Pronunce della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità cost. sentenze «definiscono il giudizio» Decisioni Art. 18,1 L. 87/1953 ordinanze decisioni «interlocutorie» (per es., «incidenti») Art. 18, legge 87/1953 La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate. Pronunce della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità cost. di accoglimento: dichiarazione di illegittimità costituzionale di merito di rigetto: dichiarazione di infondatezza della questione sentenze mancano i requisiti del giudice o del giudizio l’atto manca della forza di legge di inammissibilità Decisioni Art. 18,1 L. 87/1953 la qlc invade la discrezionalità del legislatore la qlc è mal formulata …. di inammissibilità di restituzione al giudice a quo ordinanze di manifesta inammissibilità di manifesta infondatezza altre pronunce (per es. cessazione della materia del contendere nei giudizi in via d’azione)