LA FAMIGLIA 1 L’articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Con il matrimonio si forma una famiglia 2 l’unica famiglia che l’ordinamento italiano riconosce e tutela è quella che sorge in virtù dell’atto matrimoniale La legge italiana dice che solo sposandosi si forma una vera famiglia con diritti e doveri 3 La famiglia di fatto, costituita da un uomo e una donna che convivono, non ha rilevanza giuridica in Italia La legge dice che quelli che non si sposano non formano una famiglia. Creano solo una famiglia di fatto…senza diritti 4 Il matrimonio è un atto giuridico, che consiste in un accordo volontario, libero e incondizionato tra due sposi, dal quale nasce un complesso rapporto che fa sorgere una serie di diritti e doveri tra i due coniugi e tra questi e i loro figli. Nessuno può costringere due persone a sposarsi. 5 Durante il matrimonio religioso il sacerdote assume anche le funzioni di ufficiale dello stato civile, proprio come se celebrasse un matrimonio regolato dal diritto civile italiano: prima della cerimonia provvede all’affissione delle pubblicazioni nell’atrio della chiesa; durante la celebrazione dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e compila, per poi trasmetterla al Comune, una copia dell’atto matrimoniale, destinata a essere registrata presso l’ufficio dello stato civile del Municipio 6 Il matrimonio esclusivamente civile è disciplinato dalla sola legge statale. Esso viene celebrato da un laico: un ufficiale dello stato civile (il sindaco del luogo della celebrazione, oppure un assessore comunale). Due persone possono sposarsi in Comune o in Chiesa 7 L’ordinamento giuridico italiano richiede alcuni particolari presupposti per la celebrazione del matrimonio: - la maggiore età - la capacità di intendere e volere; - la libertà di stato, che consiste nel fatto che la persona che contrae matrimonio deve essere libera da qualsiasi vincolo matrimoniale precedente, oppure devono essere cessati, a seguito di divorzio, gli eventuali effetti civili di un matrimonio precedente; - l’inesistenza di particolari impedimenti tra i coniugi, rappresentati da stretti vincoli di parentela, affinità ecc. 8 La parentela è indica i legami di che discendono da es. padre e figlio, quel rapporto che sangue tra persone una stessa persona: fratello e sorella. L’affinità indica, invece, i legami tra un coniuge e i parenti dell’altro. Sono affini genero e suocero, cognato e cognata ecc. 9 I rapporti tra i coniugi sono di natura personale e patrimoniale: i primi riguardano la sfera morale e i secondi la sfera economica. I coniugi devono aiutarsi sia moralmente sia con i soldi 10 Il rapporto matrimoniale comporta, per entrambi i coniugi, i seguenti obblighi: fedeltà coabitazione assistenza morale e materiale collaborazione nell’interesse familiare 11 I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI Il codice civile stabilisce che ognuno dei due genitori è obbligato a mantenere, istruire ed educare i figli, sia legittimi, sia naturali 12 I figli naturali sono i figli di un uomo ed una donna non sposati tra loro 13 I figli legittimi sono i figli di un uomo ed una donna sposati tra loro 14 Il mantenimento è un obbligo patrimoniale e consiste nel provvedere alle esigenze dei propri figli, in base alle disponibilità economiche della famiglia 15 I figli sono tenuti a rispettare i propri genitori Noi dobbiamo amare i nostri genitori 16