REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI IVREA
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SEZIONE CIVILE
composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Carlomaria Garbellotto - Presidente -
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Dott. Alessandro Scialabba - Giudice -
Dott.ssa Stefania Cugge - Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 563.2011 R.G. Cont.
promossa da
A
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PP, nato (...) e residente a (...), elettivamente domiciliato in Torino, Via (...) presso lo studio
dell'avv. Em.Ma. che lo rappresenta e difende per delega in data 23.3.2011 posta a margine del
ricorso introduttivo;
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- ricorrente contro
AM, nata (...) e residente a Rivarossa in Viale (...) elettivamente domiciliata in Ivrea, piazza (...)
presso lo studio dell'avv. Ad.An. che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Si.Ar. per delega
in data 1.6.2011 posta in calce della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
La presente causa era rimessa al Collegio e assegnata a decisione all'udienza del 24 ottobre 2012
sulle infrascritte conclusioni delle parti e del P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente procedimento in data 16 dicembre 2011 è stata pronunciata sentenza parziale di
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e il giudizio è proseguito sulle questioni
economiche. Infatti la convenuta ha formulato istanza di assegno divorzile di Euro 1.000,00
mensili.
Al riguardo si osserva che secondo l'art. 5 della legge n. 898 del 1970 "il tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune,del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
soggettive". La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini del riconoscimento
dell'assegno divorzile occorre verificare l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente
raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe
presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (cfr. tra tante Cass. 15610 del
12.7.2007).
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Alla luce di tali principi si evidenzia che l'istruttoria svolta e i documenti prodotti da entrambe le
parti hanno provato che nel corso del matrimonio i coniugi avevano effettuato più viaggi all'estero.
Dai documenti prodotti da parte convenuta risulta che i coniugi si sono recati in diversi paesi
dell'area del Mediterraneo come Egitto, Grecia, Turchia, Spagna, Portogallo, Gran Canaria, talvolta
utilizzando il campeggio, altre volte soggiornando in residence, annotando le diverse spese
sostenute. Dall'analisi dei documenti sub 6) di parte convenuta risulta che durante tali viaggi le
spese affrontate erano comunque contenute anche con riferimento alle suppellettili acquistate. Dato
inconfutabile è che negli anni di matrimonio sono stati numerosi i viaggi effettuati. Così dal doc. 5)
di parte convenuta risulta che la sig.ra M. ha avuto nella sua disponibilità una pelliccia di visone,
che nel corso del matrimonio i coniugi hanno acquistato il terreno in Rivarossa e realizzato un
immobile stimato Euro 700.000,00, arredato con cucina del valore di Lire 24.000.000. Dalle
testimonianze assunte è poi provato che durante i viaggi i coniugi avevano acquistato più tappeti,
ritratti nelle fotografie prodotte dalla sig.ra M., nonché vasellame. Inoltre hanno acquistato nel
corso del matrimonio un'auto di lusso. Lo stesso sig. P. ha ammesso in sede di interrogatorio di
aver fatto quattro viaggi in Turchia precisando che ogni viaggio ha avuto un costo di circa L.
2.000.000, costo che trova una conferma negli appunti spese prodotti da parte convenuta. Il Pa. ha
altresì precisato che in parte i tappeti erano stati presi in conto vendita. Così il teste Mu.Ef. ha
precisato che i coniugi avevano acquistato la stufa a pellet e il furgone Va. ma di non sapere il
relativo costo. Tali acquisti sono stati confermati dalla teste BM.
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Dai documenti prodotti da parte convenuta è altresì emerso che per l'acquisto di alcuni mobili
destinati alla casa coniugale i coniugi avevano contratto dei finanziamenti (cfr. doc. 13), per
acquistare il terreno la sig.ra M. aveva chiesto un anticipo sulla liquidazione (cfr. testimonianza
sig.ra Co.Ma.), e comunque i coniugi avevano contratto un mutuo.
Tali evidenze istruttorie provano così che i coniugi hanno si fatto determinati acquisti, ma
ricorrendo a forme di finanziamento, effettuando i necessari sacrifici connessi a determinate scelte
di investimento.
L'istruttoria svolta ha pertanto dimostrato che durante il matrimonio il tenore di vita goduto dalle
parti era quello proprio della media borghesia.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è pertanto necessario verificare se con i mezzi a
disposizione dopo il divorzio la convenuta possa mantenere un tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio e verificare se lo stesso sarebbe continuato. Al riguardo è
necessario precisare che detto tenore di vita, anche laddove il matrimonio fosse proseguito, avrebbe
subito delle modificazioni attesa la inevitabile contrazione dei redditi dei coniugi, divenuti entrambi
pensionati. In particolare dalla documentazione agli atti emerge che il signor Pa. è titolare di
pensione mensile di Euro 1.800,00, ridotta fino al 2019 a Euro 1.500 a causa di un finanziamento
contratto nell'interesse della figlia, mentre la sig.ra Mu. è titolare di pensione di Euro 1.300,00
mensili. L'istruttoria ha poi provato che l'attore è proprietario per la quota del 50% della casa già
coniugale sita a Rivarossa, di un immobile adibito a sua abitazione sito a Le., nonché ha ereditato
dal padre una quota pari al 50% di immobili siti in comune di Leinì, nonché su due immobili una
quota pari al 25%. Dal punto di vista finanziario risulta che il signor Pa. è divenuto erede della zia
Pa.Ma. per la quale gestiva i relativi risparmi. Il funzionario della banca ha precisato che nel 2002 la
sig.ra Pa. aveva aperto un libretto di risparmio cointestato al nipote, parte attrice, e che l'operatività
è stata quella ordinaria di un libretto di risparmio con accredito della pensione, investimenti,
accrediti di cedole e interessi. Con particolare riguardo alle operazioni di cui al doc. 21) di parte
attrice il funzionario della banca ha precisato che si è trattato di un investimento di un titolo
scaduto. Detta eredità è stata devoluta al medesimo a partire dall'agosto 2007, anno del decesso di
Pa.Ma. Nel luglio 2007 risulta che il signor Pa. ha acceso un dossier titoli con consistenza al
30.6.2007 pari a Euro 320.000,00 con ratei maturati per Euro 6.695,00, conto che al 30.6.2012 ha
quale totale controvalore di Euro 120.997,62 e rateo complessivo di Euro 444, 42 (cfr. accertamenti
bancari agli atti). Infine risulta che dopo la separazione l'attore ha acquistato un camper del valore
di 24.000 Euro, nonché un'automobile del valore di Euro 19.000. A fronte di detta situazione
reddittuale, patrimoniale e finanziaria, è provato che la signora Mu. ha un rateo mensile di pensione
di Euro 1300,00, ha acquistato successivamente alla separazione in data 4 luglio 2008 un
appartamento sito a Torino, è comproprietaria della casa già coniugale sita in Rivarossa, che abita, è
comproprietaria con il marito di altro immobile sito a Leinì e concesso in locazione. Sul punto si
osserva che la stessa sig.ra M. ha chiarito che detto appartamento è sempre stato occupato e che
l'affitto veniva pagato con bonifico bancario, con ritardi da parte degli inquilini. Sul punto è stato
sentito il signor Vergano Flavio Angelo che ha chiarito che l'inquilino dell'alloggio di Leinì non
aveva pagato le ultime tre mensilità coperte dalla caparra. D'altronde la redditività di detto alloggio
è provato dalla dichiarazione dei redditi 2011 relativi all'anno 2010 presentata dal signor P. che
indica appunto i relativi canoni di locazione percepiti. Infine dalla documentazione depositata da
parte convenuta risulta che la sig.ra Mu. ha provveduto ad acquistare una nuova auto nel 2008 (...)
del valore di Euro 22.700,00 dando in permuta il precedente veicolo (...), contraendo un
finanziamento.
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Alla luce dell'analisi delle contrapposte posizioni reddittuali, finanziarie e patrimoniali si osserva
che gli incrementi patrimoniali derivanti dalle eredità lasciate dal padre del signor P. e dalla zia
deceduta nel 2007 si sono realizzati l'uno qualche anno prima della separazione e il secondo proprio
a ridosso della stessa avvenuta nel gennaio 2008, sicché gli stessi incidono del tutto marginalmente
ai fini delle condizioni di vita di cui godeva parte convenuta in costanza di matrimonio, mentre
occorre senz'altro tenerne conto ai fini della determinazione della capacità economica del coniuge
che dovrebbe essere onerato del pagamento dell'assegno divorzile (cfr. Cass. 23508 del
10.10.2010). Fatta questa precisazione si evidenzia come l'analisi delle rispettive condizioni
economiche dei coniugi permette di escludere in capo alla convenuta il diritto all'assegno di
divorzio fino a quando la stessa gode dell'uso dell'abitazione già coniugale atteso che i redditi dalla
stessa percepiti e le possidenze immobiliari, incrementate dal valore della casa già adibita a casa
coniugale, sono tali da garantire il mantenimento del tenore di vita di cui avrebbe goduto laddove il
matrimonio fosse proseguito proprio perché le condizioni economiche del Pa. che non gode
dell'immobile di Ri., ma continua a versare pro quota la rata del mutuo e a concorrere alle spese di
manutenzione straordinaria, di giardinaggio, di acqua, non avrebbero garantito condizioni di vita
diverse e più elevate. Il diritto all'assegno divorzile viceversa sussiste nel momento in cui la
convenuta cesserà di godere dell'abitazione, sussistendo in tal caso una disparità economica
rilevante attese le possidenze immobiliari e finanziarie del signor Pa. La domanda di parte
convenuta pertanto può essere accolta solo in parte ossia riconoscendo il diritto all'assegno di
divorzio quando sarà ceduta la casa già coniugale. Sul quantum di detto assegno si deve evidenziare
che l'istruttoria svolta ha provato il contributo fornito dalla signora Mu. alla formazione del reddito
comune (cfr. testimonianza della signora Co.Ma.) mediante utilizzazione dell'anticipo della
liquidazione per la costruzione della casa coniugale, del suo impegno in diverse attività (lavoro
impiegatizio, vendita a domicilio di biancheria), unitamente al ruolo di madre e casalinga che spetta
ad ogni donna nell'ambito della famiglia. A ciò si deve aggiungere la lunga durata del matrimonio
di ben 38 anni. Alla luce di tali elementi e tenuto conto della condizione reddittuale, patrimoniale e
finanziaria dell'attore, nonché della natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio, si stima
equo fissare la misura dell'assegno di mantenimento in Euro 500,00 mensili, annualmente
rivalutabili in base agli indici ISTAT.
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Con riferimento alle altre domande svolte da parte attrice si osserva che le stesse sono inammissibili
in quanto non strettamente connesse con le questioni relative alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Si tratta infatti di domande concernenti l'esercizio del diritto di proprietà sulla casa già
coniugale ovvero rapporti obbligatori tra le parti quali quelle relative alla disciplina del conto
corrente contestati tra i coniugi. Sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di
domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più' domande connesse soggettivamente
ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi. Conseguentemente è
esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito
della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di
restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario
trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla
domanda di divorzio, (cfr. sent. Cass. 6660 del 15.5.2001, n. 1084 del 29.1.2005).
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Alla luce dell'esito della causa le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, devono essere
poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od
eccezione,
dispone che PP versi a Mu.An. entro il giorno 10 di ogni mese un assegno di divorzio di Euro
500,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, assegno che dovrà essere
corrisposto dal mese successivo a quello nel quale verrà perfezionata la vendita della casa già
coniugale sita in Rivarossa e attualmente in uso alla signora Mu.An.; condanna Mu.An. al
pagamento in favore di PP delle spese di lite, che si liquidano in Euro 5.400,00 oltre IVA e CPA
nella misura determinata dalla legge.
Così deciso in Ivrea il 16 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2013.
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