I SOGGETTI
DEL
DIRITTO
PROVA A RISPONDERE A QUESTE DOMANDE:
UN MINORENNE PUO’ ESSERE PROPRIETARIO DI UNA
CASA?
UN MINORENNE CHE COMPIE UN REATO PUO’
ESSERE PUNITO?
UN RAGAZZO DI 18 ANNI PUO’ VENDERE UNA CASA?
UN’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUO’ AVERE
DIRITTI E OBBLIGHI?
SONO SOGGETTI DEL DIRITTO QUEI SOGGETTI
CHE PER L’ORDINAMENTO POSSONO ESSERE
TITOLARI DI DIRITTI E DI DOVERI.
SI DISTINGUONO LE PERSONE FISICHE E LE
ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE.
LE PERSONE FISICHE
«Persona fisica» è l’essere
umano nato vivo.
Requisiti fondamentali sono
quindi la nascita e la vita.
CAPACITA' GIURIDICA
POSSIBILITA’ DI UNA PERSONA DI ESSERE
TITOLARE DI DIRITTI E DI OBBLIGHI GIURIDICI.
SI ACQUISTA ALLA NASCITA E SI PERDE CON LA MORTE.
Al momento della nascita, con l’acquisto della capacità giuridica,
si acquistano quindi dei diritti, tra i quali vi sono i diritti
fondamentali delle persone fisiche, come il diritto alla vita e
all’integrità fisica; il diritto al nome, all’identità personale e
all’immagine; il diritto alla riservatezza. Al momento della nascita
si può anche acquistare il diritto di proprietà sui beni (ad
esempio tramite una donazione o la successione mortis causa,
cioè l’eredità).
CAPACITA' DI AGIRE
POSSIBILITA’ DI UN SOGGETTO DI COMPIERE AUTONOMAMENTE
ATTI GIURIDICI, DI ESERCITARE PERSONALMENTE I PROPRI
DIRITTI, DI ASSUMERE OBBLIGHI.
SI ACQUISTA AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, CHE NEL
NOSTRO ORDINAMENTO COINCIDE CON IL COMPIMENTO DEL
DICIOTTESIMO ANNO D’ETA’.
A 18 ANNI:
un ragazzo che, da bambino, ha ricevuto in eredità una casa, la
può vendere;
si può contrarre matrimonio;
si può assumere l’obbligo di pagare una somma di denaro.
I DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE FISICHE
IL DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA
IL DIRITTO AL NOME, ALL’IDENTITÀ PERSONALE E
ALL’IMMAGINE
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.
Diritto alla vita e all’integrità fisica: diritto di vivere e tutela
contro atti che possano diminuire le capacità del proprio
corpo;
Diritto al nome, all’identità personale e all’immagine: diritto
di utilizzare il proprio nome e cognome registrato
all’anagrafe; diritto di impedire che altri utilizzino il nostro
nome in modo improprio; diritto di impedire che altri
utilizzino la nostra immagine senza il nostro consenso;
Diritto alla riservatezza: diritto alla tutela dei propri dati
personali; l’utilizzo di dati personali altrui deve avvenire
solo dopo che l’interessato ha espresso il suo consenso.
LA SEDE DELLA PERSONA FISICA
- RESIDENZA: luogo dove una persona fisica vive
abitualmente.
- DOMICILIO: luogo dove una persona fisica ha stabilito
la sede dei propri affari o interessi.
- DIMORA: luogo dove una persona fisica soggiorna
temporaneamente e saltuariamente. Un medico che
abita a Milano e che ha lo studio a Monza e una villetta a
Varazze, avrà la residenza a Milano, il domicilio a Monza
e la dimora a Varazze.
Per molte persone, la residenza e il domicilio coincidono.
LA CAPACITA’ DI AGIRE
La capacità di agire solitamente si acquista al
compimento della maggiore età, cioè a 18 anni.
I soggetti maggiorenni normalmente sono
quindi considerati capaci di agire.
Oltre alla capacità giuridica e alla maggiore età,
è necessario avere la capacità naturale, che è
la capacità di intendere (cioè di capire il senso
delle proprie azioni) e di volere (cioè di
desiderare di compiere le proprie azioni).
L’INCAPACITA’ DI AGIRE
I soggetti che non hanno la capacità di
agire o hanno una capacità di agire limitata
solo a certi atti, sono detti incapaci di
agire. Si distinguono gli incapaci assoluti
(che non possono compiere alcun tipo di
atto giuridico) e gli incapaci relativi (che
possono compiere personalmente solo
alcuni atti giuridici).
INCAPACI DI AGIRE
INCAPACI
ASSOLUTI
MINORENNI
INTERDETTI
LEGALI
INTERDETTI
GIUDIZIALI
INCAPACI
RELATIVI
MINORI
EMANCIPATI
INABILITATI
I soggetti capaci di agire possono compiere da soli atti di
ordinaria amministrazione e atti di straordinaria
amministrazione.
Gli incapaci assoluti non possono compiere alcun tipo di atto
giuridico. Gli incapaci relativi possono compiere da soli gli
atti di ordinaria amministrazione.
Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti più semplici.
Sono gli atti finalizzati alla gestione e alla conservazione del
patrimonio (manutenzione), e non modificano l’entità del
patrimonio.
Gli atti di straordinaria amministrazione sono gli atti più
complessi. Sono gli atti che determinano una permanente
alterazione del patrimonio (vendita, donazione, ecc.).
GLI INCAPACI ASSOLUTI
MINORENNI
INTERDETTI GIUDIZIALI E LEGALI
GLI INCAPACI ASSOLUTI
Sono soggetti che non possono compiere
alcun tipo di atto giuridico. Gli atti sono
compiuti nell’interesse dell’incapace da parte
dei genitori (per i minorenni) o del tutore (il
giudice tutelare nomina un tutore, che di solito
è un parente). Gli atti di straordinaria
amministrazione (come la vendita di una casa
di proprietà di un minorenne) devono essere
autorizzati dal giudice tutelare.
I MINORENNI
Sono soggetti incapaci assoluti.
Sono seguiti dai genitori. In caso
di mancanza dei genitori, il
giudice tutelare nomina un tutore
(spesso un parente).
GLI INTERDETTI
Sono soggetti incapaci assoluti. Sono
seguiti da un tutore.
INTERDETTI GIUDIZIALI
INTERDETTI LEGALI
GLI INTERDETTI GIUDIZIALI
L’interdizione giudiziale è dichiarata
dal giudice con una sentenza di
interdizione per quelle persone
affette da gravi malattie (solitamente
patologie di carattere psicologico –
psichiatrico, es. “abituale infermità
di mente”). Viene nominato un
tutore.
GLI INTERDETTI LEGALI
L’interdizione legale è un pena aggiuntiva prevista
dalla legge per chi è stato condannato ad un periodo
di detenzione superiore ai 5 anni. Viene nominato un
tutore. L'interdizione legale cessa quando la pena è
stata scontata.
L’interdetto legale non può compiere atti di natura
patrimoniale; può compiere atti personali (contrarre
matrimonio, redigere un testamento ecc.).
GLI INCAPACI RELATIVI
Gli incapaci relativi sono soggetti che possono compiere
da soli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti di
straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di
un curatore.
MINORENNI EMANCIPATI
INABILITATI
I MINORI EMANCIPATI
Sono minorenni che hanno compiuto almeno
sedici anni di età e che eccezionalmente
vengono autorizzati dal Tribunale dei minorenni
ad unirsi in matrimonio con un’altra persona
(normalmente per il matrimonio è richiesta la
maggiore età), se ricorrono gravi ed urgenti
necessità (ad esempio una gravidanza), previa
valutazione da parte del giudice della maturità e
dell’effettiva volontà della persona di unirsi in
matrimonio.
GLI INABILITATI
L’inabilitazione è un provvedimento disposto dal
giudice che priva parzialmente la persona fisica della
capacità di agire. Tale provvedimento di solito
riguarda: persone affette da malattie di carattere
psicologico non gravi, persone dedite al consumo
abituale di alcool e stupefacenti, i prodighi (cioè chi
spende il denaro senza alcun controllo), i sordomuti
e i ciechi che non hanno ricevuto un’educazione
sufficiente. Viene nominato un curatore.
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Dal 2004 è stata introdotto la figura
dell’amministratore di sostegno. Tale
persona è nominata dal giudice tutelare nei
casi in cui un soggetto si trovi in una
situazione, anche parziale o temporanea, di
infermità psichica o fisica, al fine di
provvedere ai suoi interessi (si pensi ad
anziani con problemi di salute, persone in
coma ecc.).
LA FAMIGLIA
L'EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA
La famiglia ha subito nel tempo profonde
modificazioni.
Oggi la famiglia tradizionale è di tipo mononucleare,
ossia formata da un unico gruppo familiare di cui i
fanno parte un uomo, una donna e i loro figli. Tuttavia,
in ragione di un notevole incremento delle separazioni
e dei divorzi, a volte si può parlare anche di famiglia
allargata, di cui fanno parte i figli di un i coniuge
divorziato o separato e quelli di un altro, a sua i volta
separato o divorziato.
In epoche precedenti la famiglia era di
tipo patriarcale, cioè consisteva
nell'unione i di vari gruppi i familiari,
sottoposti all'autorità di un capostipite,
ossia del membro più anziano. Si
trattava, pertanto, di nuclei familiari
piuttosto numerosi.
L'articolo 29 della Costituzione
definisce la famiglia come una
società naturale fondata sul
matrimonio. Ciò significa che l'unica
famiglia che l'ordinamento italiano
riconosce e tutela è quella che sorge
in virtù del matrimonio. Si parla
anche di famiglia legittima.
La famiglia di fatto, costituita da un uomo e una
donna che convivono, diversamente che in altri
Paesi europei, non ha rilevanza giuridica, salvo
che dalla coppia non siano nati dei figli. Per il
nostro ordinamento, infatti, due conviventi non
hanno quei diritti e obblighi (di assistenza
morale e materiale, di fedeltà ecc.) che hanno
invece due coniugi, ma i loro figli t sono del tutto
equiparati ai figli legittimi, cioè nati da un uomo e
una donna regolarmente coniugati tra loro.
La famiglia di fatto, proprio per la sua ampia
diffusione, è oggi al centro di numerose
proposte legislative dirette a regolamentare i
rapporti tra i conviventi.
E’ in discussione un progetto di legge che si
propone di regolamentare le diverse forme di
convivenza, anche tra persone omosessuali
(si parla di unioni civili).
TIPI DI FAMIGLIA
FAMIGLIA PATRIARCALE
FAMIGLIA MONONUCLEARE
FAMIGLIA LEGITTIMA (al momento
l’unica riconosciuta giuridicamente)
FAMIGLIA ALLARGATA
FAMIGLIA DI FATTO
IL MATRIMONIO E I DIVERSI RITI
Il matrimonio è un atto giuridico,
cioè un accordo volontario,
libero e incondizionato tra due
persone, dal quale nasce un
complesso rapporto che fa
sorgere una serie di diritti e
obblighi tra i due coniugi e tra
questi e i loro figli.
A seconda del rito, cioè delle
modalità con cui il matrimonio viene
celebrato, esso si distingue in:
matrimonio religioso cattolico
(concordatario), matrimonio
religioso non cattolico e matrimonio
civile.
I TIPI DI MATRIMONIO
CONCORDATARIO
(RELIGIOSO CATTOLICO)
CIVILE
RELIGIOSO NON CATTOLICO
Il matrimonio concordatario (religioso cattolico) è regolato da un
patto internazionale, detto Concordato, stipulato tra lo Stato italiano
e la Chiesa cattolica nel lontano 1929 e rinnovato nel 1984.
La celebrazione di tale matrimonio
avviene in chiesa, da parte di un sacerdote, che ufficia il culto
cattolico, cioè conferisce il sacramento matrimoniale. In questa
occasione il sacerdote assume anche le funzioni di ufficiale dello
stato civile, proprio come se celebrasse un matrimonio regolato dal
diritto civile italiano: prima della cerimonia provvede all'affissione
delle pubblicazioni, atti affissi all'albo pretorio del Comune di
residenza e in chiesa contenenti le generalità dei futuri sposi;
durante la celebrazione dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del
Codice civile e compila, per poi trasmetterla al Comune, una copia
dell'atto matrimoniale, destinata a essere registrata presso l'ufficio
dello stato civile del municipio.
Il matrimonio esclusivamente civile è disciplinato dalla sola legge
statale (art. 106 c.c. e segg.). Esso viene celebrato da un laico: un
ufficiale dello stato civile (il sindaco del luogo della celebrazione,
oppure un assessore comunale), che procede alla lettura delle formule
di rito e degli articoli del Codice civile alla presenza di due testimoni e,
dopo che entrambi gli sposi hanno manifestato la loro volontà di
contrarre il matrimonio, li dichiara marito e moglie.
Il matrimonio religioso non cattolico (art. 83 c.c.) viene celebrato tra
coppie di coniugi appartenenti a religioni diverse da quella cattolica
(per esempio, valdesi, ebrei ecc.).
Esso è, a tutti gli effetti, un matrimonio civile, poiché regolato dalla
legge italiana: viene celebrato da un ministro del culto, il quale è tenuto
alla trascrizione dell'atto matrimoniale nel registro dello stato civile.
Presupposti e impedimenti del matrimonio
L'ordinamento giuridico italiano richiede alcuni particolari presupposti per
la celebrazione del matrimonio, ovvero: la maggiore età (con l'unica
eccezione dei minori emancipati); la capacità di intendere e volere; la
libertà di stato, che consiste nel fatto che la persona sia libera da qualsiasi
vincolo matrimoniale anteriore, oppure, che siano cessati, a seguito di
divorzio, gli effetti civili di un matrimonio precedente; l'inesistenza di
particolari impedimenti tra i coniugi, rappresentati principalmente da stretti
vincoli di parentela e affinità tra essi.
La parentela è quel rapporto che indica i legami di sangue tra persone che
discendono da una stessa persona, detta stipite. Sono parenti: padre e
figlio, fratello e sorella, zio e nipote ecc.
L'affinità indica, invece, i legami tra un coniuge e i parenti dell'altro. Sono
affini: genero e suocero, cognato e cognata ecc.
Per quanto riguarda i rapporti di adozione è, per esempio, vietato il
matrimonio tra l'adottato e l'adottante o il suo coniuge ecc.
È vietato il matrimonio tra gli ascendenti e i
discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali
(es.: tra padre e figlia, tra madre e figlio, tra nonno
e nipote, ecc.); mentre in linea collaterale è vietato
solo fino al quarto grado incluso (es.: tra fratello e
sorella, tra zio e nipote, tra zio e pronipote, tra
primi cugini).
È vietato il matrimonio tra affini in linea retta in
qualsiasi grado, mentre non lo è in linea
collaterale.
I RAPPORTI TRA I CONIUGI
I rapporti tra i coniugi sono di natura personale e patrimoniale: i
primi riguardano la sfera morale e i secondi la sfera economica.
I rapporti tra i coniugi, secondo il Codice civile, devono essere di
assoluta parità.
Dal rapporto matrimoniale, per entrambi i coniugi sorgono i
seguenti obblighi: fedeltà, coabitazione, assistenza morale e
materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia.
Tutte le decisioni più importanti vengono prese dai coniugi di
comune accordo: per quanto riguarda la collaborazione materiale,
entrambi i coniugi sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze
(reddito) e capacità di lavoro, compreso quello casalingo, a
contribuire alle spese necessarie per far fronte ai bisogni familiari.
GLI OBBLIGHI CONUIGALI
FEDELTA’
COABITAZIONE
ASSISTENZA
COLLABORAZIONE
I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI
Entrambi i genitori sono tenuti a esercitare la potestà nei confronti dei loro figli
minori.
La potestà dei genitori è un insieme di diritti e di doveri che i genitori
esercitano nell'interesse esclusivo dei figli.
Il Codice civile stabilisce che ognuno dei due genitori è obbligato a mantenere,
istruire ed educare i figli, sia legittimi, sia naturali (ormai tale distinzione tra i
figli è superata), in proporzione alle sue sostanze e capacità di lavoro
professionale o casalingo: tale obbligo non viene meno in caso di separazione
o divorzio. Solo il giudice può, per gravi motivi (maltrattamenti, abusi, costante
negligenza verso i figli), privare uno o entrambi i genitori della potestà e, in
quest'ultimo caso, conferirla a un tutore.
I genitori o l'eventuale tutore hanno anche la rappresentanza legale dei minori
e compiono tutta una serie di atti finalizzati al mantenimento, all’educazione e
all’istruzione dei minorenni.
Il mantenimento è un obbligo patrimoniale e consiste nel provvedere alle
esigenze dei propri figli, in base alle disponibilità economiche della famiglia.
L'educazione dei figli dipende da scelte comuni da parte dei due coniugi, che
individuano quei principi morali ai quali i figli devono attenersi.
L'istruzione comporta l'obbligo di iscrivere i figli alle scuole dell'istruzione
obbligatoria, mentre il proseguimento degli studi, presso la scuola non
dell'obbligo, dipende da decisioni indubbiamente condizionate dalle possibilità
economiche della famiglia, ma per le quali l'ordinamento impone di tener conto
delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.
I figli sono tenuti a rispettare i propri genitori e, fino a quando convivono nella
residenza familiare, sono anche obbligati a contribuire al mantenimento della
famiglia, proporzionalmente al proprio reddito o a qualsiasi altra fonte
patrimoniale.
La legge equipara i figli legittimi cioè nati da persone tra loro sposate, con i figli
naturali, ossia nati al i di fuori del matrimonio: entrambi hanno gli stessi i diritti
e doveri. Questa distinzione è ormai superata, e si parla semplicemente di
«figli».
LA POTESTA’ DEI GENITORI
MANTENIMENTO
EDUCAZIONE
ISTRUZIONE
LA SEPARAZIONE
La separazione personale di due
coniugi si verifica quando essi
decidono di non protrarre
ulteriormente la loro vita in comune.
La separazione personale può essere
di fatto o legale.
La
separazione
di
fatto
avviene
semplicemente quando uno o entrambi i
coniugi pongono, di fatto, fine alla loro
convivenza, senza però procedere a
legalizzare tale situazione.
La separazione legale è invece soggetta
ad alcune formalità previste dalla legge:
può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale è frutto di un accordo tra i
coniugi, che decidono insieme le conseguenze derivanti
dallo scioglimento del loro rapporto: affidamento dei figli,
spartizione del patrimonio ecc. Questo tipo di separazione
è soggetto a omologazione, ossia a un provvedimento del
giudice del tribunale, con il quale la separazione produce i
suoi effetti per il diritto. In tal caso il giudice, dopo aver
tentato la conciliazione dei coniugi, constata la loro
volontà di separarsi e si accerta che le condizioni da loro
previste non contrastino con l'interesse dei figli e siano
conformi alla legge.
La separazione giudiziale. I coniugi fanno invece ricorso
alla separazione giudiziale soprattutto quando non
riescono ad accordarsi. In questo caso il tribunale, dopo
aver sentito i coniugi nel tentativo di riconciliarli, accerta
l'esistenza di situazioni tali da rendere intollerabile la
prosecuzione della loro convivenza o da pregiudicare
gravemente l'educazione dei figli ed emette una sentenza
con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere
separatamente, alle condizioni stabilite dal giudice
stesso.
La sentenza di separazione legale produce effetti nei
confronti dei coniugi e dei figli minori: fa venir meno i
rapporti personali tra i coniugi (fedeltà, coabitazione,
assistenza, collaborazione); determina lo scioglimento di
un'eventuale comunione legale, ossia quel particolare regime
patrimoniale per cui tutti i beni acquistati anche
separatamente dai coniugi, dopo il matrimonio, sono di
entrambi; dispone in relazione all'affidamento dei figli minori
a entrambi i coniugi, eccezionalmente a un solo genitore,
fermo restando in ogni caso l'obbligo di entrambi di
provvedere alla loro educazione, al loro mantenimento ecc.;
prevede un eventuale assegno personale di mantenimento a
favore di uno dei coniugi.
La separazione è in ogni caso una situazione
transitoria. In ogni momento i due coniugi possono
porre termine alla separazione e possono tornare a
vivere insieme.
Solo con il divorzio in vincolo matrimoniale è
definitivamente sciolto. Infatti solo dopo il divorzio
le due persone possono contrarre un nuovo
matrimonio.
IL DIVORZIO
Il divorzio è una causa di scioglimento del
matrimonio civile e di cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario, il quale,
però, continua a sussistere come vincolo
religioso. Il matrimonio concordatario fa
sorgere un vincolo indissolubile per la Chiesa
cattolica, la quale non ammette il divorzio.
Ognuno dei due coniugi può chiedere il divorzio
quando si verifica una delle seguenti condizioni:
separazione consensuale o giudiziale ininterrotta
per il tempo previsto dalla legge; divorzio o
annullamento del matrimonio ottenuto all'estero
dall'altro coniuge; rettifica, cioè cambiamento del
sesso di uno dei due coniugi; sentenza di
condanna del coniuge per reati gravi (ergastolo,
gravi reati contro il coniuge o i discendenti),
mancata consumazione del matrimonio.
Il tribunale pronuncia il divorzio con sentenza, dopo aver
effettuato un tentativo di conciliazione tra i due coniugi. In
caso di avvenuta conciliazione non si dà luogo al divorzio
e cessano anche gli effetti della separazione. A differenza
della sentenza di separazione, quella di divorzio produce
lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il divorzio
comporta, infatti, la definitiva cessazione dei rapporti
personali tra i coniugi, l'ottenimento della libertà di stato
da parte dei coniugi, che potranno contrarre un nuovo
matrimonio civile; l'affidamento dei figli minori e
l'eventuale versamento di un assegno periodico a favore
di uno dei coniugi.
La Legge 6 maggio 2015, n. 55 (la cosiddetta legge sul divorzio breve)
interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i
tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal
legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione legale tra i coniugi.
Nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata
minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima
la domanda di divorzio.
Nelle separazioni consensuali si riduce a sei mesi la durata del periodo
di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione
della domanda di divorzio.
La riforma prevede la possibilità di evitare il procedimento di fronte al
tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di
separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile.
LE ORGANIZZAZIONI
COLLETTIVE
SONO SOGGETTI DEL DIRITTO QUEI
SOGGETTI CHE PER L’ORDINAMENTO
POSSONO ESSERE TITOLARI DI DIRITTI E DI
DOVERI.
SI DISTINGUONO LE PERSONE FISICHE E
LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE.
L'organizzazione collettiva è un
soggetto del diritto solitamente
costituito da più persone e/o da un
insieme di beni, finalizzati al
raggiungimento di uno scopo
comune.
Tale scopo può essere economico, come per esempio,
arricchire gli aderenti all'organizzazione (si pensi alle società
commerciali) oppure non economico, ossia di tipo benefico,
culturale, sportivo, politico ecc. (si pensi ad circolo culturale
o a un'associazione di volontariato).
L'attività svolta dalle organizzazioni collettive può essere
quanto mai varia (vendita di beni, offerta di servizi ecc.). Nello
svolgimento di tali attività esse devono compiere atti di
natura giuridica. Per realizzare i loro fini necessitano quindi di
un patrimonio e di appositi organi, ossia di persone fisiche
che realizzano concretamente gli scopi dell'organizzazione,
ne gestiscono il patrimonio, ne decidono e svolgono le
singole attività ecc.
Tale scopo può essere economico, come per esempio, arricchire gli
aderenti all'organizzazione (si pensi alle società) oppure non economico,
ossia di tipo benefico, culturale, sportivo, politico ecc. (si pensi alle
associazioni).
L'attività svolta dalle organizzazioni collettive può essere quanto mai varia
(vendita di beni, offerta di servizi ecc.). Nello svolgimento di tali attività
esse devono compiere atti di natura giuridica. Per realizzare i loro fini
necessitano quindi di un patrimonio e di appositi organi, ossia di persone
fisiche che realizzano concretamente gli scopi dell'organizzazione, ne
gestiscono il patrimonio, ne decidono e svolgono le singole attività ecc.
Le organizzazioni si procurano spesso il proprio patrimonio raccogliendo
delle quote o dei conferimenti da parte degli interessati, ossia somme in
denaro o beni che ogni aderente porta all'organizzazione di cui fa parte,
oppure ricevendo beni da donatori o, ancora, chiedendo dei prestiti alle
banche.
L’AUTONOMIA PATRIMONIALE
Se un'organizzazione ha dei debiti (ossia
deve pagare delle somme ad altri
soggetti), di questi risponde solo
l'organizzazione con il suo patrimonio
oppure ne rispondono anche i singoli
componenti?
Le organizzazioni collettive si
distinguono tra loro in base
all'autonomia patrimoniale: perfetta o
imperfetta.
Quando l'autonomia patrimoniale è perfetta si
verifica la completa separazione del patrimonio
dell'organizzazione rispetto a quello delle persone
che vi fanno parte, ed è solo l'organizzazione a
rispondere dei debiti sociali.
Pertanto, i creditori dell'organizzazione, per
esempio chi le ha prestato del denaro, come le
banche, possono rifarsi esclusivamente sul
patrimonio sociale, ossia dell'organizzazione.
Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale
li perfetta si chiamano persone giuridiche.
Autonomia patrimoniale imperfetta significa invece non completa
separazione del patrimonio sociale rispetto a quello delle persone
che fanno parte dell'organizzazione. In tal caso dei debiti sociali
rispondono
anche
gli
aderenti.
Pertanto
i
creditori
dell'organizzazione, se il patrimonio sociale risulta insufficiente,
potranno rifarsi su quello dei membri dell'organizzazione.
Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale imperfetta
vengono anche definite enti di fatto.
Tra le organizzazioni con autonomia patrimoniale perfetta (o
persone giuridiche) vi sono le società di capitali, le associazioni
riconosciute e le fondazioni.
Tra le organizzazioni con autonomia patrimoniale imperfetta (o
enti di fatto) vi sono le società di persone, le associazioni non
riconosciute e i comitati.
Scarica

I SOGGETTI DEL DIRITTO PowerPoint