Corso di ragioneria generale ed applicata
Prof. Paolo Congiu
A. A. 2011 - 2012
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PRINCIPIO CONTABILE N. 16
(immobilizzazioni materiali)
 Costi anticipati comuni a più esercizi;
 Potenzialità di servizi resi durante vita utile;
 Utilizzo graduale beni
 Realizzo indiretto
quota ammortamento;
tramite i ricavi conseguibili
durante la vita utile dei
beni.
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Esposizione in bilancio:
PRINCIPI
VALUTAZIONE
chiarezza
costo
competenza
prudenza
“regola base”:
 costo di acquisto (beni acquisiti dall’esterno);
 oppure costo di produzione (realizzazione interna);
 + oneri accessori
rettificato da ammortamento sistematico
finché può essere recuperato tramite l’uso.
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COSTRUZIONI IN ECONOMIA
Si fa riferimento al costo di produzione:
 costi diretti (materiali, manodopera diretta, prestazioni di terzi,
altri costi industriali);
 quota normale spese generali (N.B. può essere esclusa nelle
costruzioni occasionali);
 interessi passivi fino al momento in cui i beni sono “pronti per
l’uso”.
Se esiste un valore di mercato
• costo;
• valore di mercato.
valutazione al minore tra:
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COSTI CAPITALIZZABILI
Per ampliamenti, migliorie, ristrutturazioni sono
capitalizzabili se apportano significativi aumenti a:
• vita utile;
• produttività del cespite;
• sicurezza;
• capacità produttiva.
Per manutenzioni e riparazioni:
• ordinarie: c/esercizio;
• straordinarie di ripristino: c/esercizio;
• straordinarie migliorative: c/capitale.
Eventuali rivalutazioni del bene (in applicazione di leggi
speciali)  contropartita a una riserva di patrimonio.
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AMMORTAMENTO: processo di ripartizione del costo
durante il periodo di vita utile del bene.
Vita utile:
 fisica
durata della funzionalità tecnica;
 economica
tempo di utilizzo economico (varia
secondo programmi aziendali, esuberanza, insufficienza,
obsolescenza, condizioni ambientali, condizioni di utilizzo,
politiche manutenzioni, rinnovi).
Se varia la vita utile occorre modificare il piano di
ammortamento, cioè variare le quote di amm/to se la
reintegrazione è possibile, altrimenti occorre ipotizzare una
svalutazione.
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QUOTE DI AMMORTAMENTO:
piano sistematico di ripartizione del costo.
 Si utilizza spesso il piano a quote costanti:
valore da ammortizzare
vita utile
 coefficienti fiscali: riferimento da valutare;
 inizio ammortamento: cespite disponibile pronto all’uso;
 cespiti da ammortizzare: quelli la cui utilità si esaurisce
con l’uso (no terreni);
 costanza dei criteri:
piano ammortamento.
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VALUTAZIONE – art. 2426 codice civile
costo di acquisto
Immobilizzazioni
costo di produzione
Costo di acquisto:
• Comprende anche gli oneri accessori (trasporto,
installazione, ecc.).
Costo di produzione:
• comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto;
• può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento in cui può essere utilizzato;
• oneri finanziari: sono capitalizzabili alle stesse condizioni
dei costi indiretti.
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata
nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in relazione alla “residua possibilità di utilizzazione”.
Eventuali modifiche dei criteri di amm.to devono essere
motivate in nota integrativa.
L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio
risulti di valore durevolmente inferiore al valore netto contabile
deve essere svalutata: tale minor valore non può essere
mantenuto nei futuri esercizi se sono venuti meno i motivi delle
rettifiche.
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AMMORTAMENTO SISTEMATICO
CIVILE
FISCALE
Ammortamento
Sistematico
Misura stabilita da
tabella ministeriale
Piano
prestabilito
Importi costanti
Variazioni del
piano in nota
integrativa
Importi variabili
(1° anno 50%)
Tipi di ammortamento:
Ridotto
Ordinario
Accelerato *
Anticipato *
*Soppressi dal 2008
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AMMORTAMENTO ORDINARIO
% tabellari (DM Ministeriali):
categorie di beni omogenee;
normale deperimento e consumo di settore;
N.B. nel 1° anno, % tabellare ridotta a metà.
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AMMORTAMENTO RIDOTTO
Quote di ammortamento < % tabellari.
La differenza (quota imputata - % tabellare) è recuperabile
negli esercizi successivi purché non si superino le %
tabellari (= massimo deducibile) .
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Esempio:
costo del bene = 100
piano di amm/to fiscale “normale”:
% tabellare = 20%
Piano con ammortamenti ridotti:
Il 3° anno si imputa una quota amm.to = 15 in luogo di 20 (quota
max fiscalmente consentita in deduzione); la differenza (2015=5) si può imputare al 6° anno.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI