UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA
Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Diritto privato e della famiglia
A.A. 2013/14
prof. Ciro CASCONE
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Regime patrimoniale della famiglia
La comunione legale (regime legale)
• Comunione attuale: tutti i beni mobili e immobili che i coniugi (o uno
solo) acuistano durante il matrimonio, nonché i valori mobiliari (titoli)
• Comunione de residuo: beni che entrano in comunione al momento
dello scioglimento , se ancora sussistenti (redditi da lavoro, frutti dei
beni di proprietà)
• Beni personali: acquistati ante matrimonio, ricevuti per successione,
risarcimenti, beni strumentali al lavoro/professione, trattamenti
previdenziali, beni acquistati con la vendita di beni personali (se
dichiarato), ecc.
Pubblicità (162): atto pubblico a pena di nullità con
annotazione a margine atto di matrimonio
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Vicende della comunione
• Amministrazione: spetta ad entrambi i coniugi; gli atti
compiuti senza il necessario consenso sono annullabili
(entro un anno)
• Responsabilità patrimoniale: i creditori della comunione possono
soddisfarsi sul patrimonio comune ed in via sussidiaria sul patrimonio di
ciascun coniuge (per ½ del credito), mentre i creditori particolari dei
coniugi possono soddisfarsi sui beni personali e sono sussidiariamente
sui beni comuni del coniuge debitore (e quindi fino alla metà della
comunione)
• Scioglimento: separazione, divorzio, annullamento, morte,
fallimento, sentenza per cattiva gestione o
interdizione/inabilitazione
• Divisione: ripartizione di attivo e passivo in parti uguali
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I regimi convenzionali
La comunione convenzionale (210)
La separazione dei beni (215)
- denaro versato cu c/c cointestato? Se è provato che il saldo attivo risulta da
versamenti effettuati da uno solo dei coniugi, l’altro no può avanzare su di esso
alcuna pretesa
Il fondo patrimoniale (167): complesso di beni (imm., m.r., titoli) destinati a
far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà spetta ad entrambi se non
stabilito diversamente, l’amministrazione è comune. Di fatto, è un patrimonio
separato il vincolo di destinazione permane fino al 18° dei figli. Per lo
scioglimento è necessaria autorizzazione del giudice se vi sono figli minori.
L’impresa familiare (230 bis) : tutela del familiare-lavoratore, con
previsione di
- diritto al mantenimento
-partecipazione agli utili, agli acquisti effettuati con essi, agli incrementi aziendali,
in proporzione al lavoro prestato
- partecipazione alle decisioni più importanti
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Le unioni di fatto
• Matrimonio e convivenza. Gli effetti del matrimonio
– Risoluzione 16.3.00 del Parl. Europeo: garantire alle fam. monoparentali,
alle coppie non sposate ed alle coppie omosessuali parità di diritti rispetto
alle coppie e famiglie tradizionali
– Art. 13 Carta di Nizza: diritto a sposarsi e a costituire una famiglia
• Necessità di una regolamentazione delle convivenze
•
Le unioni omosessuali
•
Famiglia di fatto e filiazione: parificazione dei figli, la cui presenza genera
obblighi giuridici tra i genitori (dovere di mantenimento)
•
Rapporti personali tra conviventi: non vi è alcun obbligo giuridico – altri effetti
giuridici: OdP (342bis cc), 572 cp, 609quater cp; estensione ad altri fini: 30
OP(permessi), 199 cpp (astensione dalla testimonianza), 307 cp (desimente
per i parenti)?
•
Rapporti patrimoniali: sostanziale separazione dei beni; specifiche convenzioni
•
Rapporti con i terzi: riconoscimento del risarc. per uccisione del convivente,
successione nel contratto di locazione (se vi sono figli)
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La fine del matrimonio
• Nullità
• Separazione
• Divorzio
• Invalidità del matrimonio concodatario
Principi generali
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L’invalidità del matrimonio
• Principi generali
• Cause di invalidità:
– Bigamia
– Incesto
– Delitto
– Minore età
– Interdizione
– Incapacità naturale
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I vizi del consenso
• Violenza
• Timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne allo sposo
• Errore
– Esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o
deviazione sessuale tale da limitare lo svolgimento della vita
coniugale
– Esistenza di una condanna (delitto non colposo, non inf. 5 anni),
dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna
per prostituzione (non inf. 2 anni)
– Stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito
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Il matrimonio simulato
• Si ha quando gli sposi hanno convenuto di non
adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che
discendono dal matrimonio
• Casistica
• Legittimati ad impugnare sono solo i coniugi, entro un
anno dalla celebrazione, e purchè non sia iniziata la
convivenza
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Invalidità del matrimonio concordatario
• La nullità dei matrimoni concordatari può essere
pronunciata dal giudice civile, oltre che da quello
ecclesiastico
• Le sentenze ecclesiastiche devono essere «delibate» dalla
Corte d’Appello, che verificherà:
a) La competenza del giudice ecclesiastico
b) Che sia stato assicurato il diritto di agire e resistere nel giudizio
ecclesiastico
c) Che non vi sia contrasto con l’ordine pubblico
• Casistica: riserva mentale, termine annuale per l’azione di
simulazione
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La separazione
• Quando vigeva il principio di indissolubilità del matrimonio, la
separazione aveva la funzione di allentare il vincolo, costituendo l’unico
rimedio al fallimento dell’unione.
• Con l’introduzione del divorzio, e mutato il concetto sociale di famiglia,
cambia anche la funzione della separazione: non più stato temporaneo
in vista della riconciliazione, ma momento iniziale di un percorso che
sfocerà poi nel divorzio (e quindi sua «anticamera»).
• Con la riforma del 1975 scompare la separazione per colpa, e viene
introdotta la separazione per «intollerabilità della convivenza»
• Le colpe, se anche ci sono, e vengono accertate, restano in secondo
piano, in quanto il diritto non intende sanzionare le condotte dei coniugi,
ma porre rimedio al fallimento del matrimonio, regolandone le
conseguenze nell’interesse dei coniugi e dei figli
• Viene prevista la possibilità di pronunciare l’ADDEBITO, per violazione
dei doveri nascenti dal matrimonio, ma questa incide non sul «se» della
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separazione, ma solo su alcune effetti patrimoniali e successori
La separazione consensuale
Trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, e diventa efficace
con l’omologazione del Tribunale, momento conclusivo di un
procedimento di volontaria giurisdizione che si snoda in due
fasi:
– La prima si svolge davanti al Pres. del trib., che effettua il tentativo
di conciliazione, e dispone i provvedimenti temporanei e urgenti
nell’interesse di coniugi e figli
– La seconda si svolge davanti al collegio che omologa la
separazione, cioè la rende efficace
Il tribunale non può sindacare le ragioni dei coniugi che
chiedono la separazione, può solo rifiutare l’omologazione se
gli accordi non tutelano adeguatamente i figli
Autonomia delle parti e omologazione : gli accordi non
omologati
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La separazione giudiziale
• Può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza o da arrecare grave pregiudizio
all’educazione dei figli.
• L’intollerabilità può essere:
– Soggettiva, attribuendosi rilievo al rifiuto di proseguire la
convivenza, anche se espresso da uno solo dei coniugi
– Oggettiva, apparendo necessario un controllo giudiziale
sull’obiettività dell’intollerabilità, attraverso il riscontro di circostanze
oggettive che rendano impossibile la continuazione della vita
comune, non essendo sufficiente il mero rifiuto di uno dei due
Nella realtà è difficile distinguere
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Separazione con addebito
• L’addebito costituisce una sanzione per i comportamenti in violazione dei
doveri coniugali tenuti consapevolmente da uno dei coniugi o entrambi.
• Può pronunciarsi l’addebito quando la violazione dei doveri ha avuto una
efficacia determinante della crisi coniugale (non è tale, pertanto, se
successiva alla crisi).
• In caso di addebito, il coniuge responsabile perde il diritto al
mantenimento e conserva solo quello agli alimenti; perde inoltre i diritti
successori (conservando solo il diritto ad un assegno a carico dell’eredità
se gli era stato riconosciuto l’assegno alimentare.
• Non vi sono invece conseguenze relativamente ai figli
• L’addebito va pronunciato nel giudizio di separazione, anche se non
necessariamente contestualmente (ad es., sentenza parziale)
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Addebito e responsabilità civile
• La violazione dei doveri coniugali può giustificare la
pronuncia di addebito, ma può anche comportare un
risarcimento danni?
• La giurisprudenza ha chiarito che bisogna distinguere tra
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (sanzionata
con l’addebito) e violazione dei diritti fondamentali della
persona.
• Casistica: comportamenti offensivi di particolare gravità,
gravi mancanze di assistenza, comportamenti violenti,
lesione della dignità del coniuge «debole», mobbing
familiare, denigrazione sistematica dell’altro genitore con
ostacoli ai rapporti con i figli, ecc.
• Violazione del dovere di fedeltà?
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La separazione di fatto
• Non produce gli effetti della separazione legale, ma non
è priva di rilevanza giuridica (es.: requisiti per adottare,
successione nel contratto di locazione)
• Pur non essendo previsto, è difficile non ritenere che
produca una modifica dei diritti e doveri coniugali,
provocandone una attenuazione.
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La riconciliazione
• Gli effetti della separazione vengono meno in seguito
alla riconciliazione, che può risultare per accordo
espresso, o da comportamenti inequivoci incompatibili
con lo stato di separazione.
• Può avvenire durante o dopo il procedimento di
separazione. In tal caso una nova separazione può
essere chiesta solo per fatti successivi.
• Venendo meno gli effetti della separazione, riprendono
vigore i diritti e doveri coniugali. Secondo i più, torna
automaticamente in vita, ex tunc, la comunione legale
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Gli ordini di protezione
Artt. 342bis e 342ter c.c.
L’articolo 342bis prevede che quando la condotta
del coniuge o di altro convivente è causa di
grave pregiudizio all’integrità fisica o morale
ovvero alla libertà dell’altro coniuge o
convivente, il giudice (T.O.), su istanza di parte,
può adottare con decreto uno o più dei
provvedimenti di cui all’articolo 342ter.
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Provvedimenti
Consistono essenzialmente nell’ingiunzione al coniuge, o al
convivente violento, di
- cessare la condotta pregiudizievole e, contestualmente,
- di allontanarsi dalla casa familiare, con ulteriore prescrizione,
ove occorra,
- di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati
dall’istante, ed in particolare
- al luogo di lavoro,
- al domicilio della famiglia di origine, ovvero
- al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed
- in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli.
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Segue…
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra:
-
l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di
mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come
fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri
soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonchè
-
il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi
che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, rimangono privi di mezzi
adeguati, fissando modalità e termini di versamento.
Il provvedimento ha una durata limitata: massimo un anno, eventualmente
rinnovabile per il tempo «strettamente necessario» ed in presenza di
«gravi motivi».
La violazione dell’OdP è punita con la reclusione fino a 3 anni
Se vi sono figli minori, coordinamento con artt. 330-333 c.c. (competenza
del TM)
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Convivente qualsiasi…
La normativa in questione si applica anche nel caso in
cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da
altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di
altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente.
In tal modo, viene preso in considerazione dalla legge
ogni comportamento violento tenuto all’interno della
famiglia, non solo dal coniuge nei confronti
dell’altro, ma da qualsiasi componente nei confronti
di tutti gli altri.
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Condotta violenta
La norma non specifica, in termini di tipicità, il
contenuto della condotta violenta, limitandosi a
richiamare, come unico criterio di valutazione, il
pregiudizio, di natura grave, che ne possa
derivare per l’integrità fisica o morale, o per la
libertà dei conviventi familiari.
Solo in presenza di detto pregiudizio, collegato
causalmente e derivante dalla condotta del
coniuge o convivente, potrà adottarsi un
provvedimento contro quest’ultimo.
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Gestire il conflitto familiare
L’intervento giudiziario, attraverso l’ordine di
allontanamento, prova a “gestire” e “contenere” una
situazione di crisi familiare…
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Il divorzio
• Funzione del divorzio: rimedio al venir meno della
comunione materiale e spirituale, dopo un certo periodo
di separazione (3 anni ora, 5 anni all’origine), in modo
che sia documentabile l’irreversibilità della rottura.
• Scioglimento del matrimonio civile
• Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
• Divorzio breve? Divorzio diretto?
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Le cause di divorzio
• La separazione personale dei coniugi: 3 anni non interrotti,
decorrenti dalla udienza presidenziale, con sentenza di
separazione (anche parziale) passata in giudicato
• Il fatto che l’altro coniuge straniero abbia ottenuto all’estero
l’annullamento/scioglimento del matrimonio, o abbia
contratto nuovo matrimonio
• L’inconsumazione del matrimonio (matrimonio rato e non
consumato del diritto canonico)
• Il mutamento di sesso
• Le cause c.d. penali (condanne a lunga pena detentiva, per
delitti che offendono la famiglia, per delitti in danno dei
familiari): idoneità a «frantumare la vita coniugale»
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Le conseguenze della separazione (e del
divorzio)
Affidamento dei figli minori
Gli interventi che riguardano i rapporti tra genitori e figli
“riguardano non tanto dei soggetti ... quanto la relazione
affettiva che tra essi intercorre...il giudice
non deve tanto prendere in considerazione i diritti...quanto
qualcosa d’altro”.
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Vecchio regime
La regola : affidamento esclusivo, o monogenitoriale
(art. 155 c.c.)
Le eccezioni (art. 6 l. 898/70):

affidamento alternato

affidamento congiunto

affidamento a terzi
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Nuovo regime: affidamento condiviso
Art. 155 c.c., come modificato dalla legge
54/06
Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale.
PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’
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Intervento del giudice
Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i
figli minori restino affidati a entrambi i genitori
oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando altresì la misura
e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire
al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
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In tal caso…
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente.
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Mantenimento
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore.
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Assegnazione casa
Il godimento della casa familiare è attribuito
tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei
figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene
meno nel caso che l’assegnatario non abiti o
cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio.
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L’eccezione: affidamento esclusivo
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo
dei genitori qualora ritenga con provvedimento
motivato che l’affidamento all’altro sia contrario
all’interesse del minore
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Revisione
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo
la revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e delle
eventuali disposizioni relative alla misura e alla
modalità del contributo.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l’altro coniuge può
chiedere, se il mutamento interferisce con le
modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli
accordi o dei provvedimenti adottati, ivi
compresi quelli economici.
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Procedimento di revisione
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a
favore della Cassa delle ammende.
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Figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in
favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno
periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente
le disposizioni previste in favore dei figli minori.
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Mediazione familiare
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice,
sentite le parti e ottenuto il loro consenso,
può rinviare l’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazione per raggiungere un accordo,
con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli.
Gestione del conflitto.
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