La Corte costituzionale
Di Patrizia Pederzoli
Potere di veto e maggioranze
legislative
• La frequenza delle dichiarazioni di illegittimità
serve a valutare il carattere non maggioritario
della Corte
Attivismo o moderazione?
• Attivismola Corte si pone come agente del
legislatore
• Moderazionela Corte privilegia la propria
funzione istituzionale
Per capire se vi sia attivismo o moderazione
possiamo vedere quando la Corte esercita un
veto sulle deliberazioni collettive
Fattore tempo
L’ incostituzionalità può colpire:
1. Maggioranze del passato il giudice
potrebbe conformarsi a risultati elettorali più
recenti
2. Maggioranze ancora in essere il giudice
sfida le forze di governo
I TEMPI E LE FREQUENZE DELLE CENSURE
INDICANO L’ EFFETTIVO GRADO DI
AUTONOMIA DELLE CORTI DAL LEGISLATORE
Limiti
1. Il trattamento quantitativo delle pronunce
non si presta a rendere conto della loro
complessità
2. La Corte potrebbe avere un ruolo
maggioritario o antimaggioritario in realtà
c’è un’ area grigia, quella delle sentenze
interpretative, che rappresenta una via di
mezzo
Dichiarazioni di illegittimità
1996-2006 importante il fattore tempo,
perché c’è un cambiamento rispetto al
periodo precedente:
1. Consolidamento in senso maggioritario
2. Alternanza
Dichiarazioni di illegittimità (19562007)
1. Primi 15 anni di attività della Corteforte
attivismo, ma rivolto al passato (leggi fasciste)
2. Anni ‘70 poche censure , il 20 %
3. Anni ‘80meno pronunce sfavorevoli al
legislatore, ma molte sentenze manipolative. Di
fatto non decresce l’attivismo
4. XIII legislatura (seconda metà anni
‘90)diminuiscono le censure, per via
dell’alternanza
5. 2007crescono un po’ di nuovo
Cosa si deduce da questi dati?
I SISTEMI INSTABILI DILATANO L’AUTONOMIA
DELLE CORTI
Perché?Gli esecutivi sono deboli
N.B.: non a caso nel periodo 1983-1987 (IX
legislatura, Craxi) vi sono meno sentenze di
incostituzionalità, perché è più stabile la
politica
Fattore tempo
Guardiamo solo le decisioni che hanno colpito
maggioranze ancora in essere:
• Poche sentenze sfavorevoli al centro-sinistra
conferma di ciò che abbiamo detto: l’evoluzione
in senso maggioritario induce la Corte a
moderare il proprio ruolo
N.B.: i numeri non evidenziano il peso specifico delle singole decisioni. Non superano il vaglio della
corte elementi fondamentali come la Finanziaria!
vi è maggiore propensione della Corte a
pronunciarsi contro il governo quando esso si
confronta direttamente con le regioni
Perché?
1. Titolo V
a) Aumento giudizi
b) Credibilità di terzo imparziale si correla al
distacco dal governo centrale
2. Era maggiormente sensibile nei confronti
delle regioni già prima della riforma
3. Pronunce dirette più alla classe politica che
alla maggioranza
Il centro-destra viene fermato di più
del centro-sinistra: perché?
Per via della struttura del collegio:
• Lungo periodo la struttura del collegio non
è determinante per chiarire l’andamento delle
censure
• Breve periodonella nostra analisi prevale
l’impressione che questa fase abbia risentito
del non allineamento tra struttura del collegio
e consistenza delle forze politiche nelle
assemblee
La Corte Costituzionale
Potere di filtro e minoranze:
giudizi sull’ammissibilità dei
referendum
Poteri
• La corte costituzionale ha i seguenti poteri:
-Giudizio di costituzionalità sulle leggi
-Giudizio in casa di conflitto tra i poteri dello stato
-Giudice in caso di messa in stato d’accusa del capo dello stato
-Decide l’ammissibilità dei referendum
Compiti
• La corte estende rapidamente le proprie prerogative,
spingendosi ben oltre il testo dell’art. 75 della
costituzione.
• Suo compito è quello di rilevare caso per caso leggi o
materie escluse dalle consultazioni referendarie,
riguardo sul modo in cui le richieste sono formulate e
sempre più, sugli obbiettivi perseguiti dai comitati
promotori.( i criteri di ammissibilità si sono ampliati al punto
che gli specialisti ne hanno individuati circa una decina).
Obbiettivi
• Obbiettivo della corte è quello di arginare il frequentissimo
uso del referendum che si assiste al partire degli anni ’80,
quando i radicali eleggono a strumento di azione politica
questo istituto di democrazia diretta.
• In questo processo emergono delle difficoltà a causa della
legge che si occupa del referendum, scritta frettolosamente e
senza alcuna riflessione di carattere istituzionale e legislativo.
Inoltre la risposta che la corte può dare è semplicemente un
«SI» o un «NO», quindi non sussiste nessuna possibilità di
mediazione e di compromesso con i comitati promotori.
Tecniche dei comitati promotori
• 1- Proposte apertamente manipolative( non
puntano ad abrogare leggi bensì a crearne di
nuove).
• 2- Plurireferendum ( come nel 2005 in tema di
procreazione assistita).
Decisioni della Corte
• Essendo il referendum concepito come strumento
«consegnato all’iniziativa di una minoranza» acquista talvolta
connotazioni ben diverse. In molti casi da effettivamente voce
a pretese con poche possibilità di influire sul circuito
legislativo. Ed in queste simili circostanze che la Corte si trova
di fatto a decidere, al di là degli argomenti giuridici, se
concedere o meno un’opportunità a interessi minoritari.
• In altri casi, invece, la consultazione popolare si configura da
subito come prova di forza tra maggioranza e opposizione
(!985: Pci mette in moto la sua macchina organizzativa per
sfidare il decreto del governo che aveva messo mano
all’indennità di contingenza, la scala mobile).
Critiche
• Qui il pericolo a cui il giudice si trova davanti è quello
che il suo ruolo possa essere percepito come
«filogovernativo» o «antimaggioritario»,
indipendentemente dalle vere ragioni che
porteranno all’ammissibilità del referendum.
• Le accuse dei radicali mosse alla corte perciò
risultano essere quasi scontate, nomignoli ad essa
conferiti come «cupola mafiosa» o «corte Beretta»
Conclusioni
• Di tutti i 148 quesiti su i quali la Corte
Costituzionale si è finora pronunciata solo 83
(56%) superano il suo vaglio.
I Referendum
Elettorali
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Cinque sono le tornate rilevanti dal 1991 al
2008 per un totale di 10 sentenze,
Sullo sfondo:fallimento delle riforme
istituzionali,crollo del vecchio sistema
partitico ed emergere di una competizione
bipolare,rinnovo della classe politica e
alternanza di governo.
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In questo contesto calano le iniziative
referendarie,
La Corte è divisa:in tre sentenze su dieci si
ha una discrepanza tra giudice relatore e
giudice redattore,
La dissociazione si condensa nei
referendum elettorali.
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L'esordio si ha sulle regole per eleggere la
componente togata del Csm,
Due motivazioni:mancanza di
“consapevolezza del voto” e “l'indefettibilità
della dotazione di norme elettorali per gli
organi la cui composizione elettiva è
espressamente prevista dalla
Costituzione”,
Sembra così preclusa qualsiasi iniziativa
su camera e senato.
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Tre richieste di referendum elettorali nel
1991,
Di queste tre solo una supera il vaglio del
collegio,
Entrambe contrastano con i principi di
chiarezza,univocità ed omogeneità,
La sola iniziativa superstite non può
essere considerata filogovernativa e
scongiura una possibile transizione al
maggioritario.
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1993:scenario politico ben diverso,
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Referendum sulla preferenza unica,
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La Corte accoglie le iniziative in senso
maggioritario bocciate due anni prima(s.
32 e s. 33)
Altro blocco nel 1995:La Corte dichiara
inammissibili due proposte destinate a
manomettere quelle riforme.
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Stessa sorte tocca ad altri due quesiti nel
1997 che ripropongono il medesimo
obiettivo(espandere il principio
maggioritario),
I fautori del maggioritario assoluto riescono
a superare il giudizio di ammissibilità alla
fine degli anni Novanta(s. 13/1999),anche
grazie al cambiamento della sua
formulazione,
A sconfiggere il comitato promotore
saranno però le urne(stesso risultato
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Particolarmente sofferte sembrano le tre
sentenze del gennaio 2008,per due delle
quali si ha un passaggio fra giudice
relatore e giudice redattore,
Presa di mira la riforma voluta dal governo
Berlusconi tre anni prima,
Tutti i quesiti hanno il via libera.
Alcuni caratteri ricorrenti:
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decisioni del '95 e '97,entrambe di
inammissibilità,tratto antimaggioritario;
I verdetti positivi,in numero
maggiore,hanno uno sfondo divero:in
primo luogo la transizione promessa ma
fallita,in secondo luogo la transizione
perpetua.
La politica penale: il
giusto processo
Nonostante il settore della procedura penale
possa sembrare politicamente “freddo”, le
vicende che portano alla riforma costituzionale
del “giusto processo” (fine anni ‘90) permettono
di studiare le condizioni che favoriscono o meno
l’intervento della Corte Costituzionale,
dilatando o comprimendo l’autonomia degli
altri attori politici.
Perché è importante la politica
penale?
1. Attivismo della Corte Costituzionale protratto
antagonismo nei confronti del parlamento
2. Utilità del processo penale nel sondare lo stato
dei rapporti tra Corte e magistratura ordinaria
Le nuove regole e il retaggio della
tradizione
1989 archiviato il Codice Rocco, di matrice
inquisitoria, entra in vigore il Codice Vassalli, di
impianto accusatorio e con principi di estrazione
anglosassone. Questo porta innumerevoli ricorsi
al giudice delle leggi.
 Codice Rocco prevale l’interesse collettivo
alla repressione dei reati
 Codice Vassalli tutela dei diritti individuali,
soprattutto degli indagati. Scompare il giudice
istruttore e tutte le competenze relative alle
indagini si concentrano nelle mani del PM
Codice Vassalli (1989)
Poteri del PM rafforzati, con un limite
riguardante l’ assunzione delle prove un
tempo acquisite dal magistrato in maniera
unilaterale e prodotte in giudizio, devono ora
essere formate davanti al giudice in
contraddittorio con la difesa
Fase preliminare (indagini) separata dal
processo in senso stretto
Codice Vassalli: il problema
Non convive con un lascito culturale ben
radicato nella giurisprudenza della Corte, ossia
l’idea che il PM non sia un’autentica parte in
giudizio ma un organo imparziale, che opera
nell’interesse e nel rispetto della legge
 Non apprezzato dalla magistratura, che lo
ritiene troppo garantista
La contesa col Parlamento
 1992: tre sentenze di incostituzionalità che
colpiscono altrettanti articoli del codice, le quali:
a) insistono sull’esigenza di meglio bilanciare tra
loro due finalità: la difesa sociale contro crimine
e la tutela dei diritti.
b) recuperano tratti tipici dell’aspetto inquisitorio,
determinando una contaminazione tra fase
preliminare e dibattimento.
c) Collegate dal “principio di ricerca della verità” e
da quello di “non dispersione degli elementi di
prova”
La Corte con queste sentenze
sostituisce le proprie preferenze a
quelle espresse dal Parlamento
Viene anteposto l’interesse collettivo al
perseguimento dei reati alla tutela dei diritti,
alterando la simmetria tra difesa e accusa
pubblica, a vantaggio della seconda
1998: l’urto frontale col
Parlamento
• La Corte risponde a ben 10 ordinanze di rinvio
e pone mano nuovamente alle regole di
procedura con una sentenza additiva, la s.
361, che colpisce una riforma del codice che in
pratica ripristinava una norma già dichiarata
incostituzionale
In questo modo la Corte si incunea nei
tentennamenti del legislatore
L’attivismo della Corte: i motivi
1. L’ondata di censure del 1992 arriva in uno dei
momenti più difficili della storia recente del
nostro paese
2. Rapido deteriorarsi del quadro
politicoruolo di supplenza degli organismi di
garanzia
VULNERABILITA’ DEL SISTEMA POLITICO
L’attivismo della Corte:
conseguenze
 Riduce il rischio di una defezione del legislatorepochi
motivi per temere una contromossa politica
 Ma perché la Corte conferma in seguito i propri precedenti
e si oppone di nuovo alle assemblee con una tecnica
manipolativa che la espone ad una loro risposta ostile?
E’ probabile che la Corte non colga appieno l’evoluzione in atto,
o ne sottovaluti la portata:
a) La contesa col parlamento ha fonte culturale
b) Potrebbe aver ritenuto non opportuno recedere da
posizioni sin lì tenute ferme, pena l’immagine della Corte
c) Potrebbe non aver voluto compromettere i tanti processi il
cui esito sarebbe dipeso dal mutamento delle regole in
gioco
L’epilogo: “SIMUL STABUNT,
SIMUL CADENT”
L’incidente del 1998 sembra da imputarsi anche a
meccanismi di apprendimento ancora da
perfezionare
Ritrovata deferenza nei confronti del parlamento
dovuta:
a) Alla revisione costituzionale che introduce
nell’art. 111 i principi del giusto processo (l.
cost. 2/1999) capovolgimento di rotta delle
decisioni della Corte
b) Consolidamento in senso maggioritario (20012006)
Cos’è il giusto processo? Art. 111 Cost.
I. La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
II. Ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, davanti a un giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
VI. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
http://www.camera.it/parlam/leggi/99002lc.htm
(legge costituzionale 2/1999, dal sito del
Parlamento)
Conclusioni
I ricorsi in tema di processo continuano anche
negli anni seguentiparte della magistratura
non si è ancora abituata alle finalità del rito
accusatorio e ai limiti al potere dell’accusa che
ne derivano
Il giudice comune continua a cercare nel
giudice costituzionale un punto di riferimento
e un sostegno che in questo settore sono
venuti a mancare
Perché viene a mancare il sostegno
della Corte?
Il protagonismo iniziale della Corte non ne
configura un ruolo antimaggioritario, ma:
Forze politiche cui si oppone (Pentapartito) in
affanno
Magistratura in ascesa sceglie quest’ultima
RIFORMA COSTITUZIONALE DEL GIUSTO
PROCESSO è scontato l’arretramento della
Corte, a fronte di una reazione decisa della classe
politica
Attivismo e
Moderazione
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Qualche osservazione generale sul ruolo
della Corte,
Traiettoria seguita:flessione complessiva di
pronunce sfavorevoli al parlamento,
Una tendenza alla stabilità con
maggioranze meglio delineate ha riflessi
apprezzabili sul comportamento del
giudice decisionale del giudice,
Quando il sistema si rafforza la giustizia
costituzionale tende a fare un passo
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Anche l'andamento dei giudizi di
ammissibilità accredita questa relazione,
Ipotesti per cui sia la dèfaillance sistemica
ad aprire spazi alla giustizia costituzionale,
Non si discosta molto da questo stesso
orientamento anche la vicenda del giusto
processo.
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Orientamento in parte diverso sembra però
emergere nel contenzioso legislativo tra
stato e regioni,
Nei conflitti tra centro e periferica sono
pochi gli attori istituzionali in causa e tra
questi figura sempre il governo,
Rischio della corte:sindrome del gioco
“due contro uno”,
La giudiziarizzazione dell'arena “federale”
può meglio bilanciare gli interessi in
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Presentazione 9° gruppo - Dipartimento di Scienze sociali e politiche