LA COSTITUZIONE CHE CAMBIA: REVISIONE O RIFORMA? MACERATA, 12 novembre 2013 Pietro Faraguna [email protected] SOMMARIO 1) La rigidità costituzionale 2) La revisione costituzionale (dal procedimento ex 138 Cost. alle “anomalie”) 3) I limiti alla revisione costituzionale ----------------------------------------------------- 4) La XVI e XVII legislatura (il festival delle “anomalie”) IL TESTO! Art. 138 Cost. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Collocazione: Parte II, Titolo VI “delle garanzie costituzionali” REVISIONE E RIGIDITÀ COSTITUZIONALE Art. 138 Cost.: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate...” → La FLESSIBILITÀ dell'ordinamento è presupposto della RIGIDITÀ COSTITUZIONALE La Costituzione è rigida SE: 1) Procedura per la revisione espressamente prevista 2) Procedura aggravata 3) Controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi LO STATUTO ALBERTINO “Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue”: REVISIONE: PROCEDIMENTO (Costituzione della Repubblica italiana, schema) 1a deliberazione (anche maggioranza semplice) 2° deliberazione Maggioranza assoluta (< 2/3) Pubblicazione notiziale Maggioranza > 2/3 Promulgazione Eventuale Referendum Pubblicazione Promulgazione Pubblicazione Entrata in vigore Entrata in vigore REVISIONE - PROCEDIMENTO (problematiche interpretative) 138, comma 1: Leggi di revisione costituzionale = altre leggi costituzionali? Intervallo non minore di tre mesi Tesi della consecutività Tesi dell’alternatività 1a Deliberazione Camera o Senato [min. 3 mesi] 2a Deliberazione C/S 1a Deliberazione Senato/Camera [min. 3 mesi] 2a Deliberazione S/C 1a Deliberazione Camera o Senato 1a Deliberazione Senato/Camera [min. 3 mesi] 2a Deliberazione C/S o S/C *Art. 122 R.S. *Art. 98 R.C. IL REFERENDUM COSTITUZIONALE (1) Referendum costituzionale ≠ Referendum abrogativo NATURA GIURIDICA Eventuale Oppositivo Quesito: “approvate il testo della legge costituzionale … concernente… approvato dal Parlamento e pubblicato nella G.U. n. …?” CHI PUO’ RICHIEDERLO? Minoranza parlamentare Minoranza elettorale Minoranza territoriale QUANDO? 1/5 di una Camera 500.000 elettori 5 Consigli regionali Entro 3 mesi dalla Pubblicazione NO QUORUM! Se II deliberazione > 2/3 → NO REFERENDUM La volontà parlamentare non incontra “correttivi” IL REFERENDUM COSTITUZIONALE (2) L'esperienza della prassi repubblicana Fino al 1970: no referendum → solo revisione > 2/3 2001: Referendum richiesto dalle stesse forze politiche che avevano approvato la revisione (quasi confermativo) 2006: Referendum, prevalenza dei NO I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Art. 139 Cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” Che cos’è la forma repubblicana? 1. Il regime che ha cacciato i Savoia? XIII disp. Trans -> L. Cost. 1/2002 2. Una forma di Stato? Quali contenuti essenziali? 3. La repubblica democratica [fondata sul lavoro]? Art. 139 ↔ art. 1 Cost. Quali caratteri essenziali della repubblica democratica? (1) REPUBBLICA “DEMOCRATICA” <=> Presidi democratici fondamentali: Suffragio universale, voto personale, libero, eguale Libertà politiche (associazione, riunione...) Separazione dei poteri … Tutela dei diritti inviolabili * M. DOGLIANI, Potere Costituente e revisione costituzionale, in Quaderni Costituzionali, 1995, 7 ss. (2) (3) LIMITI ALLA REVISIONE: ALTRI INDIZI TESTUALI Diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) La Repubblica è una e indivisibile (art. 5) La libertà personale è inviolabile (art. 13) Il domicilio è inviolabile (art. 14) La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili (art. 15) * P. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, 1972, specialmente 101 ss. (AL DI LÀ DEL TESTO) LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE Concetti: cos'è la revisione? → Modifica del testo della Costituzione MA Disposizioni ≠ Norme INTERPRETAZIONE: 1 disposizione costituzionale → diverse (infinite?) norme + RIGIDITÀ FORMALE = + MUTAMENTI TACITI * V. CRISAFULLI, Disposizione e norma, in Enc. dir., XIII (4) (5) DALLE DISPOSIZIONI ALLE NORME: ESEMPI - art. 59, 2: “Quanti sono 5 Senatori a vita?” Merzagora Valiani Pertini Bo Cossiga Scalfaro Fanfani Ravera Bobbio - art. 70 + 117: La funzione legislativa alla prova dell'integrazione europea * S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, 2004 (AL DI LÀ DEL TESTO) (6) I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE La giurisprudenza costituzionale PRINCIPI SUPREMI DELL’ORDINAMENTO Resistono alle norme di diritto UE (vedi Corte costituzionale, sent. 183/1973) Si pongono come limiti alla revisione costituzionale (vedi Corte costituzionale, sent. 1146/1988) «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» ART. 139, modificabile? ART. 138, modificabile? Derogabile? Violabile? DALLA REVISIONE ALLA “RIFORMA” COSTITUZIONALE Le “anomalie”: - Commissione bicamerale “Bozzi”, 1983 - Messaggio Presidenziale sulle riforme, Cossiga 1991 - Bicamerale “De Mita – Iotti”, L. Cost. 1/1993 - Bicamerale “D'Alema”, L. Cost. 1/1997 XVI → XVII Legislatura (OGGI): il festival delle “anomalie” XVI legislatura> […] p.d.l. costituzionale XVI legislatura A.S. 2173 e abb. - A, “commissione per la revisione a elezione popolare diretta” [...] XVII legslatura, 30 marzo 2013: il Presidente Napolitano nomina due commissioni di “saggi” Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali Relazione finale, punto 2: “del metodo delle riforme costituzionali”: - Commissione redigente: composizione mista (parlamentari e “tecnici”) - Referendum di indirizzo (segue): XVII LEGISLATURA, IL FESTIVAL DELLE “ANOMALIE” Dichiarazioni programatiche del P.d.C.M., 29 aprile 2013; Esposizione linee programmatiche del Ministro per le riforme costituzionali, c/o Commissioni Affari Costituzionali, 22 maggio 2013; 29 maggio 2013 approvazione mozioni, Camera e Senato: impegnano il Governo di presentare un ddl costituzionale recante procedura straordinaria di modifica della Costituzione; 10 giugno 2013, ddl 813: “Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali” 4-11 giugno 2013: d.P.C.M. istituisce una commissione dei 35+7 saggi (commissione per le riforme costituzionali) D.D.L. COSTITUZIONALE A.S. 813 “Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali” Segue l'iter normale (ex art. 138) - 10 luglio 2013: presentazione - 11 luglio 2013: I deliberazione Senato - 10 settembre 2013: I deliberazione Camera - 23 ottobre 2013: II deliberazione Senato - attualmente in esame per la II deliberazione Camera Introduce una “procedura straordinaria di revisione costituzionale” PROCEDURA STRAORDINARIA prevista dal D.D.L. COSTITUZIONALE A.S. 813 (schema) *entrata in vigore della legge costituzionale “madre” Composizione e prima seduta del Comitato bicamerale (max 1 mese) Approvazione p.d.l. in sede referente (in max 4 mesi) → trasmissione alle Camere Camera 1: esame e I deliberazione (max 3 mesi) Camera 2: esame e I deliberazione (max 3 mesi) II deliberazione Camera 1 e 2 (a distanza NON MINORE di 1 mese dalla I deliberazione) Totale comunque < 18 mesi (1) PROCEDURA STRAORDINARIA (2) prevista dal D.D.L. COSTITUZIONALE A.S. 813 (schema) Referendum - tutto uguale a 138 cost., ma senza limiti - oggetto “la legge” o “le leggi” costituzionali approvate ai sensi della presente legge Oggetto Art. 2, competenze comitato (confini procedura in deroga): - p.d.l. di rev. cost. degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V Parte Seconda, afferenti alle materie della forma di Stato, forma di Governo e Bicameralismo; - nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali *In questi casi competenza esclusiva del comitato PROCEDURA STRAORDINARIA prevista dal D.D.L. COSTITUZIONALE A.S. 813 (schema) TRANSITORIETÀ – Art. 6 1. Il procedimento … si applica esclusivamente ai p.d.l. assegnato al Comitati nei termini di cui all'art. 2, comma 2 2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione C. Schmitt: “Verfassungsdurchbrechung”, sospensione costituzionale (né sopressione definitiva, né privazione temporanea della vigenza del 138 Cost. Che continua ad applicarsi per ogni altra legge di revisione costituzionale) (3) MODIFICARE LE NORME SULLA REVISIONE (REVISIONE2) Ostacolo “pratico”: il paradosso delle riforme G. Zagrebelsky, Adeguamenti e cambianti della Costituzione, 1985 ← E. Fraenkel Problema: disgregazione del processo di integrazione politica Soluzione: riforma (necessita il massimo grado di aggregazione) Ostacolo “teorico”: il paradosso dell'autoriferimento A. ROSS, Sull'autoriferimento nel diritto costituzionale, in Critica del Diritto e Analisi del Linguaggio, 205 ss. ID., On Law and Justice, 1958 [it. Diritto e Giustizia, 1965] Le regole del mutamento diuna norma appartengono al presupposto di questa → la regola che stabilisce le condizioni del mutamento è sovraordinata REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA REVISIONE (REVISIONE2) PROs - Necessità di aggiornamento CONs - Frode alla Costituzione - Rivoluzione legale - Meglio della rivoluzione - Ammessi irrigidimenti - Superamento limiti alla revisione costituzionale - Valorizzazione referendum - Deriva plebiscitaria FUNZIONERÀ? La statistica non conforta. Ma la statistica non è una scienza esatta per predire il futuro. Tantomeno lo è il diritto costituzionale. Chi vivrà, vedrà... (grazie)