UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA
Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Diritto privato e di famiglia
A.A. 2014/15
prof. Ciro CASCONE
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Regime patrimoniale della famiglia
La comunione legale (regime legale)
• Comunione attuale: tutti i beni mobili e immobili che i coniugi (o uno
solo) acquistano durante il matrimonio, nonché i valori mobiliari (titoli)
• Comunione de residuo: beni che entrano in comunione al momento
dello scioglimento , se ancora sussistenti (redditi da lavoro, frutti dei
beni di proprietà)
• Beni personali: acquistati ante matrimonio, ricevuti per successione,
risarcimenti, beni strumentali al lavoro/professione, trattamenti
previdenziali, beni acquistati con la vendita di beni personali (se
dichiarato), ecc.
Pubblicità (162): atto pubblico a pena di nullità con
annotazione a margine atto di matrimonio
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Vicende della comunione
• Amministrazione: spetta ad entrambi i coniugi; gli atti
compiuti senza il necessario consenso sono annullabili
(entro un anno)
• Responsabilità patrimoniale: i creditori della comunione
possono soddisfarsi sul patrimonio comune ed in via
sussidiaria sul patrimonio di ciascun coniuge (per ½ del
credito), mentre i creditori particolari dei coniugi possono
soddisfarsi sui beni personali e solo sussidiariamente sui
beni comuni del coniuge debitore (e quindi fino alla metà
della comunione)
• Scioglimento: separazione, divorzio, annullamento, morte,
fallimento, sentenza per cattiva gestione o
interdizione/inabilitazione
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• Divisione: ripartizione di attivo e passivo in parti uguali
I regimi convenzionali
La comunione convenzionale (210)
La separazione dei beni (215)
- denaro versato cu c/c cointestato? Se è provato che il saldo attivo
risulta da versamenti effettuati da uno solo dei coniugi, l’altro no può
avanzare su di esso alcuna pretesa
Il fondo patrimoniale (167): complesso di beni (imm., m.r., titoli)
destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà spetta ad
entrambi se non stabilito diversamente, l’amministrazione è comune. Di
fatto, è un patrimonio separato il vincolo di destinazione permane fino al
18° dei figli. Per lo scioglimento è necessaria autorizzazione del giudice
se vi sono figli minori.
L’impresa familiare (230 bis) : tutela del familiare-lavoratore,
con previsione di:
- diritto al mantenimento
-partecipazione agli utili, agli acquisti effettuati con essi, agli incrementi
aziendali, in proporzione al lavoro prestato
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- partecipazione alle decisioni più importanti
Le unioni di fatto
• Matrimonio e convivenza. Gli effetti del matrimonio
– Risoluzione 16.3.00 del Parl. Europeo: garantire alle fam. monoparentali,
alle coppie non sposate ed alle coppie omosessuali parità di diritti rispetto
alle coppie e famiglie tradizionali
– Art. 13 Carta di Nizza: diritto a sposarsi e a costituire una famiglia
• Necessità di una regolamentazione delle convivenze
•
Le unioni omosessuali
•
Famiglia di fatto e filiazione: parificazione dei figli, la cui presenza genera
obblighi giuridici tra i genitori (dovere di mantenimento)
•
Rapporti personali tra conviventi: non vi è alcun obbligo giuridico – altri effetti
giuridici: OdP (342bis cc), 572 cp, 609quater cp; estensione ad altri fini: 30
OP(permessi), 199 cpp (astensione dalla testimonianza), 307 cp (desimente
per i parenti)
•
Rapporti patrimoniali: sostanziale separazione dei beni; specifiche convenzioni
•
Rapporti con i terzi: riconoscimento del risarcimento per uccisione del
convivente, successione nel contratto di locazione (se vi sono figli)
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La fine del matrimonio
•
•
•
•
Nullità
Separazione
Divorzio
Invalidità del matrimonio concordatario
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Principio generale
Ciascun coniuge , per propria volontà
unilaterale, e indipendentemente da
circostanze oggettive, ha il diritto di
ottenere una pronuncia del giudice che
lo libera dal vincolo matrimoniale,
anche contro la volontà dell’altro
coniuge.
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L’invalidità del matrimonio
• Principi generali
• Cause di invalidità:
– Bigamia
– Incesto
– Delitto
• Insanabili, imprescrittibili, legittimazione estesa a qualunque
interessato)
– Minore età (impugnazione del minore entro un anno dalla
maggiore età)
– Interdizione (coabitazione per un anno dopo revoca interdizione
ha efficacia sanante)
– Incapacità naturale (coabitazione per un anno dopo cessazione
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incapacità ha efficacia sanante, altrimenti prescrizione 10 anni)
I vizi del consenso
• Violenza (minaccia di un male ingiusto e notevole)
• Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo
• Errore
– Esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale tale da limitare lo svolgimento della vita coniugale (malattie
invalidanti, Aids, impotenza, transessualismo, omosessualità, ecc.)
– Esistenza di una condanna (delitto non colposo, non inf. 5 anni),
dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per
prostituzione (non inf. 2 anni)
– Stato di gravidanza causato da persona diversa dal marito
L’annullamento non è ammesso se i coniugi convivono 1
anno dopo aver scoperto errore o dopo cessazione
violenza (invalidità sanata)
Decadenza 1 anno dalla celebrazione
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Il matrimonio simulato
• Si ha quando gli sposi hanno convenuto di non
adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti
che discendono dal matrimonio (tutti, e non solo
alcuni, es. fedeltà)
• Casistica: matrimoni di convenienza o di c.d.
salvataggio
• Legittimati ad impugnare sono solo i coniugi,
entro un anno dalla celebrazione, e purchè non
sia iniziata la convivenza
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Invalidità del matrimonio concordatario
• La nullità dei matrimoni concordatari può essere
pronunciata dal giudice civile, oltre che da quello
ecclesiastico
• Le sentenze ecclesiastiche devono essere «delibate» dalla
Corte d’Appello, che verificherà:
a) La competenza del giudice ecclesiastico
b) Che sia stato assicurato il diritto di agire e resistere nel giudizio
ecclesiastico
c) Che non vi sia contrasto con l’ordine pubblico
• Casistica: riserva mentale, termine annuale per l’azione di
simulazione
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La separazione
• Quando vigeva il principio di indissolubilità del matrimonio, la
separazione aveva la funzione di allentare il vincolo, costituendo l’unico
rimedio al fallimento dell’unione.
• Con l’introduzione del divorzio, e mutato il concetto sociale di famiglia,
cambia anche la funzione della separazione: non più stato temporaneo
in vista della riconciliazione, ma momento iniziale di un percorso che
sfocerà poi nel divorzio (e quindi sua «anticamera»).
• Con la riforma del 1975 scompare la separazione per colpa, e viene
introdotta la separazione per «intollerabilità della convivenza»
• Le colpe, se anche ci sono, e vengono accertate, restano in secondo
piano, in quanto il diritto non intende sanzionare le condotte dei coniugi,
ma porre rimedio al fallimento del matrimonio, regolandone le
conseguenze nell’interesse dei coniugi e dei figli
• Viene prevista la possibilità di pronunciare l’ADDEBITO, per violazione
dei doveri nascenti dal matrimonio, ma questa incide non sul «se» della
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separazione, ma solo su alcuni effetti patrimoniali e successori
La separazione consensuale
Trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, e diventa efficace
con l’omologazione del Tribunale, momento conclusivo di un
procedimento di volontaria giurisdizione che si snoda in due
fasi:
– La prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale, che effettua
il tentativo di conciliazione, e dispone i provvedimenti temporanei e
urgenti nell’interesse di coniugi e figli
– La seconda si svolge davanti al collegio che omologa la
separazione, cioè la rende efficace
Il tribunale non può sindacare le ragioni dei coniugi che
chiedono la separazione, può solo rifiutare l’omologazione se
gli accordi non tutelano adeguatamente i figli
Autonomia delle parti e omologazione: gli accordi non omologati (validi
purchè non in contrasto con quelli omologati o comunque finalizzati ad
una miglior tutela di coniuge e figli) non costituiscono titolo esecutivo
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La separazione giudiziale (art. 151 cc)
• Può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali
– da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o
– da arrecare grave pregiudizio all’educazione dei figli.
• L’intollerabilità può essere:
– Soggettiva, attribuendosi rilievo al rifiuto di proseguire la convivenza,
anche se espresso da uno solo dei coniugi
– Oggettiva, apparendo necessario un controllo giudiziale
sull’obiettività dell’intollerabilità, attraverso il riscontro di circostanze
oggettive che rendano impossibile la continuazione della vita
comune, non essendo sufficiente il mero rifiuto di uno dei due
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Nella realtà è difficile distinguere
Separazione con addebito
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai
doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 co.2).
• L’addebito costituisce una sanzione per i comportamenti in violazione dei
doveri coniugali tenuti consapevolmente da uno dei coniugi o entrambi.
• Può pronunciarsi l’addebito quando la violazione dei doveri ha avuto una
efficacia determinante della crisi coniugale (non è tale, pertanto, se
successiva alla crisi).
• In caso di addebito, il coniuge responsabile perde il diritto al
mantenimento e conserva solo quello agli alimenti; perde inoltre i diritti
successori (conservando solo il diritto ad un assegno a carico dell’eredità
se gli era stato riconosciuto l’assegno alimentare.
• Non vi sono invece conseguenze relativamente ai figli
• L’addebito va pronunciato nel giudizio di separazione, anche se non
necessariamente contestualmente (ad es., sentenza parziale)
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Addebito e responsabilità civile
• La violazione dei doveri coniugali può giustificare la
pronuncia di addebito, ma può anche comportare un
risarcimento danni?
• La giurisprudenza ha chiarito che bisogna distinguere tra
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (sanzionata
con l’addebito) e violazione dei diritti fondamentali della
persona.
• Casistica: comportamenti offensivi di particolare gravità,
gravi mancanze di assistenza, comportamenti violenti,
lesione della dignità del coniuge «debole», mobbing
familiare, denigrazione sistematica dell’altro genitore con
ostacoli ai rapporti con i figli, ecc.
• Violazione del dovere di fedeltà?
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Effetti della separazione
• Scioglimento della comunione
• Estinzione dei doveri nascenti dal
matrimonio, salvo quelli di assistenza materiale
e contribuzione, aventi contenuto patrimoniale
(mantenimento)
• Il coniuge separato, in caso di morte dell’altro,
mantiene i diritti successori, il diritto di abitazione,
eventuale pensione di reversibilità, quota di TFR
• Se vi è stato addebito, si perdono i dritti
successori (ma se aveva gli alimenti, avrà diritto
ad un vitalizio a carico dell’eredità)
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La separazione di fatto
• Non produce gli effetti della separazione
legale, ma non è priva di rilevanza
giuridica (es.: requisiti per adottare,
successione nel contratto di locazione)
• Pur non essendo previsto, è difficile non
ritenere che produca una modifica dei
diritti e doveri coniugali, provocandone
una attenuazione.
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La riconciliazione
• Gli effetti della separazione vengono meno in seguito
alla riconciliazione, che può risultare per accordo
espresso, o da comportamenti inequivoci incompatibili
con lo stato di separazione.
• Può avvenire durante o dopo il procedimento di
separazione. In tal caso una nova separazione può
essere chiesta solo per fatti successivi.
• Venendo meno gli effetti della separazione, riprendono
vigore i diritti e doveri coniugali. Secondo i più, torna
automaticamente in vita, ex tunc, la comunione legale
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Il divorzio
• Funzione del divorzio: rimedio al venir meno
della comunione materiale e spirituale, dopo un
certo periodo di separazione (3 anni ora, 5 anni
all’origine), in modo che sia documentabile
l’irreversibilità della rottura.
• Scioglimento del matrimonio civile
• Cessazione effetti civili del matrimonio
concordatario
• Divorzio breve? Divorzio diretto?
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Le cause di divorzio
• La separazione personale dei coniugi: 3 anni non interrotti,
decorrenti dalla udienza presidenziale, con sentenza di
separazione (anche parziale) passata in giudicato
• Il fatto che l’altro coniuge straniero abbia ottenuto all’estero
l’annullamento/scioglimento del matrimonio, o abbia
contratto nuovo matrimonio
• L’inconsumazione del matrimonio (matrimonio rato e non
consumato del diritto canonico)
• Il mutamento di sesso
• Le cause c.d. penali (condanne a lunga pena detentiva, per
delitti che offendono la famiglia, per delitti in danno dei
familiari): idoneità a «frantumare la vita coniugale»
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Effetti del divorzio
• Scioglimento del vincolo matrimoniale, con cessazione di
tutti gli effetti del matrimonio, salvo alcuni aspetti di
assistenza economica (mantenimento)
• Se è stato disposto assegno divorzile:
– Diritto alla pensione di reversibilità (in proporzione
agli anni di matrimonio)
– Quota di TFR (in proporzione agli anni di matrimonio)
– Assegno alimentare a carico dell’eredità
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Provvedimenti conseguenti alla separazione (e
al divorzio)
Affidamento dei figli minori
Gli interventi che riguardano i rapporti tra genitori
e figli “riguardano non tanto dei soggetti ...
quanto la relazione affettiva che tra essi
intercorre...il giudice
non deve tanto prendere in considerazione i
diritti...quanto qualcosa d’altro”.
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Vecchio regime
La regola : affidamento esclusivo, o
monogenitoriale (art. 155 c.c.)
Le eccezioni (art. 6 l. 898/70):
 affidamento alternato
 affidamento congiunto
 affidamento a terzi
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Nuovo regime: affidamento condiviso
Art. 155 c.c., come modificato dalla legge
54/06 – artt. 337 bis ss. c.c.
Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da entrambi e
di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale.
PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’
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Intervento del giudice
Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i
figli minori restino affidati a entrambi i genitori
oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando altresì la misura
e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire
al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli.
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In tal caso…
La responsabilità genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori (art. 337 ter c.c.).
Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità separatamente.
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Mantenimento art. 337 ter
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore.
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Assegnazione casa art. 337 sexies
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Presupposti: convivenza con il figlio, nella medesima casa
dove vivevano prima della separazione, con diritto sulla
casa da parte dell’altro coniuge (proprietà, usufrutto,
abitazione, locazione, comodato, ecc.) .
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale
titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio.
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L’eccezione: affidamento esclusivo
Il giudice può disporre l’affidamento
dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con
provvedimento motivato che
l’affidamento all’altro sia contrario
all’interesse del minore (art. 337
quater)
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Revisione
artt. 337 quinquies c.c., 710 c.p.c.
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo
la revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della responsabilità su di essi e
delle eventuali disposizioni relative alla misura
e alla modalità del contributo.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l’altro coniuge può
chiedere, se il mutamento interferisce con le
modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli
accordi o dei provvedimenti adottati, ivi
compresi quelli economici.
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Procedimento di revisione
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno
dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a
favore della Cassa delle ammende.
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Figli maggiorenni art. 337 septies
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in
favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno
periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente
le disposizioni previste in favore dei figli minori.
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Rapporti con altri familiari
• I diritti dei nonni (art. 317bis c.c.)
• I diritti del minore di coltivare diritti con i
parenti (art. 315 bis c.c.: diritto di
crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti)
• Poteri di azione dei parenti
• I rapporti nella famiglia ricostituita
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Violazione dei provvedimenti
• L’altro genitore può/deve chiedere la
modifica
• Ammonizione/risarcimento ex art. 709 ter
cpc
• Art. 570 c.p.
• Art. 388 c.p.
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Sottrazione internazionale di minorenni
• Convenzione Aja 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale dei minori
• Convenzione Lussemburgo 1980 sul riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
Ratificate con legge 64/94
• Regolamento CE 2201/2003
Principi ispiratori: rapido ripristino dei rapporti genitori-figli,
come erano prima della sottrazione
Legittimazione ad agire e procedura
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Mediazione familiare
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice,
sentite le parti e ottenuto il loro consenso,
può rinviare l’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazione per raggiungere un accordo,
con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli.
Gestione del conflitto.
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Giudice competente ( 38 disp.att.c.c.)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli
articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.
Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale
per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di
separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale
ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti
contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice
ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente
provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga
diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il38
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni
Annullamento matrimonio
• Si applicano le medesime regole previste
per separazione e divorzio quanto ad
affidamento figli, assegnazione casa,
mantenimento dei figli.
• Per quanto riguarda le conseguenze
economiche tra gli ex coniugi, dipende
dallo loro buona o mala fede
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Separazione - Divorzio - Dipartimento di Sociologia