Immobilizzazioni
immateriali
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ART. 2424 C.C.
1. Costi di impianto e ampliamento;
2. costi di sviluppo;
3. diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. avviamento;
6. immobilizzazioni in corso e acconti;
7. altre.
N.B. da 2016 costi di ricerca e pubblicità non capitalizzabili.
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ART. 2424 C.C.
Sono fattori intangibili di durata economica pluriennale.
Possiamo distinguere:
•costi capitalizzati (costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo);
•beni immateriali (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle
opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
•avviamento;
•costi sostenuti per beni immateriali in corso di produzione
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BENI IMMATERIALI
• caratterizzati da significativi investimenti,
che permettono benefici economici
differenziali;
• rappresentati da diritti giuridicamente tutelati;
• trasferibili in modo autonomo.
• Esempi: marchi, brevetti, know-how.
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COSTI CAPITALIZZATI
Di utilità pluriennale, ma privi di alcuni dei requisiti
di cui sopra  in particolare del valore di scambio.
Hanno cioè utilità futura solo se inseriti in “quella” azienda.
Esempi: spese di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo.
AVVIAMENTO  ha caratteristiche economiche del tutto
peculiari
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BENI IMMATERIALI
Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere dell’ingegno:
•acquisto brevetti da terzi;
•capitalizzazione costi per realizzazioni brevetti o processi utilizzabili;
•know-how (tutelato giuridicamente);
•software acquisito in proprietà
Software di base
Software applicativo
Fa parte del computer
Acquisito con contratti
«di sviluppo» o in proprietà
N.B. Software in «licenza d’uso»  voce B.I.4
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BENI IMMATERIALI
Know-how:
prodotto in azienda
 assimilabile a spese di R & S;
Cedibile
 analogo ai brevetti;
acquistato da terzi
 concessioni, licenze ecc.
(non brevettato)
Licenze:
pagate dall’imprenditore per gestire l’attività (es. “franchising”).
Concessioni:
per l’utilizzo di cave, miniere, suolo demaniale, costiero;
per l’esercizio di linee di trasporto.
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COSTI PLURIENNALI
Spese d’impianto: sostenute in fase “pre-aziendale” o di impianto.
Comprendono:
•costi per consulenze preparatorie (avvocati, commercialisti, psicologi,
piano di mktg …);
•spese costituzione società (parcella notaio, adempimenti connessi);
•stampa certificati azionari (nelle s.p.a.).
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COSTI PLURIENNALI
Spese di ampliamento:
hanno la stessa natura delle spese d’impianto ma sono sostenute in
fase di ampliamento della struttura produttiva (ad es. passaggio da s.r.l.
ad s.p.a.).
Criterio generale di capitalizzazione:
•possibile correlazione con ricavi futuri;
•capacità di “sopportare” le quote di amm/to negli esercizi futuri.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 2426 c.c.
5) Costi d’impianto, ampliamento ad utilità pluriennale:
•possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale;
•devono essere ammortizzati entro un massimo di 5 anni;
• I costi di sviluppo (consenso collegio sindacale) vanno ammortizzati
entro la loro vita utile, se non determinabile max 5 anni;
•finché l’ammortamento dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo
non è completo, si possono distribuire dividendi solo se esistono riserve
disponibili ≥ dei costi non ancora ammortizzati
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 2426 c.c.
6) L’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del
collegio sindacale:
•se acquisito a titolo oneroso;
•nei limiti del costo sostenuto;
• deve essere ammortizzato entro il periodo di vita utile (se non
determinabile in max 10 anni);
• è possibile un ammortamento sistematico in un periodo > 10 anni
purché non superi la durata di utilizzazione dell’attivo e sia data
adeguata motivazione in nota integrativa.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 2426 c.c.
Per le altre immobilizzazioni immateriali valgono i criteri generali:
•iscrizione al costo;
•ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di
utilizzo
(brevetti legge; altre legge o contratto).
In generale, tutti i costi pluriennali vanno capitalizzati se:
•hanno utilità futura;
•sono recuperabili tramite i ricavi dei futuri esercizi.
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STUDI E RICERCHE
A seguito del D. Lgs. 139/2015 i costi di ricerca non sono capitalizzabili
e sono considerati costi di periodo (a C/E).
Secondo i principi contabili nazionali i costi di sviluppo attinenti a singoli
progetti possono essere capitalizzati se:
•il processo/prodotto è definito, identificabile e misurabile, tecnicamente
fattibile;
•l’importo capitalizzato è recuperabile tramite i ricavi futuri derivanti dal
progetto;
•l’ammortamento è sistematico, preferibilmente a quote costanti (da
rivedere ogni anno per conferma della congruità).
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SPESE DI PUBBLICITA’
Non sono più capitalizzabili e vanno iscritti a
Conto Economico.
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NOTA INTEGRATIVA
1)Criteri di valutazione.
2)Movimenti delle immobilizzazioni…
3) - Composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento” e
“costi di sviluppo”;
- Ragioni dell’iscrizione nell’attivo;
- Criteri di ammortamento.
3bis) Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni materiali ed immateriali …
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NORMATIVA FISCALE
Art. 103 TUIR
1) Amm.to costo diritti di utilizzazione opere dell’ingegno, brevetti,
know-how ecc.: è deducibile in misura non superiore ad 1/2 del
costo (amm.to in almeno 2 anni).
2) Amm.to costo concessioni e altri diritti: è deducibile secondo legge
o contratto.
3) Amm.to marchi e avviamento  almeno 18 anni.
Se piano civilistico ≠ da quello fiscale imputare amm/to civilistico, ed
effettuare le opportune riprese fiscali in dichiarazione dei redditi.
N.B. AL MOMENTO, LA NORMATIVA FISCALE NON E' STATA
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ADEGUATA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE
Art. 108 TUIR
1) Studi e ricerche: sono deducibili nell’esercizio in cui sono state
sostenute o in quote costanti entro max 5 anni.
2) Spese di pubblicità e propaganda: vanno a costo d’esercizio oppure
sono deducibili in quote costanti in 5 anni.
3) Altri costi pluriennali deducibili secondo quota civilistica
(per nuove imprese a partire dall’anno dei primi ricavi).
N.B. AL MOMENTO, LA NORMATIVA FISCALE NON E' STATA
ADEGUATA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE
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