BIVERBANCA Società per Azioni - Sede Legale e Direzione Generale: Via Carso, 15 - 13900 Biella
Capitale Sociale Euro 124.560.677,00 Riserve 122.168.655,00- www.biverbanca.it
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Biella: 01807130024
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Codice Banca 6090.5 - Codice Gruppo 6085.5 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5239
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
AVVISO PER LA CLIENTELA
D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche
Gentile Cliente,
Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato dal D.L. 201/2011 convertito con Legge 22
dicembre 2011, n. 214, ha introdotto alcune importanti novità in materia di assegni bancari, circolari, e libretti
di deposito al portatore sulle quali desideriamo richiamare la Sua attenzione:
1. le banche sono tenute a rilasciare i carnets di assegni bancari e ad emettere gli assegni circolari già muniti
della clausola "NON TRASFERIBILE";
2. l'apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per importi
pari o superiori ad euro 1.000,00. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la
ragione sociale del beneficiario;
3. il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di
assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) da utilizzare soltanto per importi
inferiori ad euro 1.000,00. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare
emesso in forma libera è dovuta dal correntista o dal richiedente l'assegno circolare, a titolo di imposta di
bollo, la somma di euro 1,50. L'imposta non è dovuta per moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed
utilizzati dopo tale data;
4. i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma
libera nonché di coloro che li abbiano presentati per l'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche
competenti che ne faranno richiesta;
5. gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali “a
me stesso”, “a me medesimo” o simili in luogo del nome del traente) possono essere emessi per qualsiasi
importo e girati unicamente ad una banca (o Poste Italiane) per l'incasso e non possono pertanto essere
ulteriormente girati.
Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari;
6. i moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti possono essere utilizzati anche dopo il 6 dicembre
2011, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le regole indicate nella presente informativa (in forma
libera, per importi inferiori a 1.000,00 euro; mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità e
dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a euro 1.000,00);
7. gli assegni liberi emessi per importi compresi fra 5.000 euro e 12.499,99 euro fino al 30 maggio 2010, fra
2.500,00 euro e 4.999,99 euro fino al 12 agosto 2011 , fra 1.000 euro e 2.499,99 euro fino al 5 dicembre 2011
e negoziati a decorrere dal 6/12/2011 saranno considerati regolari.
Inoltre, sempre per effetto delle ultime modifiche al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è entrata in vigore una
importante novità in materia di libretti di deposito bancari al portatore come di seguito indicato:
1. i libretti di deposito bancari al portatore accesi dal 6/12/2011 non potranno avere saldo pari o superiore ad €
1.000,00.
I libretti in essere alla data del 6/12/2011 dovranno essere estinti o ricondotti al di sotto della soglia di €
1.000,00 entro il 31/03/2012;
2. in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008, il cedente ha
l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni dal trasferimento, alla filiale presso cui il libretto era stato emesso, i
dati identificativi, il codice fiscale del cessionario e la data in cui il trasferimento è avvenuto. Per i libretti di
deposito al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data il
cessionario può rilasciare autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente). In assenza
dell'autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla
presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.
Le banche saranno tenute a segnalare alle Autorità competenti le infrazioni alle regole sopra riportate di cui
avranno notizia. La commissione delle suddette infrazioni può comportare, da parte delle citate Autorità,
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore ad € 3.000,00, salvo il caso in cui la
violazione riguardi libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 euro dove la sanzione è pari al saldo del
libretto stesso.
Aggiornato al 28 dicembre 2011
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