PREMESSA
E' un organo introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento
giuridico con la Costituzione Repubblicana del 1948.
a)composizione ordinaria
La Corte Costituzionale ha una composizione ordinaria per le sue
normali funzioni relative ai giudizi di legittimità costituzionale e
ai conflitti di attribuzione.
Si tratta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica ed eletti per i restanti due terzi (5+5) dal
Parlamento in seduta comune e dalle Supreme Magistrature
dello Stato (3 giudici di Cassazione, 1 Consigliere di Stato, 1
Consigliere della Corte dei Conti).
Durano in carica 9 anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Si noti che il Presidente, eletto dai giudici costituzionali, non
può mantenere la carica per + di 3 anni,ma é rieleggibile
ovviamente entro il termine novennale della scadenza del suo
mandato di giudice
b)composizione straordinaria
il Parlamento in seduta Comune compila, ogni 9 anni, un
elenco di 45 persone, tra cui sono sorteggiati, in caso di
necessità, 16 membri da aggregare ai 15 giudici costituzionali
quando la Corte é chiamata a giudicare il Presidente della
Repubblica o i Ministri.
a)per i giudici ordinari (magistrati delle giurisdizioni superiori,
professori ordinari di materie giuridiche all'Università Avvocati
con non meno di 20 anni di esercizio della prof.ne
b)per i giudici aggregati requisiti per l'elezione a Senatore.
a)immunità penale (come per i Parlamentari) con connessa
autorizzazione da parte della stessa Corte
b)é la stessa Corte a decidere sui titoli di ammissione dei propri
membri e sulla loro eventuale decadenza
A)controllo sulla costituzionalita' delle leggi
Il carattere rigido della nostra Costituzione e la gerarchia tra le
fonti normative (leggi superprimarie o costituzionali e leggi
primarie,secondarie,..)rende coerente la istituzione di un organo di
giustizia costituzionale, che effettua il controllo sulla
costituzionalità delle leggi.
B)il giudizio sull'esperibilità dei referendum abrogativi
Dopo la raccolta delle almeno 500 mila firma e l'esame della loro
regolarità da parte della Corte di Cassazione, spetta alla Corte
Costituzionale la decisione finale sull'ammissibilità -ai sensi della
Costituzione- del referendum abrogativo.
C)i conflitti di attribuzione
La terza funzione della Corte Costituzionale riguarda la
soluzione dei conflitti di attribuzione. .
a)procedimento normale (in via "incidentale")
Nel corso di un giudizio penale, civile o amministrativo,
una delle parti in causa può sollevare una eccezione di
incostituzionalità della legge da applicare in quel caso.
Se il giudice (pretore,Tribunale,Corte d'Appello,TAR, Cons.
di stato, Corte dei Conti,....) ritiene la eccezione non
manifestamente infondata , sospende il giudizio e
trasmette gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione.
Si noti che il controllo esercitato dalla Corte é un controllo
di legittimità, vale a dire di "non contrasto" di quella
determinata legge con uno o più
articoli della
Costituzione.
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione. .
b)procedimento eccezionale (in via "principale")
1° caso: Il Governo, se ritiene che una legge
Regionale ecceda la competenza della Regione
o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni può promuovere la
questione di legittimità costituzionale davanti
alla Corte Cost. o la questione di merito
davanti alle Camere.
In quest'ultimo caso, peraltro,
è
data
facoltà alla
Regione interessata di chiedere
l'intervento preliminare della
Corte
per
dichiarare
l'eventuale incompetenza delle
Camere a decidere sulle questioni sollevate.
2°caso: é l'inverso del primo
In questo caso
é la
Regione che può
promuovere
la
questione di legittimità
costituzionale se ritiene che una legge dello
Stato invada la competenza ad essa assegnata
dalla Costituzione
3°caso: azione promossa da una Regione su
una legge emanata da un'altra Regione. .
I conflitti di attribuzione, che la Corte é chiamata
a risolvere, possono verificarsi:
tra i tre poteri dello Stato (legislativo,
esecutivo e giudiziario)
tra il Capo dello Stato ed uno dei 3 poteri
fra lo Stato e le Regioni
fra Regione e Regione
Si noti che i conflitti di attribuzione tra Stato e
Regioni o Regione/Regione non riguardano mai
"leggi formali", in quanto in questi casi si ricorre
al giudizio di incostituzionalità . Riguarderanno,
pertanto, atti normativi non legislativi (es:
regolamenti, atti di Governo). La Corte stabilisce
a quale potere spettano le attribuzioni
contestate e ,se risulta essere stato emanato un
atto viziato per incompetenza, lo annulla.
Nei casi in cui il Parlamento in seduta comune ed a
maggioranza assoluta dei suoi membri decidesse la messa
in stato di accusa del Pres.della Repubblica per alto
tradimento o attentato alla Costituzione o dei Ministri per
reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali, si
instaura un vero e proprio giudizio presso la Corte
Costituzionale che - come già ricordato- é integrata da 16
giudici aggregati nominati dal Parlamento
Le principali differenze sono almeno quattro:
1. l'autorità amministrativa si presenta sempre come parte
interessata nel procedimento, mentre l'Autorità giudiziaria
é istituzionalmente super partes
2. nell'atto amministrativo prevale l'elemento della
volontà, mentre negli atti giudiziari prevale l'elemento del
giudizio
3. la funzione giurisdizionale si attua prevalentemente nella
forma del processo , mentre le procedure dell'azione
amministrativa sono in genere meno complesse
4. le sentenze, una volta che sono divenute definitive, non
sono trattabili tra le parti interessate, mentre in genere
l'atto amministrativo è sempre revocabile.
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la corte costituzionale