LA CORTE COSTITUZIONALE 1 LA CORTE COSTITUZIONALE LA COSTITUZIONE ITALIANA È UNA COSTITUZIONE RIGIDA Ha una forza superiore rispetto alle leggi ordinarie del Parlamento, ai decreti del Governo e alle leggi regionali. 2 LA CORTE COSTITUZIONALE LA CORTE COSTITUZIONALE HA COME COMPITO PRINCIPALE QUELLO DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE 3 COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale è composta da 15 giudici costituzionali che durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili. I giudici costituzionali sono scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 20 anni di esercizio (art. 135 Cost). 4 I GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SONO NOMINATI: per un terzo dal Presidente della repubblica; per un terzo dal Parlamento in seduta comune per un terzo dalle Supreme magistrature (tre giudici vengono eletti dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti) 5 LA CORTE È DOTATA DI AMPIE GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI AUTONOMIA. I GIUDICI COSTITUZIONALI SONO PROTETTI DALLE STESSE IMMUNITÀ DI CUI GODONO I PARLAMENTARI. IL LORO INCARICO È INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA PUBBLICA. La Corte costituzionale spesso è chiamata "Consulta", in quanto ha sede a Roma presso il Palazzo della Consulta. 6 Le decisioni della Corte vengono emesse sotto forma di sentenze e sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. Esse non sono mai impugnabili: ciò significa che una volta pronunciate esse sono definitive, e non è possibile proporre contro di esse alcun appello, né ricorso. Hanno efficacia “erga omnes”. 7 LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Giudizio sulla costituzionalità delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge e delle leggi regioanli Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni Giudizio sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della repubblica Giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi 8 1 - IL GIUDIZIO SULLE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Possono essere sottoposti al giudizio della Corte costituzionale: le leggi ordinarie approvate dal Parlamento; gli atti aventi forza di legge approvati dal Governo (decreti–legge e decreti legislativi); le leggi regionali approvate dai Consigli regionali. 9 CHI PUÒ SOLLEVARE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DAVANTI ALLA CORTE? La Corte costituzionale non può iniziare il giudizio su una legge di propria iniziativa, ma solo in seguito a una richiesta che le venga rivolta dall'esterno. 10 A – PROCEDIMENTO IN VIA INCIDENTALE Nel corso di un processo, in cui deve essere applicata la legge di cui si sospetta l'incostituzionalità, una delle parti o il pubblico ministero o lo stesso giudice (d'ufficio) possono sollevare tale questione. Il giudice di quel processo deve valutare se: la questione è rilevante per il processo (ossia se la dichiarazione di incostituzionalità della legge può influire sull'esito del processo); non è manifestamente infondata (ossia se la questione sollevata ha un minimo di solidità logica). Se, a suo parere, sussistono entrambe le condizioni, il giudice sospende il processo e invia la richiesta alla Corte costituzionale. Il processo riprende solo dopo che la Corte si è pronunciata sulla costituzionalità di quella legge. 11 B – PROCEDIMENTO IN VIA PRINCIPALE Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale su una legge regionale davanti alla Corte costituzionale; viceversa, un Consiglio regionale può promuovere la questione di legittimità nei confronti di una legge ordinaria o un atto avente forza di legge del Governo che possa ledere le competenze riservate alle Regioni. il ricorso alla Corte può essere presentato per la violazione delle norme costituzionali che regolano la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Infatti, la Costituzione stabilisce espressamente all’art. 117 quali materie siano di competenza dello Stato e quali siano di competenza delle Regioni. 12 LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte esprime il suo giudizio attraverso sentenze di rigetto o sentenze di accoglimento. Con la sentenza di rigetto, la Corte non accoglie il ricorso e dichiara infondata la questione, e quindi la norma sottoposta al suo giudizio è costituzionalmente legittima e quindi resta in vigore. Con la sentenza di accoglimento, la Corte accoglie il ricorso, dichiara costituzionalmente illegittima la norma e provvede alla sua abrogazione (a volte anche solo parziale). 13 2 - GIUDIZIO SU I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Nel caso in cui vi sia una conflitto tra organi diversi (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Regioni, ecc.), in merito alle attribuzioni, cioè alle competenze e alle funzioni di ogni organo, tale controversia è risolta dalla Corte. 14 Alla Corte spetta il compito di giudicare su due tipi di conflitti di attribuzione: i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato; i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e i conflitti tra le Regioni. La Corte emana una sentenza con cui risolve il conflitto, stabilendo a quale organo spetta quella competenza, ed eventualmente annullando tutti gli atti emanati dall’organo non competente. 15 3 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM ABROGATIVI Prima che si tenga un referendum abrogativo, il quesito viene preventivamente esaminato dalla Corte costituzionale per verificare se sia ammissibile dal punto di vista costituzionale. Infatti l’articolo 75 della Costituzione vieta che si tenga un referendum abrogativo “per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. 16 4 - GIUDIZIO SUL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente può essere messo in stato d’accusa per due reati: attentato alla Costituzione e alto tradimento. Nel caso in cui il Parlamento in seduta comune approvi la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, il giudizio avviene davanti alla Corte costituzionale. Nel esercizio di questa funzione, la Corte giudica in composizione allargata: ai 15 giudici ordinari si affiancano anche 16 cittadini (con i requisiti per essere eletti senatori), estratti a sorte da un elenco preparato dal Parlamento. 17