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IL REGIME DI PATENT BOX
Brevetti, marchi e know-how
Strumenti di detassazione fiscale
Fabrizio Dominici
DOTTORE COMMERCIALISTA
[email protected]
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Il regime di patent box
Si tratta di un sistema opzionale di
tassazione agevolata dei redditi
derivanti dall’utilizzo diretto, o dalla
concessione in uso a terzi, di talune
tipologie
di
beni
immateriali
produttivi (brevetti, know-how, opere
dell’ingegno...)
FABRIZIO DOMINICI
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Riferimenti normativi:
• Legge di stabilità 2015
(legge 23.12.2014, n. 190), art. 1,commi da 37 a 45;
• Decreto “investment compact”
(D.L. 24.01.2015, n. 3).
FABRIZIO DOMINICI
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Finalità del regime “patent box”
 riconoscimento del ruolo fondamentale
assunto dai beni immateriali nella
creazione di valore aggiunto;
 presa d’atto della possibilità di
trasferimento transfrontaliero di beni
immateriali produttivi in sostanziale
sospensione di imposta.
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Obiettivi:
1. incentivare il mantenimento in Italia dei
beni immateriali ivi esistenti (evitandone la
delocalizzazione verso Paesi con fiscalità
agevolata);
2. incentivare il rientro dei beni immateriali,
da parte delle imprese italiane (o la
collocazione, da parte di quelle straniere),
esistenti all’estero;
3. in generale, favorire gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo.
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Finalità del “patent box”
Il regime ricalca l’esperienza già
maturata in alcuni Paesi europei, ove
è stata applicata la riduzione delle
imposte in coerenza con uno
standard internazionale condiviso.
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Paese U.E.
Paesi Bassi
Gran Bretagna
Belgio
Lussemburgo
aliquota
5
10
0 – 6,8
5,8
Spagna
6 - 15
Francia
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Decorrenza e requisiti soggettivi
L’adesione al regime ha un carattere opzionale.
Una volta esercitata, è irrevocabile per cinque esercizi.
a decorrere dall’anno 2015
Decorrenza: dal periodo di imposta “successivo a quello in
corso al 31.12.2014” (per i soggetti con esercizi solari
01.01.- 31.12).
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Possono optare per il regime di patent box
1. tutti i soggetti titolari di redditi di
impresa, residenti in Italia (imprese
individuali, società di persone, società di
capitali...)
2. società ed enti non residenti di ogni
tipo, compresi i trust, con o senza
personalità giuridica, a condizione di
essere residenti in un Paese con il quale
(a) è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione
(b) esiste uno scambio di informazioni effettivo.
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Presupposti oggettivi
Sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo,
diretto o indiretto, di:
• opere dell’ingegno
• brevetti industriali
• marchi di impresa
• disegni e modelli
• processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico (know-how tecnico)
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Il legislatore fa riferimento a beni
«giuridicamente tutelabili», pertanto «non
richiede la registrazione del bene
immateriale, pur dovendosi trattare di
beni per cui le leggi vigenti prevedono
«potenzialmente» la protezione»
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Presupposti oggettivi
criticità
Giuridicamente costituiscono «opere dell’ingegno» (ex.
L. n. 633/1941) sia le c.d. «creazioni utili» (software,
banche dati) sia le creazioni dell’intelletto umano
nell’ambito delle opere musicali, cinematografiche,
architettoniche, letterarie.
La detassazione dei redditi derivanti dallo
sfruttamento di tali opere non appare coerente con
le scelte sistematiche del legislatore
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Sovrapposizione delle nozioni di
«registrazione» e «protezione»
Secondo le Convenzioni internazionali, per la
protezione delle opere dell’ingegno non
occorre
alcuna
formalità,
inclusa
la
registrazione
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La nozione di «brevetti industriali» (ex D.
Lgs. n. 30/2005) si estende oltre quella dei
«brevetti per invenzione»?
La formulazione letterale lascia aperti alcuni
dubbi in merito alla rilevanza di disegni e
modelli di prodotti artigianali e industriali,
modelli di utilità, tipologie dei prodotti a
semiconduttore
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La nozione di «marchi funzionalmente
equivalenti ai brevetti» è priva di
precedenti
giuridici,
e
difficilmente
coordinabile con la pretesa esclusione dei
marchi
esclusivamente
commerciali.
Di fatto non sarebbe possibile individuare nessuno
spazio giuridico residuo per simili marchi (la loro
funzionale equivalenza ai brevetti potrebbe anzi
causare la nullità della loro registrazione)
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Non vengono fornite indicazioni in merito alla
nazionalità dei titoli di privativa rilevanti
Dovrebbero poter essere agevolati i
beni immateriali oggetto di titoli di
privativa sia italiani che internazionali
e/o esteri
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Il know-how tecnico, per essere agevolabile,
deve rispettare i requisiti specifici di cui
al
D.
Lgs.
n.
30/2005?
Si propende per una risposta affermativa
(segretezza, valore economico in quanto
segrete,
adozione
di
misure
ragionevolmente adeguate a mantenere la
segretezza)
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Modalità applicative dell’agevolazione
I redditi derivanti dall’utilizzo dei beni
immateriali rilevanti «non concorrono a
formare il reddito complessivo in quanto
esclusi per il 50 per cento del relativo
ammontare».
Si rende quindi necessario enucleare, nell’ambito
dell’imponibile complessivo, l’importo corrispondente al
contributo economico che i beni rilevanti apportano al
reddito
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L’agevolazione opera:
sia ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF, IRES) che dell’
IRAP;
sia nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali che nel
caso di loro concessione in uso a terzi
Nei primi due periodi di imposta in cui l’agevolazione è in
vigore, la percentuale di esclusione dal reddito complessivo
è ridotta:
per il 2015 al 30% (trenta per cento)
per il 2016 al 40% (quaranta per cento)
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Modalità applicative dell’agevolazione
Nel caso di utilizzo diretto dei beni, l’agevolazione è
riconosciuta a condizione che abbia luogo una apposita
procedura di ruling ai sensi dell’art. 8, D. L. n. 269/2003.
La procedura ha per oggetto la determinazione
preventiva, (in contraddittorio con l’Amministrazione
finanziaria):
• dell’ammontare dei componenti positivi di reddito
impliciti, ascrivibili all’utilizzo dei beni agevolati;
• dei criteri per l’individuazione dei componenti
negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
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Nel caso di concessione a terzi dei beni,
mancando disposizioni specifiche, si ritiene
che la determinazione dei «redditi»
agevolabili avvenga contrapponendo i ricavi
imputabili alle royalties maturate, rispetto
ai componenti negativi ad esse correlati
(senza necessità di attivare procedure di
ruling).
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Il ricorso ad analoga procedura di ruling è
stato reso facoltativo, nel caso in cui i
redditi derivino da operazioni infragruppo
(«siano realizzati nell’ambito di operazioni
intercorse con società che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa»)
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L’opzione è consentita
Purche l’impresa aderente svolga attività di
ricerca e sviluppo, finalizzata alla produzione dei
beni immateriali agevolabili:
A. direttamente, in proprio;
B. mediante contratti di ricerca stipulati con
Università e centri di ricerca;
C. mediante contratti di ricerca stipulati con
soggetti diversi da quelli di cui al punto b,
purché non facenti parte del medesimo gruppo.
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Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L.
“investment compact” risultano, espressamente
ammessi:
• lo svolgimento totalmente esternalizzato delle
attività di ricerca e sviluppo, mediante
affidamento in outsourcing a soggetti terzi;
• la possibilità di acquisire da terze economie i
beni immateriali eleggibili per l’agevolazione.
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La quota di reddito che può effettivamente formare oggetto
di agevolazione è determinata in base al rapporto tra:
1. al numeratore, (I) la totalità delle spese di ricerca e
sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e
(II) commissionate a terzi, per il mantenimento,
l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale,
incrementate (III) delle eventuali spese, rilevanti ai fini
fiscali, sostenute per l’acquisizione dei beni
immateriali o per contratti stipulati con società del
gruppo, fino ad un massimo del 30% delle spese
relative a ricerca compiuta in proprio o commissionata a
terzi;
2. al denominatore, la totalità delle spese, rilevanti ai fini
fiscali, sostenute in relazione allo stesso bene.
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L’applicazione del coefficiente:
funzionale
alla
“volontà
di
collegare
l’agevolazione al sostenimento di tali spese [di R
& S] e, quindi, allo svolgimento di un’effettiva attività
economica in Italia”.
2. determina che il beneficio operi in misura piena
(detassazione effettiva del 50% del reddito) in
relazione all’entità delle spese con riconoscimento
parziale (punto (III) di cui sopra), ed in particolare solo
se queste risultano in misura pari o inferiore al 30%
delle altre spese.
1. è
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Procedimento di calcolo:
determinazione del reddito (sulla base dei criteri
fiscali) imputabile ai beni immateriali (RI)
2. determinazione del coefficiente di agevolazione
effettiva (C)
3. quantificazione del reddito agevolabile mediante il
prodotto RA = RI x C
4. variazione in diminuzione nella misura del 50%
(30% o 40%) di RA
1.
Alcuni dubbi applicativi:
1. entità della variazione in diminuzione ai fini IRAP?
2. effetti in caso di reddito imponibile complessivo negativo,
ovvero di variazione in diminuzione per un ammontare
eccedente il reddito imponibile complessivo?
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Con l’adesione al regime di tassazione agevolata,
sono inoltre escluse dalla formazione del
reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione
dei beni immateriali eleggibili, a condizione che
almeno il 90% del corrispettivo conseguito sia
reinvestito, entro il secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si è verificata la
cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di
altri beni immateriali agevolabili.
Qualora la cessione avvenga infra gruppo occorre
attivare il ruling
FABRIZIO DOMINICI
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Con apposito emanando decreto interministeriale
saranno adottate le disposizioni attuative e,
in particolare, saranno
(a) individuate le tipologie di marchi esclusi
(b) definiti gli elementi del rapporto di calcolo
per la determinazione della quota di reddito
agevolabile.
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Riepilogo delle modifiche di cui al D.L.
«investment compact»
A. Estensione dell’ambito oggettivo alla totalità dei
marchi di impresa.
B. Attribuzione di carattere facoltativo alla procedura
di ruling nel caso di redditi derivanti da operazioni
infragruppo.
C. Espresso
riconoscimento
dell’ammissibilità
della esternalizzazione delle attività di ricerca e
sviluppo e dell’acquisto dei beni immateriali da
terzi.
D. Ridefinizione del rapporto di calcolo della quota di
reddito agevolabile.
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le slide potranno essere scaricate dal sito internet
www.dominiciassociati.com
Grazie per l’attenzione
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