I SOGGETTI DEL DIRITTO PROVA A RISPONDERE A QUESTE DOMANDE: UN MINORENNE PUO’ ESSERE PROPRIETARIO DI UNA CASA? UN MINORENNE CHE COMPIE UN REATO PUO’ ESSERE PUNITO? UN RAGAZZO DI 18 ANNI PUO’ VENDERE UNA CASA? UN’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUO’ AVERE DIRITTI E OBBLIGHI? SONO SOGGETTI DEL DIRITTO QUEI SOGGETTI CHE PER L’ORDINAMENTO POSSONO ESSERE TITOLARI DI DIRITTI E DI DOVERI. SI DISTINGUONO LE PERSONE FISICHE E LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE. LE PERSONE FISICHE «Persona fisica» è l’essere umano nato vivo. Requisiti fondamentali sono quindi la nascita e la vita. CAPACITA' GIURIDICA POSSIBILITA’ DI UNA PERSONA DI ESSERE TITOLARE DI DIRITTI E DI OBBLIGHI GIURIDICI. SI ACQUISTA ALLA NASCITA E SI PERDE CON LA MORTE. Al momento della nascita, con l’acquisto della capacità giuridica, si acquistano quindi dei diritti, tra i quali vi sono i diritti fondamentali delle persone fisiche, come il diritto alla vita e all’integrità fisica; il diritto al nome, all’identità personale e all’immagine; il diritto alla riservatezza. Al momento della nascita si può anche acquistare il diritto di proprietà sui beni (ad esempio tramite una donazione o la successione mortis causa, cioè l’eredità). CAPACITA' DI AGIRE POSSIBILITA’ DI UN SOGGETTO DI COMPIERE AUTONOMAMENTE ATTI GIURIDICI, DI ESERCITARE PERSONALMENTE I PROPRI DIRITTI, DI ASSUMERE OBBLIGHI. SI ACQUISTA AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, CHE NEL NOSTRO ORDINAMENTO COINCIDE CON IL COMPIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO D’ETA’. A 18 ANNI: un ragazzo che, da bambino, ha ricevuto in eredità una casa, la può vendere; si può contrarre matrimonio; si può assumere l’obbligo di pagare una somma di denaro. I DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE FISICHE IL DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA IL DIRITTO AL NOME, ALL’IDENTITÀ PERSONALE E ALL’IMMAGINE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA. Diritto alla vita e all’integrità fisica: diritto di vivere e tutela contro atti che possano diminuire le capacità del proprio corpo; Diritto al nome, all’identità personale e all’immagine: diritto di utilizzare il proprio nome e cognome registrato all’anagrafe; diritto di impedire che altri utilizzino il nostro nome in modo improprio; diritto di impedire che altri utilizzino la nostra immagine senza il nostro consenso; Diritto alla riservatezza: diritto alla tutela dei propri dati personali; l’utilizzo di dati personali altrui deve avvenire solo dopo che l’interessato ha espresso il suo consenso. LA SEDE DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA: luogo dove una persona fisica vive abitualmente. - DOMICILIO: luogo dove una persona fisica ha stabilito la sede dei propri affari o interessi. - DIMORA: luogo dove una persona fisica soggiorna temporaneamente e saltuariamente. Un medico che abita a Milano e che ha lo studio a Monza e una villetta a Varazze, avrà la residenza a Milano, il domicilio a Monza e la dimora a Varazze. Per molte persone, la residenza e il domicilio coincidono. LA CAPACITA’ DI AGIRE La capacità di agire solitamente si acquista al compimento della maggiore età, cioè a 18 anni. I soggetti maggiorenni normalmente sono quindi considerati capaci di agire. Oltre alla capacità giuridica e alla maggiore età, è necessario avere la capacità naturale, che è la capacità di intendere (cioè di capire il senso delle proprie azioni) e di volere (cioè di desiderare di compiere le proprie azioni). L’INCAPACITA’ DI AGIRE I soggetti che non hanno la capacità di agire o hanno una capacità di agire limitata solo a certi atti, sono detti incapaci di agire. Si distinguono gli incapaci assoluti (che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico) e gli incapaci relativi (che possono compiere personalmente solo alcuni atti giuridici). INCAPACI DI AGIRE INCAPACI ASSOLUTI MINORENNI INTERDETTI LEGALI INTERDETTI GIUDIZIALI INCAPACI RELATIVI MINORI EMANCIPATI INABILITATI I soggetti capaci di agire possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Gli incapaci assoluti non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli incapaci relativi possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti più semplici. Sono gli atti finalizzati alla gestione e alla conservazione del patrimonio (manutenzione), e non modificano l’entità del patrimonio. Gli atti di straordinaria amministrazione sono gli atti più complessi. Sono gli atti che determinano una permanente alterazione del patrimonio (vendita, donazione, ecc.). GLI INCAPACI ASSOLUTI MINORENNI INTERDETTI GIUDIZIALI E LEGALI GLI INCAPACI ASSOLUTI Sono soggetti che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli atti sono compiuti nell’interesse dell’incapace da parte dei genitori (per i minorenni) o del tutore (il giudice tutelare nomina un tutore, che di solito è un parente). Gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di una casa di proprietà di un minorenne) devono essere autorizzati dal giudice tutelare. I MINORENNI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti dai genitori. In caso di mancanza dei genitori, il giudice tutelare nomina un tutore (spesso un parente). GLI INTERDETTI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti da un tutore. INTERDETTI GIUDIZIALI INTERDETTI LEGALI GLI INTERDETTI GIUDIZIALI L’interdizione giudiziale è dichiarata dal giudice con una sentenza di interdizione per quelle persone affette da gravi malattie (solitamente patologie di carattere psicologico – psichiatrico, es. “abituale infermità di mente”). Viene nominato un tutore. GLI INTERDETTI LEGALI L’interdizione legale è un pena aggiuntiva prevista dalla legge per chi è stato condannato ad un periodo di detenzione superiore ai 5 anni. Viene nominato un tutore. L'interdizione legale cessa quando la pena è stata scontata. L’interdetto legale non può compiere atti di natura patrimoniale; può compiere atti personali (contrarre matrimonio, redigere un testamento ecc.). GLI INCAPACI RELATIVI Gli incapaci relativi sono soggetti che possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore. MINORENNI EMANCIPATI INABILITATI I MINORI EMANCIPATI Sono minorenni che hanno compiuto almeno sedici anni di età e che eccezionalmente vengono autorizzati dal Tribunale dei minorenni ad unirsi in matrimonio con un’altra persona (normalmente per il matrimonio è richiesta la maggiore età), se ricorrono gravi ed urgenti necessità (ad esempio una gravidanza), previa valutazione da parte del giudice della maturità e dell’effettiva volontà della persona di unirsi in matrimonio. GLI INABILITATI L’inabilitazione è un provvedimento disposto dal giudice che priva parzialmente la persona fisica della capacità di agire. Tale provvedimento di solito riguarda: persone affette da malattie di carattere psicologico non gravi, persone dedite al consumo abituale di alcool e stupefacenti, i prodighi (cioè chi spende il denaro senza alcun controllo), i sordomuti e i ciechi che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente. Viene nominato un curatore. L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Dal 2004 è stata introdotto la figura dell’amministratore di sostegno. Tale persona è nominata dal giudice tutelare nei casi in cui un soggetto si trovi in una situazione, anche parziale o temporanea, di infermità psichica o fisica, al fine di provvedere ai suoi interessi (si pensi ad anziani con problemi di salute, persone in coma ecc.). LA FAMIGLIA L'EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA La famiglia ha subito nel tempo profonde modificazioni. Oggi la famiglia tradizionale è di tipo mononucleare, ossia formata da un unico gruppo familiare di cui i fanno parte un uomo, una donna e i loro figli. Tuttavia, in ragione di un notevole incremento delle separazioni e dei divorzi, a volte si può parlare anche di famiglia allargata, di cui fanno parte i figli di un i coniuge divorziato o separato e quelli di un altro, a sua i volta separato o divorziato. In epoche precedenti la famiglia era di tipo patriarcale, cioè consisteva nell'unione i di vari gruppi i familiari, sottoposti all'autorità di un capostipite, ossia del membro più anziano. Si trattava, pertanto, di nuclei familiari piuttosto numerosi. L'articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio. Ciò significa che l'unica famiglia che l'ordinamento italiano riconosce e tutela è quella che sorge in virtù del matrimonio. Si parla anche di famiglia legittima. La famiglia di fatto, costituita da un uomo e una donna che convivono, diversamente che in altri Paesi europei, non ha rilevanza giuridica, salvo che dalla coppia non siano nati dei figli. Per il nostro ordinamento, infatti, due conviventi non hanno quei diritti e obblighi (di assistenza morale e materiale, di fedeltà ecc.) che hanno invece due coniugi, ma i loro figli t sono del tutto equiparati ai figli legittimi, cioè nati da un uomo e una donna regolarmente coniugati tra loro. La famiglia di fatto, proprio per la sua ampia diffusione, è oggi al centro di numerose proposte legislative dirette a regolamentare i rapporti tra i conviventi. E’ in discussione un progetto di legge che si propone di regolamentare le diverse forme di convivenza, anche tra persone omosessuali (si parla di unioni civili). TIPI DI FAMIGLIA FAMIGLIA PATRIARCALE FAMIGLIA MONONUCLEARE FAMIGLIA LEGITTIMA (al momento l’unica riconosciuta giuridicamente) FAMIGLIA ALLARGATA FAMIGLIA DI FATTO IL MATRIMONIO E I DIVERSI RITI Il matrimonio è un atto giuridico, cioè un accordo volontario, libero e incondizionato tra due persone, dal quale nasce un complesso rapporto che fa sorgere una serie di diritti e obblighi tra i due coniugi e tra questi e i loro figli. A seconda del rito, cioè delle modalità con cui il matrimonio viene celebrato, esso si distingue in: matrimonio religioso cattolico (concordatario), matrimonio religioso non cattolico e matrimonio civile. I TIPI DI MATRIMONIO CONCORDATARIO (RELIGIOSO CATTOLICO) CIVILE RELIGIOSO NON CATTOLICO Il matrimonio concordatario (religioso cattolico) è regolato da un patto internazionale, detto Concordato, stipulato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica nel lontano 1929 e rinnovato nel 1984. La celebrazione di tale matrimonio avviene in chiesa, da parte di un sacerdote, che ufficia il culto cattolico, cioè conferisce il sacramento matrimoniale. In questa occasione il sacerdote assume anche le funzioni di ufficiale dello stato civile, proprio come se celebrasse un matrimonio regolato dal diritto civile italiano: prima della cerimonia provvede all'affissione delle pubblicazioni, atti affissi all'albo pretorio del Comune di residenza e in chiesa contenenti le generalità dei futuri sposi; durante la celebrazione dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile e compila, per poi trasmetterla al Comune, una copia dell'atto matrimoniale, destinata a essere registrata presso l'ufficio dello stato civile del municipio. Il matrimonio esclusivamente civile è disciplinato dalla sola legge statale (art. 106 c.c. e segg.). Esso viene celebrato da un laico: un ufficiale dello stato civile (il sindaco del luogo della celebrazione, oppure un assessore comunale), che procede alla lettura delle formule di rito e degli articoli del Codice civile alla presenza di due testimoni e, dopo che entrambi gli sposi hanno manifestato la loro volontà di contrarre il matrimonio, li dichiara marito e moglie. Il matrimonio religioso non cattolico (art. 83 c.c.) viene celebrato tra coppie di coniugi appartenenti a religioni diverse da quella cattolica (per esempio, valdesi, ebrei ecc.). Esso è, a tutti gli effetti, un matrimonio civile, poiché regolato dalla legge italiana: viene celebrato da un ministro del culto, il quale è tenuto alla trascrizione dell'atto matrimoniale nel registro dello stato civile. Presupposti e impedimenti del matrimonio L'ordinamento giuridico italiano richiede alcuni particolari presupposti per la celebrazione del matrimonio, ovvero: la maggiore età (con l'unica eccezione dei minori emancipati); la capacità di intendere e volere; la libertà di stato, che consiste nel fatto che la persona sia libera da qualsiasi vincolo matrimoniale anteriore, oppure, che siano cessati, a seguito di divorzio, gli effetti civili di un matrimonio precedente; l'inesistenza di particolari impedimenti tra i coniugi, rappresentati principalmente da stretti vincoli di parentela e affinità tra essi. La parentela è quel rapporto che indica i legami di sangue tra persone che discendono da una stessa persona, detta stipite. Sono parenti: padre e figlio, fratello e sorella, zio e nipote ecc. L'affinità indica, invece, i legami tra un coniuge e i parenti dell'altro. Sono affini: genero e suocero, cognato e cognata ecc. Per quanto riguarda i rapporti di adozione è, per esempio, vietato il matrimonio tra l'adottato e l'adottante o il suo coniuge ecc. È vietato il matrimonio tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali (es.: tra padre e figlia, tra madre e figlio, tra nonno e nipote, ecc.); mentre in linea collaterale è vietato solo fino al quarto grado incluso (es.: tra fratello e sorella, tra zio e nipote, tra zio e pronipote, tra primi cugini). È vietato il matrimonio tra affini in linea retta in qualsiasi grado, mentre non lo è in linea collaterale. I RAPPORTI TRA I CONIUGI I rapporti tra i coniugi sono di natura personale e patrimoniale: i primi riguardano la sfera morale e i secondi la sfera economica. I rapporti tra i coniugi, secondo il Codice civile, devono essere di assoluta parità. Dal rapporto matrimoniale, per entrambi i coniugi sorgono i seguenti obblighi: fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia. Tutte le decisioni più importanti vengono prese dai coniugi di comune accordo: per quanto riguarda la collaborazione materiale, entrambi i coniugi sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze (reddito) e capacità di lavoro, compreso quello casalingo, a contribuire alle spese necessarie per far fronte ai bisogni familiari. GLI OBBLIGHI CONUIGALI FEDELTA’ COABITAZIONE ASSISTENZA COLLABORAZIONE I RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI Entrambi i genitori sono tenuti a esercitare la potestà nei confronti dei loro figli minori. La potestà dei genitori è un insieme di diritti e di doveri che i genitori esercitano nell'interesse esclusivo dei figli. Il Codice civile stabilisce che ognuno dei due genitori è obbligato a mantenere, istruire ed educare i figli, sia legittimi, sia naturali (ormai tale distinzione tra i figli è superata), in proporzione alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo: tale obbligo non viene meno in caso di separazione o divorzio. Solo il giudice può, per gravi motivi (maltrattamenti, abusi, costante negligenza verso i figli), privare uno o entrambi i genitori della potestà e, in quest'ultimo caso, conferirla a un tutore. I genitori o l'eventuale tutore hanno anche la rappresentanza legale dei minori e compiono tutta una serie di atti finalizzati al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei minorenni. Il mantenimento è un obbligo patrimoniale e consiste nel provvedere alle esigenze dei propri figli, in base alle disponibilità economiche della famiglia. L'educazione dei figli dipende da scelte comuni da parte dei due coniugi, che individuano quei principi morali ai quali i figli devono attenersi. L'istruzione comporta l'obbligo di iscrivere i figli alle scuole dell'istruzione obbligatoria, mentre il proseguimento degli studi, presso la scuola non dell'obbligo, dipende da decisioni indubbiamente condizionate dalle possibilità economiche della famiglia, ma per le quali l'ordinamento impone di tener conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. I figli sono tenuti a rispettare i propri genitori e, fino a quando convivono nella residenza familiare, sono anche obbligati a contribuire al mantenimento della famiglia, proporzionalmente al proprio reddito o a qualsiasi altra fonte patrimoniale. La legge equipara i figli legittimi cioè nati da persone tra loro sposate, con i figli naturali, ossia nati al i di fuori del matrimonio: entrambi hanno gli stessi i diritti e doveri. Questa distinzione è ormai superata, e si parla semplicemente di «figli». LA POTESTA’ DEI GENITORI MANTENIMENTO EDUCAZIONE ISTRUZIONE LA SEPARAZIONE La separazione personale di due coniugi si verifica quando essi decidono di non protrarre ulteriormente la loro vita in comune. La separazione personale può essere di fatto o legale. La separazione di fatto avviene semplicemente quando uno o entrambi i coniugi pongono, di fatto, fine alla loro convivenza, senza però procedere a legalizzare tale situazione. La separazione legale è invece soggetta ad alcune formalità previste dalla legge: può essere consensuale o giudiziale. La separazione consensuale è frutto di un accordo tra i coniugi, che decidono insieme le conseguenze derivanti dallo scioglimento del loro rapporto: affidamento dei figli, spartizione del patrimonio ecc. Questo tipo di separazione è soggetto a omologazione, ossia a un provvedimento del giudice del tribunale, con il quale la separazione produce i suoi effetti per il diritto. In tal caso il giudice, dopo aver tentato la conciliazione dei coniugi, constata la loro volontà di separarsi e si accerta che le condizioni da loro previste non contrastino con l'interesse dei figli e siano conformi alla legge. La separazione giudiziale. I coniugi fanno invece ricorso alla separazione giudiziale soprattutto quando non riescono ad accordarsi. In questo caso il tribunale, dopo aver sentito i coniugi nel tentativo di riconciliarli, accerta l'esistenza di situazioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza o da pregiudicare gravemente l'educazione dei figli ed emette una sentenza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni stabilite dal giudice stesso. La sentenza di separazione legale produce effetti nei confronti dei coniugi e dei figli minori: fa venir meno i rapporti personali tra i coniugi (fedeltà, coabitazione, assistenza, collaborazione); determina lo scioglimento di un'eventuale comunione legale, ossia quel particolare regime patrimoniale per cui tutti i beni acquistati anche separatamente dai coniugi, dopo il matrimonio, sono di entrambi; dispone in relazione all'affidamento dei figli minori a entrambi i coniugi, eccezionalmente a un solo genitore, fermo restando in ogni caso l'obbligo di entrambi di provvedere alla loro educazione, al loro mantenimento ecc.; prevede un eventuale assegno personale di mantenimento a favore di uno dei coniugi. La separazione è in ogni caso una situazione transitoria. In ogni momento i due coniugi possono porre termine alla separazione e possono tornare a vivere insieme. Solo con il divorzio in vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto. Infatti solo dopo il divorzio le due persone possono contrarre un nuovo matrimonio. IL DIVORZIO Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il quale, però, continua a sussistere come vincolo religioso. Il matrimonio concordatario fa sorgere un vincolo indissolubile per la Chiesa cattolica, la quale non ammette il divorzio. Ognuno dei due coniugi può chiedere il divorzio quando si verifica una delle seguenti condizioni: separazione consensuale o giudiziale ininterrotta per il tempo previsto dalla legge; divorzio o annullamento del matrimonio ottenuto all'estero dall'altro coniuge; rettifica, cioè cambiamento del sesso di uno dei due coniugi; sentenza di condanna del coniuge per reati gravi (ergastolo, gravi reati contro il coniuge o i discendenti), mancata consumazione del matrimonio. Il tribunale pronuncia il divorzio con sentenza, dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione tra i due coniugi. In caso di avvenuta conciliazione non si dà luogo al divorzio e cessano anche gli effetti della separazione. A differenza della sentenza di separazione, quella di divorzio produce lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il divorzio comporta, infatti, la definitiva cessazione dei rapporti personali tra i coniugi, l'ottenimento della libertà di stato da parte dei coniugi, che potranno contrarre un nuovo matrimonio civile; l'affidamento dei figli minori e l'eventuale versamento di un assegno periodico a favore di uno dei coniugi. La Legge 6 maggio 2015, n. 55 (la cosiddetta legge sul divorzio breve) interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione legale tra i coniugi. Nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Nelle separazioni consensuali si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio. La riforma prevede la possibilità di evitare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile. LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE SONO SOGGETTI DEL DIRITTO QUEI SOGGETTI CHE PER L’ORDINAMENTO POSSONO ESSERE TITOLARI DI DIRITTI E DI DOVERI. SI DISTINGUONO LE PERSONE FISICHE E LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE. L'organizzazione collettiva è un soggetto del diritto solitamente costituito da più persone e/o da un insieme di beni, finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune. Tale scopo può essere economico, come per esempio, arricchire gli aderenti all'organizzazione (si pensi alle società commerciali) oppure non economico, ossia di tipo benefico, culturale, sportivo, politico ecc. (si pensi ad circolo culturale o a un'associazione di volontariato). L'attività svolta dalle organizzazioni collettive può essere quanto mai varia (vendita di beni, offerta di servizi ecc.). Nello svolgimento di tali attività esse devono compiere atti di natura giuridica. Per realizzare i loro fini necessitano quindi di un patrimonio e di appositi organi, ossia di persone fisiche che realizzano concretamente gli scopi dell'organizzazione, ne gestiscono il patrimonio, ne decidono e svolgono le singole attività ecc. Tale scopo può essere economico, come per esempio, arricchire gli aderenti all'organizzazione (si pensi alle società) oppure non economico, ossia di tipo benefico, culturale, sportivo, politico ecc. (si pensi alle associazioni). L'attività svolta dalle organizzazioni collettive può essere quanto mai varia (vendita di beni, offerta di servizi ecc.). Nello svolgimento di tali attività esse devono compiere atti di natura giuridica. Per realizzare i loro fini necessitano quindi di un patrimonio e di appositi organi, ossia di persone fisiche che realizzano concretamente gli scopi dell'organizzazione, ne gestiscono il patrimonio, ne decidono e svolgono le singole attività ecc. Le organizzazioni si procurano spesso il proprio patrimonio raccogliendo delle quote o dei conferimenti da parte degli interessati, ossia somme in denaro o beni che ogni aderente porta all'organizzazione di cui fa parte, oppure ricevendo beni da donatori o, ancora, chiedendo dei prestiti alle banche. L’AUTONOMIA PATRIMONIALE Se un'organizzazione ha dei debiti (ossia deve pagare delle somme ad altri soggetti), di questi risponde solo l'organizzazione con il suo patrimonio oppure ne rispondono anche i singoli componenti? Le organizzazioni collettive si distinguono tra loro in base all'autonomia patrimoniale: perfetta o imperfetta. Quando l'autonomia patrimoniale è perfetta si verifica la completa separazione del patrimonio dell'organizzazione rispetto a quello delle persone che vi fanno parte, ed è solo l'organizzazione a rispondere dei debiti sociali. Pertanto, i creditori dell'organizzazione, per esempio chi le ha prestato del denaro, come le banche, possono rifarsi esclusivamente sul patrimonio sociale, ossia dell'organizzazione. Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale li perfetta si chiamano persone giuridiche. Autonomia patrimoniale imperfetta significa invece non completa separazione del patrimonio sociale rispetto a quello delle persone che fanno parte dell'organizzazione. In tal caso dei debiti sociali rispondono anche gli aderenti. Pertanto i creditori dell'organizzazione, se il patrimonio sociale risulta insufficiente, potranno rifarsi su quello dei membri dell'organizzazione. Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale imperfetta vengono anche definite enti di fatto. Tra le organizzazioni con autonomia patrimoniale perfetta (o persone giuridiche) vi sono le società di capitali, le associazioni riconosciute e le fondazioni. Tra le organizzazioni con autonomia patrimoniale imperfetta (o enti di fatto) vi sono le società di persone, le associazioni non riconosciute e i comitati.