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I LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
Vademecum sulle nuove norme del Decreto Salva-Italia
Il 6 dicembre 2011 è entrato in vigore il D.L. 201/2011 (Decreto Salva‐Italia) il cui articolo 12 ha
ridotto la soglia dell’utilizzazione del contante (o strumenti assimilati).
La norma ha altresì previsto un periodo di cosiddetta Salvaguardia, dal 6 dicembre al 1 febbraio,
per consentire a tutti i soggetti interessati un graduale adeguamento alla nuova soglia.
In attesa che si avvicini la scadenza del 1 febbraio, con il presente documento intendiamo fornire
alcuni schematici chiarimenti per rispettare le prescrizioni e non incorrere nelle infrazioni, sanzioni
e segnalazioni al Ministero dell’Economia ed Agenzia delle Entrate.
Riepiloghiamo qui di seguito le novità introdotte.
(A) ASSEGNI
1. Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni
circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”.
2. L’apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è
obbligatoria per assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importi pari o superiori a €
1.000. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione
sociale del beneficiario.
3. Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno
bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non
trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare
emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.
In ogni caso sugli assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importo pari o superiore a €
1.000 deve essere apposta la clausola “NON TRASFERIBILE”.
4. Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno
richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o
assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
5. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con
espressioni quali ‘a me stesso’, ‘a me medesimo’ o simili in luogo del nome del traente)
non possono circolare ma possono essere girati unicamente ad una banca per l'incasso.
Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e
cambiari.
(B) LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
1. Dal 6 dicembre 2011 i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o
superiore a € 1.000 (ex € 2.500). Di conseguenza, quei libretti che recano un saldo pari o
superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore, ovvero trasformati in
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libretti nominativi od ancora ridotti ad una somma che non ecceda l’importo indicato,
entro il 31 marzo 2012.
2. Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il
possessore deve comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati
identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento.
3. Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto
diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.
Le regole sopra indicate riguardano anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.
(C) TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE
1. A partire dal 6 dicembre 2011 il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è
fissato in € 1.000. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti
di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto
di trasferimento, anche artificiosamente frazionato, è complessivamente pari o superiore a
€ 1.000. I trasferimenti oltre l’importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di
banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.
(D) CHIARIMENTI
A fronte di questa ulteriore riduzione si pongono nuovamente alcuni problemi relativi alle ipotesi
considerate legittime e quelle che invece potrebbero creare dei problemi di segnalazione
La questione, peraltro già affrontata più volte da questo ufficio, relativa alla possibilità di
effettuare il pagamento di fatture, con importi complessivi maggiori o pari a 1.000 €, con l’utilizzo
del contante tutte sotto soglia è stata risolta in passato dall’Ufficio Italiani Cambi ( che aveva la
competenza in materia) il quale si era espresso considerando come legittima la pluralità di
pagamenti in contanti di una sola fattura laddove fossero il frutto di un accordo, presumibilmente
anteriore all’inizio dei pagamenti, volto a stabilire come forma di pagamento dilazionato. Pertanto
applicando il principio alla soglia attuale laddove ci sia una fattura di importo superiore ai 1.000 €
e si concordino pagamenti in contanti a 60, 90 e 120 giorni dalla data della consegna del bene tali
pagamenti sarebbero ritenuti legittimi.
Illegittima è invece il trasferimento di somme di denaro in contanti che hanno come titolo
giuridico quello della liberalità/prestito personale.
Nessun problema ci sarà, invece, laddove venga fatto allo sportello bancario un prelievo di
contanti superiore alla soglia di 1.000 € ( si presume, infatti che il prelievo serva per le spese
ordinarie). Laddove ci fossero versamenti e contestuali prelievi in contanti queste operazioni
potrebbero essere considerate dall’operatore finanziario sospette e quindi essere segnalate.
Laddove il datore di lavoro intenda effettuare il pagamento dello stipendio in due tranche di
importi inferiori ai 1.000 €, non essendo l’operazione di frazionamento connaturata alla tipologia
di pagamento tale operazione potrebbe essere soggetta a segnalazione.
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Potrebbe essere altresì considerata sospetta la distribuzione degli utili in contanti per importi
sopra soglia anche se effettuati con pagamenti distanziati considerando che per loro natura la
distribuzione degli utili non è una operazione destinata ad essere frazionata.
Ovviamente devono essere considerati totalmente illegittimi: a) le operazioni infragruppo di
finanziamento laddove effettuate in contanti e per importi superiori alla soglia, b) i pagamenti di
affitti e pigioni in denaro contante.
(E) VIOLAZIONI E SANZIONI
A fronte di quanto sopra, ed a decorrere dal 1 febbraio 2012, dovranno essere considerati in
violazione delle prescrizioni:
1. I trasferimenti di contante e libretti al portatore per importi superiori alla soglia;
2. L’emissione di assegni, vaglia cambiari/postali per importi superiori alla predetta soglia
laddove non ci sia l’inserimento della clausola di non trasferibilità e la mancata indicazione
del nome/ragione sociale del beneficiario;
3. Emissione di assegni al traente ma con girata a terzi anziché direttamente al traente per il
mero incasso;
4. Mancata regolarizzazione dei libretti al portatore;
5. Mancata comunicazione alla banca del trasferimento di libretti bancari/ postali al portatori
dell’identificazione del soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.
Tali violazioni dovranno essere comunicate al Ministero delle Finanze (per le violazione sulla
normativa antiriciclaggio) ed all’Agenzia delle Entrate dagli intermediari finanziar ( banche, poste)
ovvero dai professionisti che seguono le aziende ( dottori commercialisti, consulenti del lavoro,
revisori dei conti, notai) laddove riguardano specifiche attività. E’ posto, altresì l’obbligo di
segnalazione alle associazioni di categoria, caf e patronati.
L’ammontare delle sanzioni è:
da 1% al 4% dell’importo oggetto al trasferimento partendo da un minimo di 3.000 € ad un
massimo di € 15.000 per importi superiori ai 5.000€ ( se l’importo è superiore ai 250.000 € si è
ammessi all’oblazione) per la violazione del trasferimento in contanti o l’emissione di assegni
senza la clausola di trasferibilità;
da 1% al 4% dell’importo oggetto al trasferimento partendo da un minimo di 3.000 € ad un
massimo di € 15.000 per importi superiori ai 5.000 € per la violazione della norma relativa
all’emissione di assegni sopra soglia al traente;
dal 10 al 40 % del saldo con un minimo di 3.000 € ed un massimo di 15.000 € per la violazione della
norma relativa alla mancate regolarizzazione dei libretti al portatore ( se il saldo è superiore a
50.000 € la sanzione può arrivare al 50% del saldo mentre se il saldo è inferiore a 3.000 € la
sanzione è pari al saldo del libretto.
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