1 IL REGIME DI PATENT BOX Brevetti, marchi e know-how Strumenti di detassazione fiscale Fabrizio Dominici DOTTORE COMMERCIALISTA [email protected] 2 Il regime di patent box Si tratta di un sistema opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto, o dalla concessione in uso a terzi, di talune tipologie di beni immateriali produttivi (brevetti, know-how, opere dell’ingegno...) FABRIZIO DOMINICI 3 Riferimenti normativi: • Legge di stabilità 2015 (legge 23.12.2014, n. 190), art. 1,commi da 37 a 45; • Decreto “investment compact” (D.L. 24.01.2015, n. 3). FABRIZIO DOMINICI 4 Finalità del regime “patent box” riconoscimento del ruolo fondamentale assunto dai beni immateriali nella creazione di valore aggiunto; presa d’atto della possibilità di trasferimento transfrontaliero di beni immateriali produttivi in sostanziale sospensione di imposta. 5 Obiettivi: 1. incentivare il mantenimento in Italia dei beni immateriali ivi esistenti (evitandone la delocalizzazione verso Paesi con fiscalità agevolata); 2. incentivare il rientro dei beni immateriali, da parte delle imprese italiane (o la collocazione, da parte di quelle straniere), esistenti all’estero; 3. in generale, favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 6 Finalità del “patent box” Il regime ricalca l’esperienza già maturata in alcuni Paesi europei, ove è stata applicata la riduzione delle imposte in coerenza con uno standard internazionale condiviso. 7 Paese U.E. Paesi Bassi Gran Bretagna Belgio Lussemburgo aliquota 5 10 0 – 6,8 5,8 Spagna 6 - 15 Francia 15 8 Decorrenza e requisiti soggettivi L’adesione al regime ha un carattere opzionale. Una volta esercitata, è irrevocabile per cinque esercizi. a decorrere dall’anno 2015 Decorrenza: dal periodo di imposta “successivo a quello in corso al 31.12.2014” (per i soggetti con esercizi solari 01.01.- 31.12). 9 Possono optare per il regime di patent box 1. tutti i soggetti titolari di redditi di impresa, residenti in Italia (imprese individuali, società di persone, società di capitali...) 2. società ed enti non residenti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, a condizione di essere residenti in un Paese con il quale (a) è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione (b) esiste uno scambio di informazioni effettivo. 10 Presupposti oggettivi Sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di: • opere dell’ingegno • brevetti industriali • marchi di impresa • disegni e modelli • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (know-how tecnico) 11 Il legislatore fa riferimento a beni «giuridicamente tutelabili», pertanto «non richiede la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono «potenzialmente» la protezione» 12 Presupposti oggettivi criticità Giuridicamente costituiscono «opere dell’ingegno» (ex. L. n. 633/1941) sia le c.d. «creazioni utili» (software, banche dati) sia le creazioni dell’intelletto umano nell’ambito delle opere musicali, cinematografiche, architettoniche, letterarie. La detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di tali opere non appare coerente con le scelte sistematiche del legislatore 13 Sovrapposizione delle nozioni di «registrazione» e «protezione» Secondo le Convenzioni internazionali, per la protezione delle opere dell’ingegno non occorre alcuna formalità, inclusa la registrazione 14 La nozione di «brevetti industriali» (ex D. Lgs. n. 30/2005) si estende oltre quella dei «brevetti per invenzione»? La formulazione letterale lascia aperti alcuni dubbi in merito alla rilevanza di disegni e modelli di prodotti artigianali e industriali, modelli di utilità, tipologie dei prodotti a semiconduttore 15 La nozione di «marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti» è priva di precedenti giuridici, e difficilmente coordinabile con la pretesa esclusione dei marchi esclusivamente commerciali. Di fatto non sarebbe possibile individuare nessuno spazio giuridico residuo per simili marchi (la loro funzionale equivalenza ai brevetti potrebbe anzi causare la nullità della loro registrazione) 16 Non vengono fornite indicazioni in merito alla nazionalità dei titoli di privativa rilevanti Dovrebbero poter essere agevolati i beni immateriali oggetto di titoli di privativa sia italiani che internazionali e/o esteri 17 Il know-how tecnico, per essere agevolabile, deve rispettare i requisiti specifici di cui al D. Lgs. n. 30/2005? Si propende per una risposta affermativa (segretezza, valore economico in quanto segrete, adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza) FABRIZIO DOMINICI 18 Modalità applicative dell’agevolazione I redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rilevanti «non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare». Si rende quindi necessario enucleare, nell’ambito dell’imponibile complessivo, l’importo corrispondente al contributo economico che i beni rilevanti apportano al reddito FABRIZIO DOMINICI 19 L’agevolazione opera: sia ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF, IRES) che dell’ IRAP; sia nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali che nel caso di loro concessione in uso a terzi Nei primi due periodi di imposta in cui l’agevolazione è in vigore, la percentuale di esclusione dal reddito complessivo è ridotta: per il 2015 al 30% (trenta per cento) per il 2016 al 40% (quaranta per cento) 20 Modalità applicative dell’agevolazione Nel caso di utilizzo diretto dei beni, l’agevolazione è riconosciuta a condizione che abbia luogo una apposita procedura di ruling ai sensi dell’art. 8, D. L. n. 269/2003. La procedura ha per oggetto la determinazione preventiva, (in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria): • dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti, ascrivibili all’utilizzo dei beni agevolati; • dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 21 Nel caso di concessione a terzi dei beni, mancando disposizioni specifiche, si ritiene che la determinazione dei «redditi» agevolabili avvenga contrapponendo i ricavi imputabili alle royalties maturate, rispetto ai componenti negativi ad esse correlati (senza necessità di attivare procedure di ruling). 22 Il ricorso ad analoga procedura di ruling è stato reso facoltativo, nel caso in cui i redditi derivino da operazioni infragruppo («siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa») 23 L’opzione è consentita Purche l’impresa aderente svolga attività di ricerca e sviluppo, finalizzata alla produzione dei beni immateriali agevolabili: A. direttamente, in proprio; B. mediante contratti di ricerca stipulati con Università e centri di ricerca; C. mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti diversi da quelli di cui al punto b, purché non facenti parte del medesimo gruppo. 24 Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. “investment compact” risultano, espressamente ammessi: • lo svolgimento totalmente esternalizzato delle attività di ricerca e sviluppo, mediante affidamento in outsourcing a soggetti terzi; • la possibilità di acquisire da terze economie i beni immateriali eleggibili per l’agevolazione. FABRIZIO DOMINICI 25 La quota di reddito che può effettivamente formare oggetto di agevolazione è determinata in base al rapporto tra: 1. al numeratore, (I) la totalità delle spese di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e (II) commissionate a terzi, per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, incrementate (III) delle eventuali spese, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo, fino ad un massimo del 30% delle spese relative a ricerca compiuta in proprio o commissionata a terzi; 2. al denominatore, la totalità delle spese, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in relazione allo stesso bene. FABRIZIO DOMINICI 26 L’applicazione del coefficiente: funzionale alla “volontà di collegare l’agevolazione al sostenimento di tali spese [di R & S] e, quindi, allo svolgimento di un’effettiva attività economica in Italia”. 2. determina che il beneficio operi in misura piena (detassazione effettiva del 50% del reddito) in relazione all’entità delle spese con riconoscimento parziale (punto (III) di cui sopra), ed in particolare solo se queste risultano in misura pari o inferiore al 30% delle altre spese. 1. è 27 Procedimento di calcolo: determinazione del reddito (sulla base dei criteri fiscali) imputabile ai beni immateriali (RI) 2. determinazione del coefficiente di agevolazione effettiva (C) 3. quantificazione del reddito agevolabile mediante il prodotto RA = RI x C 4. variazione in diminuzione nella misura del 50% (30% o 40%) di RA 1. Alcuni dubbi applicativi: 1. entità della variazione in diminuzione ai fini IRAP? 2. effetti in caso di reddito imponibile complessivo negativo, ovvero di variazione in diminuzione per un ammontare eccedente il reddito imponibile complessivo? 28 Con l’adesione al regime di tassazione agevolata, sono inoltre escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali eleggibili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo conseguito sia reinvestito, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. Qualora la cessione avvenga infra gruppo occorre attivare il ruling FABRIZIO DOMINICI 29 Con apposito emanando decreto interministeriale saranno adottate le disposizioni attuative e, in particolare, saranno (a) individuate le tipologie di marchi esclusi (b) definiti gli elementi del rapporto di calcolo per la determinazione della quota di reddito agevolabile. FABRIZIO DOMINICI 30 Riepilogo delle modifiche di cui al D.L. «investment compact» A. Estensione dell’ambito oggettivo alla totalità dei marchi di impresa. B. Attribuzione di carattere facoltativo alla procedura di ruling nel caso di redditi derivanti da operazioni infragruppo. C. Espresso riconoscimento dell’ammissibilità della esternalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dell’acquisto dei beni immateriali da terzi. D. Ridefinizione del rapporto di calcolo della quota di reddito agevolabile. 31 le slide potranno essere scaricate dal sito internet www.dominiciassociati.com Grazie per l’attenzione