ANALISI GIURISPRUDENZIALE SUI PRINCIPI DI : MATERIALITA’ OFFENSIVITA’ SUSSIDIARIETA’ AUTONOMIA PRINCIPIO DI MATERIALITA’: Non può esservi reato se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esteriore, munito di una sua corporeità e percepibile dai sensi (cogitationis poenam nemo patitur) «Il fatto materiale è la base prima e imprescindibile di ogni giudizio di disvalore penale» (Mantovani) PRINCIPIO DI MATERIALITA’: • Funzione di delimitazione dell’illecito penale, con il triplice divieto di considerare reato Un atteggiamento volontario criminoso interno (es.:il mero proposito omicida) Un’intenzione solo dichiarata, ma non materializzatasi nemmeno a livello di tentativo Un modo di essere della persona che consista nel carattere o nello stato di pericolosità LIVELLI DI ESTRINSECAZIONE CHE SODDISFANO IL PRINCIPIO DI MATERIALITA’ 1°LIVELLO MINIMO 2°LIVELLO INTERMEDIO 3° LIVELLO MASSIMO • Estrinsecazione minima dell’inizio dell’azione (tentativo o delitti di attentato) • Realizzazione dell’intera azione (reati di mera condotta) • Realizzazione dell’evento materiale (reati di evento) PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ nullum crimen sine iniuria Il fatto materiale deve ledere o porre in pericolo il bene protetto giuridico È strettamente collegato con quello di legalità: l’interesse offeso costituisce un elemento tipico del reato assolve una funzione garantista PRINCIPI DI MATERIALITA’ E OFFENSIVITA’ Strumenti di più peculiare controllo critico, che fissano precipui limiti contenutistici all’utilizzo della sanzione penale ed alla tipizzazione delle fattispecie: 1) Criteri di conformazione legislativa dei fatti punibili; 2) Criteri giudiziari-interpretativi PRINCIPI DI MATERIALITA’ E OFFENSIVITA’ L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale dimostra come spesso i principi di materialità e offensività – quando assurgono a parametri di legittimità costituzionale – sono a volte considerati in una dimensione autonoma, ma gli stessi entrano spesso nei paradigmi argomentativi del giudizio di ragionevolezza sulla scelta legislativa. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2 FEBBRAIO 1971, n. 14 OGGETTO DEL GIUDIZIO: ART. 707 (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) «Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza o personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni». CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2 FEBBRAIO 1971, n. 14 Declaratoria di illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui la norma fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendacità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2 FEBBRAIO 1975, n. 236 GIUSTIFICAZIONI La materialità del reato consiste nel possesso volontario non giustificato di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare una serratura; La norma contiene una descrizione sufficientemente delimitata della fattispecie; La giustificazione del possesso è essa stessa un mezzo di difesa alla quale l’interessato può rinunciare serbando il silenzio (con conseguente esclusione dell’inversione dell’onere della prova). CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 7 LUGLIO 2005, n. 265 Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 707 c.p.: passaggi rilevanti «il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice» CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 7 LUGLIO 2005, n. 265 Passaggi rilevanti della sentenza «La norma incriminata, nell’insieme degli elementi costitutivi che la compongono, vale a dire materialità della condotta incriminata e conseguente possibilità di condurre in sede di applicazione della norma un incisivo controllo circa la sussistenza del requisito dell’offensività in concreto, consente di concludere che essa mira a prevenire, sotto forma di reato di pericolo, la commissione di delitti contro il patrimonio, nel rispetto del principio di offensività in astratto.» CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370 OGGETTO DEL GIUDIZIO: ART. 708 (POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI) «Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno». CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370 DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 708 c.p. Passaggi rilevanti della sentenza Inquadramento preliminare delle fattispecie di cui agli artt. 707 e 708 c.p. fra i reati di sospetto Si tratta di un modello di reato che maggiormente si discosta dal principio di offensività, di condotte, che, di per sé, non ledono né pongono in pericolo il bene protetto CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370 Passaggi rilevanti della sentenza «La repressione dei comportamenti indicati negli artt. 707 e 708 trova una giustificazione nella prospettiva strettamente preventiva, volta ad assicurare una tutela particolarmente anticipata del patrimonio, imperniata sulla presunta pericolosità soggettiva dell’agente e sull’idoneità offensiva della condotta.». CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2 NOVEMBRE 1996, n. 370 Passaggi rilevanti della sentenza «E' oggi visibile nella società un nuovo dato, ch'era in passato più difficile da cogliere: l'esistenza di preoccupanti fenomeni di arricchimento personale ottenuto mediante vie illecite e occulte. Di fronte a queste tendenze degenerative della vita economica e civile, la previsione incriminatrice contenuta nell'art. 708 del codice penale e' una ipotesi assolutamente marginale e ormai irragionevole nella sua esclusiva riferibilità a coloro che sono pregiudicati <per delitti determinati da motivi di lucro e per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio>». CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250 OGGETTO DEL GIUDIZIO: ART. 10- bis, d. lgs. 286 1998 «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5000 a 10.000 €». CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250 PROFILI DI CENSURA l’art. 25/2 risulterebbe leso in quanto la disposizione sanziona penalmente una particolare condizione personale e sociale, quella di straniero “clandestino”, derivante dalla mera violazione delle norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, e non già la commissione di un fatto offensivo di un bene costituzionalmente protetto. Tale vulnus non sarebbe riscontrabile ad avviso della Corte: «oggetto dell’incriminazione non è un modo di essere della persona, ma uno specifico comportamento trasgressivo di norme vigenti.» CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250 Passaggi rilevanti della sentenza (PAR. 6.2) Infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di materialità e offensività. «Oggetto dell’incriminazione non è un modo di essere della persona, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti.» CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 8 LUGLIO 2010, n. 250 Passaggi rilevanti della sentenza (PAR. 6.2) FARE INGRESSO • condotta attiva istantanea (il varcare i confini nazionali illegalmente) TRATTENERSI NEL TERRITORIO DELLO STATO • condotta a carattere permanente, il cui nucleo antidoveroso è omissivo (omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in presenza di un titolo che renda legittima la permanenza)” PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ /EXTREMA RATIO - postula che la pena venga utilizzata soltanto quando nessun altro strumento, sanzionatorio o non, sia in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace nei confronti di una determinata forma di aggressione; - la sussidiarietà così intesa costituisce specificazione del principio di proporzione, il quale ammette il ricorso a misure restrittive dei diritti dei singoli solo nei casi di stretta necessità (Fiandaca-Musco) CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409 OGGETTO DEL GIUDIZIO: Art. 8/2 legge 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 695/1974 (Mod. agli artt. 2 e 8 della legge 772/1972, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) in relazione al minimo e al massimo edittale previsti per la fattispecie di rifiuto in tempo di pace del servizio militare prima di assumerlo, rispetto ai min. e max. edittali comminati per la fattispecie di cui all’art. 151 c.p.m.p.(mancata presentazione alla chiamata) CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409 Rifiuto del servizio militare per obiezione di coscienza mancanza di presentazione alla chiamata ledono con modalità analoghe, uno stesso interesse, ossia quello di una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell’organizzazione militare CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409 CONSEGUENZA LOGICA DEDOTTA DALLA CORTE La notevole disparità di trattamento penale tra il militare che rifiuta il servizio militare adducendo motivi di coscienza (pena edittale da due a quattro anni), ed il militare che, mancando alla chiamata, sostanzialmente rifiuta lo stesso servizio militare senza alcun motivo o per motivi futili (pena edittale da sei mesi a due anni) si traduce in una arbitraria e sproporzionata severità nei confronti del militare che adduce, a giustificazione del suo delitto, motivi di coscienza. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409 Passaggi rilevanti della sentenza Sulla fondatezza del richiamo al principio di proporzione, la Corte osserva che il legislatore non è arbitro delle scelte di criminalizzazione, ma deve: 1. ancorare ogni previsione di reato ad una reale dannosità sociale; 2. circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto del rango costituzionale della (con la pena sacrificata) libertà personale, l'ambito del penalmente rilevante CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409 Passaggi rilevanti della sentenza Sulla fondatezza del richiamo al principio di proporzione, la Corte osserva che il legislatore non è arbitro delle scelte di criminalizzazione, ma deve: 1. ancorare ogni previsione di reato ad una reale dannosità sociale; 2. circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto con la pena sacrificata del rango costituzionale della libertà personale, l'ambito del penalmente rilevante CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409 Passaggi rilevanti della sentenza «… ma è anche indubbio che le valutazioni, dalle quali dipende la riduzione del numero delle incriminazioni, attengono a considerazioni generali (sulla funzione dello Stato, sul sistema penale, sulle sanzioni penali) e particolari (sui danni sociali contingentemente provocati dalla stessa esistenza delle incriminazioni, dal concreto svolgimento dei processi e dal modo d'applicazione delle sanzioni penali) che, per loro natura, sono autenticamente ideologiche e politiche e, pertanto, non formalmente controllabili in questa sede.» CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 18 LUGLIO 1989, n. 409 Passaggi rilevanti della sentenza La sussidiarietà viene espressamente definita come uno dei criteri informatori delle scelte di politica criminale costituzionalmente sanciti e che possono essere «censurati da questa Corte solo per violazione del criterio di ragionevolezza e per indebita compressione del diritto fondamentale di libertà costituzionalmente riconosciuto.» PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL DIRITTO PENALE - Per la concezione costitutiva o autonomistica oggi ormai comunemente seguita, il diritto penale ha un carattere primario ed autonomo (Mantovani); - se un precetto è munito di sanzione penale, diviene penale la determinazione dei destinatari, del contenuto, dei limiti di applicabilità si uniforma alle regole ed alle esigenze proprie del diritto penale (Padovani) PRINCIPIO DI AUTONOMIA se una norma lavoristica impone al datore di lavoro di astenersi da determinati comportamenti (es: indagini sulle opinione politiche del lavoratore), essa è riferita a qualsiasi soggetto, persona fisica, giuridica, che rivesta la qualifica in senso civilistico Ma siccome la norma è munita di sanzione penale (art. 8 e 38 l 300/1970), Così se il datore di lavoro in senso civilistico è una società di capitali, occorrerà determinare quale fra i suoi organi costituiti da persone fisiche posa considerarsi ‘datore di lavoro’ cui si rivolge il precetto penale PRINCIPIO DI AUTONOMIA L’esempio sopra riportato dimostra come la sanzione penale non costituisca una mera appendice del precetto, ma ne comporti la trasformazione in un nuovo precetto che, nell’esempio formulato, assume addirittura destinatari diversi. Negare la natura meramente o ulteriormente sanzionatoria del dp ed affermarne l’autonomia non significa però negare la funzione sanzionatoria che il dp è chiamato a svolgere rispetto a precetti pertinenti ai più svariati rami dell’ordinamento AMBITI DEI RAPPORTI TRA PRINCIPIO DI ACCESSORIETA’ / AUTONOMIA: 1. Norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell’ordinamento, in quanto disciplinano materia in parte già giuridicamente preformate dal diritto civile o amministrativo, alle cui regole il giudice penale dovrà perciò necessariamente fare riferimento; 2. Norme caratterizzate da autonomia rispetto agli altri rami dell’ordinamento, intesa come autonomia del significato da attribuire ad un dato termine, pur presente negli altri rami dell’ordinamento; 3. Unità dell’ordinamento giuridico: si esprime nella coerenza che caratterizza l’ordinamento giuridico, al cui interno sono inconcepibili contraddizioni insanabili. CORTE DI CASSAZIONE, sez. II, SENTENZA n. 7079 del 1988 Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza di furto, in cui i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte – denaro e autofurgone – l’autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione nomine alieno resa ancor più precaria dall’indispensabile presenza a bordo durante il trasporto di due guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza l’imputato si era liberato fraudolentemente. CORTE DI CASSAZIONE, sez. II, SENTENZA n. 7079 del 1988 Per la nozione di possesso nei reati contro il patrimonio prevale in dottrina e giurisprudenza un concetto inteso come autonomo potere di signoria sulla cosa, cioè come potere di fatto che si esercita al di fuori della sfera di controllo di un soggetto che vanta un potere giuridico maggiore CORTE DI CASSAZIONE, sez. II, SENTENZA n. 7079 del 1988 Di conseguenza, per il diritto penale: Il garagista che custodisce l’auto nella sua autorimessa Il portabagagli che trasporta la valigia accanto al proprietario È possessore È detentore Commetterà appropriazione indebita Commetterà furto