LA CORTE COSTITUZIONALE E IL SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE SISTEMA <<DIFFUSO>> (U.S.A. 1803: “disapplicazione”) e SISTEMA <<ACCENTRATO>> (Austria 1920: “illegittimità”) COMPOSIZIONE • 5 GIUDICI nominati dal Parlamento • 5 GIUDICI nominati dal P.d.R. • 5 GIUDICI eletti dalle supreme magistrature ord. e amm. DURATA IN CARICA 9 ANNI (non rieleggibili) FUNZIONI A) GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, DELLO STATO E DELLE REGIONI B) GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO, FRA LO STATO E LE REGIONI E FRA LE REGIONI C) GIUDIZIO SULLE ACCUSE PROMOSSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D) GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI • Oggetto • Modi di accesso: INDIRETTO (o incidentale): concretezza ordinanza di rimessione di un giudice nel corso di un giudizio: rilevanza e non manifesta infondatezza DIRETTO • Atti legislativi impugnabili - leggi statali, ordinarie e costituzionali - leggi regionali - atti governativi con forza di legge (problemi per i d.l.) - regolamenti parlamentari (v. giur. cost.) • Parametri del giudizio - disposizioni costituzionali - norme interposte (l. delega, l. quadro, statuti regionali) - trattati internazionali - legge ordinaria nei giudizi di eguaglianza • Tipologie di pronunce SENTENZE DI ACCOGLIMENTO: Il giudice dichiara la incostituzionalità della legge Effetto erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione Effetto retroattivo: NO in caso di rapporti giuridici esauriti SI (eccezione) in materia penale nel caso di decisione pro reo SENTENZE DI RIGETTO: Il giudice dichiara infondata la questione di legittimità: quindi la legge resta in vigore La questione può essere risollevata (ma non prima di 5 anni da parte dello stesso giudice) Effetti solo sul processo “a quo” (la questione non può essere risollevata nello stesso grado del processo) SENTENZE INTERPRETATIVE: Le parti o il giudice a quo hanno dovuto previamente interpretare il testo e ricavarne la norma della cui costituzionalità si dubita La Corte costituzionale può giudicare quella interpretazione conforme a Costituzione: sentenza interpretativa di rigetto La Corte costituzionale può giudicare quella interpretazione non conforme a Costituzione: sentenza interpretativa di accoglimento. In questo caso la disposizione rimane in vigore ma non è più consentito interpretarla nel modo giudicato illegittimo SENTENZE MANIPOLATRICI: riduttive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui prevede, fra varie cose, anche qualcosa che non dovrebbe prevedere additive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe prevedere sostitutive: la Corte dichiara la disposizione illegittima nella parte in cui prevede una cosa anziché un’altra GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Interorganici: tra poteri dello Stato Intersoggetivi: tra Stato e Regioni, o fra Regioni soggetti legittimati a sollevare conflitto a) Conflitti interorganici Definizione di POTERI DELLO STATO: Organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme cost. - tre poteri tradizionali: legislativo (ciascuna camera) esecutivo (Consiglio dei ministri – eccezione per Min. grazia e giustizia) giudiziario (singoli giudici) - organi costituzionali: Presidente della Repubblica; Parlamento in seduta comune; Corte costituzionale - organi a rilevanza costituzionale: Csm; Corte dei conti - poteri esterni allo Stato apparato: promotori di referendum Il conflitto può sorgere solo tra organi non appartenenti allo stesso potere. Oggetto del conflitto sfera di attribuzione delimitazione norme cost. o integrat. invasione di competenza o lesione competenza (omissione o cattivo uso) controversie originate da atti di qualsiasi natura (tranne che legislativa) Giudizio della Corte 2 tempi (nessun termine per impugnativa): - ammissibilità del conflitto (ordinanza) - risoluzione del conflitto (sentenza) + annullamento eventuale dell’atto