SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di
fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o
rechino pregiudizio alla educazione della prole
Consensuale
Art 158. c.c.
Avviene d’accordo tra le parti e
acquista efficacia con la
omologazione del Tribunale
Giudiziale
Art 151. c.c.
Pronunciata dal Tribunale su
istanza di uno dei coniugi
Di fatto
Nei casi in cui i coniugi, di fatto,
cessano di vivere insieme
Riconciliazione Art. 157 c.c.
Determina la cessazione degli effetti della separazione e può essere
espressa o tacita
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
EFFETTI DI
ORDINE
PERSONALE
EFFETTI DI
ORDINE
PATRIMONIALE
Si sospendono i doveri coniugali di
cui art 143 c.c. (escluso l’obbligo
del reciproco rispetto ed il dovere
di assistenza)
I coniugi per quanto separati non
possono risposarsi in quanto il
vincolo non viene meno
Si scioglie la comunione legale,
conseguenza del venir meno
dell’obbligo di collaborazione
mentre resta fermo il fondo
patrimoniale costituito per
adempiere a taluni bisogni della
famiglia
ART. 151 c.c. SEPARAZIONE GIUDIZIALE
IL GIUDICE PRONUNZIANDO LA SEPARAZIONE, DICHIARA OVE NE
RICORRANO LE CIRCOSTANZE E NE SIA RICHIESTO, A QUALE DEI
CONIUGI SIA ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE, IN CONSIDERAZIONE
DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI CHE DERIVANO
DAL MATRIMONIO
Violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio

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

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obbligo di fedeltà
obbligo di coabitazione
assistenza morale
assistenza materiale
rispetto del coniuge
1. Esclusione dell’assegno di
mantenimento
2. Esclusione dei diritti successori
3. Pensione di reversibilità in ipotesi di
assegno alimentare
RESPONSABILITÀ DEL CONIUGE AL QUALE VIENE
ATTRIBUITO L’ADDEBITO
Quando risulti accertata la PRECEDENZA della crisi dell’unione
rispetto al comportamento qualificato, dal coniuge richiedente,
come contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, deve
escludersi il nesso causale tra il predetto comportamento e la
fine dell’adfectio coniugalis
NON SOLO
con riferimento alla motivazione di una possibile dichiarazione di
addebito
MA ANCHE
In riferimento alla violazione stessa dell’obbligo matrimoniale
Divorzio
EFFETTI DI
ORDINE
PERSONALE
EFFETTI DI
ORDINE
PATRIMONIALE
Mutamento dello stato civile e
perdita da parte della moglie del
cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio.
Divisione dei beni in comunione;
Perdita dei diritti successori.
In presenza di determinate
circostanze e di presupposti
espressamente previsti dalla legge il
coniuge conserva:
- diritto ad una parte di indennità di
fine rapporto percepita dall’altro
coniuge;
-diritto alla pensione di reversibilità;
-diritto ad un assegno successorio a
carico dell’eredità.
EFFETTI DI ORDINE PATRIMONIALE
ASSEGNO DIVORZILE
ART. 5, 6° COMMA, LEGGE 898/1970



Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il Giudice dispone l’obbligo per
un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro
un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell’assegno, con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria. Il Giudice può, in caso di palese iniquità
escludere tale previsione con motivata decisione
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica
soluzione (“una tantum”) ove questa sia ritenuta equa dal
giudice. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva
domanda di contenuto economico
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE E IL DIVORZIO SU
DOMANDA CONGIUNTA
Domanda congiunta proposta con ricorso
contenente
l’accordo
dei
coniugi
relativamente
all’affidamento,
mantenimento dei figli, assegnazione casa familiare eventuale
assegno di mantenimento/divorzile
Separazione
consensuale (art.
711 c.p.c.)
Divorzio su domanda
congiunta Art. 4 comma 16
L. n.898/1970
Udienza Presidenziale
- Comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale
- Tentativo di conciliazione
- Redazione processo verbale
Camera di consiglio
Relazione del Presidente
OMOLOGAZIONE DEGLI
ACCORDI CON DECRETO
Camera di Consiglio
SENTENZA
SEPARAZIONE GIUDIZIALE - SCIOGLIMENTO O
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO: LA
PROCEDURA
Domanda di separazione proposta con ricorso da depositare nella
cancelleria del Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi o,
in mancanza, dove il coniuge convenuto ha residenza o i domicilio (art.
706 c.p.c. - Art. 4 Legge n 898/1970)
Contenuto della domanda
- Esposizione dei fatti sui quali la domanda si fonda
- Indicazione esistenza di figli
- Allegazione dichiarazione dei redditi ultimi tre anni
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data dell’udienza di
comparizione dei coniugi, il termine di notifica del decreto e il termine
entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e
documenti
COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al
Presidente con assistenza dei rispettivi difensori
Tentativo di conciliazione
da parte del Presidente
prima separatamente e
poi congiuntamente
Esito positivo
- redazione processo
verbale della conciliazione - conversione separazione
in consensuale
Esito negativo
- Emissione con ordinanza
provvedimenti provvisori e
urgenti nell’interesse dei
coniugi e della prole;
- nomina Giudice Istruttore
- Fissazione udienza di
comparizione innanzi G.I.
LA TRATTAZIONE E L’ISTRUTTORIA
ART 709 BIS C.P.C. - ART. 4 L. N. 898/1970
Alla successiva udienza, nel caso in cui il processo debba continuare per
la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni
economiche il Giudice Istruttore:
a) pronuncia sentenza non definitiva relativa alla status;
b) fissa tre termini perentori (30gg+30gg+20gg) per il deposito di tre
memorie per consentire alle parti di precisare modificare le richieste
eccezioni e conclusioni già formulate, di replicare alle richieste eccezioni
nuove e modificate dall’altra parte, di indicare i mezzi di prova e produrre
documentazione;
c) rinvia udienza per ammissione dei mezzi istruttori (art. 155 sexies c.c.)
- Prova per testi su circostanze articolate dalle parti
- Consulenza tecnica d’ufficio *
- Audizione del minore *
- Indagine polizia tributaria
* possono essere disposti prima dell’emanazione, anche in via provvisoria,
dei provvedimenti riguardo ai figli
A seguito dell’istruttoria e del deposito di memorie conclusive
delle parti il procedimento si chiude con la pronuncia di una
SENTENZA
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI
DIVORZIO
I provvedimenti assunti in sede di separazione e di divorzio
possono essere soggetti a revisione
- qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto
modifica delle condizioni economiche personali, trasferimento di
residenza di uno dei coniugi/ ex coniugi (art 710 c.p.c. art 9 L. n.
898/1970).
- qualora sussista una condizione di gravi inadempienze o di atti
che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il
corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. In questo
caso il giudice oltre all’eventuale modifica delle condizioni in
corso, può ammonire il genitore inadempiente, disporre il
risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del
minore, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei
genitori, nei confronti dell’altro o anche condannare il genitore
inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria (Art. 709 ter c.p.c .)
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POSSIBILI DEFINIZIONI DEL TERMINE CREATIVITÀ