LA CORTE
COSTITUZIONALE
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LA CORTE COSTITUZIONALE
LA COSTITUZIONE
ITALIANA È UNA
COSTITUZIONE
RIGIDA
Ha una forza superiore rispetto alle leggi
ordinarie del Parlamento, ai decreti del
Governo e alle leggi regionali.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
HA COME COMPITO
PRINCIPALE QUELLO DI
GARANTIRE IL RISPETTO
DELLA COSTITUZIONE
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COMPOSIZIONE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è composta da 15
giudici costituzionali che durano in carica 9
anni e non sono rieleggibili.
I giudici costituzionali sono scelti tra
magistrati delle giurisdizioni superiori,
professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati dopo 20
anni di esercizio (art. 135 Cost).
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I GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SONO NOMINATI:
per un terzo dal Presidente della
repubblica;
per un terzo dal Parlamento in
seduta comune
per un terzo dalle Supreme
magistrature
(tre giudici vengono eletti dalla Corte di
cassazione, uno dal Consiglio di Stato,
uno dalla Corte dei conti)
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LA CORTE È DOTATA DI AMPIE GARANZIE
DI INDIPENDENZA E DI AUTONOMIA. I
GIUDICI COSTITUZIONALI SONO PROTETTI
DALLE STESSE IMMUNITÀ DI CUI GODONO
I PARLAMENTARI. IL LORO INCARICO È
INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA
PUBBLICA.
La Corte costituzionale spesso è chiamata
"Consulta", in quanto ha sede a Roma
presso il Palazzo della Consulta.
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Le decisioni della Corte vengono
emesse sotto forma di sentenze e
sono pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale. Esse non sono mai
impugnabili: ciò significa che una
volta pronunciate esse sono definitive,
e non è possibile proporre contro di
esse alcun appello, né ricorso. Hanno
efficacia “erga omnes”.
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LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Giudizio sulla costituzionalità delle leggi
ordinarie e degli atti aventi forza di legge
e delle leggi regioanli
Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato, tra lo Stato e le
Regioni e tra le Regioni
Giudizio sulle accuse promosse dal
Parlamento in seduta comune contro il
Presidente della repubblica
Giudizio sull'ammissibilità dei
referendum abrogativi
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1 - IL GIUDIZIO SULLE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Possono essere sottoposti al giudizio della
Corte costituzionale:
le leggi ordinarie approvate dal
Parlamento;
gli atti aventi forza di legge approvati dal
Governo (decreti–legge e decreti
legislativi);
le leggi regionali approvate dai Consigli
regionali.
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CHI PUÒ SOLLEVARE LA QUESTIONE DI
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DAVANTI
ALLA CORTE?
La Corte costituzionale non può
iniziare il giudizio su una legge di
propria iniziativa, ma solo in seguito
a una richiesta che le venga rivolta
dall'esterno.
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A – PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE
Nel corso di un processo, in cui deve essere applicata la
legge di cui si sospetta l'incostituzionalità, una delle parti o
il pubblico ministero o lo stesso giudice (d'ufficio) possono
sollevare tale questione. Il giudice di quel processo deve
valutare se:
la questione è rilevante per il processo (ossia se la
dichiarazione di incostituzionalità della legge può influire
sull'esito del processo);
non è manifestamente infondata (ossia se la questione
sollevata ha un minimo di solidità logica).
Se, a suo parere, sussistono entrambe le condizioni, il
giudice sospende il processo e invia la richiesta alla Corte
costituzionale. Il processo riprende solo dopo che la Corte
si è pronunciata sulla costituzionalità di quella legge.
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B – PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE
Il Governo può promuovere la questione di
legittimità costituzionale su una legge regionale
davanti alla Corte costituzionale; viceversa, un
Consiglio regionale può promuovere la questione di
legittimità nei confronti di una legge ordinaria o un
atto avente forza di legge del Governo che possa
ledere le competenze riservate alle Regioni. il ricorso
alla Corte può essere presentato per la violazione
delle norme costituzionali che regolano la
competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.
Infatti, la Costituzione stabilisce espressamente
all’art. 117 quali materie siano di competenza dello
Stato e quali siano di competenza delle Regioni.
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LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte esprime il suo giudizio attraverso
sentenze di rigetto o sentenze di accoglimento.
Con la sentenza di rigetto, la Corte non
accoglie il ricorso e dichiara infondata la
questione, e quindi la norma sottoposta al suo
giudizio è costituzionalmente legittima e quindi
resta in vigore. Con la sentenza di
accoglimento, la Corte accoglie il ricorso,
dichiara costituzionalmente illegittima la norma
e provvede alla sua abrogazione
(a volte anche solo parziale).
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2 - GIUDIZIO SU I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Nel caso in cui vi sia una conflitto tra
organi diversi (Parlamento, Governo,
Presidente della Repubblica,
Regioni, ecc.), in merito alle
attribuzioni, cioè alle competenze e
alle funzioni di ogni organo, tale
controversia è risolta dalla Corte.
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Alla Corte spetta il compito di giudicare
su due tipi di conflitti di attribuzione:
i conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato;
i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le
Regioni e i conflitti tra le Regioni.
La Corte emana una sentenza con cui risolve il
conflitto, stabilendo a quale organo spetta quella
competenza, ed eventualmente annullando tutti gli
atti emanati dall’organo non competente.
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3 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEI
REFERENDUM ABROGATIVI
Prima che si tenga un referendum abrogativo, il
quesito viene preventivamente esaminato dalla
Corte costituzionale per verificare se sia
ammissibile dal punto di vista costituzionale.
Infatti l’articolo 75 della Costituzione vieta che
si tenga un referendum abrogativo “per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,
di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali”.
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4 - GIUDIZIO SUL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Il Presidente può essere messo in stato d’accusa per
due reati: attentato alla Costituzione e alto tradimento.
Nel caso in cui il Parlamento in seduta comune approvi
la messa in stato d’accusa del Presidente della
Repubblica, il giudizio avviene davanti alla Corte
costituzionale. Nel esercizio di questa funzione, la Corte
giudica in composizione allargata: ai 15 giudici ordinari
si affiancano anche 16 cittadini (con i requisiti per
essere eletti senatori), estratti a sorte da un elenco
preparato dal Parlamento.
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