espressamente definita
come uno dei criteri informatori delle scelte di
politica criminale costituzionalmente sanciti e che
possono essere «censurati da questa Corte solo
per violazione del criterio di ragionevolezza e per
indebita compressione del diritto fondamentale di
libertà costituzionalmente riconosciuto.»
PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL DIRITTO
PENALE
- Per la concezione costitutiva o autonomistica
oggi ormai comunemente seguita, il diritto penale
ha un carattere primario ed autonomo (Mantovani);
- se un precetto è munito di sanzione penale,
diviene penale la determinazione dei destinatari,
del contenuto, dei limiti di applicabilità si uniforma
alle regole ed alle esigenze proprie del diritto
penale (Padovani)
PRINCIPIO DI AUTONOMIA
se una norma lavoristica impone al datore di lavoro di
astenersi da determinati comportamenti (es: indagini
sulle opinione politiche del lavoratore), essa è riferita a
qualsiasi soggetto, persona fisica, giuridica, che rivesta
la qualifica in senso civilistico
Ma siccome la norma è munita di sanzione penale (art. 8
e 38 l 300/1970),
Così se il datore di lavoro in senso civilistico è una società di
capitali, occorrerà determinare quale fra i suoi organi
costituiti da persone fisiche posa considerarsi ‘datore di
lavoro’ cui si rivolge il precetto penale
PRINCIPIO DI AUTONOMIA
L’esempio sopra riportato dimostra come la
sanzione penale non costituisca una mera
appendice del precetto, ma ne comporti la
trasformazione in un nuovo precetto che,
nell’esempio formulato, assume addirittura
destinatari diversi.
Negare la natura meramente o ulteriormente
sanzionatoria del dp ed affermarne l’autonomia non
significa però negare la funzione sanzionatoria che
il dp è chiamato a svolgere rispetto a precetti
pertinenti ai più svariati rami dell’ordinamento
AMBITI DEI RAPPORTI TRA PRINCIPIO DI
ACCESSORIETA’ / AUTONOMIA:
1. Norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con
gli altri rami dell’ordinamento, in quanto disciplinano
materia in parte già giuridicamente preformate dal
diritto civile o amministrativo, alle cui regole il giudice
penale dovrà perciò necessariamente fare
riferimento;
2. Norme caratterizzate da autonomia rispetto agli altri
rami dell’ordinamento, intesa come autonomia del
significato da attribuire ad un dato termine, pur
presente negli altri rami dell’ordinamento;
3. Unità dell’ordinamento giuridico: si esprime nella
coerenza che caratterizza l’ordinamento giuridico, al
cui interno sono inconcepibili contraddizioni
insanabili.
CORTE DI CASSAZIONE, sez. II,
SENTENZA n. 7079 del 1988
Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza di
furto, in cui i giudici avevano rilevato che sulle
cose sottratte – denaro e autofurgone – l’autista
non aveva un potere analogo a quello del
proprietario, ma una detenzione nomine alieno
resa ancor più precaria dall’indispensabile
presenza a bordo durante il trasporto di due
guardie giurate, che avevano il dovere
professionale di non scendere mai dal mezzo e
della cui presenza l’imputato si era liberato
fraudolentemente.
CORTE DI CASSAZIONE, sez. II,
SENTENZA n. 7079 del 1988
Per la nozione di possesso nei reati contro il
patrimonio
prevale in dottrina e giurisprudenza un concetto
inteso come autonomo potere di signoria sulla
cosa, cioè come potere di fatto che si esercita
al di fuori della sfera di controllo di un
soggetto che vanta un potere giuridico
maggiore
CORTE DI CASSAZIONE, sez. II,
SENTENZA n. 7079 del 1988
Di conseguenza, per il diritto penale:
Il garagista che
custodisce l’auto nella
sua autorimessa
Il portabagagli che
trasporta la valigia
accanto al proprietario
È possessore
È detentore
Commetterà
appropriazione indebita
Commetterà furto
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